ARTICOLO
1
(Campo di
applicazione)
1. La presente legge detta
norme attuative ed integrative, ai sensi dell' art. 6, lett. f), del Decreto del
Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915, e nel quadro degli
indirizzi emanati dal Comitato interministeriale di cui all' art. 5 dello stesso
Decreto, per le procedure di controllo e di autorizzazione in materia di
smaltimento dei rifiuti.
ARTICOLO
2
(Definizione e classificazione
dei rifiuti)
1. Le norme contenute nella
presente legge si applicano ai rifiuti come definiti e classificati dall' art. 2
del DPR 10 Settembre 1982, n. 915.
ARTICOLO
3
(Piano regionale per lo
smaltimento dei rifiuti)
1. La Regione provvede, con l'
osservanza dei principi generali, delle prescrizioni e delle modalita' di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 916, alla
elaborazione, predisposizione ed approvazione del piano regionale per lo
smaltimento dei rifiuti, nonche' al suo aggiornamento normalmente ogni tre
anni.
2. Il piano deve prevedere:
a) - i tipi e le quantita' di
rifiuti prodotti nel territorio regionale e la possibilita' di estrazione dagli
stessi di materie utilizzabili e di energia;
b) - i metodi di trattamento
ottimali in relazione ai tipi e alle quantita';
c) - le zone idonee in cui
realizzare gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di
stoccaggio definitivo dei rifiuti;
d) - la localizzazione delle
piattaforme specializzate per lo smaltimento di rifiuti tossici e
nocivi;
e) - le aree da adibire a
centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili, destinati alla
demolizione;
f) - l' organizzazione dei
nuovi servizi di smaltimento comunali e consortili nonche' l' adeguamento di
quelli in atto;
g) - le gradualita' di
attuazione del piano e di adeguamento delle situazioni esistenti agli obiettivi
stabiliti;
h) - le iniziative della
Regione dirette a limitare la formazione di rifiuti, a favorirne il riciclo e la
utilizzazione, ad estrarne materie utilizzabili ed energia;
i) - la spesa necessaria per l'
attuazione del piano e gli eventuali interventi finanziari a carico della
Regione.
3. Il piano deve tenere conto
delle necessarie interazioni con il Piano regionale di risanamento delle acque,
particolarmente per quanto attiene la definizione degli ambiti ottimali, di modo
che sia assicurata la gestione unitaria di tutti i servizi pubblici di
smaltimento dei rifiuti, di
depurazione dei liquami urbani, di fognatura e di
acquedotto.
4. La Giunta regionale provvede
alla elaborazione del progetto di pianificazione previa adozione di una delibera
in cui siano stabiliti gli obiettivi e i criteri di impostazione del piano
stesso.
Su tale delibera la Giunta
regionale acquisisce il parere delle province, le quali sono tenute a rimettere
il parere entro 40 giorni dalla richiesta.
5. Il progetto di piano e'
inviato ai Comuni ed alle Province che esprimono il loro parere entro sessanta
giorni dal ricevimento; trascorso tale termine il parere si intende espresso
favorevolmente.
6. Entro i 90 giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale adotta
la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l'
approvazione.
7. Ai sensi del combinato
disposto dell' art. 6, lettera b), del DPR 10 settembre 1982, n. 915 e dell'
art. 2 della Legge 5 marzo 1982, n. 62, le indicazioni del piano regionale di
cui ai punti c), d), e) del precedente secondo comma costituiscono norma di
variante dei piani urbanistici dei Comuni interessati. Le varianti sono
deliberate dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
piano regionale; in caso di inadempienza la Regione provvede alla indicazione
dei siti nei successivi sessanta giorni.
ARTICOLO
4
(Rilevamento
statistico)
1. Ai fini del rilevamento
statistico di cui all' art. 6, lettera e), del DPR 10 settembre 1982, n. 915, la
Regione si avvale della Provincia, dei Comuni e dei loro Consorzi.
2. La Giunta regionale, tenendo
conto delle direttive del Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del DPR
10 settembre 1982, n. 915,
stabilisce i tempi e le modalita' del rilevamento, nonche' i dati e gli
elementi che gli enti di cui al precedente comma sono tenuti a comunicare alla
Regione.
3. Sulla base del rilevamento
relativo a ciascun anno solare, la Giunta regionale approva una relazione sullo
smaltimento dei rifiuti e la trasmette al Comitato
interministeriale.
ARTICOLO
5
(Delega di
funzioni)
1.
Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza,
le funzioni concernenti:
a) approvazione dei progetti di nuovi
impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle
modifiche degli impianti esistenti;
b) l’autorizzazione all’esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche
pericolosi;
c) le attività in materia di spedizioni
transfrontaliere che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità
competenti di spedizione e di destinazione;
d) l’elaborazione, l’approvazione e
l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i
confini di un medesimo territorio provinciale.*
* Comma cosi sostituito dall’art. 23 della
l.r. 17/2000
2. l' esercizio delle funzioni delegate,
le Province debbono uniformarsi alla normativa di settore vigente, nonché agli
atti di programmazione della Regione.*
* Comma così sostituito dall’art. 23 della
l.r. 17/2000
3.
Il Consiglio regionale impartira' direttive vincolanti per l' esercizio
delle funzioni delegate, con particolare riferimento al personale necessario ed
alle risorse occorrenti.Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
4.
La delega ha effetto dalla data di pubblicazione della prima direttiva
emanata ai sensi del precedente comma.
5.
Gli atti adottati nell' esercizio delle funzioni delegate sono
definitivi.
6.
In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli
stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale assume
direttamente i singoli atti.
7.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente
informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento
delle rispettive funzioni.
8.
Alla copertura degli oneri derivanti dall' esercizio della delega, si
fara' fronte con stanziamenti da iscriversi nell' apposito capitolo del Bilancio
regionale.
9.
Per l' esercizio della delega di cui al presente articolo, le province si
avvalgono di appositi comitati tecnici nei quali deve essere comunque garantita
la presenza di esperti nei settori chimico, ingegneristico, geologico e
sanitario, con specifica competenza nella materia dello smaltimento dei
rifiuti.
