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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1988
Numero
2
Data
17/01/1988
Abrogato
 
Materia
Artigianato
Titolo
Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I Delle Commissioni Provinciali e Regionale:

TITOLO I Delle Commissioni Provinciali e Regionale: organizzazione e funzionamento.

Capo I Disposizioni Generali

ARTICOLO 1

La Regione, nell' ambito dei principi e delle norme di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, promuove ed attua lo sviluppo dell' artigianato con il metodo della programmazione e con la partecipazione delle forze sociali e delle organizzazioni di categoria, nonche' degli organi di rappresentanza e di tutela dell' artigianato.

Sono organi di rappresentanza e di tutela dell' artigianato, oltre che organi amministrativi, la Commissione Regionale e le Commissioni Provinciali.

Con successivo provvedimento legislativo la Regione attuera' la delega delle proprie  competenze nel settore al fine di garantire  con il decentramento maggiore funzionalita'  ed efficacia agli interventi.

ARTICOLO 2

Le Commissioni Provinciali per l' Artigianato hanno sede nei capoluoghi di provincia.

Esse hanno il compito di:

- curare la tenuta dell' albo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio,  l' accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, ai sensi delle vigenti  disposizioni;

- disporre l' iscrizione di ufficio nell' albo delle imprese nei cui confronti sia accertata l' esistenza dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

- certificare l' iscrizione delle imprese all' albo medesimo;

- provvedere alla revisione dell' albo nei termini e  con le modalita' previsti dalle leggi vigenti;

- disporre la cancellazione dell' albo dell' imprese  artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge  8 agosto 1985, n. 443, o quando ne sia accertata, anche di ufficio, la cessazione dell' attivita';

- concorrere a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell' artigianato ed a favorire l' aggiornamento tecnico, produttivo e professionale delle imprese;

- iscrivere a domanda nella sezione separata dell' albo ai sensi dell' art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i consorzi e le societa' consortili con sede legale nel territorio della provincia costituiti esclusivamente tra imprese artigiane;

- concorrere all' elaborazione, promozione e realizzazione del programma di attivita' della Commissione regionale per l' artigianato ed allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attivita' artigiane anche utilizzando le possibilita' derivanti da una idonea gestione dell' albo ai fini statistici;

- collaborare, quali organi tecnico - consultivi, con gli enti locali in merito ai problemi dell' artigianato ed all' elaborazione dei relativi programmi di intervento;

- predisporre la relazione da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta Regionale per il tramite del competente Assessore sull' attivita' svolta nell' anno precedente e sulla situazione dell' artigianato nei rispettivi territori;

- svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.

ARTICOLO 3

La Commissione Regionale per l' Artigianato ha sede presso la Regione.

Essa ha il compito di:

a) - collaborare quale organo tecnico - consultivo con la Regione in merito ai problemi dell' artigianato;

b) - esprimere parere sulla programmazione regionale in materia di artigianato;

c) - provvedere alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attivita' artigianali regionali;

d) - decidere in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni  provinciali per l' artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dell' albo delle  imprese artigiane;

e) - effettuare, nell' ambito dei programmi regionali, le iniziative e gli interventi ad essa affidati;

f) - collaborare all' elaborazione dei programmi per la formazione, l' addestramento e l' aggiornamento professionale;

g) - sostenere e promuovere iniziative tendenti a sviluppare tutte le forme di  associazionismo economico nel settore artigianato;

h) - proporre, anche in collaborazione con le Commissioni Provinciali, iniziative volte alla promozione, sviluppo,  valorizzazione e tutela dell' artigianato;

i) - predisporre e presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta Regionale per il tramite del  competente Assessore la relazione sull' attivita' svolta nell' anno precedente;

l) - svolgere ogni altro compito attribuito con legge.

Capo II Commissioni Provinciali e Regionale: organizzazione e funzioni.

ARTICOLO 4

La Regione provvede a dotare le Commissioni  Provinciali e Regionale per l' Artigianato di sede,  attrezzature e personale funzionali allo svolgimento dei loro compiti, nel rispetto della loro autonomia.

Il personale di cui al comma precedente opera alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione provinciale per l' artigianato e del Presidente della Commissione regionale per l' Artigianato.

Le nomine dei responsabili degli uffici di segreteria  delle Commissioni Provinciali e Regionale per l' Artigianato sono effettuate dalla Giunta Regionale in base alle leggi vigenti, sentito il parere della Commissione di cui trattasi.

Con legge regionale saranno stabilite le dotazioni organiche degli uffici di segreteria  della Commissioni provinciali e regionale con  l' indicazione delle qualifiche funzionali e dei  profili professionali relativi.

ARTICOLO 5

Le convenzioni tra la Regione e le Camere  di Commercio, Industria Artigianato e  Agricoltura competenti per territorio,  al fine di assicurare lo svolgimento  delle funzioni e compiti delle Commissioni  e delle attivita' di segreteria e fermo quanto disposto dall' art. 6, 3o comma, e dall' art. 12 della presente legge prevedono:

a) - la determinazione dei locali, attrezzature e materiali necessari e le modalita' della loro utilizzazione;

b) - l' automazione delle certificazioni e degli altri atti connessi alla gestione  dell' albo attraverso le prestazioni dei  centri di elaborazione di cui dispongono  le Camere di Commercio, Industria,  Artigianato e Agricoltura;

c) - la regolamentazione dei conseguenti reciproci rapporti finanziari.

Nelle medesime convenzioni puo' altresì essere stabilito che la Regione, limitatamente ad eventuali carenze dell' organico degli uffici di segreteria, come determinato nell' ultimo comma del precedente articolo, si avvalga del personale dipendente dalle Camere di Commercio con qualifica funzionale e profilo professionale uguale o corrispondente a quello previsto  in organico.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato in conformita' a deliberazioni della Giunta Regionale.

Con legge di riordino degli uffici regionali sara' istituito presso l' Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato - Settore Artigianato l'" Ufficio Commissioni" per la cura di tutti i rapporti con le Commissioni Provinciali e Regionale rivedenti dalla applicazione della legislazione statale e regionale, per la trattazione dei relativi affari e per assicurare i necessari collegamenti funzionali delle Commissioni medesime con l' Amministrazione regionale.

