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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1986
Numero
30
Data
03/10/1986
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 ottobre 1986, n. 156, suppl. ord.
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

ARTICOLO 1

(Campo di applicazione)

1. La presente legge detta norme attuative ed integrative, ai sensi dell' art. 6, lett. f), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915, e nel quadro degli indirizzi emanati dal Comitato interministeriale di cui all' art. 5 dello stesso Decreto, per le procedure di controllo e di autorizzazione in materia di smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 2

(Definizione e classificazione dei rifiuti)

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano ai rifiuti come definiti e classificati dall' art. 2 del DPR 10 Settembre 1982, n. 915.

ARTICOLO 3

(Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti)

1. La Regione provvede, con l' osservanza dei principi generali, delle prescrizioni e delle modalita' di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 916, alla elaborazione, predisposizione ed approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, nonche' al suo aggiornamento normalmente ogni tre anni.

2. Il piano deve prevedere:

a) - i tipi e le quantita' di rifiuti prodotti nel territorio regionale e la possibilita' di estrazione dagli stessi di materie utilizzabili e di energia;

b) - i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi e alle quantita';

c) - le zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti;

d) - la localizzazione delle piattaforme specializzate per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;

e) - le aree da adibire a centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili, destinati alla demolizione;

f) - l' organizzazione dei nuovi servizi di smaltimento comunali e consortili nonche' l' adeguamento di quelli in atto;

g) - le gradualita' di attuazione del piano e di adeguamento delle situazioni esistenti agli obiettivi stabiliti;

h) - le iniziative della Regione dirette a limitare la formazione di rifiuti, a favorirne il riciclo e la utilizzazione, ad estrarne materie utilizzabili ed energia;

i) - la spesa necessaria per l' attuazione del piano e gli eventuali interventi finanziari a carico della Regione.

3. Il piano deve tenere conto delle necessarie interazioni con il Piano regionale di risanamento delle acque, particolarmente per quanto attiene la definizione degli ambiti ottimali, di modo che sia assicurata la gestione unitaria di tutti i servizi pubblici di smaltimento dei rifiuti, di  depurazione dei liquami urbani, di fognatura e di acquedotto.

4. La Giunta regionale provvede alla elaborazione del progetto di pianificazione previa adozione di una delibera in cui siano stabiliti gli obiettivi e i criteri di impostazione del piano stesso.

Su tale delibera la Giunta regionale acquisisce il parere delle province, le quali sono tenute a rimettere il parere entro 40 giorni dalla richiesta.

5. Il progetto di piano e' inviato ai Comuni ed alle Province che esprimono il loro parere entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

6. Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale adotta la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l' approvazione.

7. Ai sensi del combinato disposto dell' art. 6, lettera b), del DPR 10 settembre 1982, n. 915 e dell' art. 2 della Legge 5 marzo 1982, n. 62, le indicazioni del piano regionale di cui ai punti c), d), e) del precedente secondo comma costituiscono norma di variante dei piani urbanistici dei Comuni interessati. Le varianti sono deliberate dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale; in caso di inadempienza la Regione provvede alla indicazione dei siti nei successivi sessanta giorni.

ARTICOLO 4

(Rilevamento statistico)

1. Ai fini del rilevamento statistico di cui all' art. 6, lettera e), del DPR 10 settembre 1982, n. 915, la Regione si avvale della Provincia, dei Comuni e dei loro Consorzi.

2. La Giunta regionale, tenendo conto delle direttive del Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915,  stabilisce i tempi e le modalita' del rilevamento, nonche' i dati e gli elementi che gli enti di cui al precedente comma sono tenuti a comunicare alla Regione.

3. Sulla base del rilevamento relativo a ciascun anno solare, la Giunta regionale approva una relazione sullo smaltimento dei rifiuti e la trasmette al Comitato interministeriale.

ARTICOLO 5

(Delega di funzioni)

1.  Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni concernenti:

 

a) approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

 

b) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

 

c) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

 

d) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini di un medesimo territorio provinciale.*

* Comma cosi sostituito dall’art. 23 della l.r. 17/2000

 

2. l' esercizio delle funzioni delegate, le Province debbono uniformarsi alla normativa di settore vigente, nonché agli atti di programmazione della Regione.*

* Comma così sostituito dall’art. 23 della l.r. 17/2000

 

3.  Il Consiglio regionale impartira' direttive vincolanti per l' esercizio delle funzioni delegate, con particolare riferimento al personale necessario ed alle risorse occorrenti.Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

4.  La delega ha effetto dalla data di pubblicazione della prima direttiva emanata ai sensi del precedente comma.

 

5.  Gli atti adottati nell' esercizio delle funzioni delegate sono definitivi.

 

6.  In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale assume direttamente i singoli atti.

 

7.  La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

 

8.  Alla copertura degli oneri derivanti dall' esercizio della delega, si fara' fronte con stanziamenti da iscriversi nell' apposito capitolo del Bilancio regionale.

 

9.  Per l' esercizio della delega di cui al presente articolo, le province si avvalgono di appositi comitati tecnici nei quali deve essere comunque garantita la presenza di esperti nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario, con specifica competenza nella materia dello smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 6

(Approvazione dei progetti)

1. Sono soggetti ad approvazione i progetti e gli elaborati tecnici relativi alla realizzazione, ampliamento, aggiornamento tecnologico, trasferimento, modifica di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti.

