(*) Vedi
nota
TITOLO I FINALITA', ORGANI E
MODALITA' DI GESTIONE
ARTICOLO
1
FINALITA'
1. La Regione Puglia, nel
rispetto degli artt 45 e 117 della Costituzione e degli artt. 2- 3- 7 e 17 del
proprio Statuto, promuove interventi per agevolare l' ingresso nel mondo del
lavoro dei giovani e dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate,
garantendo la piena attuazione del principio di parita' fra uomini e donne nell'
accesso al lavoro.
ARTICOLO
2
ORGANI DI GESTIONE E DI
COORDINAMENTO
1. Presso l' Assessorato al
Lavoro e' costituito un Nucleo di Valutazione con i seguenti
compiti:
- accertare la rispondenza
degli interventi al Piano regionale di Sviluppo;
- valutare la rispondenza dei
progetti agli obiettivi e ai settori di cui all' art. 11;
- predisporre, previa
istruttoria in termini di costi - benefici, i piani di cui all' art. 4.
2. Il Nucleo di Valutazione e'
composto da tre funzionari regionali e da tre esperti esterni con particolare
documentata competenza in materia di analisi di progetti e relativi
finanziamenti nonche' dal Direttore dell' Ufficio regionale del
Lavoro.
E' presieduto dall' Assessore
al Lavoro.
3. La nomina dei componenti il
Nucleo di Valutazione e' effettuata con Decreto del Presidente della Giunta
regionale ed ha validita' triennale.
ARTICOLO
3
ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI
1. Con la legge regionale di
riordino degli uffici si provvedera' all' istituzione delle strutture
organizzative necessarie per l' espletamento delle funzioni rivenienti dalla
gestione della presente legge.
ARTICOLO
4
TERMINI, PROCEDURE E CRITERI DI
CARATTERE GENERALE
1. Il Consiglio regionale
approva una delibera - quadro che fissa, per un triennio, le priorita' per l'
esame e l' accoglimento delle domande di cui alla presente legge. Le priorita'
vengono stabilite sulla base degli obiettivi indicati nel Piano regionale di
Sviluppo - con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche - e tenuto
conto di:
a) lo stato di crisi
occupazionale e produttiva esistente nelle diverse aree territoriali
regionali;
b) il riequilibrio delle zone
interne marginali e la equa ripartizione delle risorse finanziarie nel
territorio regionale;
c) il livello di assorbimento
della disoccupazione in specie giovanile;
d) il rapporto fra impegni
finanziari e lo sviluppo dell' occupazione.
2. Le domande per ottenere i
benefici di cui alla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni
dall' inizio di ciascun anno solare.
3. L' Assessore al Lavoro,
previo parere del Comitato Consultivo di cui al seguente comma, presenta alla
Giunta regionale, per l' approvazione, i piani per l' erogazione dei
contributi.
4. Il Comitato Consultivo e'
composto da:
a) quattro membri designati
dalle Confederazioni regionali dei lavoratori piu' rappresentative e facenti
parte del Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro;
b) tre esperti in
rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e regionale;
c) cinque rappresentanti dei
Comitati regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento
cooperativo;
d) due rappresentanti designati
rispettivamente dall' ANCI e dall' UPI;
e) tre rappresentanti delle
Associazioni tra imprese artigiane piu' rappresentative a livello
regionale.
Esso e' nominato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale ed ha validita' triennale.
ARTICOLO
5
VIGILANZA E
CONTROLLO
1. Ai fini della verifica
periodica dell' iter attuativo degli interventi e dei progetti finanziati ai
sensi della presente legge, l' Assessore al Lavoro puo' avvalersi:
a) delle strutture
organizzative regionali competenti;
b) degli Enti strumentali
regionali;
c) del Nucleo di
Valutazione;
d) dei competenti organi
rappresentativi degli Enti locali e delle Comunita'
Montane.
