CAPO I (Norme per il controllo
delle condizioni statiche dei fabbricati)
ARTICOLO
1
1. I Comuni, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un
programma di rilevazione delle condizioni statiche dei fabbricati esistenti sul
proprio territorio al fine di individuare zone, comprendenti anche singoli
edifici, per le quali dette condizioni presentano rischio per gli occupanti e
per la pubblica incolumita'.
2. Il piano deve comprendere
altresì indagini geognostiche sulla natura dei terreni di
fondazione.
3. Le zone individuate con il
programma sono rese note alla cittadinanza mediante avviso pubblico affisso all'
albo pretorio e manifesti.
ARTICOLO
2
1. Tutti i proprietari di
fabbricati compresi nelle zone individuate dal programma devono presentare al
Comune, entro trenta giorni dalla data di affissione dell' avviso pubblico, una
dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante l' abitabilita' e/ o la
agibilita' dell' immobile posseduto sotto l' aspetto
statico.
2. Nel caso che il fabbricato
comprenda piu' unita' immobiliari di proprietari diversi, la dichiarazione e'
prodotta congiuntamente a cura dell' amministratore del condominio o di
responsabile delegato.
3. Nel caso che il fabbricato
sia munito di certificato di abitabilita' e/ o di agibilita' rilasciato dal
Sindaco in data non anteriore a dieci anni dall' entrata in vigore della
presente legge, la dichiarazione si limita ad attestare che non sono intervenuti
fatti e fenomeni atti a compromettere le condizioni statiche del fabbricato
stesso.
ARTICOLO
3
1. Il Sindaco, ove necessario
ed inderogabilmente per i casi di gravi condizioni statiche, deve emettere i
provvedimenti di competenza atti a salvaguardare la pubblica incolumita' ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
ARTICOLO
4
1. Gli uffici del Genio Civile,
a richiesta delle Amministrazioni comunali dei rispettivi territori di
competenza, sono tenuti a prestare la propria collaborazione tecnica.
2. I Comuni non in grado di far
fronte agli adempimenti della presente legge con i propri uffici tecnici possono
avvalersi della prestazione di tecnici abilitati mediante il conferimento di
specifico incarico.
ARTICOLO
5
1. A carico degli inadempienti
degli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 sono applicate le penalita' di
legge.
ARTICOLO
6
1 Per le spese necessarie all'
attuazione del programma, la Regione concede ai Comuni un contributo su
richiesta motivata e documentata.
2. Per ottenere il contributo,
i Comuni trasmettono i programmi alla Regione, che accredita presso la tesoreria
comunale, con destinazione vincolata, il 50% prima delle operazioni di
rilevazione ed il restante 50% dopo la rendicontazione delle spese
sostenute.
ARTICOLO
7
1. Le agevolazioni previste
dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sono
estese, con il grado della massima priorita', ai Comuni che si sostituiscano ai
privati in caso di esercizio dei poteri di cui all' art. 153 del TU della legge
comunale e provinciale approvato con RD 4 febbraio 1915, n.
148.
CAPO II (INTERVENTI IN CASO DI
CROLLO DEGLI EDIFICI)
ARTICOLO
8
1. In caso di crollo o di
inabitabilita' causata da eventi che compromettono la staticita' degli edifici,
la Giunta regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto
capitale per l' acquisto di alloggi da destinare ai danneggiati soggetti a
sgombero.
2. Al Comune di Castellaneta e'
assegnato un contributo di L. 1.800.000.000= per l' acquisto di alloggi ai sensi
della presente legge.
ARTICOLO
9
1. L' acquisto degli alloggi e'
deliberato dal Consiglio comunale sulla base di una relazione a cura del
dirigente del locale ufficio tecnico comunale che attesti la congruita' del
prezzo.
2. Gli alloggi sono concessi in
locazione, con delibera del Consiglio comunale, ai superstiti del crollo e, per
l' eccedenza, ai residenti negli edifici limitrofi sottoposti ad ordinanza di
sgombero, sulla base di una graduatoria formata ai sensi del 1° comma, punto a),
dell' art. 6 della LR 20 dicembre 1984, n. 54.
3. Il Comune e' tenuto
preventivamente ad informare i possibili destinatari degli alloggi ed a
richiedere agli stessi, anche sotto forma di atto notorio reso nelle forme di
legge, i dati necessari per la formazione della graduatoria.
CAPO III (PROVVIDENZE
FINANZIARIE)
ARTICOLO
10
Omissis
ARTICOLO
11
Omissis
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.