ARTICOLO 1
OBIETTIVI
1. La Regione, in attuazione degli artt. 2
e 7 dello Statuto ed in applicazione degli artt. 42 e 45 del DPR 24- 7- 1977, n.
616, promuove, sostiene ed attua un idoneo sistema di servizi finalizzato a
garantire il diritto allo studio dei portatori di handicaps fisici, psichici e
sensoriali per il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi
comprese la scuola per l' infanzia e l' Universita'.
2. Tali interventi sono complementari a
quelli previsti e realizzati dallo Stato con la legge 4- 8- 1977, n. 517 e
tengono conto della specificita' e delle competenze statali in
materia.
ARTICOLO 2
TIPOLOGIA
DEGLI INTERVENTI
1. Gli obiettivi della presente legge sono
perseguiti per mezzo:
a) di servizi per l' integrazione
scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed
ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo
studio;
b) dell' abbattimento delle barriere
architettoniche che ostacolano la partecipazione
alla
vita scolastica dei portatori di handicaps;
c) di servizi per la realizzazione del
tempo pieno e per l' accompagnamento ed il trasporto;
d) della dotazione di attrezzature
tecniche e dei sussidi didattici per l' integrazione scolastica e per le
attivita' collegate, nonche' dell' attribuzione di assegni di studio per
limitare l' aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola media
superiore e dell' Universita';
e) di iniziative per la promozione
culturale, l' educazione permanente e l' attivita' sportiva dei soggetti
indicati nel precedente articolo 1;
f) di iniziative di informazione nell'
ambito della scuola e delle famiglie, d' intesa con gli organismi scolastici
competenti, sulle cause che provocano handicaps e disadattamento e sulle
possibilita' di prevenzione nel piu' vasto contesto della educazione
sanitaria;
g) di iniziative per la formazione la
qualificazione e l' aggiornamento degli operatori.
ARTICOLO 3
ORGANIZZAZIONE
1. Ai sensi degli artt. 42 e 45 del DPR 24-
7- 77, n. 616 le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f)
dell’articolo 2 sono esercitate dai
Comuni singoli o associati per il tramite delle ASL territorialmente competenti,
integrate per gli alunni non
vedenti, dalla Unione italiana ciechi (UIC) e dall’Istituto “Antonacci” di
Lecce, operanti sul territorio regionale, con riferimento agli interventi di cui
alle lettere c) e d)*
* Comma così modificato dall’art. 30 della
l.r. 20/2002
2.
Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la
Regione assicura i relativi finanziamenti.
ARTICOLO
4*
PROGRAMMAZIONE
E FINANZIAMENTO
DEGLI
INTERVENTI
*
Il programma di interventi di cui al presente articolo è stato prorogato di
un anno dall’art14 della l.r. 17/99; dall’art. 46 della l.r. 9/2000, dall’art.
21 della l.r. 14/2001 e
dall'art. 7 della l.r. 4/03. Vedi nel merito anche l’art. 32
della l.r. 16/97
1. Il Consiglio comunale se l' ambito
territoriale coincide in tutto o in parte con quello del Comune, l' Assemblea
generale della Comunita' Montana se il suo ambito territoriale coincide con
quello della USL, l' Assemblea dell' Associazione intercomunale di cui alla l.r.
28- 8- 1986, n. 17, propongono al Comitato di gestione della USL, il programma
annuale di interventi entro il 31 luglio di ogni anno.
Il
programma dovra' comunque essere inviato alla Regione - Assessorato alla
Pubblica Istruzione - entro il 10 settembre di ogni anno.
Per
le UUSSLL inadempienti, la Regione provvedera' a definire e finanziare i servizi
indispensabili, attraverso il piano di riparto di cui al successivo comma, sulla
base del programma precedente.
2. Entro i successivi 45 giorni l'
Assessore alla Pubblica Istruzione, previo parere della competente Commissione
consiliare, propone alla Giunta, per
l'approvazione, il riparto del finanziamento regionale, sulla base della
quota pro - capite riferita alla popolazione residente e determinata in ragione
dei programmi e nei limiti dell' apposito stanziamento di
bilancio.
3.
Eventuali iniziative ed attivita', inserite in un progetto e non coperte
dal finanziamento regionale, possono essere realizzate dalle UUSSLL solo se
concordate con i Comuni interessati e da questi finanziate con fondi del proprio
bilancio.
4. Le UUSSLL tengono contabilita' separata
per i mezzi finanziari assegnati ai sensi della presente
legge.
