ARTICOLO 1
(Stato di previsione dell'
Entrata e della Spesa)
1. Il totale generale dell' entrata della Regione Puglia per l'
esercizio finanziario 1988 e' approvato in L.9.195.369.437.243 in termini di
competenza e in L. 11.474.211.091,992 in termini di cassa.
2. Il totale delle spese della Regione Puglia per l' esercizio
finanziario 1988 e' approvato in L. 9.195.369.437.243= in termini di competenza
e in L. 11.418.613.197.514= in termini di cassa.
3. Sono autorizzati l' accertamento e la riscossione delle quote
dei tributi er"Times New Roman"i attribuiti dallo Stato alla Regione
Puglia, nonche' di ogni altra somma e proventi dovuti per l' anno 1988 sulla
base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.
4. E' autorizzata l' assunzione degli impegni di spesa entro i
limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa
per l' esercizio 1988 annesso alla
presente legge.
5. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia
entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della
spesa per l' esercizio 1988 in conformita' delle disposizioni di cui alla LR n-
17 del 30/ 5/ 1977 << Norme sulla contabilita' regionale >>.
ARTICOLO 2
1. E' approvato il quadro riassuntivo del Bilancio della Regione
Puglia per l' esercizio 1988 di cui alla Tabella << A >> della
presente legge.
ARTICOLO 3
(Bilancio pluriennale)
1. Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o
maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri
e' adottato e approvato l' allegato bilancio pluriennale per il triennio 1988-
1990 (all. nn. 1 e 2).
ARTICOLO 4
(Fondi di riserva per spese
obbligatorie e d' ordine)
1. Sono considerate obbligatorie e d' ordine, ai sensi e per gli
effetti dell' art. 40 del RD 18/ 11/ 1923 n. 2440, e dell' art. 36 della legge
di contabilita' regionale, le spese descritte nell' allegato n. 3, annesso alla
presente legge.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con atto
deliberativo, al prelevamento dal Cap. 1010010 delle somme necessarie per
integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell' allegato di
cui al comma precedente, ai sensi dell' art. 36 della legge di contabilita'
regionale.
ARTICOLO 5
(Fondo di riserva per spese
impreviste)
1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre, con atto
deliberativo, da presentare al Consiglio regionale entro trenta giorni per la
convalida, con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo per spese
impreviste di cui al Cap. 1010030 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli
ai sensi dell' articolo 37 della legge di contabilita' regionale.
ARTICOLO 6
(Fondo di riserva per sopperire a
eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)
1. E' determinato in L. 150.000.000.000 per l' esercizio 1988 il
Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di
cassa.
2. Il fondo di cui al comma precedente e' iscritto nello
stanziamento di cassa al Cap. 1010020.
3. Il prelevamento di somme dal Fondo di cui al primo comma del
presente articolo e la loro iscrizione un aumento dei vari capitoli di spesa
per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposte con
delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo, giusta quanto
disposto dall' articolo 41 della legge di contabilita' regionale e dall' art.
12 della legge n. 335 del 19/ 5/ 1976.
ARTICOLO 7
(Esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato)
1. Alle spese per l' esercizio delle funzioni trasferite dallo
Stato ai sensi dell' art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della
vigente normativa statale, finche' non sia diversamente disposto da leggi
regionali.
ARTICOLO 8
(Esercizio delle funzioni
delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi
specifici)
1. Il Consiglio regionale e' autorizzato a introdurre nel bilancio
di previsione 1988 le variazioni occorrenti per iscrivere nell' Entrata e nella
Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo
Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la
destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell' art. 43 della legge
di contabilita' regionale.
ARTICOLO 9
1. Al fine di garantire la continuita' gestionale, la quota del
Fondo sanitario regionale e' provvisoriamente ripartita con riferimenti alla
quota gia' attribuita per l' esercizio 1987.
Il riparto definitivo verra' effettuato dal Consiglio regionale
successivamente all' assegnazione alla Regione Puglia della quota del Fondo
sanitario nazionale per l' assistenza sanitaria per l' esercizio 1988.
2. Alla liquidazione delle contabilita' mensili per l' assistenza
sanitaria convenzionata ai sensi dell' art. 26 della legge n. 833/ 78 provvede
la Giunta regionale, accertata la disponibilita' della relativa quota del Fondo
sanitario assegnato alla Regione a norma dell' art. 51 della legge n. 833/
1978, con periodicita' trimestrale, facendo salva la possibilita' di acconti
mensili, anche con provvedimento dell' Assessore regionale alla Sanita', nella
misura dell' 85%.