ARTICOLO
6
(Approvazione dei
progetti)
1. Sono soggetti ad
approvazione i progetti e gli elaborati tecnici relativi alla realizzazione,
ampliamento, aggiornamento tecnologico, trasferimento, modifica di impianti di
trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o
definitivo dei rifiuti.
2. Le domande per l'
approvazione dei progetti debbono essere presentate all' Amministrazione
provinciale, corredate dei progetti stessi e della documentazione di cui agli
allegati A o B della presente legge. Le domande e la documentazione prescritte
debbono essere altresì inviate al Comune nel cui territorio e' prevista l'
ubicazione dell' impianto.
3. Non puo' procedersi all'
approvazione dei progetti:
a) - se la documentazione
esibita non e' conforme a quella indicata negli allegati;
b) - se l' impresa, societa' od
ente richiedente non dimostri di possedere, sulla base della documentazione di
cui al comma precedente, la necessaria idoneita' tecnico -
economica;
c) - se il titolare e/ o legale
rappresentante e/ o il Presidente e/ o gli amministratori, anche se non soci, e/
o i soci dell' impresa, societa' o ente risultino condannati o sottoposti a
procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal DL 6 settembre 1982, n.
629, convertito in Legge 12 ottobre
1982, n. 726, dalla legge 13
settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936.
4. Ai soggetti indicati al
precedente comma, lett. c), sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti
dell' impresa, societa', o ente che, comunque qualificati, abbiano la
responsabilita' tecnica dell' installazione degli impianti.
5. I progetti sono approvati
previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dal DPR 10
settembre 1982, n. 915 dalle
disposizioni emanate dal Comitato
interministeriale e dalle norme regionali di attuazione.
6. Il provvedimento di
approvazione deve, tra l' altro, indicare:
a) - la denominazione dell'
ente o ragione sociale dell' impresa, del titolare e/ o legale rappresentante,
nonche' la sede legale;
b) - la potenzialita', le
caratteristiche tecniche e le modalita' di installazione dell'
impianto;
c) la durata dei lavori di
costruzione dell' impianto;
d) - le modalita', i termini e
le condizioni cui l' ente o l' impresa deve attenersi.
7. Con il medesimo o successivo
provvedimento puo' essere disposto lo esercizio provvisorio dell' impianto per
il necessario avviamento e per un periodo di tempo non superiore a mesi dodici.
In tal caso si applicano le
disposizioni di cui al successivo articolo.
8. Resta salva la normativa
dettata dalla LR 16 maggio 1985, n. 27, concernente la materia delle opere e dei
lavori pubblici o di pubblico interesse.
ARTICOLO
7
(Autorizzazioni)
1. Sono soggetti ad
autorizzazione:
a) - l' esercizio, da parte di
enti o imprese concessionarie di Comuni e Consorzi di Comuni, delle attivita' di
smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti
urbani, nonche' di rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal
trattamento dei rifiuti urbani e della depurazione di acque di scarico urbane;
b) - l' esercizio di impianti
di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei
rifiuti di cui alla precedente lettera a);
c) - l' esercizio di attivita'
di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi;
d) - l' esercizio di impianti
di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o
definitivo di rifiuti speciali;
e) - l' esercizio delle
attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
f) - l' esercizio degli
impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;
g) - l' esercizio di impianti
di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
h) - l' esercizio di discariche
controllate e di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.
2. Le domande di autorizzazione
debbono essere presentate all' Amministrazione provinciale, corredate dalla
documentazione di cui agli allegati C, D, E, della presente legge. Le domande
stesse e la documentazione prescritta debbono essere altresì inviate al Comune
sul cui territorio si deve
esercitare l' attivita' o deve aver inizio il trasporto.
3. Le autorizzazioni sono
rilasciate entro 60 giorni dalla presentazione delle domande previo accertamento
dei requisiti e delle condizioni stabilite dal DPR 10 settembre 1982, n. 915,
dalle disposizioni emanate dal Comitato interministeriale, nonche' dalle norme
regionali. Non puo' comunque
procedersi al rilascio dell' autorizzazione nei casi indicati nei commi 3o e 4o del
precedente art. 6.
4. Il provvedimento di
autorizzazione, oltre quanto altro stabilito dalle disposizioni di cui al
precedente comma, deve tra l' altro indicare:
a) - la denominazione dell'
ente o la ragione sociale dell' impresa, nonche' la sede
legale;
b) - il titolare e/ o il legale
rappresentante dell' ente o impresa, nonche' il direttore tecnico ovvero il
responsabile o i responsabili dell' esercizio degli impianti e delle attivita'
di cui al presente articolo;
c) - i tipi ed i quantitativi
massimi dei rifiuti da smaltire;
d) - la durata dell'
autorizzazione medesima;
e) - le modalita', termini e
condizioni cui l' ente o impresa deve attenersi.
5. Il provvedimento di
autorizzazione puo' sempre essere modificato od integrato ovvero puo' esserne
sospesa l' efficacia, anche a richiesta del soggetto autorizzato, per evitare
danno a persone ed a beni, pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui
cio' si renda necessario nel pubblico interesse.
ARTICOLO
8
(Revoca dell'
autorizzazione)
1. Il soggetto autorizzato ai
sensi del precedente articolo e' tenuto:
a) - a comunicare alla
Provincia ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/ o legale
rappresentante e/ o presidente e/ o soci e/ o amministratori dell' impresa,
societa' od ente e così ogni modifica e/ o variazione che per qualsiasi causa
intervenga nelle proprieta' e/ o gestione degli impianti e/ o nell' esercizio
delle attivita' di cui al precedente art. 7.
b) - a comunicare
tempestivamente alla Provincia se, nei confronti di uno dei soggetti indicati al
comma 3°, lett. c), ed al comma quarto del precedente art. 6, sia iniziata l'
azione penale o sia proposta l' adozione di misure di sicurezza per le ipotesi
di reato previste dalle leggi ivi citate;
c) - a comunicare alla
Provincia entro il primo bimestre di ciascun anno, ed anche ogni qualvolta ne
sia fatta richiesta, i dati relativi alle quantita' ed ai tipi di rifiuti
prodotti, trasportati, detenuti, trattati o smaltiti nell' anno solare
precedente, nonche', per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'
importazione ed esportazione;
d) - ad attenersi alle
disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti
autorita';
e) - a non sospendere l'
attivita' dell' impianto senza esserne preventivamente
autorizzata.