ARTICOLO 6

Le Commissioni Provinciali e Regionale per l' Artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Esse sono sottoposte alla vigilanza della Giunta Regionale che la esercita per il tramite del competente assessorato. La Giunta Regionale puo' disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l' artigianato.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta del competente assessore e sentita la Giunta Regionale medesima, puo' essere nominato un commissario straordinario allorche' le Commissioni provinciali e regionale vengano a trovarsi nella impossibilita' di regolare funzionamento.

Il commissario straordinario esercita tutte  le funzioni proprie delle Commissioni  Provinciali e Regionale.

Con il medesimo decreto sara' fissata la durata delle funzioni commiss"Times New Roman"i che non potra' superare i sei mesi,  salvo proroga per comprovati motivi.

ARTICOLO 7

Ai sensi della presente legge, presso le Commissioni Provinciali e Regionale per l' Artigianato sono istituiti appositi uffici facenti parte del Settore Artigianato per l' espletamento delle funzioni loro proprie.

Spetta all' Ufficio di segreteria della  Commissione Provinciale per l' Artigianato:

- curare gli adempimenti relativi all' iscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione delle imprese degli albi provinciali disposte dalle rispettive Commissioni;

- compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive Commissioni;

- curare la verbalkizzazione, la  pubblicita' e la conservazione degli atti delle Commissioni stesse;

- curare il rilascio delle certificazioni di iscrizioni all' albo ed ogni altra  certificazione prevista dalla legge;

- predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alla revisione periodica dell' albo;

- predisporre, attuare e curare le iniziative di carattere promozionale, statistico e di tutela dell' artigianato e comunque di competenza della  Commissione medesima.

Spetta all' Ufficio di segreteria della Commissione Regionale per l' Artigianato:

- predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l' Artigianato;

- compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della Commissione;

- curare la verbalizzazione, la pubblicita' e la conservazione degli atti della Commissione;

- predisporre, attuare e curare le attivita' di carattere promozionale, statistico e di tutela dell' artigianato,  nonche' relative al coordinamento delle  iniziative delle Commissioni Provinciali.

Capo III Delle Commissioni Provinciali e Regionale.

ARTICOLO 8

La Commissione Provinciale per l' Artigianato dura in carica cinque anni ed e composta:

a) - da sedici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell' albo provinciale tra gli imprenditori iscritti nell' albo medesimo nonche' iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia ed operanti nella provincia medesima da almeno tre anni;

b) - da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a livello nazionale e nominati dal Presidente della Giunta Regionale in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

c) - dal direttore della sede INPS  o da suo delegato permanente;

d) - dal direttore dell' Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;

e) - da tre esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione da almeno tre anni nominati dal Presidente della Giunta Regionale in ragione di almeno uno per ognuno di esse.

Inoltre partecipano alla Commissione con voto consultivo tre esperti designati rispettivamente dall' Associazione  Bancaria Italiana, dalla Federazione Interregionale delle Casse Rurali ed Artigiane e dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane nominati dal  Presidente della Giunta Regionale.

I membri della Commissione eleggono a maggioranza il presidente scegliendolo tra i componenti di cui alla lett. a) nonche' il vice - presidente.

Per la validita' delle riunioni della Commissione in prima convocazione e' necessaria la presenza di almeno meta' dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione e' valida con la presenza di almeno sei componenti.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale quello del presidente.

ARTICOLO 9

La Commissione Regionale per l' Artigianato  dura in carica cinque anni.

Essa e' composta:

a) - dai presidenti delle Commissioni Provinciali per l' artigianato;

b) - da tre rappresentanti della Regione  nominati dal Consiglio Regionale con  voto limitato ad uno;

c) - da cinque esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale operanti nella regione da almeno tre anni e nominati dal Presidente della Giunta Regionale in rapporto al grado di rappresentativita' delle organizzazioni medesime e comunque in ragione di almeno uno per ciascuna di esse.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno a maggioranza il presidente ed il vice presidente della Commissione.

Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione e' valida con la presenza di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale quello del presidente.

Capo IV Albo provinciale e sezione separata - Istituzione - Iscrizione all' albo e sue modificazioni.

ARTICOLO 10

Sono istituiti:

a) - l' albo provinciale delle imprese artigiane al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese che hanno i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e che svolgono la loro attivita' nell' ambito della provincia;

b) - la sezione separata dell' albo provinciale delle imprese artigiane alla quale sono iscritti a domanda i consorzi e le societa' consortili, che abbiano sede legale nel territorio della provincia, costituti esclusivamente tra imprese artigiane.

Le imprese gia' iscritte nell' albo di cui all' art. 9 della legge 25 agosto 1956, n. 860, sono di diritto iscritte nell' albo provinciale delle imprese artigiane di cui al primo comma, lett. a), all' atto dell' entrata in vigore della presente legge senza alcuna altra formalita'. Le imprese che svolgono la loro attivita' in settori dell' artigianato artistico, tradizionale e dell' abbigliamento su misura di cui all' art. 4, lett c), della  legge 8 agosto 1985, n. 443, sono  anche riportate in apposito elenco  a cura della Commissione Provinciale.

La Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale per l' Artigianato e su proposta del competente Assessore,  definisce l' organizzazione interna dell' albo ai fini della classificazione economica e giuridica delle imprese, dei consorzi e delle societa'  consortili ed impartisce direttive in merito  alla tenuta e gestione dell' albo medesimo e della sua separata sezione nonche' in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle attivita' di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attivita' artigianali regionali.

ARTICOLO 11

Chiunque, sia individualmente che in societa' con altri, intenda esercitare personalmente, professionalmente ed in qualita' di titolare una impresa artigiana  ai sensi dell' art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, per lo svolgimento dell' attivita' di cui all' art. 3 e nei limiti dimensionali di cui all' art. 4 della medesima legge e' tenuto a richiedere l' iscrizione all' albo delle imprese artigiane.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la domanda di iscrizione all' albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui agli artt. 47 e segg. del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Sono di competenza dei Comuni gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell' iscrizione all' albo delle imprese artigiane così come stabilito nell' art. 63, comma quarto, lett. a), del DPR 24- 7- 1977, n. 616.

L' impresa, prima di fare domanda alla Commissione Provinciale per l' Artigianato per l' iscrizione all' albo, e' tenuta a richiedere al Comune nel cui territorio esercita la sua attivita' il rilascio delle certificazioni di cui all' art. 63, quarto comma, lett. a), del DPR 24- 7- 1977, n. 616.

Il Comune effettua l' istruttoria in base ai propri ordinamenti e rilascia le certificazioni richieste.

