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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1988
Numero
6
Data
11/02/1988
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1988 e Bilancio pluriennale 1988/ 1990 della Regione Puglia.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Stato di previsione dell' Entrata e della Spesa)

1. Il totale generale dell' entrata della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1988 e' approvato in L.9.195.369.437.243 in termini di competenza e in L. 11.474.211.091,992 in termini di cassa.

2. Il totale delle spese della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1988 e' approvato in L. 9.195.369.437.243= in termini di competenza e in L. 11.418.613.197.514= in termini di cassa.

3. Sono autorizzati l' accertamento e la riscossione delle quote dei tributi er"Times New Roman"i attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche' di ogni altra somma e proventi dovuti per l' anno 1988 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

4. E' autorizzata l' assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1988 annesso alla  presente legge.

5. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1988 in conformita' delle disposizioni di cui alla LR n- 17 del 30/ 5/ 1977 << Norme sulla contabilita' regionale >>.

ARTICOLO 2

1. E' approvato il quadro riassuntivo del Bilancio della Regione Puglia per l' esercizio 1988 di cui alla Tabella << A >> della presente legge.

ARTICOLO 3

(Bilancio pluriennale)

1. Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri e' adottato e approvato l' allegato bilancio pluriennale per il triennio 1988- 1990 (all. nn. 1 e 2).

ARTICOLO 4

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d' ordine)

1. Sono considerate obbligatorie e d' ordine, ai sensi e per gli effetti dell' art. 40 del RD 18/ 11/ 1923 n. 2440, e dell' art. 36 della legge di contabilita' regionale, le spese descritte nell' allegato n. 3, annesso alla presente legge.

2. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 1010010 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell' allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell' art. 36 della legge di contabilita' regionale.

ARTICOLO 5

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio regionale entro trenta giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 1010030 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli ai sensi dell' articolo 37 della legge di contabilita' regionale.

ARTICOLO 6

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)

1. E' determinato in L. 150.000.000.000 per l' esercizio 1988 il Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma precedente e' iscritto nello stanziamento di cassa al Cap. 1010020.

3. Il prelevamento di somme dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione un aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposte con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall' articolo 41 della legge di contabilita' regionale e dall' art. 12 della legge n. 335 del 19/ 5/ 1976.

ARTICOLO 7

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)

1. Alle spese per l' esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell' art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche' non sia diversamente disposto da leggi regionali.

ARTICOLO 8

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)

1. Il Consiglio regionale e' autorizzato a introdurre nel bilancio di previsione 1988 le variazioni occorrenti per iscrivere nell' Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell' art. 43 della legge di contabilita' regionale.

ARTICOLO 9

1. Al fine di garantire la continuita' gestionale, la quota del Fondo sanitario regionale e' provvisoriamente ripartita con riferimenti alla quota gia' attribuita per l' esercizio 1987.

Il riparto definitivo verra' effettuato dal Consiglio regionale successivamente all' assegnazione alla Regione Puglia della quota del Fondo sanitario nazionale per l' assistenza sanitaria per l' esercizio 1988.

2. Alla liquidazione delle contabilita' mensili per l' assistenza sanitaria convenzionata ai sensi dell' art. 26 della legge n. 833/ 78 provvede la Giunta regionale, accertata la disponibilita' della relativa quota del Fondo sanitario assegnato alla Regione a norma dell' art. 51 della legge n. 833/ 1978, con periodicita' trimestrale, facendo salva la possibilita' di acconti mensili, anche con provvedimento dell' Assessore regionale alla Sanita', nella misura dell' 85%.

ARTICOLO 10

(Fondi globali)

1. Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione alla emanazione di norme regionali autorizzate di spesa, sara' disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai capitoli 1020010 - 1020020 - 1020040 - 1020050 - 1020060 - dello Stato di previsione della Spesa, giusta gli allegati nn. 7, 8, 9, 10 e 11 al bilancio 1988 e con le modalita' previste dall' art. 38 della legge di contabilita' regionale.

2. Lo stanziamento di L. 48 miliardi del cap. 1020020 della Perte II - Spesa del bilancio 1988 e' destinato prevalentemente a interventi relativi all' occupazione - servizi sociali e attivita' produttive.

3. Sui fondi del cap. 1020040 della Parte II - Spesa del bilancio 1988 sono riservate: lire 16 miliardi per interventi nel campo culturale; lire 10 miliardi per interventi nel campo del turismo e dello sport; lire 5 miliardi per l' incentivazione dell' associazionismo economico tra imprese artigiane.

4. Con successivo e separato provvedimento legislativo sara' disposto il prelievo dal Fondo globale previsto al cap. 1020050 dello stato di previsione della spesa, finalizzato all' occupazione e alla cooperazione giovanile, con una dotazione finanziaria di L. 50.424.000.000.