2. Le domande per l' approvazione dei progetti debbono essere presentate all' Amministrazione provinciale, corredate dei progetti stessi e della documentazione di cui agli allegati A o B della presente legge. Le domande e la documentazione prescritte debbono essere altresì inviate al Comune nel cui territorio e' prevista l' ubicazione dell' impianto.

3. Non puo' procedersi all' approvazione dei progetti:

a) - se la documentazione esibita non e' conforme a quella indicata negli allegati;

b) - se l' impresa, societa' od ente richiedente non dimostri di possedere, sulla base della documentazione di cui al comma precedente, la necessaria idoneita' tecnico - economica;

c) - se il titolare e/ o legale rappresentante e/ o il Presidente e/ o gli amministratori, anche se non soci, e/ o i soci dell' impresa, societa' o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965,  n. 575, dal DL 6 settembre 1982, n. 629,  convertito in Legge 12 ottobre 1982, n. 726,  dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936.

4. Ai soggetti indicati al precedente comma, lett. c), sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti dell' impresa, societa', o ente che, comunque qualificati, abbiano la responsabilita' tecnica dell' installazione degli impianti.

5. I progetti sono approvati previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dal DPR 10 settembre 1982,  n. 915 dalle disposizioni emanate dal Comitato  interministeriale e dalle norme regionali di attuazione.

6. Il provvedimento di approvazione deve, tra l' altro, indicare:

a) - la denominazione dell' ente o ragione sociale dell' impresa, del titolare e/ o legale rappresentante, nonche' la sede legale;

b) - la potenzialita', le caratteristiche tecniche e le modalita' di installazione dell' impianto;

c) la durata dei lavori di costruzione dell' impianto;

d) - le modalita', i termini e le condizioni cui l' ente o l' impresa deve attenersi.

7. Con il medesimo o successivo provvedimento puo' essere disposto lo esercizio provvisorio dell' impianto per il necessario avviamento e per un periodo di tempo non superiore a mesi dodici.

In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo.

8. Resta salva la normativa dettata dalla LR 16 maggio 1985, n. 27, concernente la materia delle opere e dei lavori pubblici o di pubblico interesse.

ARTICOLO 7

(Autorizzazioni)

1. Sono soggetti ad autorizzazione:

a) - l' esercizio, da parte di enti o imprese concessionarie di Comuni e Consorzi di Comuni, delle attivita' di smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, nonche' di rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e della depurazione di acque di scarico urbane;

b) - l' esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei rifiuti di cui alla precedente lettera a);

c) - l' esercizio di attivita' di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi;

d) - l' esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti speciali;

e) - l' esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;

f) - l' esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;

g) - l' esercizio di impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;

h) - l' esercizio di discariche controllate e di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

2. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate all' Amministrazione provinciale, corredate dalla documentazione di cui agli allegati C, D, E, della presente legge. Le domande stesse e la documentazione prescritta debbono essere altresì inviate al Comune sul cui territorio  si deve esercitare l' attivita' o deve aver inizio il trasporto.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 60 giorni dalla presentazione delle domande previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, dalle disposizioni emanate dal Comitato interministeriale, nonche' dalle norme regionali. Non puo' comunque  procedersi al rilascio dell' autorizzazione nei casi  indicati nei commi 3o e 4o del precedente art. 6.

4. Il provvedimento di autorizzazione, oltre quanto altro stabilito dalle disposizioni di cui al precedente comma, deve tra l' altro indicare:

a) - la denominazione dell' ente o la ragione sociale dell' impresa, nonche' la sede legale;

b) - il titolare e/ o il legale rappresentante dell' ente o impresa, nonche' il direttore tecnico ovvero il responsabile o i responsabili dell' esercizio degli impianti e delle attivita' di cui al presente articolo;

c) - i tipi ed i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire;

d) - la durata dell' autorizzazione medesima;

e) - le modalita', termini e condizioni cui l' ente o impresa deve attenersi.

5. Il provvedimento di autorizzazione puo' sempre essere modificato od integrato ovvero puo' esserne sospesa l' efficacia, anche a richiesta del soggetto autorizzato, per evitare danno a persone ed a beni, pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui cio' si renda necessario nel pubblico interesse.

ARTICOLO 8

(Revoca dell' autorizzazione)

1. Il soggetto autorizzato ai sensi del precedente articolo e' tenuto:

a) - a comunicare alla Provincia ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/ o legale rappresentante e/ o presidente e/ o soci e/ o amministratori dell' impresa, societa' od ente e così ogni modifica e/ o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprieta' e/ o gestione degli impianti e/ o nell' esercizio delle attivita' di cui al precedente art. 7.

b) - a comunicare tempestivamente alla Provincia se, nei confronti di uno dei soggetti indicati al comma 3°, lett. c), ed al comma quarto del precedente art. 6, sia iniziata l' azione penale o sia proposta l' adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi ivi citate;

c) - a comunicare alla Provincia entro il primo bimestre di ciascun anno, ed anche ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, i dati relativi alle quantita' ed ai tipi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati o smaltiti nell' anno solare precedente, nonche', per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all' importazione ed esportazione;

d) - ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorita';

e) - a non sospendere l' attivita' dell' impianto senza esserne preventivamente autorizzata.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, la Provincia diffida il soggetto inadempiente stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita'.