ARTICOLO 12

Alla domanda di iscrizione all' albo, da redigersi in doppio originale e copia, deve essere allegata la certificazione rilasciata dal Comune ai sensi del quinto comma del precedente articolo nonche' ogni altro documento che l' impresa ritenga utile per l' esatta individuazione della propria attivita' professionale.

Le societa' regolarmente costituite devono allegare domanda, oltre i documenti di cui al precedente comma, anche copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto.

La domanda di iscrizione con la relativa documentazione deve essere presentata direttamente ovvero inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla competente Commissione Provinciale per l' Artigianato entro e non oltre giorni quindici decorrenti dall' inizio dell' attivita' se si tratti di imprese individuali ovvero dalla stipula dell' atto costitutivo e dello statuto se si tratti di societa' regolarmente costituite ai sensi di legge.

Successivamente alla domanda, le societa' regolarmente costituite devono trasmettere  alla Commissione Provinciale per l' Artigianato gli atti omologati e pubblicati a norma di legge nonche' il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre giorni quindici  decorrenti dalla iscrizione medesima.

Qualora la documentazione sia inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede, ai fini del decorso del termine di cui ai precedenti commi, la data di spedizione risultante dal timbro postale e dalla ricevuta della raccomandata.

ARTICOLO 13

Qualora la domanda di iscrizione all' albo venga presentata direttamente alla Commissione, copia della domanda con indicazione della data di presentazione deve essere subito rilasciata all' impresa richiedente.

La Commissione potra' svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti, che ritenga opportuno circa il possesso, da parte dell' impresa richiedente, dei requisiti prescritti dalla legge per l' iscrizione all' albo delle imprese artigiane.

La Commissione Provinciale per l' Artigianato e' tenuta a a decidere ed a notificare la relativa decisione all' impresa interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione della decisione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

Gli effetti dell' iscrizione all' albo decorrono dalla data della delibera della Commissione ovvero dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, qualora sia mancata la decisione della Commissione medesima.

Il certificato di iscrizione all' albo deve  essere esposto nella sede dell' impresa e  deve comunque essere esibito ad ogni  richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

ARTICOLO 14

Ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto delle imprese  artigiane deve essere riportata nell' albo.

La relativa domanda deve essere presentata entro quindici giorni dal verificarsi della modificazione.

Si applicano a tal fine gli artt. 11,  12 e 13 della presente legge salvo quanto disposto dal successivo comma.

Per le societa' legalmente costituite il termine di giorni quindici decorre dalla data in cui i relativi atti modificativi dell' atto costitutivo e/ o dello statuto sociale vengono redatti nelle forme di legge; la societa' interessata e' pero' tenuta a trasmettere successivamente gli atti omologati e pubblicati a norma di legge nonche' il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre quindici giorni  dall' iscrizione medesima.

ARTICOLO 15

Le imprese artigiane iscritte all' albo che cessano l' attivita' ovvero perdano i requisiti di legge sono  tenute a chiedere la cancellazione dall' albo della presente legge salvo quanto disposto  dai successivi commi.

La domanda di cancellazione dall' albo deve essere presentata dalle imprese individuali alla competente Commissione Provinciale entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data in cui si e' verificata la cessazione dell' attivita' o si sono  perduti i requisiti di legge e dalle societa' legalmente costituite entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla in cui viene deliberato lo scioglimento o la liquidazione della societa' medesima.

Dalla data delle delibera della Commissione cessano gli effetti relativi alla condizione di impresa artigiana.

Capo V Dell' iscrizione dei consorzi e societa' consortili nella sezione separata dell' albo.

ARTICOLO 16

I consorzi e le societa' consortili, anche in forma di cooperativa, di cui all' art. 6, commi primo e secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono iscritti a domanda nella separata sezione dell' albo provinciale delle imprese artigiane con indicazione per ciascuno di essi delle imprese che lo compongono.

La domanda, redatta in doppio originale ed una copia semplice, con allegati copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto, deve essere presentata direttamente o spedita per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla Commissione Provinciale per l' Artigianato nel cui territorio il consorzio o la societa' consortile hanno la sede legale.

Qualora la domanda sia inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

La Commissione rilascia o spedisce al consorzio o alla societa' consortile copia della domanda con indicazione della data di presentazione o di ricevimento.

La copia della domanda rilasciata dalla Commissione Provinciale per l' Artigianato deve essere esposta presso la sede del consorzio o della societa' consortile e deve comunque essere esibita ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

I consorzi o le societa' consortili anche in forma di cooperativa sono tenuti a trasmettere successivamente alla domanda gli atti omologati e pubblicati a norma di legge nonche' il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre quindici giorni dall' iscrizione medesima.

ARTICOLO 17

La Commissione Provinciale per l' Artigianato potra' svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti, che ritenga opportuno circa il possesso dei requisiti richiesti per l' iscrizione dei consorzi e delle societa' consortili nella separata sezione del' albo ed e' tenuta a comunicare la relativa decisione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al sesto comma del precedente articolo.

In ogni caso, gli effetti costitutivi dell' iscrizione nella separata sezione dell' albo decorrono dalla data della delibera della Commissione ovvero dalla scadenza del termine di cui al primo comma qualora sia mancata  la decisione della Commissione medesima.

Il certificato di iscrizione nella separata sezione dell' albo deve essere esposto nella sede del consortile e deve  comunque essere esibito ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

ARTICOLO 18

Ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto dei consorzi e delle societa' consortili gia' iscritti a domanda nella separata sezione dell' albo e' riportata nella separata sezione medesima.

I consorzi e le societa' consortili sono tenuti a trasmettere successivamente gli atti modificativi omologati e pubblicati a norma di legge nonche' il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre trenta giorni dall' iscrizione medesima.

I consorzi e le societa' consortili gia' iscritti a domanda nella separata sezione dell' albo sono altresì tenuti a comunicare ogni variazione  che intervenga nell' elenco dei soci entro e non oltre quindici giorni dalla cancellazione dei vecchi soci o dall' iscrizione di nuovi soci nel libro sociale.

Capo VI Del procedimento di verifica degli iscritti e della revisione dell' albo

ARTICOLO 19

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, e 4  della legge 8 agosto 1985, n. 443, la  Commissione Provinciale puo' disporre  accertamenti di ufficio.

