ARTICOLO 1
1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina la
costruzione delle serre.
ARTICOLO 2
1. Ai fini della presente legge e' considerata " serra"
ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni
di luce, temperatura ed umidita'. per le
colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di
moltiplicazione delle piante.
2. Le serre di cui al primo comma devono avere struttura portante
in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari.
ARTICOLO 3
1. I Comuni disciplinano la costruzione delle serre nell' ambito
delle previsioni dello strumento urbanistico generale relative alle zone
agricole, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi e dei piani
agricoli.
2. Per le zone di cui al primo comma devono comunque essere
determinati i rapporti massimi di copertura e la disciplina delle opere
necessarie per la realizzazione delle serre, per la loro accessibilita', per lo
scarico e l' incanalamento sia delle acque meteoriche sia di quelle eventuali
derivanti dall' esercizio dell' impianto.
ARTICOLO 4
1. Fino a quando lo strumento urbanistico non disciplini
espressamente la costruzione delle serre, queste possono essere realizzate con
le caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 2 purche':
1 - la superficie coperta non superi il 75% dell' area disponibile
ove questa non sia inferiore a mq 4.000;
2 - l' altezza, misurata al colmo delle coperture, non superi i
metri 6;
3 - le distanze minime delle serre da fabbricati adibiti a civile
abitazione non siano inferiori a metri 6;
4 - le distanze dalle strade non siano inferiori a quelle previsti
dalle norme statali, regionali o comunali vigenti;
5 - i muri di sostegno e di contenimento non superino l' altezza
di metri 3;
6 - sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere
necessarie per lo scarico e l' incanalamento delle acque meteoriche e di quelle
eventualmente derivanti dall' esercizio dell' impianto.
2. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai
fini della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente
connessi alla conduzione agraria del fondo, ivi comprese le abitazioni rurali.
ARTICOLO 5
1. Non e', comunque, consentita la costruzione di serre:
a - nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
b - nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1397 e del DM 21 novembre 1984;
c - in tutte le zone non tipizzate agricole negli strumenti
urbanistici generali.
ARTICOLO 6
1. Chiunque intenda procedere alla costruzione di serre deve
rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata da certificato catastale, da
una planimetria indicante la localizzazione e la dimensione delle opere in
progetto, nonche' dal parere sulla idoneita' dell' intervento ai fini dello
sviluppo agricolo della zona rilasciato dall' Assessorato regionale all'
Agricoltura – Ispettorato competente.
2. Il rilascio della concessione e' connesso alla specifica
destinazione dell' uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono
essere destinati a diversa utilizzazione.
3. Non e' soggetta ad autorizzazione la mera sostituzione degli
elementi costituenti le serre.
ARTICOLO 7
1. La costruzione delle serre effettuata con osservanza delle disposizioni
della presente legge non e' soggetta ai limiti ed ai divieti di cui allo art.
41 quinquies, terzo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e
successive modificazioni.
ARTICOLO 8
1. Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data
di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta la concessione
edilizia al Sindaco, il quale la rilascia ai sensi della normativa vigente
anche in deroga alle disposizioni della presente legge.
Data a Bari, addì 11 Settembre 1986