ARTICOLO 1
1. La Regione Puglia, in attuazione dell' art. 65 del DPR 24/ 7/
77, n. 616, disciplina l' assetto dei
Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Puglia e costituiti ai sensi
dello art. 50 e seguenti del TU delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con DPR 6/ 3/ 78,
n. 218 e successive modifiche.
2. I predetti Enti assumono la denominazione di " Consorzi
per lo sviluppo industriale e di servizi
reali alle imprese".
3. Ad essi partecipano i Comuni, le Province, le Comunita'
Montane, le Camere di Commercio,
industria, artigianato, agricoltura e la Finpuglia, gli Enti pubblici
economici finanziari e di ricerca
operanti nel territorio.
4. I Consorzi di cui ai commi precedenti hanno durata indefinita,
fatte salve le disposizioni legislative
vigenti in materia.
5. Con successiva legge potranno essere ridefiniti gli ambiti
territoriali per la costituzione di nuovi Consorzi anche alla luce dell'
aggiornamento del Piano regionale di sviluppo.
ARTICOLO 2
1. Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi sono quelle previste
dal TU 6/ 3/ 78, n. 218 e dalla legge 1/
3/ 86, n. 64.
2. I Consorzi, ferma restando l' autonomia dell' esercizio delle
funzioni di cui al comma precedente,
concorrono a realizzare gli interventi regionali volti al riequilibrio
territoriale del sistema produttivo
secondo gli indirizzi e le direttive del Piano regionale di sviluppo, il
coordinamento ed il controllo degli Organi regionali indicati negli articoli seguenti.
3. A tal fine i Consorzi provvedono in particolare:
1) all' acquisizione e sistemazione di aree per nuovi insediamenti
produttivi e per la realizzazione di attivita' produttive che necessitano di
trasferimento;
2) alla progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di
opere, di attrezzature, di servizi di interesse di uso comune, realizzando
complessi polifunzionali e integrati con alcune attivita' decentrate di
interesse preminente per le imprese dell' area;
3) alla cessione in uso o in proprieta' a imprese industriali e artigianali
e loro consorzi, delle aree e degli
altri immobili a qualsiasi altro titolo acquisiti;
4) ad esercitare attivita' di promozione e di assistenza alle
iniziative industriali ed artigianali, incentivando forme associative tra le
imprese e gli stessi enti locali, comunita' montane, la Finpuglia per
realizzare i seguenti interventi sulla base di specifiche convenzioni:
a) divulgazione dell' innovazione tecnologica di interesse delle
imprese dell' area;
b) assistenza tecnica;
c) servizi in comune tendenti ad avviare processi di integrazione
tra i cicli produttivi delle imprese, costituzione di banche dati e servizi di informazione;
d) marketing;
5) alla installazione, nelle aree o zone industriali, di impianti
e servizi contro l' inquinamento atmosferico e per il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti solidi e fanghi.
ARTICOLO 3
1. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono
costituiti, oltre che dalle fonti indicate nei propri Statuti:
a) da fondi straordinari concessi dalla Regione per la
realizzazione e la manutenzione di opere e di servizi e per l' espletamento dei
compiti di cui all' art. 2 della presente legge;
b) da fondi regionali o statali e della Comunita' Economica
Europea appositamente destinati alla realizzazione, la gestione e la
manutenzione di infrastrutture, di centri e servizi commerciali, di rustici
industriali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali,
nonche' all' acquisizione di terreni occorrenti per gli insediamenti e di
infrastrutture di interesse collettivo;
c) da finanziamenti concessi da Istituti di credito anche a medio
termine;
d) dalla vendita e concessione in uso delle aree;
e) dalla gestione delle opere e da prestazione di servizi a favore
delle imprese allocate nelle aree dei
Consorzi. Detti corrispettivi saranno riscossi dai Consorzi attraverso i
ruoli, da redigersi entro il 31 agosto di ogni anno, in conformita' dei
disposti del TU 14/ 4/ 1910, n. 639. Per l' ottenimento di mutui da parte di
Istituti di credito concessi in attuazione del citato TU sulle leggi per il
Mezzogiorno, la Regione, puo' prestare garanzia, sempre che si tratti di opere
di cui al precedente punto b), approvate dai competenti Organi regionali;
f) dai proventi derivanti dalla gestione dei fondi di cui alle lettere
precedenti.
