(*) Vedi
nota
ARTICOLO
1
1. Con la presente legge la
Regione Puglia disciplina la costruzione delle serre.
ARTICOLO
2
1. Ai fini della presente legge
e' considerata " serra" ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale
mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidita'. per le colture intensive
ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle
piante.
2. Le serre di cui al primo
comma devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura
in vetro o materiali similari.
ARTICOLO
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1. I Comuni disciplinano la
costruzione delle serre nell' ambito delle previsioni dello strumento
urbanistico generale relative alle zone agricole, tenuto anche conto delle
indicazioni dei programmi e dei piani agricoli.
2. Per le zone di cui al primo
comma devono comunque essere determinati i rapporti massimi di copertura e la
disciplina delle opere necessarie per la realizzazione delle serre, per la loro
accessibilita', per lo scarico e l' incanalamento sia delle acque meteoriche sia
di quelle eventuali derivanti dall' esercizio dell'
impianto.
ARTICOLO
4
1. Fino a quando lo strumento
urbanistico non disciplini espressamente la costruzione delle serre, queste
possono essere realizzate con le caratteristiche tecniche di cui al precedente
art. 2 purche':
1 - la superficie coperta non
superi il 75% dell' area disponibile ove questa non sia inferiore a mq 4.000;
2 - l' altezza, misurata al
colmo delle coperture, non superi i metri 6;
3 - le distanze minime delle
serre da fabbricati adibiti a civile abitazione non siano inferiori a metri
6;
4 - le distanze dalle strade
non siano inferiori a quelle previsti dalle norme statali, regionali o comunali
vigenti;
5 - i muri di sostegno e di
contenimento non superino l' altezza di metri 3;
6 - sia prevista nel progetto
la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l' incanalamento delle
acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall' esercizio dell'
impianto.
2. Le superfici utilizzate
dalle serre possono essere computate ai fini della volumetria assentibile
soltanto per fabbricati funzionalmente connessi alla conduzione agraria del
fondo, ivi comprese le abitazioni rurali.
ARTICOLO
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1. Non e', comunque, consentita
la costruzione di serre:
a - nelle zone boscate ed in
quelle soggette a vincolo forestale;
b - nelle zone sottoposte a
vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1397 e del DM 21
novembre 1984;
c - in tutte le zone non
tipizzate agricole negli strumenti urbanistici generali.
*Vedi anche il comma 1 dell’art.
11 della l.r. 19/2003
ARTICOLO
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1. Chiunque intenda procedere
alla costruzione di serre deve rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata
da certificato catastale, da una planimetria indicante la localizzazione e la
dimensione delle opere in progetto, nonche' dal parere sulla idoneita' dell'
intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona rilasciato dall'
Assessorato regionale all' Agricoltura – Ispettorato
competente.
2. Il rilascio della
concessione e' connesso alla specifica destinazione dell' uso agricolo dei
manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa
utilizzazione.
3. Non e' soggetta ad
autorizzazione la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre.
ARTICOLO
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1. La costruzione delle serre
effettuata con osservanza delle disposizioni della presente legge non e'
soggetta ai limiti ed ai divieti di cui allo art. 41 quinquies, terzo comma,
della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modificazioni.
ARTICOLO
8
1. Ai fini della
regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della
presente legge, deve essere richiesta la concessione edilizia al Sindaco, il
quale la rilascia ai sensi della normativa vigente anche in deroga alle
disposizioni della presente legge.