*ARTICOLO
1
(Variante di
recupero)
1. Riportato
all’art. 3 della l.r. 26/85
ARTICOLO
2*
(Parere aree
soggette a vincolo paesistico)
* Abrogato dal
comma 3 dell’art. 1 della l.r. 5/96
ARTICOLO
3
(Rilevamenti
aereo fotogrammetrici)
1. Al fine di consentire il controllo dell'
attivita' urbanistica ed edilizia, la Regione effettuera' periodici rilevamenti
aerofotogrammetrici delle zone costiere e delle altre aree di particolare pregio
ambientale, paesistico e territoriale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'
Assessore all' urbanistica e sentita la Commissione consiliare assetto ed
utilizzazione
del
territorio, stabilisce annualmente quali aree del territorio regionale debbano
essere sottoposte ai controlli di cui al primo comma.
ARTICOLO
4
(Anticipazione
somme ai Comuni per demolizione e ripristino)
1. Al fine di consentire la demolizione
delle opere abusive nei casi previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 della
legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 nonche' il ripristino dello stato dei
luoghi, il Presidente della Giunta regionale, puo' disporre a favore del
Sindaco, a titolo di anticipazione e su motivata richiesta, il finanziamento
delle spese necessarie determinate con le modalita' di cui all' art. 69, secondo
comma della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.
2. L' importo definitivo dei lavori di cui
al presente articolo e' posto a debito del trasgressore, riscosso a cura del
Sindaco secondo le leggi vigenti in materia e versato nelle casse della
Regione.
ARTICOLO
5
(Delega all'
Assessore all' urbanistica)
1. L' Assessore regionale all' Urbanistica
ed assetto del territorio, se delegato dal Presidente della Giunta regionale,
esercita tutte le funzioni a questi attribuiti dalla presente legge, nonche'
dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive integrazioni e modificazioni.
ARTICOLO
6
(Norma
finanziaria)
Omissis