ARTICOLO
1
La ricongiunzione dei periodi
assicurativi, ivi compresi quelli figurativi, riscattati o in corso di riscatto
presso l' Assicurazione Generale Obbligatoria dell' INPS, del personale
inquadrato con LR 3- 4- 84, n. 16 (Inquadramento del personale trasferito alla
Regione ai sensi delle LL 17- 8- 74, n. 386; 29- 6- 77, n.349; 23- 12- 78, n.
833 e del personale messo a disposizione ai sensi del DPR 616 del 24- 7- 77 e
delle leggi nn. 641/ 78 e 642/ 72), per i quali non opera il disposto dell' art.
6 della L.7- 2- 79, n. 29, avviene senza oneri a carico del personale
interessato.
ARTICOLO
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Le disposizioni di cui alla
presente legge sono altresì estese al personale trasferito alla Regione Puglia
in osservanza degli artt. 13 e 18 ultimo comma - del DPR 30- 12- 72, n.1036,
inquadrato con LR 7- 6- 75, n. 52, al personale di cui alle LLRR 29- 8- 79, n.
55, 12- 12- 79, n. 76, 20- 6- 80, n. 71, 25- 3- 74, n. 18 - art. 87, al
personale inquadrato nel Ruolo regionale dal 1 aprile 1972, proveniente dallo
Stato, che ha prestato servizio senza soluzione di continuita' presso la Sezione
Speciale Riforma Fondiaria in Puglia, Lucania e Molise (ora Ente Regionale di
Sviluppo Agricolo della Puglia - ERSAP -) prima del servizio reso allo Stato e a
tutto il personale proveniente dallo Stato, che abbia prestato servizio
precedente in enti diversi ed abbia ottenuto il riconoscimento di questo da
parte della Regione Puglia ai fini del calcolo dell' anzianita' di servizio e
della retribuzione.
Tale beneficio si estende ai
lavoratori per i quali la ricongiunzione parzialmente onerosa sia stata gia'
concessa ed accettata dagli interessati alla data di entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO
3
L' onere finanziario,
conseguente all' applicazione dell' art. 2 della L. 7- 2- 79, n. 29, per la
ricongiunzione presso la CPDEL dei periodi assicurativi connessi al servizio
prestato presso gli Enti di provenienza dei dipendenti di cui ai precedenti
articoli 1 e 2 della presente legge,
e' posto a carico del Bilancio della Regione Puglia.
ARTICOLO
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Norma finanziaria -
Omissis