2. In caso di inosservanza
degli obblighi di cui al comma precedente, la Provincia diffida il soggetto
inadempiente stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le
irregolarita'.
3. L’ autorizzazione e'
revocata:
- quando le irregolarita' non
vengano eliminate entro il termine di cui al precedente
comma;
- in caso di reiterate
violazioni degli obblighi di cui al presente articolo;
- quando comunque si
manifestino situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica e/ o per l'
ambiente;
- quanto sia venuto meno il
requisito dell' idoneita' tecnico - economica o altro presupposto dell'
autorizzazione.
ARTICOLO
9
(Garanzie
finanziarie)
1. I soggetti autorizzati ai
sensi del precedente art. 7, lett. b), d), e), f), g), h), esclusi gli enti
pubblici, sono tenuti, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
autorizzazione, a pena di decadenza dell' autorizzazione stessa, a prestare
garanzie finanziarie idonee ad assicurare almeno la copertura dei costi per la
chiusura degli impianti in qualunque momento e per la bonifica delle aree
interessate, delle installazioni, dei mezzi impiegati.
2. Relativamente agli impianti
di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, le garanzie finanziarie
devono essere altresì idonee ad
assicurare la copertura dei costi fissi connessi al proseguimento dello
esercizio dell' impianto per un tempo non inferiore a dieci anni e dei costi di
trattamento finale o di stoccaggio definitivo. Relativamente alle attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, debbono assicurare almeno la
copertura dei costi relativi alla bonifica dei mezzi
impiegati.
3. Il provvedimento di
autorizzazione stabilisce le modalita' di presentazione delle garanzie e la
specificazione degli obblighi che debbono essere garantiti e/ o dei rischi che
debbono essere coperti.
ARTICOLO
10
(Comitato
Tecnico)
1. Il Comitato tecnico per le
risorse idriche di cui all' art. 46 della LR 19 dicembre 1983, n. 24, ha
funzione di consulenza tecnica della Giunta regionale nelle materie disciplinate
dalla presente legge.
2. Il parere del Comitato e'
obbligatorio sugli atti di individuazione delle aree idonee per l' ubicazione
degli impianti di smaltimento.
3. Per la funzione di cui al
precedente comma il Comitato viene integrato da un medico igienista, un geologo,
un chimico ed un ingegnere sanitario.
4. Gli esperti di cui al
precedente comma 2° sono nominati con le procedure di cui al 4o comma dell' art.
46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, e durano in carica cinque
anni.
ARTICOLO
11
(Controlli)
1. Le funzioni di controllo
sullo smaltimento dei rifiuti competono alle Province ai sensi dell' art. 104
del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell' art. 7 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.
2. Dette funzioni sono
esercitate tramite ispezioni e prelievi di campioni all' interno degli
stabilimenti, impianti o imprese, che producono, trasportano, trattano o
effettuano lo stoccaggio provvisorio o definitivo di
rifiuti.
3. Il controllo e' finalizzato
alla verifica:
a) della osservanza delle
prescrizioni dettate dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, dalle disposizioni del
Comitato interministeriale, nonche' dalle norme regionali di
attuazione;
b) del possesso delle
autorizzazioni di cui all' art. 6 della presente legge e dell' osservanza degli
obblighi imposti con le medesime;
c) della conformita' dei tipi e
delle quantita' di rifiuti trasportati, trattati, stoccati o smaltiti, ai tipi
ed alle quantita' stabilite nel provvedimento di
autorizzazione;
d) della regolare tenuta dei
registri di carico e scarico, in quanto prescritti;
e) della concordanza delle
risultanze dei registri di carico e scarico relativi alle diverse fasi di
smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.
4. Il controllo e' altresì
finalizzato alla rilevazione degli effetti che l' esercizio dell' impianto o
dell' attivita' produce sull' ambiente, fisico o biologico, sulla salute della
collettivita' e dei singoli, sulla pubblica igiene.
5. Salvi gli adempimenti di
legge connessi all' accertamento di comportamenti sanzionati dagli artt. 24 e
seguenti del DPR 10 settembre 1982, n. 915, le Province curano l' informazione
alla Regione del risultato dei controlli eseguiti.
ARTICOLO
12
(Rifiuti urbani, Obblighi dei
Comuni, Regolamenti comunali)
1. Competono obbligatoriamente
ai Comuni le attivita' inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti
speciali assimilati ai rifiuti urbani, nonche' dei rifiuti speciali costituiti
da residui della depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento di
rifiuti urbani. I Comuni esplicano le suddette attivita' direttamente, mediante
aziende municipalizzate, ovvero mediante concessione a enti o imprese
specializzate autorizzate ai sensi dell' art. 6 I comma, lett. a) e b), della
presente legge.
2. I Comuni, entro sei mesi
dall' approvazione del piano regionale di cui al precedente art. 3, adottano appositi regolamenti ai sensi
dell' art.8 del DPR 10 settembre 1982, n.915, ovvero adeguano i regolamenti
viventi alle norme dello stesso Decreto, a quelle emanate dal Comitato
interministeriale e a quelle regionali di attuazione; i regolamenti sono
sottoposti al parere del Comitato di cui al precedente art.
10.
3. Decorso inutilmente il
termine di cui al precedente comma, si provvede in via sostitutoria ai sensi di
legge. 4. I regolamenti debbono stabilire tra l' altro:
a) i casi in cui i rifiuti
speciali sono assimilati agli urbani, per quantita' e qualita', nel rispetto dei
criteri emanati dal Comitato interministeriale, e debbono essere conferiti
obbligatoriamente al servizio pubblico;
b) le norme per assicurare il
corretto conferimento al servizio pubblico dei rifiuti prodotti al di fuori del
perimetro entro il quale e' istituito il servizio di
raccolta.
