ARTICOLO 1
OBIETTIVI
1. La Regione, in attuazione degli artt. 2 e 7 dello Statuto ed in
applicazione degli artt. 42 e 45 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, promuove,
sostiene ed attua un idoneo sistema di servizi finalizzato a garantire il
diritto allo studio dei portatori di handicaps fisici, psichici e sensoriali
per il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la
scuola per l' infanzia e l' Universita'.
2. Tali interventi sono complementari a quelli previsti e
realizzati dallo Stato con la legge 4- 8- 1977, n. 517 e tengono conto della
specificita' e delle competenze statali in materia.
ARTICOLO 2
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
1. Gli obiettivi della presente legge sono perseguiti per mezzo:
a) di servizi per l' integrazione scolastica idonei a rimuovere
gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena
fruizione del diritto allo studio;
b) dell' abbattimento delle barriere architettoniche che
ostacolano la partecipazione alla vita scolastica dei portatori di handicaps;
c) di servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l'
accompagnamento ed il trasporto;
d) della dotazione di attrezzature tecniche e dei sussidi
didattici per l' integrazione scolastica e per le attivita' collegate, nonche'
dell' attribuzione di assegni di studio per limitare l' aggravio economico
derivante dalla frequenza della scuola media superiore e dell' Universita';
e) di iniziative per la promozione culturale, l' educazione
permanente e l' attivita' sportiva dei soggetti indicati nel precedente
articolo 1;
f) di iniziative di informazione nell' ambito della scuola e delle
famiglie, d' intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che
provocano handicaps e disadattamento e sulle possibilita' di prevenzione nel
piu' vasto contesto della educazione sanitaria;
g) di iniziative per la formazione la qualificazione e l'
aggiornamento degli operatori.
ARTICOLO 3
ORGANIZZAZIONE
1. Ai sensi degli artt. 42 e 45 del DPR 24- 7- 77, n. 616 e dell'
art. 30 della legge 27- 12- 83, n. 730, le funzioni di cui alle lettere a), b),
c), d), f) del precedente art. 2 sono esercitate dai Comuni singoli o associati
negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 14- 4- 1980, n.23
allegato A e successive modificazioni, per il tramite degli organi di gestione della USL, i quali
provvedono:
a) al coordinamento delle iniziative e delle attivita' per la
gestione integrata, secondo criteri di interdisciplinarieta', degli interventi
sanitari, sociali e formativi ed in stretto collegamento con gli organi
collegiali della scuola e con i Provveditorati agli studi;
b) alla razionale e produttiva utilizzazione di tutto il personale
addetto ai compiti di riabilitazione e di integrazione scolastica, adeguando le
modalita' dei servizi e delle prestazioni al fabbisogno reale degli utenti
inseriti nelle strutture scolastiche pubbliche, ivi compresa l' assistenza
didattica a domicilio, tenendo conto del calendario scolastico e degli impegni
connessi con il funzionamento degli organi collegiali e con il rapporto con le
famiglie;
c) alla istituzione di apposite equipes socio - psico -
pedagogiche da utilizzare nell' ambito del rispettivo territorio.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente
legge la Regione assicura i relativi finanziamenti.
ARTICOLO 4
PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO
DEGLI INTERVENTI
1. Il Consiglio comunale se l' ambito territoriale coincide in
tutto o in parte con quello del Comune, l' Assemblea generale della Comunita'
Montana se il suo ambito territoriale coincide con quello della USL, l' Assemblea dell' Associazione intercomunale
di cui alla LR 28- 8- 1986, n. 17, propongono al Comitato di gestione della
USL, il programma annuale di interventi entro il 31 luglio di ogni anno.
Il programma dovra' comunque essere inviato alla Regione -
Assessorato alla Pubblica Istruzione - entro il 10 settembre di ogni anno.
Per le UUSSLL inadempienti, la Regione provvedera' a definire e
finanziare i servizi indispensabili, attraverso il piano di riparto di cui al successivo
comma, sulla base del programma precedente.
2. Entro i successivi 45 giorni l' Assessore alla Pubblica
Istruzione, previo parere della competente Commissione consiliare, propone alla
Giunta, per l' approvazione, il riparto del finanziamento regionale, sulla base
della quota pro - capite riferita alla popolazione residente e determinata in
ragione dei programmi e nei limiti dell' apposito stanziamento di bilancio.