Qualora dagli accertamenti risulti la mancanza di uno o piu' dei requisiti di cui al precedente comma o la modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto in violazione del disposto di cui all' art. 14 della presente legge, la Commissione Provinciale e' tenuta a farne contestazione scritta all' impresa interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.

L' impresa, entro e non oltre giorni trenta dal ricevimento o dalla notifica della contestazione, ha facolta' di prendere visione degli atti e documenti che la riguardano, di estrarne copia e di depositare presso la segreteria della Commissione atti e memorie difensive e chiedere altresì di essere sentita.

La decisione della Commissione, previa audizione dell' impresa se richiesta, deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

ARTICOLO 20

La Commissione Provinciale per l' Artigianato e' tenuta a disporre accertamenti di ufficio nell' ipotesi di cui all' art. 7, comma quarto, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Qualora dagli accertamenti risulti confermata la mancanza di uno o piu' dei requisiti di legge per l' iscrizione all' albo delle imprese artigiane, la Commissione Provinciale e' tenuta a farne contestazione scritta all' impresa interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.

Si applicano altresì i commi terzo e quarto del precedente articolo.

Ove invece risulti confermato il possesso dei requisiti di legge ovvero risultino modificazioni nello stato di fatto e di diritto disposte in violazione dell' art. 14 della presente legge senza pero' che siano venuti meno i requisiti per l' iscrizione all' albo delle imprese artigiane, la Commissione Provinciale e' ugualmente tenuta a deliberare entro sessanta giorni dall' inizio della procedura di accertamento di ufficio.

ARTICOLO 21

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 7, comma terzo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la Commissione Provinciale per  l' Artigianato effettua ogni trenta mesi  la revisione di ufficio delle imprese  iscritte all' albo.

Sono di competenza dei Comuni gli atti di istruzione e rilevazione per la revisione dell' albo delle imprese artigiane così come stabilito nell' art. 6 del DPR 23/ 10/ 1956, n. 1202.

La Commissione Provinciale invia ai singoli Comuni, tre mesi prima della scadenza del termine di cui al primo comma, l' elenco delle imprese artigiane iscritte all' albo che risultino esercenti la loro attivita' nel Comune medesimo. Inoltre la Commissione Provinciale puo' anche interpellare le associazioni di categoria.

Il Sindaco, entro due mesi dal ricevimento dell' elenco, trasmette alla Commissione le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o per la cancellazione dall' albo delle singole imprese.

Capo VII Albo provinciale e registro ditte. Collegamenti funzionali – Ricorsi

ARTICOLO 22

La Commissione Provinciale e' tenuta a trasmettere alla Camera di Commercio per l' iscrizione nel registro ditte:

- la domanda di iscrizione all' albo e le successive denunce di modifica e/ o di cessazione entro e non oltre giorni quindici dal loro ricevimento per l' annotazione di cui all' art. 5, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

- il certificato dal quale risulti l' iscrizione, la cancellazione o la modifica dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all' albo entro quindici giorni dal relativo adempimento.

A cura della Commissione deve altresì essere sempre data comunicazione al Comune competente per territorio di ogni iscrizione, cancellazione e/ o modifica intervenuta nello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all' albo.

ARTICOLO 23

Tutte le decisioni della Commissione Provinciale per l' Artigianato in tema di iscrizione, cancellazione e modificazione dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all' albo vanno comunicate all' impresa interessata ed ai soggetti indicati nell' art. 7, comma quarto e quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le finalita' ivi previste.

La comunicazione della decisione ai soggetti interessati va fatta mediante  raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.

Avverso le decisioni prese dalla Commissione Provinciale per l' Artigianato in tema di iscrizioni, cancellazioni e/ o modifiche e' ammesso ricorso alla Commissione Regionale per l' Artigianato dall' impresa interessata e dai soggetti indicati nell' art. 7, commi quarto e quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione come previsto nel precedente comma.

E' data facolta' ai ricorrenti di prendere visione degli atti e dei documenti che  li riguardano e di estrarne copia.

La decorrenza dei termini previsti nel terzo comma e' sospeso di diritto dal 1o agosto al 15 settembre di ogni anno e riprende a decorrere dalla fine della sospensione; qualora la decorrenza abbia inizio durante il periodo di sospensione, l' inizio stesso e' differito alla fine del detto periodo.

La Commissione Regionale per l' Artigianato decide sui ricorsi in via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Avverso le decisioni della Commissione Regionale per l' Artigianato e' ammesso ricorso al tribunale competente per territorio ai sensi dell' art. 7, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

TITOLO I Delle Commissioni Provinciali e Regionale: organizzazione e funzionamento. Capo VIII Delle sanzioni amministrative

ARTICOLO 24

Le sanzioni amministrative di cui all' art. 5, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono inflitte con riferimento alle fattispecie  seguenti e nei limiti minimi e massimi ivi indicati:

1) - adozione da parte di imprese e/ o consorzi e/ o societa' consortili, non iscritti all' albo e non aventi i requisiti per l' iscrizione, di denominazione di ditta, insegna o marchio in cui ricorrano o compaiano riferimenti all' artigianato: minimo L. 1.666.000 - massimo L. 5.000.000.

2) - adozione da parte di imprese e/ o consorzi e/ o societa' consortili, non iscritti all' albo ma aventi i requisiti per iscriversi, di denominazione di ditta, insegna o marchio in cui ricorrano o compaiano riferimenti all' artigianato: minimo L. 600.000 - massimo L. 1.800.000.

3) - omessa richiesta di iscrizione all' albo da parte delle imprese aventi i requisiti per l' iscrizione medesima: minino L. 300.000 – massimo L. 900.000.

4) - denunce non veritiere relativamente a quanto previsto dall' art. 12 della presente legge: minimo L. 300.000 - massimo L. 900.000.

5) - dichiarazioni false e/ o non veritiere relativamente a quanto previsto dall' art. 14 della presente legge: minimo L. 600.000 – massimo L. 1.800.000.

6) - omessa comunicazione alla Commissione Provinciale da parte di consorzi e/ o societa' consortili gia' iscritti a domanda nella separata sezione dell' albo e da parte delle singole imprese artigiane della perdita dei requisiti che legittimano l' iscrizione all' albo medesimo: minimo L. 1.200.000 - massimo L. 3.600.000.