ARTICOLO 10
(Fondi globali)
1. Con separati e successivi provvedimenti legislativi in
relazione alla emanazione di norme regionali autorizzate di spesa, sara'
disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai
capitoli 1020010 - 1020020 - 1020040 - 1020050 - 1020060 - dello Stato di
previsione della Spesa, giusta gli allegati nn. 7, 8, 9, 10 e 11 al bilancio
1988 e con le modalita' previste dall' art. 38 della legge di contabilita'
regionale.
2. Lo stanziamento di L. 48 miliardi del cap. 1020020 della Perte
II - Spesa del bilancio 1988 e' destinato prevalentemente a interventi relativi
all' occupazione - servizi sociali e attivita' produttive.
3. Sui fondi del cap. 1020040 della Parte II - Spesa del bilancio
1988 sono riservate: lire 16 miliardi per interventi nel campo culturale; lire
10 miliardi per interventi nel campo del turismo e dello sport; lire 5 miliardi
per l' incentivazione dell' associazionismo economico tra imprese artigiane.
4. Con successivo e separato provvedimento legislativo sara'
disposto il prelievo dal Fondo globale previsto al cap. 1020050 dello stato di
previsione della spesa, finalizzato all' occupazione e alla cooperazione
giovanile, con una dotazione finanziaria di L. 50.424.000.000.
5. Con successivo e separato provvedimento legislativo sara'
disposto il prelievo dal fondo globale previsto al Cap. 1020060 dello Stato di
previsione della Spesa, finalizzato al riordino della legislazione nei Servizi
Sociali, con una dotazione finanziaria
di L. 10.000.000.000.
ARTICOLO 11
1. Parte dello stanziamento di cui al Cap. 0522040 della Parte II
- Spesa del Bilancio 1988 e' destinata, nella misura di L. 10.000.000.000, alla
realizzazione del Teatro nella citta' di Taranto denominato << Teatro
comunale Giovanni Paisiello >>.
2. Il Comune di Taranto dovra' presentare il relativo progetto
entro 6 (sei) mesi dal formale affidamento da parte della Giunta regionale.
ARTICOLO 12
(Classificazione della spesa)
1. Per l' anno 1988 le spese della Regione Puglia sono
classificate giusta quanto previsto dall' art. 30 della legge di contabilita'
regionale.
2. In mancanza delle determinazioni di cui al 6o comma dell' art.
9 della legge n. 335 del 19/ 5/ 1976, le spese della Regione sono anche classificate
secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle A, B e C allegate alla
presente legge ( All. n. 4, 5 e 6).
ARTICOLO 13
1. L' Assessore al Bilancio e' tenuto a presentare al Consiglio
regionale la relazione sulla gestione della spesa e sul fabbisogno di cassa al
30 giugno di ogni anno.
ARTICOLO 14
(Autorizzazione di spesa per
leggi regionali e statali attualmente in vigore)
1. Le autorizzazioni di spesa per l' esercizio 1988 concernenti
leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attivita' ed
interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro
determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli
importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all' allegato
Stato di previsione della spesa stessa. le procedure di gestione e le modalita'
di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali
espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla
base della normativa in materia di gestione delle spese introdotte con la legge
regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 15
(Residui perenti)
1. E' autorizzata l' iscrizione in appositi capitoli di spesa in
ogni obiettivo e fase operativa della spesa degli impegni di spesa regolarmente
assunti negli esercizi dal 1988 e precedenti per le spese di cui all' art. 71
della LR n. 17 del 30/ 5/ 1977 e legge regionale 11/ 9/ 86, n. 25, per gli
importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'
esercizio 1988.
ARTICOLO 16
(Applicazione saldo finanziario
attivo)
1. E' autorizzata l' applicazione al bilancio di previsione 1988
del presunto saldo finanziario attivo al termine dell' esercizio 1987 per l'
ammontare di L. 664.083.548.243=.
2. Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma precedente
e' destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:
a) per L. 72.200.000.000= residui passivi di esercizi precedenti
caduti in perenzione amministrativa e reiscritti a norma dell' art. 71 della
legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 - Capp. di bilancio nn. 0001640 - 0003900
- 0003980 - 0004200 - 0151010 - 0234010 - 0256010 - 033010 - 0412080 - 0513010
- 0523010 - 0542010 - 0542030 - 0542040 - 0554010 - 0582010 - 0772010 - 0792010
- 0851010 - 0876010 - 0933010 - 0954010 - 0966020;
b) per L. 8.000.000.000= passivita' pregresse relative a spese
maturate e non pagate negli esercizi precedenti - Capp. di bilancio nn. 0003910 - 0542020 -
0552040 - 0966010.
c) per L. 100.144.750.000= spese iscritte nel bilancio dell'
esercizio finanziario 1988 in corrispondenza del trasferimento allo stesso
esercizio di autorizzazioni di spesa gia' disposte a carico degli esercizi
precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge -
Capp. di bilancio nn. 0111030 p. - 0215020 - 0221010 - 0224020 - 0224030 -
0255020 p. - 0255030 - 0321030 - 0344010 - 0345010 - 0346010 - 0347010 -
0351010 p. - 05123030 - 0782040 - 0813010 - 0821010 p. 0952010 p.
3. La restante quota, pari a L. 483.738.798.243= del saldo
finanziario presunto delle gestioni 1987 e precedenti, e' destinata alla
copertura di quota parte delle altre spese, iscritte nella Parte II - Spesa -
del bilancio di previsione 1988 e non specificatamente identificate.
ARTICOLO 17
1. Con legge regionale saranno disciplinate le modalita' di
erogazione dei fondi del capitolo n. 0783010 del bilancio di previsione 1988.
2. In attesa, il Consiglio regionale approvera' un piano di
assegnazione annuale, sulla base delle domande pervenute entro il 30/ 6/ 1988.
ARTICOLO 18
(Elenco delle leggi regionali
abrogate)
1. A far data dal 10 gennaio 1988 sono abrogate le seguenti leggi
regionali:
- Sanita'
LR 8/ 11/ 1982, n. 32 << Attribuzione ed esercizio delle
funzioni amministrative in materia veterinaria - Riordino dei servizi
veterinari >>.
- Agricoltura
LR 14/ 4/ 1975 n. 32 << Istituzione di un contributo sull'
acquisto di sementi selezionati di grani duri e foraggere a coltivatori diretti
iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ed ai coltivatori
lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici >>
LR 9/ 6/ 80 n. 68 << Interventi per favorire nella Regione
Puglia lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca, della sperimentazione,
della divulgazione e della dimostrazione applicate all' agricoltura >>
LR 21/ 6/ 80 n. 75 << Programma straordinario di interventi
per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole
– Artigianato
LR 25/ 1/ 74 n. 6 << Provvidenze a favore delle cooperative
artigiane di garanzia >> Art. 1, lett. a); Art. 4.
LR 25/ 10/ 75 n. 10 << Disciplina del titolo di maestro
artigiano e della qualifica di bottega scuola >> LR 13/ 6/ 78 n. 22
<< Provvidenze per lo sviluppo dell' artigianato pugliese >> Artt.
5 - 14 - 15 - 16 - 17.
