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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1985
Numero
41
Data
25/05/1985
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Norme in materia di delega delle funzioni amministrative e di verifica sullo stato delle autonomie locali
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 6 giugno 1985, n. 74.
Allegati
Nessun allegato

 



TITOLO I

Art. 1

Generalità.

1. La Regione Puglia, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli articoli 19 e 64 del proprio Statuto, esercita le funzioni amministrative di competenza delegandole agli Enti locali, secondo i criteri di cui alla presente legge.

2. La delega e subdelega di funzioni amministrative regionali è disposta, conformemente agli indirizzi della programmazione generale e settoriale, in base a criteri di integrazione per settori organici con le funzioni di competenza propria degli Enti locali o ad essi attribuite da leggi dello Stato ai sensi dell'art. 118, 1° comma, della Costituzione.

3. La Regione assume la definizione dei settori organici di cui all'art. 3 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) provvede alla individuazione delle funzioni da esercitare direttamente e di quelle da delegare per settori organici;

b) effettua una revisione della propria legislazione attribuendo a Comuni e Province le funzioni amministrative individuate.

 

Art. 2

Norme particolari.

1. Le leggi regionali attribuiscono alle province le sole funzioni che si profilano strumentali per l'esercizio di attività di coordinamento, programmazione a livello provinciale, promozione.

2. La delega o subdelega può essere conferita anche ad enti singoli o più enti rispetto ai quali si ravvisino particolari situazioni socio-economiche, sempre che la natura delle funzioni delegate inerisca funzioni di riequilibrio territoriale o esigenze straordinarie.

3. La determinazione ed il conferimento delle deleghe non possono essere disposti in sede di approvazione di provvedimenti generali di rifinanziamento di leggi regionali di settore.

4. La delega può essere revocata, tanto in via generale quanto nei confronti dei singoli enti locali, in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo.

5. La revoca è disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nella ipotesi di revoca nei confronti di singoli enti la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

6. Qualora l'Ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti le funzioni delegate, la Giunta regionale si sostituisce ad esso previa diffida a procedere entro un termine definito.

7. Gli enti delegati devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega.

8. Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Le norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo devono essere deliberate previo esame da parte del Comitato d'intesa Regione - enti locali. Le norme predette sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 3

Esercizio associato delle funzioni delegate.

1. La Regione promuove l'esercizio associato delle funzioni delegate prevedendo, tra l'altro, specifici incentivi anche di natura finanziaria.

2. Le scelte organizzative inerenti l'esercizio associato delle funzioni delegate e la determinazione degli ambiti territoriali di esercizio sono effettuate dagli enti delegati stessi nel quadro degli indirizzi adottati in sede di definizione della programmazione regionale.

 

Art. 4

Assegnazione di finanziamenti e personale.

1. La Regione garantisce l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate assegnando agli enti interessati, contestualmente agli atti di conferimento delle funzioni, i mezzi finanziari e il personale occorrenti. Gli uffici, gli enti e le aziende regionali assicurano, a richiesta, l'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. In allegato ai bilanci regionali di previsione è fornita dimostrazione riassuntiva delle spese da effettuarsi da parte degli enti nello svolgimento delle funzioni loro delegate.

3. In allegato ai rendiconti della Regione è esposto un conto esplicativo delle spese effettuate da parte degli enti nell'esercizio delle funzioni delegate.

 

 

TITOLO II

Norme sul sistema informativo e di verifica

Art. 5

Rapporto sullo stato delle Autonomie locali.

 

1. Il Consiglio regionale approva annualmente un rapporto sullo stato delle Autonome locali.

2. Il rapporto tratta in particolare i seguenti argomenti:

a) andamento della spesa pubblica locale, regionale e subregionale;

b) funzionamento dei pubblici servizi;

c) funzionamento degli apparati e delle strutture;

d) attività degli enti e Organismi strumentali promossi sia dalla Regione che da comuni e province;

e) stato di attuazione dei processi di programmazione, associazionismo e delega delle funzioni amministrative;

f) risultati relativi all'applicazione di metodologie di controllo di gestione sull'attività della Regione e degli enti locali;

g) attività svolta dagli organi di controllo di cui alla legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2, e successive modificazioni;

h) stato di attuazione del sistema informativo.

3. Il rapporto di cui sopra è trasmesso al Consiglio regionale in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione pluriennale e annuale della Regione.

4. I materiali conoscitivi di cui ai punti da a) ad e) sono elaborati a cura della Giunta regionale tramite i propri servizi burocratici.

5. I materiali conoscitivi di cui ai punti da f) ad h) sono elaborati a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale tramite i servizi burocratici del Consiglio.

6. Ai fini della presente legge, per controllo di gestione si intende:

- l'analisi dell'uso delle risorse attivate dalla Regione per interventi esterni, concernenti sia i trasferimenti a soggetti pubblici e privati, sia l'erogazione di servizi, sia le iniziative dirette;

- l'analisi dell'impiego delle risorse attivate dalla Regione per il proprio funzionamento interno;

- l'analisi di fattibilità e di implementazione dei programmi legislativi approvati dal Consiglio regionale.

 

 

Art. 6

Sistema informativo.

1. La Regione con apposite norme di legge disciplina, ai fini del processo di programmazione, l'impianto di un sistema informativo articolato regionalmente che, fra l'altro, consenta il confronto con caratteri di omogeneità dei dati conoscitivi provenienti dai vari livelli istituzionali.

2. Il sistema informativo deve, fra l'altro, essere coerente con i seguenti principi:

a) riconoscimento del diritto dei soggetti pubblici e privati all'accesso alle informazioni; eccezione fatta per quelle riguardanti la identificazione nominativa delle fonti qualora i relativi dati siano stati raccolti con il vincolo di riservatezza;

b) riconoscimento del concorso diretto e autonomo dei vari livelli istituzionali alla realizzazione, gestione e utilizzazione del sistema, con speciale attenzione per il concorso dei comuni e delle province.

 

 

TITOLO III

Norme finali

Art. 7

Revisione delle procedure della programmazione.

1. Al fine di conseguire una costante verifica dell'efficienza ed efficacia del procedimento programmatorio e della delegazione amministrativa nei confronti degli enti locali, la Regione promuove l'esame sistematico dei rapporti intercorrenti con gli enti locali medesimi e dello stato di esecuzione dei programmi e delle funzioni delegate.

2. Per attuare il principio di cui al precedente comma, la Giunta regionale presenta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito progetto di modifica dell'attuale legislazione regionale sulle procedure di programmazione e sul Comitato tecnico-scientifico.