La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
60), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Le disposizioni
contenute nella legge regionale 25 novembre 1983, n. 16, sono prorogate
all'anno scolastico 1984-1985] .
Art. 2
[All'onere finanziario
riveniente dall'applicazione della presente legge, ammontante a lire un
miliardo, si fa fronte, in termini di competenza e cassa, con lo stanziamento
del capitolo 1003060 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1985, approvato con legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4].