3. L’ autorizzazione e' revocata:

- quando le irregolarita' non vengano eliminate entro il termine di cui al precedente comma;

- in caso di reiterate violazioni degli obblighi di cui al presente articolo;

- quando comunque si manifestino situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica e/ o per l' ambiente;

- quanto sia venuto meno il requisito dell' idoneita' tecnico - economica o altro presupposto dell' autorizzazione.

ARTICOLO 9

(Garanzie finanziarie)

1. I soggetti autorizzati ai sensi del precedente art. 7, lett. b), d), e), f), g), h), esclusi gli enti pubblici, sono tenuti, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, a pena di decadenza dell' autorizzazione stessa, a prestare garanzie finanziarie idonee ad assicurare almeno la copertura dei costi per la chiusura degli impianti in qualunque momento e per la bonifica delle aree interessate, delle installazioni, dei mezzi impiegati.

2. Relativamente agli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, le garanzie finanziarie devono essere altresì idonee ad  assicurare la copertura dei costi fissi connessi al proseguimento dello esercizio dell' impianto per un tempo non inferiore a dieci anni e dei costi di trattamento finale o di stoccaggio definitivo. Relativamente alle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, debbono assicurare almeno la copertura dei costi relativi alla bonifica dei mezzi impiegati.

3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le modalita' di presentazione delle garanzie e la specificazione degli obblighi che debbono essere garantiti e/ o dei rischi che debbono essere coperti.

ARTICOLO 10

(Comitato Tecnico)

1. Il Comitato tecnico per le risorse idriche di cui all' art. 46 della LR 19 dicembre 1983, n. 24, ha funzione di consulenza tecnica della Giunta regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge.

2. Il parere del Comitato e' obbligatorio sugli atti di individuazione delle aree idonee per l' ubicazione degli impianti di smaltimento.

3. Per la funzione di cui al precedente comma il Comitato viene integrato da un medico igienista, un geologo, un chimico ed un ingegnere sanitario.

4. Gli esperti di cui al precedente comma 2° sono nominati con le procedure di cui al 4o comma dell' art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, e durano in carica cinque anni.

ARTICOLO 11

(Controlli)

1. Le funzioni di controllo sullo smaltimento dei rifiuti competono alle Province ai sensi dell' art. 104 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell' art. 7 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

2. Dette funzioni sono esercitate tramite ispezioni e prelievi di campioni all' interno degli stabilimenti, impianti o imprese, che producono, trasportano, trattano o effettuano lo stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti.

3. Il controllo e' finalizzato alla verifica:

a) della osservanza delle prescrizioni dettate dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, dalle disposizioni del Comitato interministeriale, nonche' dalle norme regionali di attuazione;

b) del possesso delle autorizzazioni di cui all' art. 6 della presente legge e dell' osservanza degli obblighi imposti con le medesime;

c) della conformita' dei tipi e delle quantita' di rifiuti trasportati, trattati, stoccati o smaltiti, ai tipi ed alle quantita' stabilite nel provvedimento di autorizzazione;

d) della regolare tenuta dei registri di carico e scarico, in quanto prescritti;

e) della concordanza delle risultanze dei registri di carico e scarico relativi alle diverse fasi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

4. Il controllo e' altresì finalizzato alla rilevazione degli effetti che l' esercizio dell' impianto o dell' attivita' produce sull' ambiente, fisico o biologico, sulla salute della collettivita' e dei singoli, sulla pubblica igiene.

5. Salvi gli adempimenti di legge connessi all' accertamento di comportamenti sanzionati dagli artt. 24 e seguenti del DPR 10 settembre 1982, n. 915, le Province curano l' informazione alla Regione del risultato dei controlli eseguiti.

ARTICOLO 12

(Rifiuti urbani, Obblighi dei Comuni, Regolamenti comunali)

1. Competono obbligatoriamente ai Comuni le attivita' inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nonche' dei rifiuti speciali costituiti da residui della depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento di rifiuti urbani. I Comuni esplicano le suddette attivita' direttamente, mediante aziende municipalizzate, ovvero mediante concessione a enti o imprese specializzate autorizzate ai sensi dell' art. 6 I comma, lett. a) e b), della presente legge.

2. I Comuni, entro sei mesi dall' approvazione del piano regionale di cui al precedente art. 3,  adottano appositi regolamenti ai sensi dell' art.8 del DPR 10 settembre 1982, n.915, ovvero adeguano i regolamenti viventi alle norme dello stesso Decreto, a quelle emanate dal Comitato interministeriale e a quelle regionali di attuazione; i regolamenti sono sottoposti al parere del Comitato di cui al precedente art. 10.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, si provvede in via sostitutoria ai sensi di legge. 4. I regolamenti debbono stabilire tra l' altro:

a) i casi in cui i rifiuti speciali sono assimilati agli urbani, per quantita' e qualita', nel rispetto dei criteri emanati dal Comitato interministeriale, e debbono essere conferiti obbligatoriamente al servizio pubblico;

b) le norme per assicurare il corretto conferimento al servizio pubblico dei rifiuti prodotti al di fuori del perimetro entro il quale e' istituito il servizio di raccolta.

ARTICOLO 13

(Obblighi del produttore dei rifiuti)

1. I produttori dei rifiuti sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro due mesi dall' inizio dello anno, i tipi ed i quantitativi dei rifiuti prodotti nell' anno solare precedente.