3. Eventuali iniziative ed attivita', inserite in un progetto e
non coperte dal finanziamento regionale,
possono essere realizzate dalle UUSSLL solo se concordate con i Comuni
interessati e da questi finanziate con fondi del proprio bilancio.
4. Le UUSSLL tengono contabilita' separata per i mezzi finanziari
assegnati ai sensi della presente legge.
5. Entro il mese di giugno dell' anno successivo, le UUSSLL
forniscono alla Regione il rendiconto delle spese sostenute. Analogo rendiconto
e' fornito ai Comuni per la parte degli stessi finanziata.
ARTICOLO 5
PERSONALE
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente
legge il Consiglio Comunale o l' Assemblea generale della Comunita' Montana o
l' Assemblea dell' associazione, in relazione all' ambito territoriale di
ciascuna USL, approva, su proposta del
Comitato di gestione e nel rispetto delle direttive dettate dalla Giunta
regionale, la pianta organica del
personale addetto ai servizi di integrazione scolastica secondo i vari profili
professionali e posizioni funzionali, applicando a detto personale il
trattamento giuridico ed economico previsto dal DPR 25 giugno 1983, n.347.
I posti della pianta organica vengono coperti dal Comitato di
gestione della USL mediante pubblico concorso secondo le norme del DPR 25- 6-
1983, n. 347, o avvalendosi di personale comandato dagli Enti Locali.
2. Per l' espletamento delle funzioni di cui alla presente legge,
l' Unita' Sanitaria Locale potra' avvalersi anche del personale iscritto nei
ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale,
secondo le direttive della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale individua altresì, entro 90 giorni dalla data dell' entrata in
vigore della presente legge, le attivita' socio – assistenziali di rilievo
sanitario, secondo le direttive del DPCM 8- 8- 1985, e con oneri a carico del Fondo
Sanitario Regionale.
4. Gli organi di cui al primo comma possono stabilire di stipulare
convenzioni con singoli operatori e/ o con Enti ed Istituzioni specializzate e
di assumere personale straordinario, con rapporto di lavoro a tempo
determinato, per il periodo necessario alla realizzazione dei progetti, in
mancanza di idonee strutture, costituite ai sensi del primo e secondo comma e
nel rispetto delle vigenti norme legislative in materia.
5. Dovra' essere assicurata, nel territorio, almeno la disponibilita'
di un equipe integrata costituita dai seguenti operatori:
1 - medico specializzato
2 - psicologo
3 - pedagogista
4 - assistente sociale o sociologo nonche' di un numero di
educatori di sostegno diplomati o laureati in possesso di professionalita'
specifica, terapisti, ausiliari socio - sanitari, agenti tecnici in rapporto
alla necessita' del servizio, tenendo conto di quanto gia' garantito da
personale statale. Nell' ambito dell' equipe, le prestazioni di natura
essenzialmente sanitaria restano a carico della USL
6. E' fatto assoluto divieto di instaurare un qualsiasi rapporto
con unita' di personale, con cooperative o con Enti senza la relativa copertura
finanziaria.
ARTICOLO 6
COMPITI DELLA REGIONE
1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge
la Regione provvede:
a) all' indirizzo e coordinamento delle iniziative di carattere
formativo sociale e sanitario;
b) alla verifica dell' efficacia ed efficienza dei servizi
previsti dalla presente legge;
c) agli interventi di cui alla lettera g) del precedente art. 2.
ARTICOLO 7
NORME DI PRIMA ATTUAZIONE
1. Ai fini della prima attuazione della presente legge, gli organi
di cui al primo comma dell' art. 5, per gli ambiti territoriali nei quali si
svolge dall' anno scolastico 1980- 81 ininterrottamente il servizio di integrazione scolastica a favore degli
handicappati e svantaggiati, dovranno stabilire, in via provvisoria, l' organico del personale nel rispetto della
normativa statale ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il numero complessivo dei posti degli organici provvisori
non potra' superare il totale delle unita' di personale in servizio ed in
possesso dei requisiti di cui al successivo comma.