7) - omessa presentazione alla Commissione Provinciale da parte dei consorzi e/ o societa' consortili gia' iscritti a domanda nella separata sezione dell' albo e da parte delle singole imprese artigiane della domanda di cancellazione per cessazione dell' attivita': minimo Lire 600.000 - massimo L. 1.800.000.

ARTICOLO 25

Sono addetti al controllo sull' osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista nella presente legge una sanzione amministrativa ed ai relativi accertamenti, le Commissioni Provinciali per l' Artigianato ed i Comuni i quali vi provvedono nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' ai sensi dell' art. 13, quarto comma, della citata legge, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le somme corrisposte a titolo di sanzione amministrativa sono introitate dalla tesoreria regionale in apposito capitolo di bilancio.

I rapporti di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, redatti dai soggetti indicati nel primo comma sono trasmessi all' Ufficio Regionale del Contenzioso esistente in ogni capoluogo di provincia per l' istruttoria e l' emanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto delle procedure di cui alla medesima legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II Disposizioni transitorie e finanziarie al titolo primo Capo I Disposizioni transitorie al titolo primo

ARTICOLO 26

E' concesso a tutte le imprese il termine di giorni 365 decorrente dall' entrata in vigore della presente legge per adeguare e/ o conformare e/ o regolarizzare la loro posizione in relazione alle disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 443, e della presente legge senza che siano applicate le sanzioni amministrative.

CAPO II Disposizioni finanziarie al titolo primo

ARTICOLO 27

Ai componenti le Commissioni Provinciali e Regionale per l' Artigianato e' attribuito un gettone di presenza per ogni giorno di seduta nella misura e con le modalita' stabilite dall' art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il trattamento previsto dal comma precedente e' aumentato per il Presidente e per il Vice Presidente rispettivamente del 50% e del 30%.

Le relative spese sono imputate al capitolo 0001360 del bilancio del corrente esercizio finanziario avente ad oggetto: " Spese per consulenze e per gettoni di presenza, indennita' di missione e rimborso spese di viaggio. Art. 7 lr 12/ 8/ 1981, n. 45".

ARTICOLO 28

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni per iscrizioni nell' albo delle imprese artigiane e per il rilascio di certificazioni di competenza delle Commissioni Provinciali per l' Artigianato spettano alla Regione e sono riscossi secondo le modalita' che saranno stabilite dalla Giunta Regionale.

Le somme riscosse ai sensi del primo comma saranno introitate in un apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale: " Proventi derivanti dai diritti di segreteria per la tenuta dell' albo delle imprese artigiane e per il rilascio delle relative certificazioni".

ARTICOLO 29

Tutte le spese per l' organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionale per l' Artigianato fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

TITOLO III Delle elezioni degli imprenditori artigiani Capo I Disposizioni generali

ARTICOLO 30

Per le elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni Provinciali ai sensi dell' art. 10, commi terzo e quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, si osservano le norme di cui alle disposizioni seguenti.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente legislazione statale in materia di elezioni nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

ARTICOLO 31

L' elezione dei componenti la Commissione Provinciale per l' Artigianato di cui all' art. 8, lett. a), della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ed ha luogo in unico giorno di domenica e non oltre la scadenza del termine di durata in carica della Commissione.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto e terminano alle ore venti.

Gli artigiani iscritti nell' albo di una Commissione concorrono tutti egualmente all' elezione di ogni componente la Commissione medesima.

Il Presidente della Giunta Regionale, sentiti i presidenti delle Commissioni Provinciali e Regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, indice le elezioni degli imprenditori artigiani di cui all' art. 10 ultimo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 e ne fissa la data, unica per tutta la regione.

La pubblicazione nel bollettino regionale tien luogo ad ogni effetto di legge di ogni altra forma di pubblicita' che sia prevista da leggi o regolamenti in materia.

Sara' comunque data la massima diffusione alla data fissata per le elezioni mediante avviso da darsi per iscritto, ed eventualmente anche a mezzo stampa e manifesti, alle associazioni di categoria e di patronato degli artigiani ed ai consorzi e cooperative di imprese artigiane.

Qualora per sopravvenute esigenze di forza maggiore non possa darsi luogo alle elezioni per la data fissata, il Presidente della Giunta Regionale, sentiti i presidenti delle Commissioni Provinciali e Regionale per l' Artigianato puo', con proprio decreto da notificarsi ai presentatori delle liste ed agli altri interessati, disporre il rinvio delle elezioni anche oltre il termine di cui al primo comma.

Detto rinvio non puo' superare il termine di quarantacinque giorni fermo restando in ogni caso i termini per l' attuazione delle operazioni non ancora compiute.

Le operazioni gia' compiute rimangono valide eccettuate quelle successive all' insediamento del seggio.

La nuova data viene fissata dal Presidente della Giunta Regionale sentiti i Presidenti delle Commissioni Provinciali e Regionale nei modi previsti dai precedenti commi.

CAPO II Della presentazione delle candidature

ARTICOLO 32

La lista dei candidati per ogni Commissione deve essere presentata da un minimo di 100 (cento) sino ad un massimo di 150 (centocinquanta) elettori o da un minimo di 150 (centocinquanta) ad un massimo di 225 (duecentoventicinque) elettori a seconda che la Commissione cui la lista si riferisce abbia un numero di artigiani iscritti nell' albo inferiore o superiore a 10.000.

I presentatori devono essere elettori iscritti nell' albo delle imprese artigiane e la loro firma deve essere autenticata nei modi di legge.

Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista.

Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati superiore a quella dei componenti da eleggere, ne' inferiore ad un terzo.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l' ordine di presentazione.

Con la lista devesi anche presentare:

1) - un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) - la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

3) - il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza di ogni candidato;

4) - il certificato di iscrizione all' albo delle imprese artigiane di ogni candidato;

5) - l' indicazione di due delegati che hanno facolta' di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l' Ufficio Elettorale Provinciale di cui al successivo art. 34; le designazioni da parte dei delegati debbono essere fatte per iscritto e la loro firma deve essere autenticata nei modi di legge.

La lista e gli allegati devono essere presentati all' Ufficio Elettorale Provinciale entro e non oltre le ore 12 dal 35o al 33o giorno, anche se festivi, precedenti la data delle elezioni.

Il presidente dell' Ufficio Elettorale Provinciale o chi lo sostituisce rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l' ora della presentazione.

ARTICOLO 33

Sono elettori tutti gli artigiani iscritti nelle liste elettorali predisposte dalle competenti Commissioni provinciali dell' Artigianato.