2. I produttori di rifiuti speciali, unitamente alle comunicazioni di cui al comma precedente, debbono indicare i processi tecnologici o comunque le attivita' che danno luogo alle tipologie dei rifiuti prodotti, nonche', nel caso non provvedano direttamente allo smaltimento, i soggetti cui i rifiuti vengono conferiti.

3. Il produttore di rifiuti speciali deve accertarsi che i soggetti ai quali conferisce per lo smaltimento, siano autorizzati ai sensi del precedente art. 7.

4. Produttore dei rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali costituiti da residui della depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento dei rifiuti urbani e' il Comune per il territorio di competenza.

ARTICOLO 14

(Potere sanzionatorio)

1. Le somme derivanti dall' esercizio del potere sanzionatorio sono incamerate dalle Amministrazioni provinciali, secondo la competenza territoriale, con vincolo di destinazione alla copertura delle spese necessarie per l' espletamento dei controlli di cui all' art. 12 della presente legge.

ARTICOLO 15

(Norme transitorie e finali)

1. Fino all' approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, le autorizzazioni di cui al precedente art. 7  sono rilasciate in via provvisoria.

2. Le attivita' e gli impianti gia' esercitati alla data di entrata in vigore  del DPR 10 settembre 1982, n. 915, nonche' quelli autorizzati e posti in esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, debbono adeguarsi alle prescrizioni e caratteristiche stabilite dalle norme suddette entro il termine del 31 dicembre 1986, ovvero entro un minor termine stabilito dal piano regionale.

3. Le autorizzazioni di cui al precedente comma non hanno comunque validita' oltre il termine indicato: i soggetti autorizzati sono tenuti, a pena di decadenza dell' autorizzazione, a riproporre istanza, nei modi e nelle forme stabilite dai precedenti  artt. 6 e 7, entro il 30 ottobre 1986.

4. Ai fini dell' istruttoria delle istanze di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge, le Amministrazioni provinciali possono richiedere l' acquisizione di certificazioni, studi, elaborati, pareri ritenuti volta per volta necessari, anche se non compresi negli allegati alla presente legge.

5. Alle modifiche ed integrazioni della documentazione di cui agli allegati  della presente legge, verificate necessarie o opportune anche allo scopo di conformarsi a norme di legge o atti di indirizzo del Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915,  provvede la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

ARTICOLO 16

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio al DPR 10 settembre 1982, n. 915,  e alle disposizioni del Comitato interministeriale di cui all' art. 5 dello stesso Decreto.

Allegato " A"

I progetti di cui all' art. 6, relativi agli impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento, e stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, devono essere corredati dai documenti di seguito indicati:

1.00 - Relazione generale.-

2.00 - Analisi di impatto ambientale.-

3.00 - Elaborati tecnici.-

4.00 - Certificazioni finanziarie.-

5.00 - Certificazioni integrative.-

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE

1.01 - Considerazioni di base del progetto.

1.02 - Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle attivita' che danno luogo alle tipologie dei rifiuti da smaltire.

1.03 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.

1.04 - Indicazione dei produttori dei rifiuti in riferimento ai tipi ed alle qualita'.

1.05 - Metodo di trattamento da adottare ed esposizione delle ragioni.

1.06 - Ricerche ed indagini effettuate per la scelta della area ove localizzare l' impianto.

1.07 - Eventuali opere necessarie per la sistemazione dell' area interessata dall' impianto.

1.08 - Esigenze in ordine alla eliminazione dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi.

1.09 - Piano per la bonifica e il recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell' impianto; progetto per la realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di finanziamento.

1.10 - Ogni altra utile informazione e notizia.

2.00 - ANALISI DI IMPATTO AMBIENTALE E SUA ARTICOLAZIONE

2.01 - Situazione generale dell' ambiente interessato dallo impianto.

2.02 - Individuazione di possibili effetti negativi sullo ambiente fisico e biologico e sulla salute ed igiene pubblica.

2.03 - Misure da adottare per evitare, compensare o ridurre gli effetti negativi sull' ambiente, per eliminare ogni possibilita' di inquinamento, anche per quanto concerne l' inquinamento da rumore, le esalazioni dannose o moleste e lo sviluppo di larve, ratti e insetti.

2.04 - Esame di compatibilita' tra il progetto proposto ed i piani e le norme in materia di ambiente, assetto urbano e di utilizzazione del suolo relativamente all' area interessata, con riferimento anche alla esigenza di evitare, ove possibile, l' attraversamento di centri abitati da parte di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.

2.05 - Ogni altra utile informazione e notizia.

3.00 - ELABORATI TECNICI

3.01 - Schema quantificato e dettagliato dell' impianto e suo dimensionamento.

3.02 - Disegni dell' impianto in scala 1: 50.

3.03 - Disegni esecutivi architettonici e strutturali per gli edifici di contenimento dei macchinari in scala 1: 50.

3.04 - Disegni in pianta e sezione dei particolari piu' significativi in scala adeguata.

3.05 - Schemi funzionali.

3.06 - Disegni di installazione dei macchinari.

3.07 - Schemi quantificati dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e loro dimensionamento.

3.08 - Specifiche dettagliate del macchinario, dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e di quanto altro occorra per la realizzazione dell' opera dello impianto.

3.09 - Elenco dettagliato dei macchinari, apparecchiature e loro accessori nonche' degli strumenti di misura, regolazione e controllo e loro accessori.

3.10 - Ogni altra utile informazione.