2. La Giunta regionale, su
proposta dell' Assessore al Lavoro, dispone la cessazione o la revoca dei
contributi concessi nei seguenti casi:
a) quando risulti che non siano
stati rispettati i tempi di esecuzione dell' iniziativa previsti nell' atto di
concessione, fatte salve le cause di forza maggiore;
b) quando vengano accertate
gravi irregolarita' nella contabilizzazione della spesa;
c) quando risulti accertato che
l' iniziativa non e' attuata secondo gli schemi organizzativi del progetto, con
particolare riferimento al rapporto costi - benefici.
3. La revoca della concessione
comporta il recupero della somma eventualmente erogata secondo le modalita'
previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO
6
ISTITUZIONE DEL " FONDO
REGIONALE PER L' OCCUPAZIONE GIOVANILE"
1. Per il perseguimento delle
finalita' previste dall' art. 1, e' istituito apposito fondo denominato " Fondo
regionale per l' occupazione giovanile".
2. Il cumulo dei contributi di
cui alla presente legge con altri benefici per lo stesso titolo erogati, ove non
specificatamente vietato dalla legislazione nazionale o comunitaria, e' ammesso
sino a concorrenza dell' 80% dell' onere complessivo sostenuto dal datore di
lavoro o del costo del progetto presentato dalle cooperative o dagli Enti
locali.
TITOLO II INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA FORMAZIONE - LAVORO
ARTICOLO
7
CONTRATTI DI FORMAZIONE E
LAVORO
1. Ai datori di Lavoro che ne
facciano richiesta, per ogni lavoratore assunto con contratto di formazione e
lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge ed ad incremento dei livelli
occupazionali e' concesso, a sostegno degli oneri relativi alla formazione
professionale, un contributo pari al 15% della retribuzione prevista dal
contratto collettivo di lavoro di categoria per il livello di inquadramento del
lavoratore compreso fra i 18 e i 29 anni.
2. Tale contributo e' elevato
al 30% nel caso in cui il datore di lavoro converta in rapporto a tempo
indeterminato il contratto di formazione e lavoro, con un ulteriore incremento
del 5% per i giovani in possesso di attestato di qualifica o diploma conseguiti
in corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o presso Istituti
Professionali di Stato.
3. Ai fini della verifica dell'
incremento dei livelli occupazionali e' considerato l' organico dei lavoratori con contratto
a tempo indeterminato, compresi i dipendenti in Cassa integrazione guadagni, al
momento della richiesta del contratto di formazione e lavoro.
4. I contributi di cui al 1° e
2° comma sono, altresì, erogati alle stesse condizioni di cui al precedente 3°
comma, per l' assunzione con contratti di formazione - lavoro di giovani
diplomati o laureati, ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali,
quando il progetto di formazione venga predisposto dagli Ordini e Collegi
Professionali ed espressamente autorizzato a termini di legge.
ARTICOLO
8
INTERVENTI PER FAVORIRE L'
OCCUPAZIONE DI APPRENDISTI ARTIGIANI
1. Ai datori di lavoro
artigiani che assumono, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, giovani in qualita' di apprendisti, e' concesso un contributo di
L.500.000* (cinquecentomila) per ogni mensilita' di retribuzione ad essi
corrisposta.
* importo così modificato
dall’art. 24 della l.r.10/90
Il contributo e' ridotto a L.
150.000 (centocinquantamila) ed a L. 100.000 (centomila) rispettivamente nel
secondo e nel terzo anno di svolgimento del rapporto di apprendistato. Tali
contributi sono maggiorati di 1/ 3 nel caso in cui, terminato il periodo di
apprendistato, l' azienda assume l' apprendista qualificato a tempo
indeterminato.
2. I contributi che ciascun
datore di lavoro artigiano puo' ricevere su richiesta ed in applicazione del
comma precedente, non devono comunque superare l' importo mensile di L.
2.000.000 (due milioni).*
* importo così modificato
dall’art. 24 della l.r.10/90
3. Non possono piu' accedere al
contributo di cui al 1 comma i datori di lavoro artigiani che, al termine del
periodo di apprendistato e comunque entro 2 anni dal predetto termine, abbiano
licenziato piu' del 50%, senza giustificato motivo, degli apprendisti per i
quali sia stato concesso il contributo previsto nel presente articolo.