ARTICOLO
13
(Obblighi del produttore dei
rifiuti)
1. I produttori dei rifiuti
sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro due mesi dall' inizio dello anno,
i tipi ed i quantitativi dei rifiuti prodotti nell' anno solare
precedente.
2. I produttori di rifiuti
speciali, unitamente alle comunicazioni di cui al comma precedente, debbono
indicare i processi tecnologici o comunque le attivita' che danno luogo alle
tipologie dei rifiuti prodotti, nonche', nel caso non provvedano direttamente
allo smaltimento, i soggetti cui i rifiuti vengono
conferiti.
3. Il produttore di rifiuti
speciali deve accertarsi che i soggetti ai quali conferisce per lo smaltimento,
siano autorizzati ai sensi del precedente art. 7.
4. Produttore dei rifiuti
urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali costituiti da residui della
depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento dei rifiuti urbani e'
il Comune per il territorio di competenza.
ARTICOLO
14
(Potere
sanzionatorio)
1. Le somme derivanti dall'
esercizio del potere sanzionatorio sono incamerate dalle Amministrazioni
provinciali, secondo la competenza territoriale, con vincolo di destinazione
alla copertura delle spese necessarie per l' espletamento dei controlli di cui
all' art. 12 della presente legge.
ARTICOLO
15
(Norme transitorie e
finali)
1. Fino all' approvazione del
piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, le autorizzazioni di cui al
precedente art. 7 sono rilasciate
in via provvisoria.
2. Le attivita' e gli impianti
gia' esercitati alla data di entrata in vigore del DPR 10 settembre 1982, n. 915,
nonche' quelli autorizzati e posti in esercizio alla data di entrata in vigore
della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, debbono
adeguarsi alle prescrizioni e caratteristiche stabilite dalle norme suddette
entro il termine del 31 dicembre 1986, ovvero entro un minor termine stabilito
dal piano regionale.
3. Le autorizzazioni di cui al
precedente comma non hanno comunque validita' oltre il termine indicato: i
soggetti autorizzati sono tenuti, a pena di decadenza dell' autorizzazione, a
riproporre istanza, nei modi e nelle forme stabilite dai precedenti artt. 6 e 7, entro il 30 ottobre
1986.
4. Ai fini dell' istruttoria
delle istanze di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge, le Amministrazioni
provinciali possono richiedere l' acquisizione di certificazioni, studi,
elaborati, pareri ritenuti volta per volta necessari, anche se non compresi
negli allegati alla presente legge.
5. Alle modifiche ed
integrazioni della documentazione di cui agli allegati della presente legge, verificate
necessarie o opportune anche allo scopo di conformarsi a norme di legge o atti
di indirizzo del Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del DPR 10
settembre 1982, n. 915, provvede la
Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare
competente.
ARTICOLO
16
(Rinvio)
1. Per quanto non previsto
dalla presente legge si fa rinvio al DPR 10 settembre 1982, n. 915, e alle disposizioni del Comitato
interministeriale di cui all' art. 5 dello stesso Decreto.
Allegato " A"
I progetti di cui all' art. 6,
relativi agli impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento, e
stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, devono essere corredati dai
documenti di seguito indicati:
1.00 - Relazione
generale.-
2.00 - Analisi di impatto
ambientale.-
3.00 - Elaborati
tecnici.-
4.00 - Certificazioni
finanziarie.-
5.00 - Certificazioni
integrative.-
1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA
ARTICOLAZIONE
1.01 - Considerazioni di base
del progetto.
1.02 - Indicazione dei processi
tecnologici o comunque delle attivita' che danno luogo alle tipologie dei
rifiuti da smaltire.
1.03 - Individuazione
qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.
1.04 - Indicazione dei
produttori dei rifiuti in riferimento ai tipi ed alle
qualita'.
1.05 - Metodo di trattamento da
adottare ed esposizione delle ragioni.
1.06 - Ricerche ed indagini
effettuate per la scelta della area ove localizzare l'
impianto.
1.07 - Eventuali opere
necessarie per la sistemazione dell' area interessata dall'
impianto.
1.08 - Esigenze in ordine alla
eliminazione dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi.
1.09 - Piano per la bonifica e
il recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell' impianto; progetto per
la realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di
finanziamento.
1.10 - Ogni altra utile
informazione e notizia.
2.00 - ANALISI DI IMPATTO
AMBIENTALE E SUA ARTICOLAZIONE
2.01 - Situazione generale
dell' ambiente interessato dallo impianto.
2.02 - Individuazione di
possibili effetti negativi sullo ambiente fisico e biologico e sulla salute ed
igiene pubblica.
2.03 - Misure da adottare per
evitare, compensare o ridurre gli effetti negativi sull' ambiente, per eliminare
ogni possibilita' di inquinamento, anche per quanto concerne l' inquinamento da
rumore, le esalazioni dannose o moleste e lo sviluppo di larve, ratti e
insetti.
2.04 - Esame di compatibilita'
tra il progetto proposto ed i piani e le norme in materia di ambiente, assetto
urbano e di utilizzazione del suolo relativamente all' area interessata, con
riferimento anche alla esigenza di evitare, ove possibile, l' attraversamento di
centri abitati da parte di veicoli adibiti al trasporto di
rifiuti.
2.05 - Ogni altra utile
informazione e notizia.
3.00 - ELABORATI
TECNICI
3.01 - Schema quantificato e
dettagliato dell' impianto e suo dimensionamento.
3.02 - Disegni dell' impianto
in scala 1: 50.
3.03 - Disegni esecutivi
architettonici e strutturali per gli edifici di contenimento dei macchinari in
scala 1: 50.
3.04 - Disegni in pianta e
sezione dei particolari piu' significativi in scala adeguata.
3.05 - Schemi
funzionali.
3.06 - Disegni di installazione
dei macchinari.
3.07 - Schemi quantificati dei
sistemi di regolazione, supervisione e controllo e loro dimensionamento.
3.08 - Specifiche dettagliate
del macchinario, dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e di
quanto altro occorra per la realizzazione dell' opera dello
impianto.