LR 24/ 5/ 85 n. 49 << Norme per il riesame delle istanze
presentate ai sensi dell' abrogata LR 25/ 1/ 74 n. 7 >>
- Turismo
LR 30/ 8/ 73 n. 25 << Provvidenze per la realizzazione di
attrezzature per il diporto nautico >>
LR 4/ 9/ 78 n. 46 << Interventi a sostegno di iniziative e
manifestazioni per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile >>
LR 4/ 9/ 78 n. 49 << Provvidenze per le manifestazioni
turistiche >>
LR 29/ 6/ 79 n. 39 << Provvidenze per lo sviluppo
programmato della ricettivita' alberghiera e turistica e dei servizi
complementari >>
LR 28/ 8/ 79 n. 51 << Istituzione dell' Albo regionale delle
associazioni pro - loco >>
- Cultura
LR 12/ 4/ 79 n. 21 << Norme in materia di musei di enti
locali e di enti ed istituzioni di interesse locale >>
LR 17/ 4/ 79 n. 22 << Norme in materie di biblioteche di
enti locali e di enti ed istituzioni di interesse locale >>
LR 18/ 4/ 79 n. 24 << Provvidenze per la diffusione della
cultura musicale >>
LR 31/ 7/ 79 n. 48 << Consulta per i beni culturali ed
ambientali >>
LR 26/ 11/ 79 n. 72 << Tutela dell' ambiente naturale e
culturale caratteristico della Regione Puglia. Valorizzazione, salvaguardia e
destinazione d' uso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente >>
LR 24/ 11/ 82 n. 34 << Contributi ai fini del miglioramento
del patrimonio degli archivi storici degli enti locali e/ o di interesse locale
>>
LR 21/ 4/ 84 n. 19 << Promozione delle attivita'
cinematografiche e audiovisive >>
LR 16/ 5/ 85 n. 29 << Modifiche ed integrazioni della LR 18/
4/ 79 n. 24. Provvidenze per la diffusione della cultura musicale, della danza
e coreutica >>
LR 5/ 6/ 85 n. 57 << Interventi a sostegno delle strutture
di pubblico spettacolo >>
LR 5/ 6/ 85 n. 58 << Interventi a tutela e conservazione del
patrimonio di beni culturali. Manutenzione, bonifica, conservazione, restauro.
Operatori culturali. Albo. Misure di sostegno >>
- Servizi Sociali
LR 21/ 6/ 80 n. 78 << Interventi della Regione Puglia per la
tutela della maternita' alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane ed
esercenti attivita' commerciali >>
LR 6/ 6/ 80 n. 58 << Interventi per favorire l' integrazione
sociale e la autonomia economica dei cittadini portatori di handicaps >>
- Sport
LR 27/ 8/ 1984, n. 41 << Interventi per lo sviluppo e il
sostegno del turismo pugliese attraverso sponsorizzazioni delle manifestazioni
sportive >>
ARTICOLO 19
(Sospensione effetti finanziari
leggi regionali in vigore)
1. Limitatamente al 1988 sono sospesi gli effetti operativi e amministrativi
delle leggi regionali non dotate finanziariamente nel presente bilancio.
ARTICOLO 20
(Mutuo)
1. Per far fronte al disavanzo esistente tra il totale delle spese
di cui si autorizza l' impegno e il totale delle entrate che si prevede si
accertare nel corso dell' esercizio 1988 entro i limiti di cui al primo comma
dell' art. 46 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17,
di cui e' data dimostrazione nell' elenco annesso alla presente legge (
all. n. 17), la Regione Puglia e' autorizzata a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di
L. 368.000.000.000, di cui L. 250.000.000.000 relativi alla LR 18/ 2/ 87, n. 7,
L. 68.000.000.000 relativi alla legge finanziaria 1986 e L. 50.000.000.000
relativi agli interventi previsti dall' art. 10 della LR 17/ 4/ 1984, n. 17 e
dall' art. 14 della legge di bilancio 1987.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del
13,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell' ammortamento
di 35 anni e minima di 15 anni.
3. E' autorizzata a tal fine l' iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della Spesa e dell'
Entrata del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1988.
4. La Giunta Regionale e' autorizzata a provvedere all' assunzione
dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e
con le modalita' previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi
dei mutui e' garantito dalla Regione mediante la inclusione nel bilancio di
previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti
per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria, la Regione puo' dare
incarico al proprio Tesoriere del versamento a favore degli Istituti mutuanti
delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze
stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario,
con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate
riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
6. L' onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
precedente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e' valutato
in annue L. 22.000.000.000 a partire dall' esercizio finanziario 1989.
7. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa, che verranno
iscritti distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi
sui bilanci di previsione a partire dal 1989.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le
operazioni finanziarie di cui al 1o comma del presente articolo risultino meno
onerose di quanto previsto dal 5° comma, o che le operazioni stesse in tutto o
in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a
quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull' entita' degli stanziamenti
annui, così come la diversa decorrenza e
durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
9. Le spese per l' ammontare dei mutui sia per la parte di
rimborso del capitale che per la quota di interessi, rientrano tra le spese
classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell' art. 36 della LR 30/
5/ 1977, n. 17.
10. La contrazione del mutuo di cui al presente articolo e'
subordinata all' approvazione del rendiconto della Regione per il 1986, ai
sensi dello art. 46 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 11 febbraio 1988
All. Omissis