4.00 - CERTIFICAZIONI FINANZIARIE

4.01 - Preventivo comprendente tutte le spese relative allo impianto da realizzare, ivi comprese quelle per la progettazione costruttiva di dettaglio, per l' assistenza ai montaggi, per l' avviamento, per le prove e per il collaudo dell' impianto nonche' le spese per imprevisti e le spese generali.

4.02 - Indicazione dei mezzi di finanziamento.

4.03 - Piano di ammortamento.

4.04 - Ogni altra utile informazione o notizia.

5.00 - CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE

5.01 - Parere della Commissione edilizia Comunale.

5.02 - Parere sulla localizzazione dell' impianto espresso dal Comune sul cui territorio ricade.

5.03 - Parere del competente Ente qualora la localizzazione dell' impianto sia prevista all' interno di un agglomerato o zona industriale.

5.04 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente e/ o adottato e/ o previsto sulla quale siano riportati l' area interessata dall' impianto e gli eventuali immobili esistenti limitrofi all' area medesima.

5.05 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico esecutivo se vigente e/ o se adottato e/ o se previsto sulla quale siano riportati gli eventuali immobili esistenti limitrofi all' area medesima.

5.06 - Copia autenticata del titolo di proprieta' o di costituzione del diritto di superficie o di leasing immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella prevista per l' impianto medesimo.

5.07 - Copia dell' eventuale compromesso ovvero prova di aver attivato la procedura espropriativa in mancanza di quanto richiesto al precedente paragrafo.

5.08 - Parere del servizio di igiene pubblica dell' Unita' Sanitaria locale competente per territorio.

5.09 - Ogni altra certificazione idonea a dimostrare che l' impianto e' progettato in conformita' delle norme vigenti.

5.10 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale, di data non anteriore ai tre mesi e quella della domanda, dal quale risulti l' indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l' impresa richiedente.

La certificazione non e' richiesta se il progetto e' presentato da un ente pubblico.

5.11 - Certificato generale del casellario giudiziale penale nonche' dei carichi pendenti in Pretura ed in tribunale per il titolare e/ o il legale rappresentante e/ o il presidente e/ o gli amministratori dell' impresa. La certificazione non e' richiesta se il progetto e' presentato da un ente pubblico.

"ALLEGATO B"

I progetti di cui all' art. 6 della presente legge, relativi alle discariche controllate di rifiuti, come classificate al paragrafo 4.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, devono essere corredati dai documenti di seguito indicati:

1.00 - Relazione generale.

2.00 - Analisi di impatto ambientale.

3.00 - Elaborati tecnici.

4.00 - Certificazioni finanziarie.

5.00 - Certificazioni integrative.

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE

1.01 - Considerazioni di base del progetto.

1.02 - Indicazione dei processi tecnologici e comunque delle attivita' che danno luogo alle tipologie dei rifiuti da smaltire.

1.03 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.

1.04 - Indicazione dei produttori di rifiuti in riferimento ai tipi ed alle quantita'.

1.05 - Metodo di trattamento da adottare ed esposizione delle ragioni.

1.06 - Ricerche ed indagini effettuate e criteri per la scelta dell' area ove localizzare l' impianto, con particolare riferimento a quelle geologiche tecniche ed idrogeologiche.

1.07 - Eventuali opere necessarie per la sistemazione dell' area interessata dall' impianto, con particolare riferimento alle opere idrauliche ed idrogeologiche.

1.08 - Esigenze in ordine alla eliminazione dei rifiuti liquidi e gassosi.

1.09 - Piano per la bonifica e per il recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell' impianto, progetto per la realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di finanziamento.

1.10 - Ogni altra utile informazione e notizia.

2.00 - ANALISI DI IMPATTO AMBIENTALE E SUA ARTICOLAZIONE

2.01 - Situazione generale dell' ambiente interessato dallo impianto.

2.02 - Individuazione di possibili effetti negativi sull' ambiente umano, fisico e biologico e sulla salute ed igiene pubblica.

2.03 - Misure da adottare per evitare, compensare o ridurre gli effetti negativi sull' ambiente, per eliminare ogni possibilita' di inquinamento ed evitare esalazioni dannose o moleste e lo sviluppo di larve ratti o insetti.

2.04 - Esame della compatibilita' tra il progetto proposto ed i piani e le norme in materia di ambiente e di utilizzazione del suolo relativamente all' area interessata, con riferimento anche alla esigenza di evitare, ove possibile, l' attraversamento di centri abitati da parte dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti.

2.05 - Ogni altra utile informazione e notizia.

3.00 - ELABORATI TECNICI

3.01 - Schema quantificato e dettagliato dell' impianto e suo dimensionamento, anche relativamente allo smaltimento del percolato e del biogas.

3.02 - Planimetria scala 1: 25.000 con l' esatta localizzazione dell' area destinata a discarica.

3.03 - Disegni esecutivi architettonici e strutturali delle opere a servizio della discarica.

3.04 - Disegni in pianta e sezione delle impermeabilizzazioni in scala adeguata.

3.05 - Planimetria quotata dell' area interessata alla discarica, in scala 1: 1.000.

3.06 - Planimetria contenente i caratteri dell' idrologia superficiale e dell' acclivita' dell' area interessata e di quelle circostanti in scala 1: 2.000.

3.07 - Studio geologico ed idrogeologico di dettaglio dell' area interessata alla discarica e di quelle circostanti per un raggio di un chilometro, con specificazione dei parametri idrogeologici, chimici e batteriologici della falda acquifera.

