Legge abrogata dall’art. 17
della l.r. 27 giugno 2003, n. 8 “Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia”
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ARTICOLO 1
1. Abrogato dall'art. 1 della l.r. 3/2003
2. Abrogato
dall'art. 1 della l.r. 3/2003.
3. Abrogato
dall'art. 1 della l.r. 3/2003.
4. Abrogato
dall'art. 1 della l.r. 3/2003.
ARTICOLO 2
Abrogato dall’art. 3 della l.r. 19/94
ARTICOLO 3
1. Sostituisce il comma 3° dell' art. 5 della l.r. 13/72
2. I Consiglieri regionali con almeno sei anni di contribuzione
possono effettuare versamenti volontari in unica soluzione sino alla
concorrenza del decimo anno.*
*Comma integrato
dall’art. 10 della l.r. 5/98 e così
sostituito dall'art. 55 della l.r. 14/98
ARTICOLO 4
1. Sostituisce l’ art. 9
della legge regionale 13/72
ARTICOLO 5
1. Integra l’ultimo comma
dell' art. 11 della l.r. 13/72
ARTICOLO 6
1. Integra la tabella
prevista dall' art. 12 della l.r. 13/72, come modificato dall’ art. 4 della
l.r. 14/84
2. Aggiunge l’ultimo comma
all’art. 12 della l.r. 13/72
ARTICOLO 7
1. Tutti gli assegni vitalizi, direttti e di
riversibilita', di cui alla LR 14- 11- 1972, n. 13, e successive modifiche ed
integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente
legge.
2. Nei casi in cui il ricalcolo preveda un
importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la
differenza e' mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i
successivi aumenti di assegno vitalizio.
ARTICOLO 8
1. La presente legge resta in vigore fino alla
emanazione della legge - quadro nazionale che regolera' la materia.
ARTICOLO 9
1. Agli oneri derivanti
dall' applicazione della presente legge, ammontanti a L.2.937.000.000, si
provvede:
- per cio' che riguarda l'
esercizio 1987, facendo gravare la relativa quota, determinata in L.
322.000.000, sul Cap. 0001020 dello stato di previsione della spesa dell'
esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilita';
- per cio' che si riferisce
ai successivi esercizi di validita' della presente legge, mediante iscrizione
della spesa nel corrispondente capitolo di bilancio.
ARTICOLO 10
1. Sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.
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