3.09 - Elenco dettagliato dei
macchinari, apparecchiature e loro accessori nonche' degli strumenti di misura,
regolazione e controllo e loro accessori.
3.10 - Ogni altra utile
informazione.
4.00 - CERTIFICAZIONI
FINANZIARIE
4.01 - Preventivo comprendente
tutte le spese relative allo impianto da realizzare, ivi comprese quelle per la
progettazione costruttiva di dettaglio, per l' assistenza ai montaggi, per l'
avviamento, per le prove e per il collaudo dell' impianto nonche' le spese per
imprevisti e le spese generali.
4.02 - Indicazione dei mezzi di
finanziamento.
4.03 - Piano di
ammortamento.
4.04 - Ogni altra utile
informazione o notizia.
5.00 - CERTIFICAZIONI
INTEGRATIVE
5.01 - Parere della Commissione
edilizia Comunale.
5.02 - Parere sulla
localizzazione dell' impianto espresso dal Comune sul cui territorio
ricade.
5.03 - Parere del competente
Ente qualora la localizzazione dell' impianto sia prevista all' interno di un
agglomerato o zona industriale.
5.04 - Tavola di zonizzazione
dello strumento urbanistico generale vigente e/ o adottato e/ o previsto sulla
quale siano riportati l' area interessata dall' impianto e gli eventuali
immobili esistenti limitrofi all' area medesima.
5.05 - Tavola di zonizzazione
dello strumento urbanistico esecutivo se vigente e/ o se adottato e/ o se
previsto sulla quale siano riportati gli eventuali immobili esistenti limitrofi
all' area medesima.
5.06 - Copia autenticata del
titolo di proprieta' o di costituzione del diritto di superficie o di leasing
immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella prevista per l'
impianto medesimo.
5.07 - Copia dell' eventuale
compromesso ovvero prova di aver attivato la procedura espropriativa in mancanza
di quanto richiesto al precedente paragrafo.
5.08 - Parere del servizio di
igiene pubblica dell' Unita' Sanitaria locale competente per territorio.
5.09 - Ogni altra
certificazione idonea a dimostrare che l' impianto e' progettato in conformita'
delle norme vigenti.
5.10 - Certificato rilasciato
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale, di data non anteriore ai
tre mesi e quella della domanda, dal quale risulti l' indicazione della persona
o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l' impresa
richiedente.
La certificazione non e'
richiesta se il progetto e' presentato da un ente pubblico.
5.11 - Certificato generale del
casellario giudiziale penale nonche' dei carichi pendenti in Pretura ed in
tribunale per il titolare e/ o il legale rappresentante e/ o il presidente e/ o
gli amministratori dell' impresa. La certificazione non e' richiesta se il
progetto e' presentato da un ente pubblico.
"ALLEGATO
B"
I progetti di cui all' art. 6
della presente legge, relativi alle discariche controllate di rifiuti, come
classificate al paragrafo 4.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale di cui all' art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, devono
essere corredati dai documenti di seguito indicati:
1.00 - Relazione
generale.
2.00 - Analisi di impatto
ambientale.
3.00 - Elaborati
tecnici.
4.00 - Certificazioni
finanziarie.
5.00 - Certificazioni
integrative.
1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA
ARTICOLAZIONE
1.01 - Considerazioni di base
del progetto.
1.02 - Indicazione dei processi
tecnologici e comunque delle attivita' che danno luogo alle tipologie dei
rifiuti da smaltire.
1.03 - Individuazione
qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.
1.04 - Indicazione dei
produttori di rifiuti in riferimento ai tipi ed alle quantita'.
1.05 - Metodo di trattamento da
adottare ed esposizione delle ragioni.
1.06 - Ricerche ed indagini
effettuate e criteri per la scelta dell' area ove localizzare l' impianto, con
particolare riferimento a quelle geologiche tecniche ed
idrogeologiche.
1.07 - Eventuali opere
necessarie per la sistemazione dell' area interessata dall' impianto, con
particolare riferimento alle opere idrauliche ed idrogeologiche.
1.08 - Esigenze in ordine alla
eliminazione dei rifiuti liquidi e gassosi.
1.09 - Piano per la bonifica e
per il recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell' impianto, progetto
per la realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di
finanziamento.
1.10 - Ogni altra utile
informazione e notizia.
2.00 - ANALISI DI IMPATTO
AMBIENTALE E SUA ARTICOLAZIONE
2.01 - Situazione generale
dell' ambiente interessato dallo impianto.
2.02 - Individuazione di
possibili effetti negativi sull' ambiente umano, fisico e biologico e sulla
salute ed igiene pubblica.
2.03 - Misure da adottare per
evitare, compensare o ridurre gli effetti negativi sull' ambiente, per eliminare
ogni possibilita' di inquinamento ed evitare esalazioni dannose o moleste e lo
sviluppo di larve ratti o insetti.
2.04 - Esame della
compatibilita' tra il progetto proposto ed i piani e le norme in materia di
ambiente e di utilizzazione del suolo relativamente all' area interessata, con
riferimento anche alla esigenza di evitare, ove possibile, l' attraversamento di
centri abitati da parte dei veicoli adibiti al trasporto dei
rifiuti.
2.05 - Ogni altra utile
informazione e notizia.
3.00 - ELABORATI
TECNICI
3.01 - Schema quantificato e
dettagliato dell' impianto e suo dimensionamento, anche relativamente allo
smaltimento del percolato e del biogas.
3.02 - Planimetria scala 1:
25.000 con l' esatta localizzazione dell' area destinata a discarica.
3.03 - Disegni esecutivi
architettonici e strutturali delle opere a servizio della discarica.
3.04 - Disegni in pianta e
sezione delle impermeabilizzazioni in scala adeguata.
3.05 - Planimetria quotata
dell' area interessata alla discarica, in scala 1: 1.000.
3.06 - Planimetria contenente i
caratteri dell' idrologia superficiale e dell' acclivita' dell' area interessata
e di quelle circostanti in scala 1: 2.000.