3.08 - Schemi quantificati dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e loro dimensionamento.

3.09 - Elenco dettagliato dei macchinari, apparecchiature e loro accessori nonche' degli strumenti di misura, regolazione e controllo e loro accessori.

3.10 - Sistema di monitoraggio per il controllo dell' inquinamento delle acque e dell' aria.

3.11 - Opere di carattere geologico - tecnico, idrogeologico ed idraulico.

3.12 - Ogni altra utile informazione.

4.00 - CERTIFICAZIONI FINANZIARIE

4.01 - Preventivo comprendente tutte le spese relative all' impianto da realizzare, ivi comprese quelle per la progettazione costruttiva di dettaglio, collaudo dell' impianto nonche' le spese per imprevisti e le spese generali.

4.02 - Indicazione dei mezzi di finanziamento.

4.03 - Piano di ammortamento.

4.04 - Ogni altra utile informazione o notizia.

5.00 - CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE

5.01 - Parere della Commissione edilizia Comunale, ove prescritto, e parere sulla localizzazione dell' impianto espresso dal Comune sul cui territorio ricade.

5.02 - Parere del competente ente qualora la localizzazione dell' impianto sia prevista in un agglomerato o zona industriale.

5.03 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente e/ o adottato e/ o previsto sulla quale siano riportati l' area interessata dall' impianto e gli eventuali immobili esistenti limitrofi all' area medesima.

5.04 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico esecutivo se vigente e/ o se adottato e/ o se previsto sulla quale siano riportati gli eventuali immobili esistenti limitrofi all' area medesima.

5.05 - Parere del servizio di igiene pubblica della Unita' Sanitaria Locale competente per territorio.

5.06 - Copia autentica del titolo di proprieta' o di costituzione del diritto di superficie o di leasing immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella prevista per l' impianto medesimo.

5.07 - Copia dell' eventuale compromesso ovvero prova di avere attivato la procedura espropriativa in mancanza di quanto richiesto al precedente paragrafo.

5.08 - Perizia giurata di un professionista iscritto all' Albo dalla quale risulti:

a) che il sito prescelto e' ubicato a distanza non inferiore a quella minima di sicurezza, in relazione alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche, che al fine di evitare ogni pericolo d' inquinamento, dai punti di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile e dall' alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti (per le discariche di prima categoria, di seconda categoria - tipo B e C, e di terza categoria);

b) che il sito prescelto e' ubicato a distanza di sicurezza, a tutela della salute pubblica e della sicurezza del traffico, da sistemi viari di grande comunicazione e da centri abitati (per le discariche di prima categoria, di seconda categoria – Tipo B e C, e di terza categoria);

c) che il sito prescelto per l' ubicazione abbia una stabilita' tale, o resa tale mediante le opere progettate, da evitare rischi di frane o cedimenti del fondo e delle pareti, nonche' di spostamenti e deformazioni delle opere idrauliche per il drenaggio delle acque meteoriche, in quanto previste;

d) lo spessore, la permeabilita', la capacita' di ritenzione e assorbimento degli strati del suolo fra la massa dei rifiuti e le acque superficiali e di falda e che tali parametri, accertati attraverso indagini di natura idraulica, geologica ed idrogeologica, siano tali da preservare le acque dall' inquinamento (per le discariche di prima categoria e di seconda categoria - Tipo B, per le quali non siano state previste opere di impermeabilizzazione e sistemi di drenaggio o captazione del percolato);

e) lo spessore e le caratteristiche del materiale impermeabilizzante, la distanza tra il fondo della discarica e il livello di massima escursione della falda idrica, la permeabilita' e lo spessore dello strato di terreno su cui deve essere posato il manto impermeabilizzante in condizioni di massimo carico idraulico dell' impianto (nei casi in cui e' prescritta o comunque sia prevista l' impermeabilizzazione).

5.09 - Certificazione, rilasciata da laboratori universitari, relativa allo spessore ed alla resistenza dei materiali da impiegarsi per l' impermeabilizzazione.

5.10 - Ogni altra certificazione idonea a dimostrare che l' impianto e' progettato in conformita' delle norme vigenti.

5.11 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale, di data non anteriore ai tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti l' indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l' impresa richiedente. La certificazione non e' richiesta se il progetto e' presentato da un ente pubblico.

5.12 - Certificato generale del casellario giudiziale penale nonche' dei carichi pendenti in Pretura ed in tribunale per il titolare e/ o il legale rappresentante e/ o il presidente e/ o gli amministratori dell' impresa. La certificazione non e' richiesta se il progetto e' presentato da un ente pubblico.

La perizia giurata di cui al punto 5.08 puo' essere sostituita, qualora il progetto sia proposto all' approvazione da un ente pubblico, da una relazione del responsabile dell' ufficio tecnico dell' ente stesso

"ALLEGATO C".

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all' art. 7, 1o comma, lettere a) e c) della presente legge devono essere corredate dai documenti qui di seguito indicati.

1.00 - Relazione generale.

2.00 - Idoneita' tecnico - economica - documentazione.

3.00 - Certificazioni integrative.

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE

1.01 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti, con indicazione dei produttori.

1.02 - Descrizione delle varie fasi relative alla raccolta, trasporto ed eventuale stoccaggio provvisorio dei rifiuti, con indicazione dell' impianto cui sono destinati per il finale smaltimento.

