ARTICOLO
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La Regione Puglia, nell' ambito
delle competenze attribuitele dalla costituzione e di quanto previsto dal DPR
24/ 7/ 1977, n. 616 e della legge statale 5/ 8/ 81, n. 416, ritiene l'
informazione premessa indispensabile per l' attuazione del principio affermato
dall' art. 1 dello Statuto, che la impegna a garantire la piu' ampia
partecipazione democratica dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche e
culturali alla determinazione della politica regionale, nonche' strumento per
favorire il pieno sviluppo della persona umana e per assicurare la tutela degli
interessi di crescita culturale, sociale ed economica della popolazione pugliese
anche attraverso la piu' compiuta conoscenza, al di fuori dei confini regionali,
delle caratteristiche umane, culturali, geografiche e produttive della
Puglia.
ARTICOLO
2
L' impegno regionale e' inteso
al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere nella pubblica
opinione la piena conoscenza del ruolo della Regione e della autonomie locali;
b) proporre all' attenzione dei
cittadini le scelte di priorita' delle azioni regionali, chiarendo la
problematica dello sviluppo pugliese e della domanda sociale, per un piu'
corretto impiego delle risorse disponibili a tutti i
livelli;
c) attivare lo sviluppo dell'
informazione tra i cittadini pugliesi residenti all' estero;
d) operare per una sempre piu'
completa conoscenza della realta' pugliese nelle altre regioni ed in quei Paesi
esteri che possono rappresentare un utile sbocco per le produzioni pugliesi ed
incrementare consistenti correnti turistiche verso la
Puglia;
e) promuovere lo sviluppo dell'
informazione tra i giovani come contributo alla loro crescita civile e
culturale, con la conoscenza della realta', dei problemi e delle scelte che si
rendono necessarie per affrontarli;
f) attuare iniziative di
ricerche, di sperimentazione e di innovazione nel campo dell' informazione di
interesse locale.
ARTICOLO
3
E' istituito il Comitato per l'
informazione della Regione Puglia, con il compito di garantire l' attuazione
della presente legge.
Del Comitato, presieduto dal
Presidente del Consiglio Regionale, fanno parte il Presidente della Giunta ed i
Presidente di tutti i Gruppi consiliari.
ARTICOLO
4
L' attivita' di informazione
della Regione si realizza sia con iniziative assunte direttamente, sia con l' utilizzazione di appositi
spazi in quotidiani, periodici e programmi della RAI e di emittenti
radiotelevisive private.
L' iniziativa diretta della
Regione si attua con la pubblicazione di un' agenzia quotidiana di informazione
nonche', con la formula dell' edizione per conto, di periodici, opuscoli e
libri, oltre che con la realizzazione di filmati, videocassette, manifesti ed
altro materiale idoneo.
I contenuti riguarderanno sia
l' attivita' degli organi regionali, sia le problematiche piu' attuali che la
realta' pugliese presenta. L' utilizzazione degli spazi nei quotidiani, nei
periodici e nei programmi radiofonici e televisivi avverra' con testi
giornalistici, immagini e filmati idonei, nel rispetto della obiettivita', del
pluralismo ideale e politico, della correttezza, della completezza e della trasparenza
dell' informazione pubblica.
L' Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale e' autorizzato ad attuare le seguenti iniziative di tipo
informativo e pubblicistico, nei limiti di spesa di cui all' art. 12, comma
4:
1) visite guidate di scolari e
studenti dell' Assemblea regionale in occasione delle sessioni, con lo scopo di
diffondere la conoscenza del funzionamento dell' Istituzione;
2) preparazione di
manifestazioni tendenti a fare conoscere alle giovani generazioni la nuova
realta' regionale, con particolare riferimento al ruolo istituzionale del
Consiglio regionale;
3) concessioni di premi a
neolaureati per tesi di laurea sulla funzione dell' Istituto regionale nella
realta' culturale della Puglia;
4) realizzazione di mezzi
divulgativi (diapositive ed audiovisivi) e stampa di materiale divulgativo.
Le iniziative predette saranno
realizzate dall' Ufficio Relazioni Esterne del Consiglio
regionale.
ARTICOLO
5
Le attivita' di informazione di
cui alla presente legge sono di competenza esclusiva del servizio stampa, nel quale sono impegnati giornalisti
professionisti o pubblicisti, iscritti all' Ordine professionale di cui alla
legge statale 3/ 2/ 71963, n. 69.
Per le pubblicazioni
specializzate la Regione potra' avvalersi di esperti interni e, per motivate
esigenze, previo parere del Comitato di cui all' art. 3, di esperti
esterni.
ARTICOLO
6
Il servizio stampa predispone
il programma annuale sulla base delle linee indicate dal Comitato di cui all'
art. 3.
Il programma annuale e'
approvato dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio e della
Giunta.
ARTICOLO
7
Il giornalista responsabile del
servizio stampa della Regione risponde del suo operato e dell' attivita' della
struttura alla Giunta ed all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
La struttura si articola in un
servizio stampa della Giunta ed in un servizio stampa del Consiglio, a ciascuno
dei quali, oltre ai responsabili,
sono addetti tre giornalisti.
ARTICOLO
8
Ai giornalisti impegnati nel
servizio stampa si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della
categoria.
ARTICOLO
9
Il Presidente del Consiglio ed
il Presidente della Giunta possono nominare un proprio addetto stampa per la
durata del mandato, scelto fra gli iscritti all' Ordine dei Giornalisti.
Gli addetti stampa sono assunti
come collaboratori esterni del Contratto nazionale di lavoro giornalistico.
ARTICOLO
10
In sede di prima applicazione
della presente legge, le domande per essere impegnati nel servizio stampa
dovranno essere presentate al Presidente della Regione, corredate di curriculum
professionale vistato dall' Ordine dei Giornalisti, entro trenta giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
La Giunta regionale deliberera'
entro i successivi trenta giorni.
I dipendenti regionali che
abbiano chiesto di essere impegnati nel servizio stampa sono considerati, all'
atto dell' esecuzione del provvedimento di assunzione, automaticamente
dimissionari del ruolo regionale.
ARTICOLO
11
L' art. 32 della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 e
tutte le disposizioni in contrasto con la presente disciplina contenute in precedenti leggi regionali
sono abrogate.
ARTICOLO
12
Per le iniziative previste
dalla presente legge e' istituito nel bilancio della Regione un apposito
capitolo denominato << Finanziamento delle attivita' di informazione
>> sul quale, per il 1987, e' stanziata la somma di lire 500 milioni.
La spesa per le retribuzioni
dei giornalisti, presunta per il 1987 in lire 250 milioni, e' imputata al
capitolo 0003020 (Stipendi, retribuzioni) del bilancio di previsione per il 1987
e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Al finanziamento degli oneri
previsti dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento della somma
complessiva di lire 750 milioni, in termini di competenza e cassa, dal capitolo
1602020 (Fondo globale per il
finanziamento di leggi in corso di adozione. Spesa corrente) del bilancio di
previsione per il 1987.
Per la realizzazione dell'
intero programma di cui all' art. 4, comma 5°, e' autorizzata la spesa
complessiva annua di lire 150 milioni.
Agli oneri derivanti, previsti
in lire 150.000.000 annue, si fa
fronte mediante la seguente variazione
al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1987.
Omissis