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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1987
Numero
34
Data
30/12/1987
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 14 novembre 1972, n. 13 e 19 marzo 1984, n. 14, relative alle previdenze dei Consiglieri regionali.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

L' art. 3 della L. R. 14- 11- 1972, n. 13, e successive modificazioni, e' così integrato:

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio tecnico - attu"Times New Roman"e del Fondo e' presentato all' Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l' andamento della gestione.

A decorrere dall' inizio di ogni legislatura - ovvero a far data dall' entrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura in corso - l' eventuale disavanzo finanziario del Fondo puo' essere ripianato con una contribuzione << una tantum >> a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico finanziaria del Fondo.

Per la legislatura in corso, il pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo e' assicurato con contribuzione << una tantum >> da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990.

Il relativo stanziamento e' iscritto nell' apposito capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale relativo all' indennita' di carica e di missione dei Consiglieri regionali.

ARTICOLO 2

A decorrere dal 1o gennaio 1987, il contributo obbligatorio di cui all' art. 3 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14 e il 22%.

ARTICOLO 3

Il comma 3° dell' art. 5 della legge regionale 14- 11- 1972, n. 13 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti commi:

<< La corresponsione dell' assegno vitalizio e' anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di eta'.

In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell' assegno vitalizio di cui all' art. 12 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell' assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonche' al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Accanto all' eta' di pensionamento viene indicato il coefficiente di riduzione:

55,  0,7604

56,  0,8016

57,  0,8460

58,  0,8936

59,  0,9448

Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, si applica la disposizione di cui all' ultimo comma del successivo art. 6.

ARTICOLO 4

L' art. 9 della legge regionale 14- 11- 1972, n. 13, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

<< Il Consigliere regionale che abbia versato i contributo previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, ha facolta' di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all' assegno vitalizio minimo, che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avra' compiuto il quinquennio contributivo ed il 60° anno di eta', fatta salva l' anticipazione di cui al quarto comma del precedente art. 5.

Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il 60° anno di eta' o lo compia prima del periodo  occorrente per il quinquennio contributivo ha facolta' di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilita' mancanti per il completamento del quinquennio, purche' abbia un' anzianita' contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi >>.

ARTICOLO 5

All' ultimo comma dell' art. 11 della legge regionale 14- 11- 1972, n. 13, sono aggiunte le seguenti parole: << ovvero al parlamento Europeo >>.

ARTICOLO 6

La tabella prevista dall' art. 12 della LR 14- 11- 1972, n. 13, modificato dall' art. 4 della LR 19 marzo 1984, n. 14, e' così integrata:

Accanto agli anni di contribuzione viene indicata la percentuale sulla indennita' di carica mensile:

15, 60%

16,  61%

17,  61,5%

18,  62%

19,  62,5%

20 e oltre  63%

E' inoltre aggiunto all' art. 12 della LR n. 13/ 1972,  e successive modificazioni, il seguente comma: << La frazione di anno si computa per intero purche' sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno >>.

ARTICOLO 7

Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di riversibilita', di cui alla LR 14- 11- 1972, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati  sulla base delle norme contenute nella presente legge.

Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza e' mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.

ARTICOLO 8

La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge - quadro nazionale che regolera' la materia.

ARTICOLO 9

Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, ammontanti a L.2.937.000.000, si provvede:

per cio' che riguarda l' esercizio 1987, facendo gravare la relativa quota, determinata in L. 322.000.000, sul Cap. 0001020 dello stato di previsione della spesa dell' esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilita'; per cio' che si riferisce ai successivi esercizi di validita' della presente legge, mediante iscrizione della spesa nel corrispondente capitolo di bilancio.

                                                                                                                                       ARTICOLO 10

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

Data a Bari, addì 30 dicembre 1987