1.03 - Misure adottate per evitare danno e/ o pericolo di danno all' ambiente considerato in tutte le sue componenti, ed alla pubblica incolumita'.

1.04 - Ogni utile informazione e notizia.

2.00 - IDONEITA' TECNICO - ECONOMICA – DOCUMENTAZIONE

2.01 - Titoli di studio e professionali dell' imprenditore e/ o dei dirigenti dell' impresa, od ente e dei relativi uffici tecnici se esistenti ed in particolare del direttore tecnico e/ o del responsabile o dei responsabili della gestione.

2.02 - Elenco del personale addetto o da adibire al servizio con indicazione delle qualifiche professionali.

2.03 - Elenco dell' attrezzatura, i mezzi d' opera e l' equipaggiamento tecnico di cui si dispone, e relazione tecnica sullo stato d' uso.

2.04 - Elenco dei servizi simili od analoghi in gestione o gestiti con la indicazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti smaltiti.

2.05 - Preventivo economico di esercizio con dettagliata analisi di costi e ricavi.

2.06 - Referenze bancarie e/ o bilanci e/ o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla vigente legislazione.

2.07 - Ogni altra utile informazione e notizia.

3.00 - CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE (solo se il richiedente e' un soggetto privato).

3.01 - Certificato d' iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.

3.02 - Certificati non anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risulti la residenza, il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici per il titolare e/ o legale rappresentante e/ o il presidente e/ o gli amministratori dell' impresa, societa' od ente, che comunque qualificati, siano responsabili dell' esercizio delle attivita'.

3.03 - Atto costitutivo e statuto nonche' estratto del libro dei soci (solo per le societa' regolarmente costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e lavoro).

3.04 - Certificato di iscrizione nell' apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di produzione e lavoro).

3.05 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti che l' impresa richiedente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;

3.06 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti, in base ad atti depositati, l' indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l' impresa richiedente.

3.07 - Certificato generale del casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonche' certificato dei carichi pendenti in pretura e dei carichi pendenti in tribunale per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 3.02.

"ALLEGATO D"

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all' art. 7, 1o comma, lettera e) della presente legge devono essere corredate dai documenti di seguito indicati.

1.00 - Relazione generale.

2.00 - Elaborati tecnici.

3.00 - Idoneita' tecnico - economica - documentazione.

4.00 - Certificazioni integrative.

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE

1.01 - Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle attivita' che danno luogo alle tipologie di rifiuti da smaltire.

1.02 - Individuazione delle tipologie dei rifiuti. Per ciascun tipo debbono indicarsi le sostanze di cui all' allegato al DPR 10 settembre 1982, n. 915, che vi sono contenute o lo contaminano, con riferimento puntuale ai gruppi e categorie indicati al paragrafo 1.2 della deliberazione 27- 7- 84 del Comitato interministeriale, e successive integrazioni e modificazioni. Per ciascun gruppo o categorie di sostanze debbono essere indicate le concentrazioni.

1.03 - Indicazione dei sistemi e mezzi tecnici presi in considerazione come possibili soluzioni e descrizione dei criteri di scelta dei mezzi stessi.

1.04 - Descrizione delle varie fasi relative alle operazioni di raccolta e trasporto e indicazione dell' impianto di trattamento o finale smaltimento su cui sono destinati i rifiuti.

1.05 - Descrizione delle caratteristiche costruttive dei sistemi e mezzi tecnici prescelti.

1.06 - Misure adottate per evitare danno e/ o pericolo di danno all' ambiente, considerato in tutte le sue componenti, ed alla pubblica incolumita'.

1.07 - Ogni altra utile informazione e notizia.

2.00 - ELABORATI TECNICI

2.01 - Relazione tecnica sullo stato dei macchinari, attrezzature e sistemi di misure, relazione e controllo.

2.02 - Elaborati tecnici dei mezzi dei quali e previsto l' utilizzo.

2.03 - Disegni in pianta e sezione dei particolari piu' significativi in scala adeguata.

2.04 - Schemi quantificati e dettagliati dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo.

2.05 - Preventivo economico di esercizio con dettagliata analisi dei costi e ricavi.

2.06 - Ogni altra utile informazione e notizia.

3.00 - IDONEITA' TECNICO - ECONOMICA - DOCUMENTAZIONE

3.01 - Titoli di studi e professionali dell' imprenditore e/ o dei dirigenti dell' impresa od ente e dei relativi uffici tecnici se esistenti ed in particolare del direttore tecnico e/ o del responsabile o dei responsabili della gestione.

3.02 - Elenco del personale addetto o da adibire al servizio con indicazione delle qualifiche professionali.

3.03 - Elenco delle attrezzature, i mezzi d' opera e l' equipaggiamento tecnico di cui si dispone.

3.04 - Elenco dei servizi simili od analoghi in gestione o gestiti con l' indicazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti smaltiti.

3.05 - Referenze bancarie e/ o bilanci e/ o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla vigente legislazione.

3.06 - Ogni altra utile informazione e notizia.

4.00 - CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE (solo se il richiedente e' un soggetto privato).

4.01 - Certificato d' iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.

4.02 - Certificati non anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risultino la residenza, il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici per il titolare e/ o legale rappresentante e/ o il presidente e/ o gli amministratori dell' impresa, societa' od ente, che, comunque qualificati, siano responsabili dello esercizio delle attivita'.