2. Il personale addetto al servizio di integrazione scolastica
degli handicappati e svantaggiati presso i Comuni ed i Consorzi pubblici in via
di soppressione, a domanda, sara' inquadrato nel ruolo di cui al 1o comma,
previo superamento del concorso riservato che sara' bandito dalla Regione per la
copertura dei predetti organici provvisori, purche':
a) possegga i requisiti generali e professionali per l' accesso al
concorso, ad eccezione del limite di eta';
b) sia stato normalmente utilizzato per l' attuazione dei progetti
di integrazione scolastica negli anni scolastici dal 1980- 81 al 1985- 86.
3. L' inquadramento giuridico economico nei ruoli di cui al 1o
comma avverra' nella posizione funzionale iniziale del profilo professionale
per il quale si e' superato il concorso riservato.
ARTICOLO 8
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E/
O CONVENZIONATO
1. In caso di acquisizione di personale ai sensi del 4o comma del
precedente art. 5, ha diritto ad essere utilizzato prioritariamente il
personale addetto al servizio di integrazione scolastica degli handicappati,
presso i Comuni o i Consorzi pubblici, nell' anno 1985- 86, in forma singola o
attraverso organismi gia' convenzionati, che non possegga il requisito di
anzianita' indicato alla lettera b) del precedente art. 7.
2. Nel caso di concorso pubblico ai sensi del primo comma del
precedente art. 5, al personale di cui al comma precedente viene riconosciuto
idoneo punteggi per il servizio prestato.
ARTICOLO 9
CONCORSO
1. La Regione deve bandire il concorso per titoli ed esami, riservato
al personale di cui all' art. 7, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Le prove concorsuali consistono in un esame colloquio,
differenziato secondo i livelli di inquadramento, sulle materie previste dalla
normativa concernente il personale degli Enti Locali in relazione agli
specifici profili professionali.
3. L' idoneita' sara' accertata da una commissione così composta:
- Assessore alla Pubblica Istruzione - Presidente;
- n. 2 esperti in relazione ai profili professionali relativi ai
posti messi a concorso - componenti;
- n. 1 rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale -
componente: in caso di disaccordo sulla designazione tra le organizzazioni
sindacali provvedera' la Giunta regionale;
- un dirigente dell' Assessorato alla Pubblica Istruzione -
componente;
- funzionario dell' Assessorato regionale al Personale -
segretario.
4. I componenti ed il segretario sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta Regionale.
5. Dopo l' espletamento della prova concorsuale, a cura della
stessa Commissione, viene formulata apposita graduatoria.
6. La Giunta regionale provvede all' approvazione della
graduatoria ed all' assegnazione del relativo
personale agli Enti Locali, nel rispettivo ruolo provvisorio stabilito
ai sensi dell' articolo 7, 1 comma,
tenendo conto, ove possibile, delle opzioni degli interessati.
ARTICOLO 10
NORMA TRANSITORIA
1. Allo scopo di non creare soluzioni di continuita' nell'
erogazione dei servizi, sono prorogate, fino alla completa attuazione dell'
art. 9 della presente legge, le convenzioni in atto fra i Comuni ed i Consorzi
pubblici, che utilizzino personale che abbia prestato servizio nell' anno scolastico
1985- 86.
2. Le convenzioni devono comunque prevedere lo svolgimento del
servizio di integrazione scolastica handicappati nel periodo corrispondente
all' anno scolastico.
3. I Comuni interessati sono tenuti a notificare all' Assessorato
regionale alla Pubblica Istruzione copia della convenzione in atto con il
Consorzio pubblico entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. La Regione continuera' ad erogare ai Comuni interessati i
necessari finanziamenti.
5. Finanziamenti saranno altresì erogati ad altri Comuni, per gli
interventi di cui all' art. 8, n. 10, della LR 12- 5- 80, n. 42, per l'
esercizio 1987, in attesa della piena attuazione della presente legge con la
predisposizione del primo piano di riparto dei finanziamenti regionali, di cui
al precedente articolo 4 che riguardera' l' esercizio 1988.
ARTICOLO 11
NORMA FINANZIARIA
1. Al finanziamento della spesa di
L.16.000.000.000 di cui alla presente legge si provvede con la istituzione
nel bilancio per l' esercizio 1987 del seguente capitolo: <<
Finanziamento delle spese per il servizio di integrazione scolastica
handicappati >>.
2. L' onere di cui al comma precedente trova copertura nel
bilancio pluriennale 1987- 1989 - obiettivo 10, sub 2, << Diritto allo
Studio >>, ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 19- 2- 86, n. 4.
Data a Bari, addì 9 giugno 1987