3.07 - Studio geologico ed
idrogeologico di dettaglio dell' area interessata alla discarica e di quelle
circostanti per un raggio di un chilometro, con specificazione dei parametri
idrogeologici, chimici e batteriologici della falda acquifera.
3.08 - Schemi quantificati dei
sistemi di regolazione, supervisione e controllo e loro dimensionamento.
3.09 - Elenco dettagliato dei
macchinari, apparecchiature e loro accessori nonche' degli strumenti di misura,
regolazione e controllo e loro accessori.
3.10 - Sistema di monitoraggio
per il controllo dell' inquinamento delle acque e dell' aria.
3.11 - Opere di carattere
geologico - tecnico, idrogeologico ed idraulico.
3.12 - Ogni altra utile
informazione.
4.00 - CERTIFICAZIONI
FINANZIARIE
4.01 - Preventivo comprendente
tutte le spese relative all' impianto da realizzare, ivi comprese quelle per la
progettazione costruttiva di dettaglio, collaudo dell' impianto nonche' le spese
per imprevisti e le spese generali.
4.02 - Indicazione dei mezzi di
finanziamento.
4.03 - Piano di
ammortamento.
4.04 - Ogni altra utile
informazione o notizia.
5.00 - CERTIFICAZIONI
INTEGRATIVE
5.01 - Parere della Commissione
edilizia Comunale, ove prescritto, e parere sulla localizzazione dell' impianto
espresso dal Comune sul cui territorio ricade.
5.02 - Parere del competente
ente qualora la localizzazione dell' impianto sia prevista in un agglomerato o
zona industriale.
5.03 - Tavola di zonizzazione
dello strumento urbanistico generale vigente e/ o adottato e/ o previsto sulla
quale siano riportati l' area interessata dall' impianto e gli eventuali
immobili esistenti limitrofi all' area medesima.
5.04 - Tavola di zonizzazione
dello strumento urbanistico esecutivo se vigente e/ o se adottato e/ o se
previsto sulla quale siano riportati gli eventuali immobili esistenti limitrofi
all' area medesima.
5.05 - Parere del servizio di
igiene pubblica della Unita' Sanitaria Locale competente per territorio.
5.06 - Copia autentica del
titolo di proprieta' o di costituzione del diritto di superficie o di leasing
immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella prevista per l'
impianto medesimo.
5.07 - Copia dell' eventuale
compromesso ovvero prova di avere attivato la procedura espropriativa in
mancanza di quanto richiesto al precedente paragrafo.
5.08 - Perizia giurata di un
professionista iscritto all' Albo dalla quale risulti:
a) che il sito prescelto e'
ubicato a distanza non inferiore a quella minima di sicurezza, in relazione alle
caratteristiche geologiche ed idrogeologiche, che al fine di evitare ogni
pericolo d' inquinamento, dai punti di approvvigionamento di acque destinate ad
uso potabile e dall' alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti (per le
discariche di prima categoria, di seconda categoria - tipo B e C, e di terza
categoria);
b) che il sito prescelto e'
ubicato a distanza di sicurezza, a tutela della salute pubblica e della
sicurezza del traffico, da sistemi viari di grande comunicazione e da centri
abitati (per le discariche di prima categoria, di seconda categoria – Tipo B e
C, e di terza categoria);
c) che il sito prescelto per l'
ubicazione abbia una stabilita' tale, o resa tale mediante le opere progettate,
da evitare rischi di frane o cedimenti del fondo e delle pareti, nonche' di
spostamenti e deformazioni delle opere idrauliche per il drenaggio delle acque
meteoriche, in quanto previste;
d) lo spessore, la
permeabilita', la capacita' di ritenzione e assorbimento degli strati del suolo
fra la massa dei rifiuti e le acque superficiali e di falda e che tali
parametri, accertati attraverso indagini di natura idraulica, geologica ed
idrogeologica, siano tali da preservare le acque dall' inquinamento (per le
discariche di prima categoria e di seconda categoria - Tipo B, per le quali non
siano state previste opere di impermeabilizzazione e sistemi di drenaggio o
captazione del percolato);
e) lo spessore e le
caratteristiche del materiale impermeabilizzante, la distanza tra il fondo della
discarica e il livello di massima escursione della falda idrica, la
permeabilita' e lo spessore dello strato di terreno su cui deve essere posato il
manto impermeabilizzante in condizioni di massimo carico idraulico dell'
impianto (nei casi in cui e' prescritta o comunque sia prevista l'
impermeabilizzazione).
5.09 - Certificazione,
rilasciata da laboratori universitari, relativa allo spessore ed alla resistenza
dei materiali da impiegarsi per l' impermeabilizzazione.
5.10 - Ogni altra
certificazione idonea a dimostrare che l' impianto e' progettato in conformita'
delle norme vigenti.
5.11 - Certificato rilasciato
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale, di data non anteriore ai
tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti l' indicazione della persona
o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l' impresa
richiedente. La certificazione non e' richiesta se il progetto e' presentato da
un ente pubblico.
5.12 - Certificato generale del
casellario giudiziale penale nonche' dei carichi pendenti in Pretura ed in
tribunale per il titolare e/ o il legale rappresentante e/ o il presidente e/ o
gli amministratori dell' impresa. La certificazione non e' richiesta se il
progetto e' presentato da un ente pubblico.
La perizia giurata di cui al
punto 5.08 puo' essere sostituita, qualora il progetto sia proposto all'
approvazione da un ente pubblico, da una relazione del responsabile dell'
ufficio tecnico dell' ente stesso
"ALLEGATO
C".
Le domande per il rilascio
delle autorizzazioni di cui all' art. 7, 1o comma, lettere a) e c) della
presente legge devono essere corredate dai documenti qui di seguito
indicati.
1.00 - Relazione generale.
2.00 - Idoneita' tecnico -
economica - documentazione.
3.00 - Certificazioni
integrative.
1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA
ARTICOLAZIONE
1.01 - Individuazione
qualitativa e quantitativa dei rifiuti, con indicazione dei produttori.
1.02 - Descrizione delle varie
fasi relative alla raccolta, trasporto ed eventuale stoccaggio provvisorio dei
rifiuti, con indicazione dell' impianto cui sono destinati per il finale
smaltimento.
