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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1987
Numero
16
Data
09/06/1987
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Norme organiche per l' integrazione scolastica degli handicappati.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

OBIETTIVI

1. La Regione, in attuazione degli artt. 2 e 7 dello Statuto ed in applicazione degli artt. 42 e 45 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, promuove, sostiene ed attua un idoneo sistema di servizi finalizzato a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicaps fisici, psichici e sensoriali per il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la scuola per l' infanzia e l' Universita'.

2. Tali interventi sono complementari a quelli previsti e realizzati dallo Stato con la legge 4- 8- 1977, n. 517 e tengono conto della specificita' e delle competenze statali in materia.

ARTICOLO 2

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Gli obiettivi della presente legge sono perseguiti per mezzo:

a) di servizi per l' integrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;

b) dell' abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita scolastica dei portatori di handicaps;

c) di servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l' accompagnamento ed il trasporto;

d) della dotazione di attrezzature tecniche e dei sussidi didattici per l' integrazione scolastica e per le attivita' collegate, nonche' dell' attribuzione di assegni di studio per limitare l' aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola media superiore e dell' Universita';

e) di iniziative per la promozione culturale, l' educazione permanente e l' attivita' sportiva dei soggetti indicati nel precedente articolo 1;

f) di iniziative di informazione nell' ambito della scuola e delle famiglie, d' intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano handicaps e disadattamento e sulle possibilita' di prevenzione nel piu' vasto contesto della educazione sanitaria;

g) di iniziative per la formazione la qualificazione e l' aggiornamento degli operatori.

ARTICOLO 3

ORGANIZZAZIONE

1. Ai sensi degli artt. 42 e 45 del DPR 24- 7- 77, n. 616 e dell' art. 30 della legge 27- 12- 83, n. 730, le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f) del precedente art. 2 sono esercitate dai Comuni singoli o associati negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 14- 4- 1980, n.23 allegato A e successive modificazioni, per il tramite degli  organi di gestione della USL, i quali provvedono:

a) al coordinamento delle iniziative e delle attivita' per la gestione integrata, secondo criteri di interdisciplinarieta', degli interventi sanitari, sociali e formativi ed in stretto collegamento con gli organi collegiali della scuola e con i Provveditorati agli studi;

b) alla razionale e produttiva utilizzazione di tutto il personale addetto ai compiti di riabilitazione e di integrazione scolastica, adeguando le modalita' dei servizi e delle prestazioni al fabbisogno reale degli utenti inseriti nelle strutture scolastiche pubbliche, ivi compresa l' assistenza didattica a domicilio, tenendo conto del calendario scolastico e degli impegni connessi con il funzionamento degli organi collegiali e con il rapporto con le famiglie;

c) alla istituzione di apposite equipes socio - psico - pedagogiche da utilizzare nell' ambito del rispettivo territorio.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la Regione assicura i relativi finanziamenti.

ARTICOLO 4

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

DEGLI INTERVENTI

1. Il Consiglio comunale se l' ambito territoriale coincide in tutto o in parte con quello del Comune, l' Assemblea generale della Comunita' Montana se il suo ambito territoriale coincide con quello della USL,  l' Assemblea dell' Associazione intercomunale di cui alla LR 28- 8- 1986, n. 17, propongono al Comitato di gestione della USL, il programma annuale di interventi entro il 31 luglio di ogni anno.

Il programma dovra' comunque essere inviato alla Regione - Assessorato alla Pubblica Istruzione - entro il 10 settembre di ogni anno.

Per le UUSSLL inadempienti, la Regione provvedera' a definire e finanziare i servizi indispensabili, attraverso il piano di riparto di cui al successivo comma, sulla base del programma precedente.

2. Entro i successivi 45 giorni l' Assessore alla Pubblica Istruzione, previo parere della competente Commissione consiliare, propone alla Giunta, per l' approvazione, il riparto del finanziamento regionale, sulla base della quota pro - capite riferita alla popolazione residente e determinata in ragione dei programmi e nei limiti dell' apposito stanziamento di bilancio.