Sono eleggibili tutti i titolari di imprese artigiane iscritti nelle liste di cui al precedente comma e nelle liste elettorali del comune di residenza ed operanti da almeno tre anni all' atto della presentazione della lista.

Per l' accertamento della decorrenza del triennio si ha riguardo esclusivamente alla data di iscrizione del candidato nell' albo provinciale delle imprese artigiane.

Ogni elettore puo' votare solo nel seggio ove e' compreso il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto.

Egli deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non piu' di tre nominativi scelti in una medesima lista.

La Commissione Provinciale, nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino regionale del decreto di cui all' art. 31, quarto comma,  stabilisce il numero delle sezioni elettorali  di ogni Comune.

La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per iscritti nell' albo di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 400 ne' inferiore a 100.

Qualora particolari condizioni di lontananza o di viabilita' rendano difficile l' esercizio del voto, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti ma non inferiore a 50.

Qualora gli elettori di un comune siano in numero inferiore a 50 essi sono ammessi a votare nel comune piu' vicino della medesima provincia.

ARTICOLO 34

Con il decreto con cui vengono indette le elezioni, od anche con separato successivo provvedimento, e' costituito in ogni capoluogo di provincia un Ufficio Elettorale la cui sede sara' indicata nel decreto medesimo, composto da quattro funzionari regionali del massimo livello funzionale, operanti negli uffici regionali di ciascuna provincia, e dal Segretario Generale della Camera di Commercio.

Con lo stesso decreto e' nominato il Presidente dell' Ufficio Elettorale.

L' Ufficio Elettorale provinciale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte  dal numero richiesto di elettori, eliminando  quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che per essere usati da altre liste possono trarre in errore l' elettore;

c) ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

d) - elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune di cui al comma sesto, nn. 2 e 3 del precedente art. 32;

e) - cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;

f) - ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dall' Ufficio e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L' Ufficio Elettorale Provinciale torna a riunirsi il giorno successivo alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

L' Ufficio Elettorale resta in carica fino al compimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione degli eletti.

Alle riunioni dell' Ufficio Elettorale devono essere sempre presenti almeno tre componenti oltre il segretario; questi, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal componente l' ufficio piu' giovane di eta'.

Compete ai componenti l' Ufficio Elettorale un gettone di presenza per ogni seduta nella misura e con le modalita' di cui all' art. 4 della legge regionale 12- 8- 81, n. 45 e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre le spese ed indennita' di missione se dovute.

Capo III Della formazione delle liste elettorali

ARTICOLO 35

La Commissione Provinciale per l' Artigianato iscrive nella lista elettorale tutti gli artigiani che possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo sono compresi nell' albo delle imprese artigiane.

La lista, distinta per uomini e donne, deve essere suddivisa per comune e per ordine alfabetico degli  artigiani ammessi la voto, con l' indicazione delle loro generalita', residenza, luogo e data di nascita.

Sono elettori anche gli artigiani che fanno parte di societa' o di altri organismi associativi o consortili tra le imprese artigiane cui partecipino anche imprese non artigiane così come previsto dalla legislazione vigente e sempreche' le imprese artigiane siano iscritte all' albo ed in possesso dei requisiti di legge.

L' artigiano che sia iscritto all' albo sia come titolare di impresa che come socio di altra impresa sara' iscritto nella lista elettorale una sola volta.

Nella lista non possono essere iscritti coloro che non sono elettori ai sensi dell' art. 2 del DPR 20- 3- 67, n. 233 e coloro che per qualsiasi motivo sono stati cancellati dall' albo delle imprese artigiane.

ARTICOLO 36

La lista elettorale viene depositata presso la segreteria della Commissione e dell' avvenuto deposito viene dato avviso alle imprese artigiane con manifesto da affiggersi nell' albo dei Comuni della Provincia e in altri luoghi pubblici con invito alle categorie interessate a prendere visione della lista elettorale entro e non oltre giorni 15 decorrenti  dalla data di pubblicazione del manifesto.

Il ricorso alla Commissione Regionale contro le decisioni della Commissione Provinciale potra' essere  proposto da chiunque vi abbia interesse entro e non oltre giorni 15 successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

All' aggiornamento della lista elettorale ed alle conseguenti variazioni in conseguenza di nuove iscrizioni o cancellazioni si procede entro il 30 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.

Per gli effetti del precedente comma, la mancata iscrizione nella lista o la cancellazione dalla lista medesima deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno all' interessato il quale puo' proporre ricorso alla Commissione Regionale per l' artigianato entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

In caso di elezioni, all' aggiornamento della lista elettorale ed alle sue variazioni si procede entro il quarantesimo giorno precedente quello delle elezioni.

Le copie della lista elettorale devono essere autenticate dal presidente della Commissione Provinciale per l' Artigianato.

Capo IV Del procedimento elettorale: attribuzioni dei Comuni

ARTICOLO 37

L' organizzazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali e l' esercizio della funzione di vigilanza sulle operazioni medesime sono demandate ai Comuni.

Tutte le spese sostenute dai Comuni per l' organizzazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali sono a carico della Regione e saranno rimborsate in conformita' alla presente legge.

In ciascuna sezione elettorale e' costituito un seggio elettorale composto da un presidente, da quattro scrutatori dei quali uno, scelto dal presidente, assume le funzioni di vice - presidente, e da un segretario.

Ai componenti i seggi elettorali spettano i compensi stabiliti dalla vigente legislazione statale per le elezioni amministrative.

Il presidente e' nominato dal Sindaco tra i dipendenti comunali aventi una qualifica funzionale non inferiore all' ottava.

Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco tra gli artigiani residenti nel Comune ed iscritti nella lista elettorale purche' non candidati e tra i dipendenti del Comune medesimo; qualora cio' non sia possibile gli scrutatori sono scelti tra gli elettori del Comune anche non artigiani.

Il segretario del seggio elettorale e' nominato dal presidente del seggio medesimo.

ARTICOLO 38

Entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, il Presidente della Commissione Provinciale per l' Artigianato trasmette ai Sindaci dei Comuni sedi di sezioni elettorali:

a) - la lista degli elettori di ogni sezione elettorale in duplice copia;

b) - un congruo numero di manifesti con le liste dei candidati da affiggersi nei principali luoghi pubblici;

c) - i certificati elettorali;

d) - l' elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali.