1.03 - Misure adottate per
evitare danno e/ o pericolo di danno all' ambiente considerato in tutte le sue
componenti, ed alla pubblica incolumita'.
1.04 - Ogni utile informazione
e notizia.
2.00 - IDONEITA' TECNICO -
ECONOMICA – DOCUMENTAZIONE
2.01 - Titoli di studio e
professionali dell' imprenditore e/ o dei dirigenti dell' impresa, od ente e dei
relativi uffici tecnici se esistenti ed in particolare del direttore tecnico e/
o del responsabile o dei responsabili della gestione.
2.02 - Elenco del personale
addetto o da adibire al servizio con indicazione delle qualifiche professionali.
2.03 - Elenco dell'
attrezzatura, i mezzi d' opera e l' equipaggiamento tecnico di cui si dispone, e
relazione tecnica sullo stato d' uso.
2.04 - Elenco dei servizi
simili od analoghi in gestione o gestiti con la indicazione qualitativa e
quantitativa dei rifiuti smaltiti.
2.05 - Preventivo economico di
esercizio con dettagliata analisi di costi e ricavi.
2.06 - Referenze bancarie e/ o
bilanci e/ o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in
base alla vigente legislazione.
2.07 - Ogni altra utile
informazione e notizia.
3.00 - CERTIFICAZIONI
INTEGRATIVE (solo se il richiedente e' un soggetto
privato).
3.01 - Certificato d'
iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed
Artigianato.
3.02 - Certificati non
anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risulti la residenza, il
possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e
politici per il titolare e/ o legale rappresentante e/ o il presidente e/ o gli
amministratori dell' impresa, societa' od ente, che comunque qualificati, siano
responsabili dell' esercizio delle attivita'.
3.03 - Atto costitutivo e
statuto nonche' estratto del libro dei soci (solo per le societa' regolarmente
costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e
lavoro).
3.04 - Certificato di
iscrizione nell' apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di
produzione e lavoro).
3.05 - Certificato rilasciato
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di
tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti che l' impresa richiedente
non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato
preventivo;
3.06 - Certificato rilasciato
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di
tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti, in base ad atti depositati,
l' indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed
impegnare legalmente l' impresa richiedente.
3.07 - Certificato generale del
casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonche'
certificato dei carichi pendenti in pretura e dei carichi pendenti in tribunale
per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 3.02.
"ALLEGATO
D"
Le domande per il rilascio
delle autorizzazioni di cui all' art. 7, 1o comma, lettera e) della presente
legge devono essere corredate dai documenti di seguito indicati.
1.00 - Relazione
generale.
2.00 - Elaborati
tecnici.
3.00 - Idoneita' tecnico -
economica - documentazione.
4.00 - Certificazioni
integrative.
1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA
ARTICOLAZIONE
1.01 - Indicazione dei processi
tecnologici o comunque delle attivita' che danno luogo alle tipologie di rifiuti
da smaltire.
1.02 - Individuazione delle
tipologie dei rifiuti. Per ciascun tipo debbono indicarsi le sostanze di cui
all' allegato al DPR 10 settembre 1982, n. 915, che vi sono contenute o lo
contaminano, con riferimento puntuale ai gruppi e categorie indicati al
paragrafo 1.2 della deliberazione 27- 7- 84 del Comitato interministeriale, e
successive integrazioni e modificazioni. Per ciascun gruppo o categorie di
sostanze debbono essere indicate le concentrazioni.
1.03 - Indicazione dei sistemi
e mezzi tecnici presi in considerazione come possibili soluzioni e descrizione
dei criteri di scelta dei mezzi stessi.
1.04 - Descrizione delle varie
fasi relative alle operazioni di raccolta e trasporto e indicazione dell'
impianto di trattamento o finale smaltimento su cui sono destinati i
rifiuti.
1.05 - Descrizione delle
caratteristiche costruttive dei sistemi e mezzi tecnici prescelti.
1.06 - Misure adottate per
evitare danno e/ o pericolo di danno all' ambiente, considerato in tutte le sue
componenti, ed alla pubblica incolumita'.
1.07 - Ogni altra utile
informazione e notizia.
2.00 - ELABORATI
TECNICI
2.01 - Relazione tecnica sullo
stato dei macchinari, attrezzature e sistemi di misure, relazione e controllo.
2.02 - Elaborati tecnici dei
mezzi dei quali e previsto l' utilizzo.
2.03 - Disegni in pianta e
sezione dei particolari piu' significativi in scala
adeguata.
2.04 - Schemi quantificati e
dettagliati dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo.
2.05 - Preventivo economico di
esercizio con dettagliata analisi dei costi e ricavi.
2.06 - Ogni altra utile
informazione e notizia.
3.00 - IDONEITA' TECNICO -
ECONOMICA - DOCUMENTAZIONE
3.01 - Titoli di studi e
professionali dell' imprenditore e/ o dei dirigenti dell' impresa od ente e dei
relativi uffici tecnici se esistenti ed in particolare del direttore tecnico e/
o del responsabile o dei responsabili della gestione.
3.02 - Elenco del personale
addetto o da adibire al servizio con indicazione delle qualifiche professionali.
3.03 - Elenco delle
attrezzature, i mezzi d' opera e l' equipaggiamento tecnico di cui si dispone.
3.04 - Elenco dei servizi
simili od analoghi in gestione o gestiti con l' indicazione qualitativa e
quantitativa dei rifiuti smaltiti.
3.05 - Referenze bancarie e/ o
bilanci e/ o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in
base alla vigente legislazione.
3.06 - Ogni altra utile
informazione e notizia.
4.00 - CERTIFICAZIONI
INTEGRATIVE (solo se il richiedente e' un soggetto
privato).
4.01 - Certificato d'
iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed
Artigianato.
4.02 - Certificati non
anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risultino la residenza,
il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e
politici per il titolare e/ o legale rappresentante e/ o il presidente e/ o gli
amministratori dell' impresa, societa' od ente, che, comunque qualificati, siano
responsabili dello esercizio delle attivita'.