3. Eventuali iniziative ed attivita', inserite in un progetto e non coperte dal finanziamento  regionale, possono essere realizzate dalle UUSSLL solo se concordate con i Comuni interessati e da questi finanziate con fondi del proprio bilancio.

4. Le UUSSLL tengono contabilita' separata per i mezzi finanziari assegnati ai sensi della presente legge.

5. Entro il mese di giugno dell' anno successivo, le UUSSLL forniscono alla Regione il rendiconto delle spese sostenute. Analogo rendiconto e' fornito ai Comuni per la parte degli stessi finanziata.

ARTICOLO 5

PERSONALE

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge il Consiglio Comunale o l' Assemblea generale della Comunita' Montana o l' Assemblea dell' associazione, in relazione all' ambito territoriale di ciascuna USL, approva,  su proposta del Comitato di gestione e nel rispetto delle direttive dettate dalla Giunta regionale, la pianta  organica del personale addetto ai servizi di integrazione scolastica secondo i vari profili professionali e posizioni funzionali, applicando a detto personale il trattamento giuridico ed economico previsto dal DPR 25 giugno 1983, n.347.

I posti della pianta organica vengono coperti dal Comitato di gestione della USL mediante pubblico concorso secondo le norme del DPR 25- 6- 1983, n. 347, o avvalendosi di personale comandato dagli Enti Locali.

2. Per l' espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, l' Unita' Sanitaria Locale potra' avvalersi anche del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale, secondo le direttive della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale individua altresì,  entro 90 giorni dalla data dell' entrata in vigore della presente legge, le attivita' socio – assistenziali di rilievo sanitario, secondo le direttive del DPCM 8- 8- 1985, e con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale.

4. Gli organi di cui al primo comma possono stabilire di stipulare convenzioni con singoli operatori e/ o con Enti ed Istituzioni specializzate e di assumere personale straordinario, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per il periodo necessario alla realizzazione dei progetti, in mancanza di idonee strutture, costituite ai sensi del primo e secondo comma e nel rispetto delle vigenti norme legislative in materia.

5. Dovra' essere assicurata, nel territorio, almeno la disponibilita' di un equipe integrata costituita dai seguenti operatori:

1 - medico specializzato

2 - psicologo

3 - pedagogista

4 - assistente sociale o sociologo nonche' di un numero di educatori di sostegno diplomati o laureati in possesso di professionalita' specifica, terapisti, ausiliari socio - sanitari, agenti tecnici in rapporto alla necessita' del servizio, tenendo conto di quanto gia' garantito da personale statale. Nell' ambito dell' equipe, le prestazioni di natura essenzialmente sanitaria restano a carico della USL

6. E' fatto assoluto divieto di instaurare un qualsiasi rapporto con unita' di personale, con cooperative o con Enti senza la relativa copertura finanziaria.

ARTICOLO 6

COMPITI DELLA REGIONE

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge la Regione provvede:

a) all' indirizzo e coordinamento delle iniziative di carattere formativo sociale e sanitario;

b) alla verifica dell' efficacia ed efficienza dei servizi previsti dalla presente legge;

c) agli interventi di cui alla lettera g) del precedente art. 2.

ARTICOLO 7

NORME DI PRIMA ATTUAZIONE

1. Ai fini della prima attuazione della presente legge, gli organi di cui al primo comma dell' art. 5, per gli ambiti territoriali nei quali si svolge dall' anno scolastico 1980- 81 ininterrottamente il servizio di  integrazione scolastica a favore degli handicappati e svantaggiati, dovranno stabilire, in via provvisoria,  l' organico del personale nel rispetto della normativa statale ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il numero complessivo dei posti degli organici provvisori non potra' superare il totale delle unita' di personale in servizio ed in possesso dei requisiti di cui al successivo comma.

2. Il personale addetto al servizio di integrazione scolastica degli handicappati e svantaggiati presso i Comuni ed i Consorzi pubblici in via di soppressione, a domanda, sara' inquadrato nel ruolo di cui al 1o comma, previo superamento del concorso riservato che sara' bandito dalla Regione per la copertura dei predetti organici provvisori, purche':

a) possegga i requisiti generali e professionali per l' accesso al concorso, ad eccezione del limite di eta';

b) sia stato normalmente utilizzato per l' attuazione dei progetti di integrazione scolastica negli anni scolastici dal 1980- 81 al 1985- 86.