4.03 - Atto costitutivo e statuto nonche' estratto del libro dei soci (solo se le Societa' regolarmente costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e lavoro).

4.04 - Certificato d' iscrizione nell' apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di produzione e lavoro).

4.05 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale in data non anteriore di tre mesi a quella della domanda dal quale risulti che l' impresa richiedente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.

4.06 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale in data non anteriore di tre mesi a quella della domanda dal quale risulti, in base agli atti depositati, l' indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l' impresa richiedente.

4.07 - Certificato generale del casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonche' certificato dei carichi pendenti in pretura e dei carichi pendenti in tribunale per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 4.02.

"ALLEGATO E"

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all' art. 7, 1o comma, lettere b), d), f), g), h) della presente legge devono essere corredate dai documenti di seguito indicati.

1.00 - Relazione generale.

2.00 - Elaborati tecnici.

3.00 - Idoneita' tecnico - economica - documentazione.

4.00 - Certificazioni integrative.

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE

1.01 - Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle attivita' che danno luogo alle tipologie dei rifiuti.

1.02 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire. Per i rifiuti tossici e nocivi debbono indicarsi, per ciascun tipo, le sostanze di cui all' allegato al DPR 10- 9- 82, n. 815, che vi sono contenute o lo contaminano, con riferimento puntuale ai gruppi e categorie indicati al paragrafo 1.2 della deliberazione 2 luglio 1984 del Comitato interministeriale e successive integrazioni e modificazioni; di tali sostanze debbono essere indicate anche le concentrazioni.

1.03 - Indicazione dei produttori dei rifiuti in riferimento ai tipi e alle quantita'.

1.04 - Modalita' e cautele da osservarsi nella gestione ed esercizio dei macchinari ed attrezzature dell' impianto.

1.05 - Descrizione delle varie fasi relative alle operazioni di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, con indicazione dell' impianto per il finale smaltimento.

1.06 - Descrizione dei sistemi di controllo, di regolazione e di misura installati durante le fasi di trattamento e stoccaggio.

1.07 - Misure adottate per evitare danno e/ o pericolo di danno all' ambiente, considerato in tutte le sue componenti, ed alla pubblica incolumita'.

1.08 - Ogni altra utile informazione e notizia.

2.00 - ELABORATI TECNICI

2.01 - Verbale di collaudo dell' impianto, ovvero, per le discariche, certificato di regolare esecuzione della opera.

2.02 - Relazione tecnica sullo stato dei macchinari, attrezzature, impianti e sistemi di misure, regolazione e controllo.

2.03 - Piano di emergenza commisurato alla pericolosita' dei rifiuti, (solo per gli impianti di trattamento, stoccaggio provvisorio e stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici e nocivi).

2.04 - Preventivo economico di esercizi con dettagliata analisi dei costi e ricavi.

2.05 - Gli elaborati tecnici previsti al paragrafo 3.00 degli allegati " A" o " B".

2.06 - Ogni altra utile informazione e notizia.

3.00 - IDONEITA' TECNICO - ECONOMICA - DOCUMENTAZIONE

3.01 - Titoli di studi e professionali dell' imprenditore e/ o dei dirigenti dell' impresa, od ente e dei relativi uffici tecnici se esistenti ed in particolare del direttore tecnico e/ o del responsabile o dei responsabili della gestione.

3.02 - Elenco del personale addetto o da adibire all' esercizio e gestione dell' impianto con indicazione delle qualifiche professionali.

3.03 - Elenco dell' attrezzatura, i mezzi d' opera e l' equipaggiamento tecnico di cui si dispone.

3.04 - Elenco dei servizi simili o analoghi in gestione o gestiti con l' indicazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti smaltiti.

3.05 - Referenze bancarie e/ o bilanci e/ o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla vigente legislazione.

3.06 - Ogni altra utile informazione e notizia.

4.00 - CERTIFICAZIONE INTEGRATIVE (le certificazioni di cui ai punti 4.04 e seguenti devono essere prodotte solo se il richiedente e' un soggetto privato).

4.01 - Concessione edilizia corredata dai disegni di progetto recante il competente visto di approvazione con gli estremi della concessione medesima.

4.02 - Certificato del competente ente attestante la localizzazione dell' impianto o del deposito all' interno di un agglomerato o zona industriale ovvero al di fuori dell' agglomerato o zona industriale ma all' interno dell' area industriale.

4.03 - Copia autentica del titolo di proprieta' o di costituzione del diritto di superficie o di leasing immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella per la quale si chiede l' autorizzazione.

4.04 - Certificato d' iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.

4.05 - Certificati non anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risultino la residenza, il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici per il titolare e/ o legale rappresentante e/ o il presidente e/ o gli amministratori dell' impresa, societa' o ente, nonche per i dipendenti dell' impresa, societa' o ente, che, comunque qualificati, siano responsabili dell' esercizio degli impianti.

4.06 - Atto costitutivo e statuto nonche' estratto del libro dei soci (solo per le societa' regolarmente costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e lavoro).

4.07 - Certificato d' iscrizione nell' apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di produzione e lavoro).

4.08 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda dal quale risulti che l' impresa richiedente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.

4.09 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda dal quale risulti, in base ad atti depositati, l' indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l' impresa richiedente.

4.10 - Certificato generale del casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonche' certificato dei carichi pendenti in tribunale per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 4.05.