4.03 - Atto costitutivo e
statuto nonche' estratto del libro dei soci (solo se le Societa' regolarmente
costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e
lavoro).
4.04 - Certificato d'
iscrizione nell' apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di
produzione e lavoro).
4.05 - Certificato rilasciato
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale in data non anteriore di
tre mesi a quella della domanda dal quale risulti che l' impresa richiedente non
si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato
preventivo.
4.06 - Certificato rilasciato
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale in data non anteriore di
tre mesi a quella della domanda dal quale risulti, in base agli atti depositati,
l' indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed
impegnare legalmente l' impresa richiedente.
4.07 - Certificato generale del
casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonche'
certificato dei carichi pendenti in pretura e dei carichi pendenti in tribunale
per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 4.02.
"ALLEGATO E"
Le domande per il rilascio
delle autorizzazioni di cui all' art. 7, 1o comma, lettere b), d), f), g), h)
della presente legge devono essere corredate dai documenti di seguito
indicati.
1.00 - Relazione
generale.
2.00 - Elaborati
tecnici.
3.00 - Idoneita' tecnico -
economica - documentazione.
4.00 - Certificazioni
integrative.
1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA
ARTICOLAZIONE
1.01 - Indicazione dei processi
tecnologici o comunque delle attivita' che danno luogo alle tipologie dei
rifiuti.
1.02 - Individuazione
qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire. Per i rifiuti tossici e
nocivi debbono indicarsi, per ciascun tipo, le sostanze di cui all' allegato al
DPR 10- 9- 82, n. 815, che vi sono contenute o lo contaminano, con riferimento
puntuale ai gruppi e categorie indicati al paragrafo 1.2 della deliberazione 2
luglio 1984 del Comitato interministeriale e successive integrazioni e
modificazioni; di tali sostanze debbono essere indicate anche le concentrazioni.
1.03 - Indicazione dei
produttori dei rifiuti in riferimento ai tipi e alle quantita'.
1.04 - Modalita' e cautele da
osservarsi nella gestione ed esercizio dei macchinari ed attrezzature dell'
impianto.
1.05 - Descrizione delle varie
fasi relative alle operazioni di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, con
indicazione dell' impianto per il finale smaltimento.
1.06 - Descrizione dei sistemi
di controllo, di regolazione e di misura installati durante le fasi di
trattamento e stoccaggio.
1.07 - Misure adottate per
evitare danno e/ o pericolo di danno all' ambiente, considerato in tutte le sue
componenti, ed alla pubblica incolumita'.
1.08 - Ogni altra utile
informazione e notizia.
2.00 - ELABORATI
TECNICI
2.01 - Verbale di collaudo
dell' impianto, ovvero, per le discariche, certificato di regolare esecuzione
della opera.
2.02 - Relazione tecnica sullo
stato dei macchinari, attrezzature, impianti e sistemi di misure, regolazione e
controllo.
2.03 - Piano di emergenza
commisurato alla pericolosita' dei rifiuti, (solo per gli impianti di
trattamento, stoccaggio provvisorio e stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici
e nocivi).
2.04 - Preventivo economico di
esercizi con dettagliata analisi dei costi e ricavi.
2.05 - Gli elaborati tecnici
previsti al paragrafo 3.00 degli allegati " A" o " B".
2.06 - Ogni altra utile
informazione e notizia.
3.00 - IDONEITA' TECNICO -
ECONOMICA - DOCUMENTAZIONE
3.01 - Titoli di studi e
professionali dell' imprenditore e/ o dei dirigenti dell' impresa, od ente e dei
relativi uffici tecnici se esistenti ed in particolare del direttore tecnico e/
o del responsabile o dei responsabili della gestione.
3.02 - Elenco del personale
addetto o da adibire all' esercizio e gestione dell' impianto con indicazione
delle qualifiche professionali.
3.03 - Elenco dell'
attrezzatura, i mezzi d' opera e l' equipaggiamento tecnico di cui si dispone.
3.04 - Elenco dei servizi
simili o analoghi in gestione o gestiti con l' indicazione qualitativa e
quantitativa dei rifiuti smaltiti.
3.05 - Referenze bancarie e/ o
bilanci e/ o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in
base alla vigente legislazione.
3.06 - Ogni altra utile
informazione e notizia.
4.00 - CERTIFICAZIONE
INTEGRATIVE (le certificazioni di cui ai punti 4.04 e seguenti devono essere
prodotte solo se il richiedente e' un soggetto privato).
4.01 - Concessione edilizia
corredata dai disegni di progetto recante il competente visto di approvazione
con gli estremi della concessione medesima.
4.02 - Certificato del
competente ente attestante la localizzazione dell' impianto o del deposito all'
interno di un agglomerato o zona industriale ovvero al di fuori dell'
agglomerato o zona industriale ma all' interno dell' area
industriale.
4.03 - Copia autentica del
titolo di proprieta' o di costituzione del diritto di superficie o di leasing
immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella per la quale si
chiede l' autorizzazione.
4.04 - Certificato d'
iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed
Artigianato.
4.05 - Certificati non
anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risultino la residenza,
il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e
politici per il titolare e/ o legale rappresentante e/ o il presidente e/ o gli
amministratori dell' impresa, societa' o ente, nonche per i dipendenti dell'
impresa, societa' o ente, che, comunque qualificati, siano responsabili dell'
esercizio degli impianti.
4.06 - Atto costitutivo e
statuto nonche' estratto del libro dei soci (solo per le societa' regolarmente
costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e
lavoro).
4.07 - Certificato d'
iscrizione nell' apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di
produzione e lavoro).
4.08 - Certificato rilasciato
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di
tre mesi a quella della domanda dal quale risulti che l' impresa richiedente non
si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.
4.09 - Certificato rilasciato
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di
tre mesi a quella della domanda dal quale risulti, in base ad atti depositati,
l' indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed
impegnare legalmente l' impresa richiedente.
4.10 - Certificato generale del
casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonche'
certificato dei carichi pendenti in tribunale per i medesimi soggetti indicati
al paragrafo 4.05.