Il certificato elettorale indica le generalita' dell' elettore, il giorno, il luogo e l' ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del Presidente del seggio elettorale all' atto dell' esercizio di voto.

Qualora non sia stato fatto dalla Commissione Provinciale, il luogo della votazione viene indicato sul certificato elettorale a cura del Comune.

ARTICOLO 39

Entro il decimo giorno precedente quello delle elezioni, la Regione trasmette ai Sindaci dei Comuni sedi di seggi elettorali per la consegna ai presidenti dei seggi elettorali medesimi:

a) - il pacco sigillato delle schede per la votazione;

b) - il plico sigillato con il bollo della sezione;

c) - il pacco contenente il materiale di cancelleria;

d) - tre copie delle liste degli elettori della sezione autenticate in ciascun foglio dal Presidente della Commissione Provinciale, di cui una da affiggersi nella sala dell' elezione durante il corso delle operazioni elettorali per la consultazione da parte degli elettori;

e) - tre copie del manifesto recante le liste dei candidati delle quali una deve restare a disposizione dell' ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala dell' elezione durante il corso delle operazioni elettorali per la consultazione da parte degli elettori.

ARTICOLO 40

Tra il quindicesimo ed il quinto giorno precedente quello della votazione, il Sindaco:

a) - istituisce i seggi elettorali in numero pari alle sezioni elettorali assegnate al Comune;

b) - nomina il presidente e gli scrutatori dei seggi e ne notifica la nomina agli interessati;

c) - comunica alla Commissione Provinciale per l' Artigianato ed alla Regione Puglia - Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato – Settore Artigianato - la costituzione dei seggi elettorali, la loro ubicazione e le generalita' dei loro componenti;

d) provvede a far consegnare agli elettori residenti nel Comune i certificati elettorali.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell' elettore o di persona della sua famiglia o addetto al suo servizio.

Qualora la persona cui fu fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati elettorali vengono spediti agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno come per legge.

Nel giorno precedente le elezioni e prima dell' insediamento del seggio elettorale, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente del seggio:

1) - i locali in cui si svolgono le operazioni elettorali;

2) - i plichi di cui al precedente articolo;

3) - l' atto di nomina degli scrutatori;

4) - l' elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali;

5) - le urne, gli arredi e le cabine occorrenti per la votazione;

6) - il blocco dei fonogrammi.

Capo V Della votazione e dello scrutinio

ARTICOLO 41

Alle ore sedici del giorno precedente le elezioni, il presidente costituisce l' ufficio elettorale  chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.

Qualora tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione gli elettori presenti e, ove questi manchino, i presenti nel seggio.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull' appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Terminate le operazioni e redatto il relativo verbale, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente provvedendo alla custodia del materiale ed alla chiusura della sala mediante apposizione di appositi sigilli.

Alle ore sette del giorno fissato per la votazione, il presidente ricostituisce il seggio, riprende le operazioni elettorali, e previa constatazione dell' integrita' dei sigilli che chiudono il plico che contiene il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime quindi il bollo a tergo di ciascuna scheda riponendole tutte in apposita cassetta.

Tali operazioni devono essere compiute entro le ore otto. Quindi il presidente dichiara aperta la votazione.

ARTICOLO 42

La votazione prosegue fino alle ore venti e vengono ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio.

Successivamente il presidente del seggio:

1) - dichiara chiusa la votazione;

2) - accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione Provinciale per l' Artigianato e lo dichiara nel verbale;

3) - provvede, unitamente a due scrutatori, a vidimare le due liste del seggio usate per la votazione che chiude in due plichi sigillati sui quali appongono le loro firme il presidente ed almeno due scrutatori;

4) - estrae e conta le schede autenticate e non utilizzate per la votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l' abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

5) - chiude le schede autenticate e non utilizzate per la votazione nonche' quelle rimaste nel pacco consegnatogli dal Sindaco in un plico sul quale appongono la firma il presidente medesimo ed almeno due scrutatori.

Dell' esecuzione di queste operazioni nell' ordine sopra indicato se ne fa menzione nel processo verbale nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Successivamente il presidente del seggio provvede alla custodia del materiale vario ed inizia le operazioni di scrutinio.

ARTICOLO 43

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficolta' e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni del seggio e sulla nullita' dei voti.

Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, attribuiti o non, e delle decisioni adottate dal presidente.

Il verbale, redatto in duplice copia, deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

Un esemplare del verbale senza allegati sara' depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne visione.

Il presidente, dopo lo spoglio dei voti conta il numero delle schede e, riscontrato che esso corrisponde al numero dei votanti, le chiude in un plico sigillato sul quale appongono la loro firma il presidente ed almeno due scrutatori.

Le schede nulle, quelle dalle quale non risulta alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti del seggio ed allegati all' altra copia del verbale che viene chiuso in un plico sigillato col bollo del seggio elettorale sul quale appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori.

Il presidente successivamente forma un altro plico con il bollo della sezione e con il materiale di cancelleria inutilizzato.

ARTICOLO 44

Terminate le operazioni di scrutinio il presidente del seggio rimette al Sindaco del Comune, affinche' il giorno successivo a quello delle votazioni provveda a farli consegnare all' Ufficio Elettorale Provinciale di cui all' articolo 34:

1) - i due plichi sigillati contenenti le liste usate per la votazione (art. 42, comma secondo, n. 3);

2) - il plico contenente le schede autenticate e non utilizzate per la votazione nonche' quelle rimaste nel pacco consegnatogli dal Sindaco art. 42, comma secondo, n. 5);

3) - il plico contenente le schede usate per la votazione (art. 43, comma sesto);

4) - il plico contenente l' esemplare del verbale con i relativi allegati (art. 43, comma settimo);

5) - il plico contenente il bollo della sezione ed il materiale di cancelleria residuo (art. 43, comma ottavo).

Il presidente del seggio provvede poi alla consegna dei locali e dei relativi arredi e scioglie l' adunanza.

Capo VI Della proclamazione degli eletti

ARTICOLO 45

Il presidente dell' Ufficio Elettorale Provinciale, ricevuti nel giorno di lunedì successivo alla votazione  o al piu' tardi nella mattinata del martedì successivo i plichi di cui al precedente articolo e riscontrata la regolarita' dei sigilli, riunisce l' Ufficio ed apre i soli plichi contenenti l' esemplare del verbale delle operazioni elettorali (art. 43, settimo comma).

