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ARTICOLO UNICO
Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di
segnalazione di candidature da parte del Presidente della competente
Commissione consiliare di cui all' art. 6 della legge regionale 23- 6- 1978, n.
24, le nomine e designazioni vengono iscritte all' ordine del giorno del
Consiglio regionale anche se non sia stato reso il parere previsto e vengono
messe in votazione con le modalita' stabilite dalle norme che prevedono le
nomine stesse.
Data a Bari, addì 30 dicembre 1987