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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1986
Numero
40
Data
23/12/1986
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 gennaio 1987, n. 6.
Allegati
Nessun allegato

 



*ARTICOLO    1

 

(Variante di recupero)

 

1. Riportato all’art. 3 della l.r. 26/85

 

ARTICOLO    2*

(Parere aree soggette a vincolo paesistico)

 

* Abrogato dal comma 3 dell’art. 1 della l.r. 5/96

 

ARTICOLO    3

 

(Rilevamenti aereo fotogrammetrici)

 

1.  Al fine di consentire il controllo dell' attivita' urbanistica ed edilizia, la Regione effettuera' periodici rilevamenti aerofotogrammetrici delle zone costiere e delle altre aree di particolare pregio ambientale, paesistico e territoriale.

 

2.  La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' urbanistica e sentita la Commissione consiliare assetto ed utilizzazione

del territorio, stabilisce annualmente quali aree del territorio regionale debbano essere sottoposte ai controlli di cui al primo comma.

 

ARTICOLO    4

 

(Anticipazione somme ai Comuni per demolizione e ripristino)

 

1.  Al fine di consentire la demolizione delle opere abusive nei casi previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 nonche' il ripristino dello stato dei luoghi, il Presidente della Giunta regionale, puo' disporre a favore del Sindaco, a titolo di anticipazione e su motivata richiesta, il finanziamento delle spese necessarie determinate con le modalita' di cui all' art. 69, secondo comma della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.

 

2.  L' importo definitivo dei lavori di cui al presente articolo e' posto a debito del trasgressore, riscosso a cura del Sindaco secondo le leggi vigenti in materia e versato nelle casse della Regione.

 

ARTICOLO    5

 

(Delega all' Assessore all' urbanistica)

 

1.  L' Assessore regionale all' Urbanistica ed assetto del territorio, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuiti dalla presente legge, nonche' dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive integrazioni e modificazioni.

 

ARTICOLO    6

 

(Norma finanziaria)

 

Omissis