ARTICOLO 4
1. Sono organi dei Consorzi:
a) l' Assemblea generale dei rappresentanti degli Enti
partecipanti di cui al precedente art. 1;
b) il Consiglio di Amministrazione eletto dall' Assemblea generale
nel proprio seno;
c) il Presidente, eletto dall' Assemblea generale nel proprio
seno;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, composto di tre membri effettivi e tre
supplementi, designati in ragione di un effettivo e uno supplente dalla Giunta
regionale, fra iscritti nell' apposito Albo.
2. Il componente effettivo designato dalla Giunta regionale assume
le funzioni di Presidente del Collegio.
ARTICOLO 5
1. La durata in carica
degli Organi di cui all' articolo precedente e' stabilita in cinque esercizi.
Le funzioni attribuite agli organi stessi sono quelle Indicate nello Statuto.
ARTICOLO 6
1. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, delibera
i criteri e le priorita' per l' attuazione degli interventi relativi.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di
entrata in vigore della legge i Consorzi, presentano alla Giunta regionale –
Assessorato Industria, Commercio e Artigianato - il proprio programma di
intervento in coerenza con i criteri approvati dal Consiglio regionale e la
relativa richiesta di contributi.
3. Il Consiglio regionale approva il piano annuale degli
interventi da realizzare, in conformita' del quale la Giunta regionale delibera
la concessione dei contributi ai Consorzi.
4. Nel primo anno di attuazione della presente legge le domande di
cui al secondo comma vanno presentante entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
della delibera prevista al primo comma del presente articolo.
ARTICOLO 7
1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con Decreto, i
Collegio dei Revisori dei Conti e il Commissario " ad acta", nei casi
e nelle forme indicate nella presente legge e nello Statuto dei Consorzi di
sviluppo industriale.
ARTICOLO 8
1. I Consorzi sono tenuti ad adeguare i propri Statuti alle
disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge stessa.
2. A tale scopo il Consiglio regionale approva entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge uno Statuto tipo.
3. Gli Statuti sono promulgati con Decreto del Presidente della
Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. La erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge
e' subordinata all' entrata in vigore
dello Statuto del Consorzio.
5. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull' amministrazione
del Consorzio ivi compreso il controllo del bilancio, secondo quanto disposto
dalla LR n. 25/ 85.
6. Nell' esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della
Giunta regionale, sentita la medesima, o l' Assessore al ramo, se delegato,
puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli Enti;
provvedere, previa diffida agli organi dei Consorzi, al compimento di atti resi
obbligatori da disposizioni di leggi e di regolamenti.
7. Il Presidente della Giunta regionale, altresì, scioglie gli
organi dei Consorzi per gravi violazioni di legge e regolamenti, per
persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.
8. Contestualmente il Presidente della Giunta regionale nomina un
Commissario straordinario per un periodo superiore a sei mesi, prorogabili per
una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli organi del
Consorzio.
ARTICOLO 9
(Norma transitoria)
1. I Consorzi funzionanti alla data di entrata in vigore della
presente legge oltre alle risorse finanziarie di cui al precedente art. 3,
possono usufruire di contributi regionali comunque entro i limiti degli
stanziamenti di bilancio, finalizzati al Concorso per il ripiano delle passivita' pregresse.
2. A tale fine i Consorzi dovranno presentare apposito programma
di ripianamento corredato dal Conto consuntivo relativo al 1985.
ARTICOLO 10
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione degli interventi previsti
dalla presente legge si fara' fronte con le seguenti variazioni al Bilancio di
previsione per l' esercizio finanziario 1986:
PARTE I - ENTRATE -
Variazioni in aumento:
- Cap. 1021000 " Quota
regionale del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16/ 5/ 1970, n. 281 e
successive modificazioni"
competenza L. 1.000.000.000, cassa L. 100.000.000
PARTE II - SPESA -
Variazioni in aumento:
- Cap. 0602060( cni) " Fondo regionale per gli investimenti
ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di Servizi reali alle imprese LR 3/
10/ 1986, n. 31 competenza L. 1.000.000.000, cassa L. 100.000.000
- Cap. 0602080( cni) " Fondo regionale per interventi di
gestione ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle
imprese LR 3/ 10/ 1986, n. 31" competenza L. 1.000.000.000, cassa L.
1.000.000.000
Variazioni in diminuzione
- Cap. 1602040 " Fondo per
il finanziamento di spese Derivanti da leggi regionali in corso di
adozione. Spese in c/ capitale" competenza L. 1.000.000.000
cassa L. 100.000.000
2. Per gli anni successivi si provvedera' con stanziamenti
determinati annualmente in sede di approvazione dei bilanci regionali.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 3 ottobre 1986