5. Entro il mese di giugno dell' anno
successivo, le UUSSLL forniscono alla Regione il rendiconto delle spese
sostenute. Analogo rendiconto e'
fornito ai Comuni per la parte degli stessi finanziata.
ARTICOLO 5
PERSONALE
1. Per la realizzazione degli interventi di
cui alla presente legge il Consiglio Comunale o l' Assemblea generale della
Comunita' Montana o l' Assemblea
dell'associazione, in relazione all' ambito territoriale di ciascuna USL,
approva, su proposta del Comitato di gestione e nel rispetto delle direttive
dettate dalla Giunta regionale, la pianta
organica del personale addetto ai servizi di integrazione scolastica
secondo i vari profili professionali e posizioni funzionali, applicando a detto
personale il trattamento giuridico ed economico previsto dal DPR 25 giugno 1983,
n.347.
I
posti della pianta organica vengono coperti dal Comitato di gestione della USL
mediante pubblico concorso secondo le norme del DPR 25- 6- 1983, n. 347, o
avvalendosi di personale comandato dagli Enti Locali.
2. Per l' espletamento delle funzioni di
cui alla presente legge, l' Unita' Sanitaria Locale potra' avvalersi anche del
personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio
Sanitario Nazionale, secondo le direttive della Giunta
regionale.
3. La Giunta regionale individua altresì,
entro 90 giorni dalla data dell' entrata in vigore della presente legge, le
attivita' socio - assistenziali di rilievo sanitario, secondo le direttive del
DPCM 8- 8- 1985, e con oneri a carico del Fondo Sanitario
Regionale.
4. Gli organi di cui al primo comma possono
stabilire di stipulare convenzioni con singoli operatori e/o con Enti ed
Istituzioni specializzate e di assumere personale straordinario, con rapporto di
lavoro a tempo determinato, per il periodo necessario alla realizzazione dei
progetti, in mancanza di idonee strutture, costituite ai sensi del primo e
secondo comma e nel rispetto delle vigenti norme legislative in
materia.
5. Dovra' essere assicurata, nel
territorio, almeno la disponibilita' di un equipe integrata costituita dai
seguenti operatori:
1 -
medico specializzato
2 -
psicologo
3 -
pedagogista
4 -
assistente sociale o sociologo
nonche'
di un numero di educatori di sostegno diplomati o laureati in possesso di
professionalita' specifica, terapisti, ausiliari socio - sanitari, agenti
tecnici in rapporto alla necessita' del servizio, tenendo conto di quanto gia'
garantito da personale statale.
Nell' ambito dell' equipe, le prestazioni di natura
essenzialmente
sanitaria
restano a carico della USL
6. E' fatto assoluto divieto di instaurare
un qualsiasi rapporto con unita' di personale, con cooperative o con Enti senza
la relativa copertura finanziaria.
ARTICOLO
6
COMPITI
DELLA REGIONE
1. Per la realizzazione degli obiettivi di
cui alla presente legge la Regione provvede:
a)
all' indirizzo e coordinamento delle iniziative di carattere formativo sociale e
sanitario;
b)
alla verifica dell' efficacia ed efficienza dei servizi previsti dalla presente
legge;
c)
agli interventi di cui alla lettera g) del precedente art.
2.
ARTICOLO 7
NORME
DI PRIMA ATTUAZIONE
1. Ai fini della prima attuazione della
presente legge, gli organi di cui al primo comma dell' art. 5, per gli ambiti
territoriali nei quali si svolge dall' anno scolastico 1980- 81
ininterrottamente il servizio di integrazione scolastica a favore degli
handicappati e svantaggiati, dovranno stabilire, in via provvisoria, l' organico del personale nel rispetto
della normativa statale ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il numero
complessivo dei posti degli organici provvisori non potra' superare il totale
delle unita' di personale in servizio ed in possesso dei requisiti di cui al
successivo comma.
2. Il personale addetto al servizio di
integrazione scolastica degli handicappati e svantaggiati presso i Comuni ed i
Consorzi pubblici in via di soppressione, a domanda, sara' inquadrato nel ruolo
di cui al 1° comma, previo superamento del concorso riservato che sara' bandito
dalla Regione per la copertura dei predetti organici provvisori,
purche':
a) possegga i requisiti generali e
professionali per l' accesso al concorso, ad eccezione del limite di
eta';
b) sia stato normalmente utilizzato per
l' attuazione dei progetti di integrazione scolastica negli anni scolastici dal
1980- 81 al 1985- 86.
