La presente legge
è stata abrogata dall'allegato A, n. 98), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
Finalità.
[La Regione eroga
contributo in favore delle scuole superiori di Servizio sociale gestite da enti
locali o da altri enti giuridicamente riconosciuti, che abbiano per fini:
a) la formazione e l'aggiornamento di assistenti
sociali;
b) l'attuazione di studi e ricerche in
collegamento con le Università, le istituzioni sociali, i Centri di Studio nei
settori della sicurezza sociale] .
Art. 2
Requisiti delle scuole.
[Sono ammesse al
contributo le scuole che prevedono:
a) l'accesso ai corsi a coloro che risultano
forniti del titolo di Scuola Media superiore o equipollente e comunque valido
per l'accesso ad una Facoltà universitaria;
b) il corso di studi della durata di un
triennio, con programma teorico-pratico, di cui al successivo articolo, e con
frequenza obbligatoria alle lezioni ed ai tirocinii;
c) il conseguimento del diploma mediante esame
finale consistente nella discussione di una tesi scritta davanti ad apposita
commissione;
d) l'insegnamento delle discipline teoriche
affidato a docenti universitari o a professionisti laureati ovvero esperti nelle
materie d'insegnamento in discipline affini, muniti di titoli specifici;
e) l'insegnamento delle materie
tecnico-professionali affidato ad Assistenti sociali particolarmente qualificati
per capacità didattiche ed esperienza professionale;
f) la pubblicità dei bilanci preventivi e
consuntivi;
g) organi collegiali per la gestione sociale e
didattica, con la partecipazione di rappresentanze di studenti e docenti;
h) una struttura. organizzativa stabile che
consenta un efficiente funzionamento, costituita da un Direttore, da almeno un
segretario e dal necessario personale ausiliario;
i) la disponibilità dei locali della sede adatti
e salubri, secondo le norme previste per l'agibilità degli edifici scolastici,
con disponibilità dei necessari mezzi tecnici e didattici.
Il venir meno di uno dei requisiti di cui al
presente articolo comporta la decadenza dal diritto. al contributo] .
Art. 3
Attività didattica.
[Il corso di studi deve
articolarsi in insegnamenti teorici e tirocinii.
Gli insegnamenti teorici comprendono almeno:
- metodologia del servizio sociale;
- metodologia della ricerca sociale applicata al
servizio sociale;
- organizzazione e amministrazione dei servizi
sociali;
e le discipline:
- filosofiche ed antropologiche;
- politico-economiche;
- sociologiche;
- psicologiche;
- giuridiche;
- medico-sociali;
- lingua straniera.
I tirocini devono essere finalizzati alla
sperimentazione sul campo della metodologia dell'intervento professionale, sulla
base di una sintesi teorico-pratica. I tirocini, con la guida di Assistenti
sociali esperti, devono essere effettuati in enti ed Istituzioni per un periodo
minimo di settecento ore nell'arco del triennio e devono concludersi con una
valutazione di merito da parte del responsabile del tirocinio, che deve
risultare da documento scritto].
Art. 4
Ammissione ai contributi.
[Le scuole in possesso
dei requisiti di cui al precedente art. 2, che svolgono attività didattiche per
la formazione di Assistenti sociali da almeno cinque anni o che, comunque, hanno
già completato una precedente attività corsuale triennale, per essere ammesse al
contributo di cui alla presente legge devono presentare al Presidente della
Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la domanda in carta legale corredata
da:
a) piano di studi e di attività;
b) copia dello statuto e regolamento della
scuola;
c) preventivo di spesa;
d) elenco dei dirigenti e dei docenti;
e) indicazione delle assicurazioni stipulate e
da stipulare a favore degli allievi;
f) elenco degli iscritti e dei frequentanti
regolarmente i corsi dell'anno precedente a quello cui si riferisce il
contributo e la previsione del numero degli iscritti nonché del numero minimo di
allievi per l'effettuazione del corso,
g) quota d'iscrizione, frequenza ed ogni altro
contributo o gravame economico richiesto agli allievi;
h) ammontare degli eventuali contributi concessi
alla scuola da altri enti o istituzioni] .
Art. 5
Piano di ripartizione dei contributi.
[L'Assessore regionale
alla P.I., entro il 31 maggio di ogni anno, predispone il piano di ripartizione
dei contributi per le scuole da ammettere ai benefici di cui alla presente
legge, sulla base dei programmi presentati e tenendo conto della localizzazione
territoriale delle scuole stesse e della effettiva utilità dei corsi.
La verifica dei requisiti di cui alla presente
legge e la formazione del piano di ripartizione dei contributi spetta
all'Assessore alla Pubblica Istruzione, che si avvale della consulenza di una
Commissione da lui presieduta e costituita da:
a) tre esperti di servizio sociale;
b) tre dirigenti designati rispettivamente dagli
Assessori alla P.I., ai Servizi sociali, agli enti locali.
Il piano di ripartizione dei contributi è
approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare
competente.
Il contributo viene erogato per il 50% all'atto
dell'approvazione del piano di riparto. Il rimanente 50% a chiusura dell'anno di
corso, a presentazione del consuntivo delle spese e della relazione
sull'attività svolta] .
Art. 6
Controlli sull'attività.
[Le Scuole che non
presentano il conto consuntivo e la relazione di cui all'ultimo comma del
precedente
articolo, sono escluse di ripartizione dei
contributi.
Qualora si rilevi la mancanza di uno dei
requisiti di cui all'art. 2 della presente legge, la scuola è esclusa dal piano
di ripartizione, o, se già approvato dalla Giunta, si procede alla revoca del
contributo ed al recupero della somma eventualmente già liquidata.
La Regione potrà in qualsiasi momento effettuare
visite ispettive alle scuole tramite funzionari dell'Assessorato alla pubblica
istruzione per accertare il possesso o la persistenza dei requisiti di cui
all'art. 2 della presente legge, l'andamento dei corsi nonché l'effettivo
utilizzo delle somme erogate a titolo di contributo] .
Art. 7
Esclusività del contributo.
[Il contributo previsto
dalla presente legge non può essere derogato alle scuole di Servizio sociale che
fruiscono di altri finanziamenti regionali per gli stessi fini].
Art. 8
[All'onere riveniente
dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante istituzione di
apposito capitolo nel bilancio della Regione per il 1986, il cui onere trova
copertura sul bilancio pluriennale 1985-1986 - obiettivo 10 - diritto allo
studio, approvato con legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4] .
[La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione] .