ARTICOLO
9
INTERVENTI A FAVORE DEI
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS
1. Ferma restando la normativa
della LR 6 giugno 1980, n. 58 ed in attesa di una riforma organica in materia,
al fine di promuovere l' inserimento nel lavoro dei soggetti che presentano una
menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche, psichiche e sensoriali,
la Regione ne incentiva l' assunzione attraverso l' incremento del contributo
previsto dal precedente articolo 7, di un ulteriore 25%.
(la l.r. 58/80 è stata abrogata
dalla l.r. 6/88)
TITOLO III INTERVENTI NEL
SETTORE COOPERATIVO
ARTICOLO
10
DESTINATARI
1. Possono accedere agli
interventi secondo le modalita' indicate negli articoli successivi:
a) le cooperative costituite –
per almeno il 60% - da giovani inoccupati tra i 18 e i 29 anni, iscritti nelle
liste di collocamento;
b) le cooperative costituite –
per almeno il 30% - da portatori di handicaps e/ o
emigrati.
2. Nella gestione degli
interventi previsti a favore delle cooperative indicate alla lettera b) del 1
comma si tiene conto anche dei benefici aggiuntivi e/ o integrativi rivenienti
dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
3. Le cooperative indicate al 1
comma debbono essere ispirate ai principi della mutualita' - di cui al DLCPS 14
dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni – ed essere
iscritte nei registri delle Prefetture nonche' negli appositi strumenti previsti
dalla normativa regionale vigente.
ARTICOLO
11
PROGETTI DELLE
COOPERATIVE
1. Per l' accesso agli
interventi le cooperative di cui all' art. 10 devono presentare un progetto
triennale e, nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 50 milioni,
almeno biennale.
2. Ai fini del finanziamento
vengono presi in considerazione in via preferenziale, i progetti nei seguenti
settori di attivita':
- Artigianato;
- Beni
Culturali;
- Servizi
Sociali;
-
Turismo;
- Agro - Zootecnico -
Forestale;
- Pesca nelle acque interne e
pescicoltura;
- Salvaguardia e valorizzazione
dell' ambiente, comunque nell' ambito delle materie di cui all' art. 117 della
Costituzione.
3. I progetti devono prevedere:
- gli obiettivi socio -
economici, produttivi ed occupazionali coerenti con le finalita' del Piano
regionale di Sviluppo e con le priorita' specificate nella deliberazione quadro
della Giunta regionale di cui al precedente art. 4;
- gli spazi di mercato che si
intendono coprire, anche attraverso una loro sintetica
analisi;
- un piano finanziario che
viene istruito, secondo l' analisi dei posti - benefici, dal Nucleo di
Valutazione.
ARTICOLO
12
ENTITA' DEI
CONTRIBUTI
1. Per l' attuazione dei
progetti, la Regione puo' concedere alle cooperative di cui all' art. 10 un
contributo in conto capitale, in misura non superiore al 60% della spesa totale
riconosciuta ammissibile e, comunque, non superiore ai 300 milioni di lire da erogarsi in
rate annuali determinate in relazione alla durata ed alle caratteristiche del
progetto.
2. I suddetti contributi non
sono cumulabili, nell' arco di tempo interessato al progetto, con i benefici
previsti allo stesso titolo in relazione alle spese generali di avviamento da
sostenere o gia' sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla
realizzazione del progetto gia' approvato ai sensi dell' art.
11.
3. Sono considerate spese
generali di avviamento quelle relative a:
- la costituzione delle
cooperative;
- la predisposizione del
progetto;
- l' acquisto di materie prime
semilavorate;
- gli eventuali canoni di
locazione per gli immobili destinati alle attivita'.
4. Il contributo di cui al 3
comma non puo' superare:
- il 50% della spesa ritenuta
ammissibile;
- l' importo massimo di 50
milioni.
ARTICOLO
13
MODALITA' PER L' EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI
1. La prima rata del contributo
di cui al 1° comma dell' art. 12 e l' eventuale contributo per l' avviamento di cui al
4° comma dell' art. 12 sono erogati secondo le modalita' stabilite dalla Giunta
regionale con la deliberazione di concessione.