L' Ufficio Elettorale Provinciale attribuisce i voti di lista e/ o di preferenza che risultassero contestati e si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Quindi il presidente riassume i voti ottenuti da ogni lista e quelli di preferenza riportati da ogni candidato in tutte le sezioni elettorali della provincia senza poterne modificare i risultati, salvo per quanto previsto al precedente comma in ordine all' assegnazione dei voti contestati, e determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima in tutte le sezioni della provincia.

La cifra individuale di ciascun candidato e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

ARTICOLO 46

Per determinare il numero degli eletti in ogni lista, si divide il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste per il numero dei componenti la Commissione Provinciale da eleggere " piu' due", ottenendo così il quoziente elettorale.

Ciascuna lista avra' tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale, considerato a cifre intere e senza decimali, risulti compreso nella cifra elettorale della lista medesima.

Qualora il numero dei rappresentanti da attribuire complessivamente alle liste risulti superiore a quello dei componenti da eleggere, le operazioni di cui al comma precedente si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' il divisore.

Qualora invece, per effetto delle operazioni di cui al precedente comma, il numero degli eletti da attribuire complessivamente alle varie liste dovesse risultare inferiore a quello dei componenti la Commissione Provinciale da eleggere, la differenza sara' attribuita a quelle liste per le quali la divisione tra i voti di lista validi ed il quoziente elettorale ha dato i maggiori resti e, in caso di parita' dei resti, alla lista che ha avuto la piu' alta cifra elettorale.

Stabilito il numero dei componenti assegnati a ciascuna lista, l' Ufficio Elettorale Provinciale forma la graduatoria generale dei candidati delle singole liste secondo l' ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

ARTICOLO 47

Il presidente dell' Ufficio Provinciale Elettorale proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che nell' ordine della graduatoria di cui all' ultimo comma del precedente articolo hanno riportato le cifre individuali piu' elevate e, a parita' di cifra, i piu' anziani di eta', e partecipa l' elezione agli interessati.

Nel verbale deve essere altresì riportata la graduatoria generale dei candidati di cui all' ultimo comma del precedente articolo.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell' Ufficio Elettorale Provinciale.

L' Ufficio Elettorale Provinciale si pronunzia altresì su tutti gli  incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle eventuali denunzie di cause di ineleggibilita' nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel processo verbale che, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i componenti l' Ufficio Elettorale Provinciale.

Un esemplare del verbale viene trasmesso al Presidente della Giunta Regionale per gli adempimenti di sua competenza.

Un altro esemplare viene trasmesso all' Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato - Settore Artigianato.

Il terzo esemplare viene trasmesso alla Segreteria della Commissione Provinciale per l' Artigianato ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Tutti i plichi di cui all' art. 44 della presente legge vengono chiusi in un unico plico che, sigillato con la firma del presidente e di almeno due componenti l' ufficio, viene trasmesso all' ufficio competente per essere ivi custodito.

Tale plico non puo' in nessun caso essere aperto se non per disposizione dell' Autorita' Giudiziaria in caso di contestazione.

ARTICOLO 48

Un esemplare del decreto del Presidente della Giunta Regionale con il quale vengono costituite le Commissioni Provinciali e Regionale per l' Artigianato e' trasmesso a tutti i componenti delle Commissioni medesime mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Con il medesimo provvedimento viene fissata la data della prima riunione delle Commissioni Provinciali e Regionale.

Assume la presidenza della Commissione nella prima seduta il componente che ha riportato il maggior numero di voti nella lista che a sua volta ha conseguito la cifra elettorale di lista piu' alta e, in caso di parita' di voti, il piu' anziano di eta'.

Capo VII Delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita'

ARTICOLO 49

La perdita delle condizioni di eleggibilita' che sopravvengono anche successivamente alla elezione comporta la decadenza dalla carica di componente la Commissione Provinciale e Regionale.

Le cause di incompatibilita', sia che esistano al momento della elezione e sia che sopravvengono successivamente ad essa, comportano la decadenza dalla carica.

ARTICOLO 50

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni la Commissione Provinciale per l' Artigianato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della presente legge e dichiarare la ineleggibilita' di essi o la loro decadenza quando sussistano alcune delle cause previste dalle norme vigenti.

Il componente eletto, per qualsiasi causa cessato dalla carica, e' sostituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale da quello che nella medesima lista segue l' ultimo eletto.

Gli altri componenti, per qualsiasi causa cessati dalla carica, sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale nel rispetto delle norme di legge statale e regionale che regolano la composizione della Commissione Provinciale e Regionale per l' Artigianato.

Titolo IV Disposizioni transitorie e finanziarie al titolo terzo Capo I Disposizioni transitorie al titolo terzo

ARTICOLO 51

I certificati e le schede elettorali nonche' il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio ed il bollo dei seggi elettorali devono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell' Assessore all' Artigianato.

ARTICOLO 52

Le elezioni per il rinnovo delle Commissioni Provinciali per l' Artigianato in carica saranno indette entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

Capo II Disposizioni finanziarie al titolo terzo

ARTICOLO 53

In occasione delle elezioni delle Commissioni Provinciali per l' Artigianato  il personale regionale da adibire ai servizi elettorali, da indicarsi su proposta dell' Assessore all' Artigianato, puo' essere autorizzato dalla Giunta Regionale, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo individuale di 80 ore mensili per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto che indice le elezioni fino al trentesimo giorno successivo al giorno della consultazione.

ARTICOLO 54

Tutte le spese inerenti all' attuazione delle elezioni delle Commissioni Provinciali per l' Artigianato di cui al titolo terzo della presente legge, ivi comprese le competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali e quelle per la provvista dei relativi materiali, fanno carico al bilancio regionale.

ARTICOLO 55

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e quelli rivenienti dai compiti attribuiti ai Comuni e derivanti dall' attuazione delle elezioni delle Commissioni Provinciali per l' Artigianato sono anticipati dai Comuni medesimi e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle elezioni.

La Regione e' tenuta ad erogare ai Comuni nel mese precedente le elezioni acconti pari al 90% delle spese sulla base di preventivi rimessi dai Comuni sedi di seggi elettorali.

ARTICOLO 56

L' onere riveniente per l' elezione delle Commissioni provinciali per l' Artigianato, valutato in L. 1.500.000.000,  sara' iscritto al corrispondente capitolo del bilancio di previsione per il 1988.

Data a Bari, addì 17 gennaio 1988.