5. Con successivo e separato provvedimento legislativo sara' disposto il prelievo dal fondo globale previsto al Cap. 1020060 dello Stato di previsione della Spesa, finalizzato al riordino della legislazione nei Servizi Sociali, con una dotazione  finanziaria di L. 10.000.000.000.

ARTICOLO 11

1. Parte dello stanziamento di cui al Cap. 0522040 della Parte II - Spesa del Bilancio 1988 e' destinata, nella misura di L. 10.000.000.000, alla realizzazione del Teatro nella citta' di Taranto denominato << Teatro comunale Giovanni Paisiello >>.

2. Il Comune di Taranto dovra' presentare il relativo progetto entro 6 (sei) mesi dal formale affidamento da parte della Giunta regionale.

ARTICOLO 12

(Classificazione della spesa)

1. Per l' anno 1988 le spese della Regione Puglia sono classificate giusta quanto previsto dall' art. 30 della legge di contabilita' regionale.

2. In mancanza delle determinazioni di cui al 6o comma dell' art. 9 della legge n. 335 del 19/ 5/ 1976, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge ( All. n. 4, 5 e 6).

ARTICOLO 13

1. L' Assessore al Bilancio e' tenuto a presentare al Consiglio regionale la relazione sulla gestione della spesa e sul fabbisogno di cassa al 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 14

(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore)

1. Le autorizzazioni di spesa per l' esercizio 1988 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attivita' ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all' allegato Stato di previsione della spesa stessa. le procedure di gestione e le modalita' di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 15

(Residui perenti)

1. E' autorizzata l' iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1988 e precedenti per le spese di cui all' art. 71 della LR n. 17 del 30/ 5/ 1977 e legge regionale 11/ 9/ 86, n. 25, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell' esercizio 1988.

ARTICOLO 16

(Applicazione saldo finanziario attivo)

1. E' autorizzata l' applicazione al bilancio di previsione 1988 del presunto saldo finanziario attivo al termine dell' esercizio 1987 per l' ammontare di L. 664.083.548.243=.

2. Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma precedente e' destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:

a) per L. 72.200.000.000= residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e reiscritti a norma dell' art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 - Capp. di bilancio nn. 0001640 - 0003900 - 0003980 - 0004200 - 0151010 - 0234010 - 0256010 - 033010 - 0412080 - 0513010 - 0523010 - 0542010 - 0542030 - 0542040 - 0554010 - 0582010 - 0772010 - 0792010 - 0851010 - 0876010 - 0933010 - 0954010 - 0966020;

b) per L. 8.000.000.000= passivita' pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi precedenti -  Capp. di bilancio nn. 0003910 - 0542020 - 0552040 - 0966010.

c) per L. 100.144.750.000= spese iscritte nel bilancio dell' esercizio finanziario 1988 in corrispondenza del trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazioni di spesa gia' disposte a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge - Capp. di bilancio nn. 0111030 p. - 0215020 - 0221010 - 0224020 - 0224030 - 0255020 p. - 0255030 - 0321030 - 0344010 - 0345010 - 0346010 - 0347010 - 0351010 p. - 05123030 - 0782040 - 0813010 - 0821010 p. 0952010 p.

3. La restante quota, pari a L. 483.738.798.243= del saldo finanziario presunto delle gestioni 1987 e precedenti, e' destinata alla copertura di quota parte delle altre spese, iscritte nella Parte II - Spesa - del bilancio di previsione 1988 e non specificatamente identificate.

ARTICOLO 17

1. Con legge regionale saranno disciplinate le modalita' di erogazione dei fondi del capitolo n. 0783010 del bilancio di previsione 1988.

2. In attesa, il Consiglio regionale approvera' un piano di assegnazione annuale, sulla base delle domande pervenute entro il 30/ 6/ 1988.

ARTICOLO 18

(Elenco delle leggi regionali abrogate)

1. A far data dal 10 gennaio 1988 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- Sanita'

LR 8/ 11/ 1982, n. 32 << Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria - Riordino dei servizi veterinari >>.

- Agricoltura

LR 14/ 4/ 1975 n. 32 << Istituzione di un contributo sull' acquisto di sementi selezionati di grani duri e foraggere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ed ai coltivatori lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici >>

LR 9/ 6/ 80 n. 68 << Interventi per favorire nella Regione Puglia lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della divulgazione e della dimostrazione applicate all' agricoltura >>

LR 21/ 6/ 80 n. 75 << Programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole

– Artigianato

LR 25/ 1/ 74 n. 6 << Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia >> Art. 1, lett. a); Art. 4.

