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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1985
Numero
38
Data
22/05/1985
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
Norme per il controllo statico dei fabbricati nei Comuni pugliesi ed interventi in caso di crollo degli edifici.
Note
Pubblicata nel B.U.r. Puglia 5 giugno 1985, n. 73.
Allegati
Nessun allegato

 

 CAPO I (Norme per il controllo delle condizioni statiche dei fabbricati)

CAPO I (Norme per il controllo delle condizioni statiche dei fabbricati)

ARTICOLO 1

1. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un programma di rilevazione delle condizioni statiche dei fabbricati esistenti sul proprio territorio al fine di individuare zone, comprendenti anche singoli edifici, per le quali dette condizioni presentano rischio per gli occupanti e per la pubblica incolumita'.

2. Il piano deve comprendere altresì indagini geognostiche sulla natura dei terreni di fondazione.

3. Le zone individuate con il programma sono rese note alla cittadinanza mediante avviso pubblico affisso all' albo pretorio e manifesti.

ARTICOLO 2

1. Tutti i proprietari di fabbricati compresi nelle zone individuate dal programma devono presentare al Comune, entro trenta giorni dalla data di affissione dell' avviso pubblico, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante l' abitabilita' e/ o la agibilita' dell' immobile posseduto sotto l' aspetto statico.

2. Nel caso che il fabbricato comprenda piu' unita' immobiliari di proprietari diversi, la dichiarazione e' prodotta congiuntamente a cura dell' amministratore del condominio o di responsabile delegato.

3. Nel caso che il fabbricato sia munito di certificato di abitabilita' e/ o di agibilita' rilasciato dal Sindaco in data non anteriore a dieci anni dall' entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione si limita ad attestare che non sono intervenuti fatti e fenomeni atti a compromettere le condizioni statiche del fabbricato stesso.

ARTICOLO 3

1. Il Sindaco, ove necessario ed inderogabilmente per i casi di gravi condizioni statiche, deve emettere i provvedimenti di competenza atti a salvaguardare la pubblica incolumita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 4

1. Gli uffici del Genio Civile, a richiesta delle Amministrazioni comunali dei rispettivi territori di competenza, sono tenuti a prestare la propria collaborazione tecnica.

2. I Comuni non in grado di far fronte agli adempimenti della presente legge con i propri uffici tecnici possono avvalersi della prestazione di tecnici abilitati mediante il conferimento di specifico incarico.

ARTICOLO 5

1. A carico degli inadempienti degli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 sono applicate le penalita' di legge.

ARTICOLO 6

1 Per le spese necessarie all' attuazione del programma, la Regione concede ai Comuni un contributo su richiesta motivata e documentata.

2. Per ottenere il contributo, i Comuni trasmettono i programmi alla Regione, che accredita presso la tesoreria comunale, con destinazione vincolata, il 50% prima delle operazioni di rilevazione ed il restante 50% dopo la rendicontazione delle spese sostenute.

ARTICOLO 7

1. Le agevolazioni previste dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sono estese, con il grado della massima priorita', ai Comuni che si sostituiscano ai privati in caso di esercizio dei poteri di cui all' art. 153 del TU della legge comunale e provinciale approvato con RD 4 febbraio 1915, n. 148.

CAPO II (INTERVENTI IN CASO DI CROLLO DEGLI EDIFICI)

ARTICOLO 8

1. In caso di crollo o di inabitabilita' causata da eventi che compromettono la staticita' degli edifici, la Giunta regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto capitale per l' acquisto di alloggi da destinare ai danneggiati soggetti a sgombero.

2. Al Comune di Castellaneta e' assegnato un contributo di L. 1.800.000.000= per l' acquisto di alloggi ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 9

1. L' acquisto degli alloggi e' deliberato dal Consiglio comunale sulla base di una relazione a cura del dirigente del locale ufficio tecnico comunale che attesti la congruita' del prezzo.

2. Gli alloggi sono concessi in locazione, con delibera del Consiglio comunale, ai superstiti del crollo e, per l' eccedenza, ai residenti negli edifici limitrofi sottoposti ad ordinanza di sgombero, sulla base di una graduatoria formata ai sensi del 1° comma, punto a), dell' art. 6 della LR 20 dicembre 1984, n. 54.

3. Il Comune e' tenuto preventivamente ad informare i possibili destinatari degli alloggi ed a richiedere agli stessi, anche sotto forma di atto notorio reso nelle forme di legge, i dati necessari per la formazione della graduatoria.

CAPO III (PROVVIDENZE FINANZIARIE)

ARTICOLO 10

Omissis

ARTICOLO 11

Omissis

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.