2. L' erogazione delle rate
successive del contributo di cui al 1° comma dell' art. 12 e' effettuata con
Decreto del Presidente della Giunta regionale o, per delega, dall' Assessore al
Lavoro, previa dimostrazione da parte delle cooperative, da fornire entro il 31
Gennaio di ogni anno, dell' attuazione del progetto e dei relativi incrementi
occupazionali previsti per l' anno precedente.
3. Eventuali modifiche ai
progetti approvati devono essere comunicate alla Regione e, ove rilevanti,
preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta regionale su apposita
domanda delle cooperative interessate.
4. I contributi a favore delle
cooperative sono concessi per un solo progetto per ciascuna cooperativa nell'
anno.
5. I contributi vengono
assegnati alle cooperative i cui soci siano direttamente e produttivamente
impegnati nelle attivita' lavorative di cui al progetto ammesso al
finanziamento.
ARTICOLO
14
SERVIZI DI
ASSISTENZA
1. A favore delle cooperative
di cui all' art. 10 sono previsti servizi di assistenza tecnico - gestionale per
la predisposizione e l' attuazione dei progetti di cui all' art. 11 per analisi
di mercato e l' accesso all' innovazione tecnologica, per la formazione
professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di orientamento e di
consulenza necessari al decollo delle iniziative
progettuali.
2. Ai fini del 1° comma, la
Giunta regionale autorizza la stipula di convenzioni con le Associazioni
Cooperative giuridicamente riconosciute, con gli enti strumentali regionale e
con altri enti e/ o organismi specializzati.
3. In tali convenzioni vengono,
tra l' altro, definite le modalita' di erogazione dei servizi da parte dei
suddetti soggetti.
TITOLO IV INTERVENTI DIRETTI A
FINANZIARE PROGETTI PRESENTATI DAGLI ENTI LOCALI
ARTICOLO
15
PROGETTI DA REALIZZARE TRAMITE
CONVENZIONI CON COOPERATIVE
1. Possono usufruire degli
interventi nel settore cooperativo i Comuni, le Province, le Comunita' Montane e
le Associazioni di Enti Locali elettivi.
2. A tale fine gli Enti
interessati devono presentare progetti per la cui esecuzione si avvalgono,
attraverso convenzioni, di cooperative nel rispetto delle modalita' e
caratteristiche previste dal presente titolo.
I soci delle cooperative
ammesse a finanziamento non hanno titolo preferenziale per l' assunzione negli
Enti Locali promotori dei progetti.
3. I progetti presentati dai
Comuni e dagli altri Enti sono ammessi a finanziamento qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
- i progetti devono risultare
approvati dagli Organi consiliari, corredati da opportuni pareri degli Organismi
economici e di categorie interessate;
- in caso di insediamento
produttivo, deve essere documentato il possesso o comunque la piena
disponibilita' del terreno su cui e' prevista la localizzazione e l'
insediamento medesimo, tenendo conto che tale localizzazione deve essere
compatibile con la previsione degli strumenti urbanistici in
vigore;
- deve risultare approvata dai
rispettivi Organi consiliari la bozza della convenzione di cui al 2° comma.
ARTICOLO
16
PROGETTI PER L' IMPIEGO
TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN OPERE E SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA':
MODALITA' DI PRESENTAZIONE E
DESTINATARI.
1. Al fine di consentire
interventi eccezionali nei casi in cui si presenta piu' grave la situazione
occupazionale anche giovanile, avuto riguardo alle competenze di cui all' art.
36 del DPR 616/ 77 in materia di cantieri di lavoro, la Regione finanzia i
progetti predisposti dai Comuni singoli o associati, dalle Province e dalle
Comunita' Montane per l' impiego temporaneo dei lavoratori disoccupati nella
realizzazione di opere e servizi di pubblica utilita', nel rispetto delle norme
sul collocamento.