3. L' inquadramento giuridico economico nei ruoli di cui al 1o comma avverra' nella posizione funzionale iniziale del profilo professionale per il quale si e' superato il concorso riservato.

ARTICOLO 8

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E/ O CONVENZIONATO

1. In caso di acquisizione di personale ai sensi del 4o comma del precedente art. 5, ha diritto ad essere utilizzato prioritariamente il personale addetto al servizio di integrazione scolastica degli handicappati, presso i Comuni o i Consorzi pubblici, nell' anno 1985- 86, in forma singola o attraverso organismi gia' convenzionati, che non possegga il requisito di anzianita' indicato alla lettera b) del precedente art. 7.

2. Nel caso di concorso pubblico ai sensi del primo comma del precedente art. 5, al personale di cui al comma precedente viene riconosciuto idoneo punteggi per il servizio prestato.

ARTICOLO 9

CONCORSO

1. La Regione deve bandire il concorso per titoli ed esami, riservato al personale di cui all' art. 7, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le prove concorsuali consistono in un esame colloquio, differenziato secondo i livelli di inquadramento, sulle materie previste dalla normativa concernente il personale degli Enti Locali in relazione agli specifici profili professionali.

3. L' idoneita' sara' accertata da una commissione così composta:

- Assessore alla Pubblica Istruzione - Presidente;

- n. 2 esperti in relazione ai profili professionali relativi ai posti messi a concorso - componenti;

- n. 1 rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale - componente: in caso di disaccordo sulla designazione tra le organizzazioni sindacali provvedera' la Giunta regionale;

- un dirigente dell' Assessorato alla Pubblica Istruzione - componente;

- funzionario dell' Assessorato regionale al Personale - segretario.

4. I componenti ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

5. Dopo l' espletamento della prova concorsuale, a cura della stessa Commissione, viene formulata apposita graduatoria.

6. La Giunta regionale provvede all' approvazione della graduatoria ed all' assegnazione del relativo  personale agli Enti Locali, nel rispettivo ruolo provvisorio stabilito ai sensi dell' articolo 7,  1 comma, tenendo conto, ove possibile, delle opzioni degli interessati.

ARTICOLO 10

NORMA TRANSITORIA

1. Allo scopo di non creare soluzioni di continuita' nell' erogazione dei servizi, sono prorogate, fino alla completa attuazione dell' art. 9 della presente legge, le convenzioni in atto fra i Comuni ed i Consorzi pubblici, che utilizzino personale che abbia prestato servizio nell' anno scolastico 1985- 86.

2. Le convenzioni devono comunque prevedere lo svolgimento del servizio di integrazione scolastica handicappati nel periodo corrispondente all' anno scolastico.

3. I Comuni interessati sono tenuti a notificare all' Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione copia della convenzione in atto con il Consorzio pubblico entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione continuera' ad erogare ai Comuni interessati i necessari finanziamenti.

5. Finanziamenti saranno altresì erogati ad altri Comuni, per gli interventi di cui all' art. 8, n. 10, della LR 12- 5- 80, n. 42, per l' esercizio 1987, in attesa della piena attuazione della presente legge con la predisposizione del primo piano di riparto dei finanziamenti regionali, di cui al precedente articolo 4 che riguardera' l' esercizio 1988.

ARTICOLO 11

NORMA FINANZIARIA

1. Al finanziamento della spesa di  L.16.000.000.000 di cui alla presente legge si provvede con la istituzione nel bilancio per l' esercizio 1987 del seguente capitolo: << Finanziamento delle spese per il servizio di integrazione scolastica handicappati >>.

2. L' onere di cui al comma precedente trova copertura nel bilancio pluriennale 1987- 1989 - obiettivo 10, sub 2, << Diritto allo Studio >>, ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 19- 2- 86, n. 4.

Data a Bari, addì 9 giugno 1987