3. L' inquadramento giuridico economico nei
ruoli di cui al 1o comma avverra' nella posizione funzionale iniziale del
profilo professionale per il quale si e' superato il concorso
riservato.
ARTICOLO 8
PERSONALE
A TEMPO DETERMINATO E/ O CONVENZIONATO
1.
In caso di acquisizione di personale ai sensi del 4° comma del precedente art.
5, ha diritto ad essere utilizzato prioritariamente il personale addetto al
servizio di integrazione scolastica degli handicappati, presso i Comuni o i
Consorzi pubblici, nell' anno 1985- 86, in forma singola o attraverso organismi
gia' convenzionati, che non possegga il requisito di anzianita' indicato alla
lettera b) del precedente art. 7. Il predetto personale ha diritto di essere
utilizzato anche in sedi diverse da quelle nelle quali ha prestato servizio,
purchè ricomprese nella stessa provincia.*
* Comma così
integrato dall’art. 1 della l.r. 23/90
2.
Nel caso di concorso pubblico ai sensi del primo comma del precedente art. 5, al
personale di cui al comma precedente viene riconosciuto idoneo punteggi per il
servizio prestato.
ARTICOLO
9
CONCORSO
1. La Regione deve bandire il concorso per
titoli ed esami, riservato al personale di cui all' art. 7, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le prove concorsuali consistono in un
esame colloquio, differenziato secondo i livelli di inquadramento, sulle materie
previste dalla normativa concernente il personale degli Enti Locali in relazione
agli specifici profili professionali.
3. L' idoneita' sara' accertata da una
commissione così composta:
- Assessore alla Pubblica Istruzione -
Presidente;
- n. 2 esperti in relazione ai profili
professionali relativi ai posti messi a concorso -
componenti;
- n. 1 rappresentante sindacale
designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale - componente: in caso di disaccordo sulla
designazione tra le organizzazioni sindacali provvedera' la Giunta
regionale;
- un dirigente dell' Assessorato alla
Pubblica Istruzione - componente;
- funzionario dell' Assessorato
regionale al Personale - segretario.
4. I componenti ed il segretario sono
nominati con decreto del Presidente della Giunta
Regionale.
5. Dopo l' espletamento della prova
concorsuale, a cura della stessa Commissione, viene formulata apposita
graduatoria.
6. La Giunta regionale provvede all'
approvazione della graduatoria ed all' assegnazione del relativo personale agli
Enti Locali, nel rispettivo ruolo provvisorio stabilito ai sensi dell' articolo
7, 1 comma, tenendo conto, ove possibile, delle opzioni degli
interessati.
7.
In sede di adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, la Giunta
regionale, allo scopo di realizzare un equo carico di personale fra gli ambiti
territoriali di una stessa provincia, sulla base di criteri predeterminati dalla
stessa Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, potrà assegnare il
personale vincitore del concorso riservato anche in aggiunto o in diminuzione
rispetto alla pianta organica provvisoria deliberata da ciascun ente,
intendendosi con ciò modificate le stesse piante organiche, fermo restando il
numero complessivo dei posti non superiore a quello messo a concorso in ciascuna
provincia.*
*Comma aggiunto dall’art. 2 della
l.r. 23/90
ARTICOLO 10
NORMA
TRANSITORIA
1. Allo scopo di non creare soluzioni di
continuita' nell' erogazione dei servizi, sono prorogate, fino alla completa
attuazione dell' art. 9 della presente legge, le convenzioni in atto fra i
Comuni ed i Consorzi pubblici, che utilizzino personale che abbia prestato
servizio nell' anno scolastico 1985- 86.
2. Le convenzioni devono comunque prevedere
lo svolgimento del servizio di integrazione scolastica handicappati nel periodo
corrispondente all' anno scolastico.
3. I Comuni interessati sono tenuti a
notificare all' Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione copia della
convenzione in atto con il Consorzio pubblico entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione continuera' ad erogare ai
Comuni interessati i necessari finanziamenti.
5. Finanziamenti saranno altresì erogati ad
altri Comuni, per gli interventi di cui all' art. 8, n. 10, della LR 12- 5- 80,
n. 42, per l' esercizio 1987, in attesa della piena attuazione della presente
legge con la predisposizione del primo piano di riparto dei finanziamenti
regionali, di cui al precedente articolo 4 che riguardera' l'esercizio
1988.
ARTICOLO 11
NORMA
FINANZIARIA
Omissis