2. Gli Enti interessati devono
presentare richiesta di finanziamento corredata dal progetto approvato dai
rispettivi Organi consiliari contenente:
a) una relazione sintetica
sulla situazione del Mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravita' e le
caratteristiche della crisi occupazionale, anche giovanile, nell' area
territoriale di competenza dell' Ente proponente;
b) la descrizione analitica
delle opere e/ o servizi che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali
elementi tecnico - progettuali e della dichiarazione di pubblica utilita'
rilasciata dall' Autorita' competente;
c) le modalita' organizzative
dell' attivita' lavorativa che dovra' svolgersi sotto la guida ed il controllo
di personale tecnico dell' Ente promotore o, comunque, di persona incaricata
dall' Ente sulla base di specifiche attitudini professionali;
d) il numero dei disoccupati da
utilizzare - comunque non inferiore a 10 – e le loro
caratteristiche;
e) la durata del progetto - non
inferiore a mesi 2 e non superiore a mesi 6 - specificata in mesi e numero
complessivo delle giornate lavorative previste;
f) la durata della prestazione
lavorativa giornaliera, non inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore, che puo'
comprendere anche momenti formativi;
g) gli oneri finanziari
comprendenti le spese di funzionamento ed organizzazione, assegni ai lavoratori
interessati, oneri previdenziali ed assicurativi, determinati secondo le
disposizioni della legge 6 Agosto 1975, n. 418 e successive modifiche ed
integrazioni;
h) le fonti di finanziamento
previste;
i) la conferma della avvenuta
acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, ove
richiesti.
ARTICOLO
17
PROGETTI PER L' IMPIEGO
TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN OPERE E SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA':
MODALITA' ATTUATIVE E CRITERI
DI FINANZIAMENTO
1. L' importo dell' assegno
giornaliero da corrispondere ai lavoratori impiegati nei progetti, di cui all'
art. 16, e' stabilito in L. 30.000 (trentamila) lorde. Detto importo grava per
il 70% sul Bilancio regionale e per il 30% sul Bilancio dell' Ente proponente.
2. L' individuazione e l'
avviamento dei lavoratori disoccupati deve avere luogo secondo le norme vigenti
in materia di collocamento.
3. La partecipazione dei
lavoratori ai progetti e' volontaria e non costituisce titolo per l' assunzione
negli Enti promotori pubblici o privati.
Per la durata del progetto i
lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e,
conseguentemente, la iscrizione al collocamento.
4. La Giunta regionale, sulla
base dei progetti presentati, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione,
tenuto conto dei livelli di disoccupazione - sentita la competente Commissione
consiliare -, adotta un Piano di riparto tra gli Enti interessati, tenendo
presente che l' intervento finanziario regionale e' limitato alla quota parte
dell' assegno giornaliero e degli oneri sociali previsti per i
disoccupati.
TITOLO V NORME FINANZIARIE E DI
COORDINAMENTO
ARTICOLO
18
RELAZIONE
CONSUNTIVA
1. La Giunta regionale, su
proposta dell' Assessore al Lavoro, presenta alla fine di ogni triennio al
Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel Mercato del Lavoro.
2. La relazione e' redatta dal
Nucleo di Valutazione di cui all' art. 2.
3. A tal fine l' Assessore,
tramite il Nucleo di Valutazione, promuove, effettua e coordina rilevazioni
statistiche, indagini e ricerche avvalendosi della collaborazione delle
Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento Cooperativo, della
Consulta regionale della Cooperazione, degli Enti locali, degli Enti strumentali
regionali, degli Organi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
delle Universita', delle Istituzioni universitarie autonome e degli Enti a
partecipazione universitaria.
ARTICOLO
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Norme finanziarie - OMISSIS
TITOLO V NORME FINANZIARIE E DI
COORDINAMENTO
ARTICOLO
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NORME DI COORDINAMENTO E
TRANSITORIE
1. Per il primo anno di
applicazione della presente legge:
- le domande per l' accesso
agli interventi devono pervenire all' Assessorato regionale al Lavoro entro e
non oltre il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Gli adempimenti connessi con
l' esame e l' istruttoria delle domande sono svolti esclusivamente dal Nucleo di
Valutazione di cui all' art. 2 della presente legge.
3. Sono abrogate le
disposizioni di leggi regionali incompatibili con la presente
legge.
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.