LR 25/ 10/ 75 n. 10 << Disciplina del titolo di maestro artigiano e della qualifica di bottega scuola >> LR 13/ 6/ 78 n. 22 << Provvidenze per lo sviluppo dell' artigianato pugliese >> Artt. 5 - 14 - 15 - 16 - 17.

LR 24/ 5/ 85 n. 49 << Norme per il riesame delle istanze presentate ai sensi dell' abrogata LR 25/ 1/ 74 n. 7 >>

- Turismo

LR 30/ 8/ 73 n. 25 << Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico >>

LR 4/ 9/ 78 n. 46 << Interventi a sostegno di iniziative e manifestazioni per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile >>

LR 4/ 9/ 78 n. 49 << Provvidenze per le manifestazioni turistiche >>

LR 29/ 6/ 79 n. 39 << Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettivita' alberghiera e turistica e dei servizi complementari >>

LR 28/ 8/ 79 n. 51 << Istituzione dell' Albo regionale delle associazioni pro - loco >>

- Cultura

LR 12/ 4/ 79 n. 21 << Norme in materia di musei di enti locali e di enti ed istituzioni di interesse locale >>

LR 17/ 4/ 79 n. 22 << Norme in materie di biblioteche di enti locali e di enti ed istituzioni di interesse locale >>

LR 18/ 4/ 79 n. 24 << Provvidenze per la diffusione della cultura musicale >>

LR 31/ 7/ 79 n. 48 << Consulta per i beni culturali ed ambientali >>

LR 26/ 11/ 79 n. 72 << Tutela dell' ambiente naturale e culturale caratteristico della Regione Puglia. Valorizzazione, salvaguardia e destinazione d' uso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente >>

LR 24/ 11/ 82 n. 34 << Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli archivi storici degli enti locali e/ o di interesse locale >>

LR 21/ 4/ 84 n. 19 << Promozione delle attivita' cinematografiche e audiovisive >>

LR 16/ 5/ 85 n. 29 << Modifiche ed integrazioni della LR 18/ 4/ 79 n. 24. Provvidenze per la diffusione della cultura musicale, della danza e coreutica >>

LR 5/ 6/ 85 n. 57 << Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo >>

LR 5/ 6/ 85 n. 58 << Interventi a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali. Manutenzione, bonifica, conservazione, restauro. Operatori culturali. Albo. Misure di sostegno >>

- Servizi Sociali

LR 21/ 6/ 80 n. 78 << Interventi della Regione Puglia per la tutela della maternita' alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attivita' commerciali >>

LR 6/ 6/ 80 n. 58 << Interventi per favorire l' integrazione sociale e la autonomia economica dei cittadini portatori di handicaps >>

- Sport

LR 27/ 8/ 1984, n. 41 << Interventi per lo sviluppo e il sostegno del turismo pugliese attraverso sponsorizzazioni delle manifestazioni sportive >>

ARTICOLO 19

(Sospensione effetti finanziari leggi regionali in vigore)

1. Limitatamente al 1988 sono sospesi gli effetti operativi e amministrativi delle leggi regionali non dotate finanziariamente nel presente bilancio.

ARTICOLO 20

(Mutuo)

1. Per far fronte al disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l' impegno e il totale delle entrate che si prevede si accertare nel corso dell' esercizio 1988 entro i limiti di cui al primo comma dell' art. 46 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17,  di cui e' data dimostrazione nell' elenco annesso alla presente legge ( all. n. 17), la Regione Puglia e' autorizzata a contrarre mutui o prestiti  obbligazionari per un importo complessivo di L. 368.000.000.000, di cui L. 250.000.000.000 relativi alla LR 18/ 2/ 87, n. 7, L. 68.000.000.000 relativi alla legge finanziaria 1986 e L. 50.000.000.000 relativi agli interventi previsti dall' art. 10 della LR 17/ 4/ 1984, n. 17 e dall' art. 14 della legge di bilancio 1987.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell' ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.

3. E' autorizzata a tal fine l' iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della Spesa e dell' Entrata del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1988.

4. La Giunta Regionale e' autorizzata a provvedere all' assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei mutui e' garantito dalla Regione mediante la inclusione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria, la Regione puo' dare incarico al proprio Tesoriere del versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

6. L' onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e' valutato in annue L. 22.000.000.000 a partire dall' esercizio finanziario 1989.

7. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa, che verranno iscritti distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dal 1989.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1o comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal 5° comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull' entita' degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e  durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l' ammontare dei mutui sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota di interessi, rientrano tra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell' art. 36 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17.

10. La contrazione del mutuo di cui al presente articolo e' subordinata all' approvazione del rendiconto della Regione per il 1986, ai sensi dello art. 46 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Bari, addì 11 febbraio 1988

All. Omissis