TITOLO I PROMOZIONE DELLA
COOPERAZIONE
ARTICOLO
1
(Finalita')
1. La Regione Puglia, nel
rispetto degli artt. 45 e 117 della Costituzione e dell' art. 17 dello Statuto,
nell' ambito delle scelte del piano di sviluppo economico, prevede interventi
volti alla programmazione, al sostegno e allo sviluppo del movimento
cooperativistico.
2. A tal fine, e' istituito il
Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
TITOLO II CONSULTA REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE
ARTICOLO
2
(Nomina e
composizione)
1. E' istituita la Consulta
regionale della Cooperazione.
2. Essa e' nominata con Decreto
del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l' intera
legislatura.
Essa e'
composta:*
a) dall' Assessore alla
Cooperazione, che la presiede, o da altro Consigliere regionale di cui al
successivo punto b), all' uopo delegato
dall'Assessore;
b) da tre Consiglieri
regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio
regionale;
c) dai rappresentanti delle
Associazioni del movimento cooperativo in misura di tre per ciascuna di esse nel
caso di riconoscimento giuridico ai
sensi del DLCPS n.1577 del 14- 12- 1947
e in numero di uno nel caso gia' previsto dall' art. 2, lettera c), della
LR n. 49 del 31- 7- 1979;
d) da quattro membri designati
dalle Confederazioni regionali dei lavoratori piu' rappresentative e presenti
nel Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro;
e) da un membro nominato su
designazione dell' Ufficio regionale del Lavoro;
f) da un membro nominato su
designazione dell' Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato;
g) da quattro rappresentanti
delle cooperative sociali designati dalle associazioni del movimento cooperativo
più rappresentative a livello regionale.*
* lettera così aggiunta dall’art. 7 della l.r.
21/93
*la Consulta regionale della
cooperazione è inoltre integrata con rappresentanti delle cooperative sociali ai
sensi del comma 1 dell'art. 7 della l.r. 21/93
3. Il Presidente puo' invitare
a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti
delle Universita', di Amministrazioni, Enti o Associazioni, con particolare
competenza in materia di cooperazione.
4. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario dell' Assessorato
competente.
ARTICOLO
3
(Compiti)
1. La Consulta regionale della
Cooperazione ha i seguenti compiti:
a) formulare proposte sugli
interventi programmatici e sugli interventi legislativi ed amministrativi che
la Regione intende porre in essere
nelle materie riguardanti la Cooperazione ed entro i limiti di cui al precedente
art. 1;
b) esprimere il proprio parere
sugli interventi previsti dalla presente legge;
c) formulare proposte in ordine
alla ripartizione annuale del fondo di cui al precedente art. 1, secondo le
linee programmatiche del Piano regionale di Sviluppo.
ARTICOLO
4
(Parere preventivo su proposte
di legge)
1. Per le proposte di legge e
per i piani e i programmi in materia di Cooperazione, le competenti Commissioni
consiliari possono acquisire il parere preventivo della Consulta, che dovra'
formularlo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
ARTICOLO
5
(Comitato di
valutazione)
1. La Consulta nomina nel suo
seno un Comitato di Valutazione composto:
- dal Presidente della
Consulta;
- da uno dei Consiglieri
regionali di cui alla lettera b) del precedente art. 2;
- dal rappresentante dell'
Ufficio regionale del Lavoro di cui al punto e) del precedente art.
2;
- da un rappresentante per
ciascuna delle Associazioni di cui alla lettera c) del precedente art.
2.
2. Il Comitato e' presieduto
dal Presidente della COnsulta o dal Consigliere regionale delegato di cui al
precedente art. 2, lettera a).
3. Espleta le funzioni di
segretario il segretario della Consulta.
4. Il Comitato e' convocato dal
Presidente oppure su richiesta di almeno tre componenti.
5. Ai membri della Consulta e
del Comitato di Valutazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella
misura fissata dalle norme legislative regionali di disciplina generale della
materia.
ARTICOLO
6
(Compiti del Comitato di
Valutazione)
1. Il Comitato di
Valutazione:
- esamina ed esprime pareri sui
progetti e sulle conseguenti concessioni di agevolazioni relativi alle
iniziative previste dalla presente legge;
- propone iniziative formative
a sostegno di determinati progetti e sperimentazioni in determinati
settori;
- esamina tutte le richieste
inerenti gli interventi di cui alla presente legge e svolge i compiti che ad
esso vengono delegati dalla Consulta.
2. Il Comitato di Valutazione
cura, altresi', ogni aspetto regolamentare e convenzionale attinente alla
gestione e alla erogazione degli interventi previsti dalla presente
legge.
3. Il Comitato di Valutazione
e' integrato, di volta in volta, in relazione alla tipologia dei progetti, dal
Coordinatore dell' Assessorato regionale interessato.
4. Nell' ambito dell'
istruttoria della richiesta puo' essere chiamato a riferire un rappresentante
dell' Ente richiedente.
5. Per l' esame e la
valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, l'
Assessorato competente puo' autorizzare il Comitato di Valutazione ad avvalersi
della collaborazione e della
consulenza degli Enti Strumentali.
TITOLO III INTERVENTI IN FAVORE
DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI COOPERATIVI
ARTICOLO
7
(Contributi ordinari alle
Associazioni)
1. La Giunta regionale concede
un contributo annuale alle Organizzazioni regionali delle Associazioni di
rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico, di cui al precedente
art. 2, lettera c), in relazione ai fini istituzionali delle
medesime.
2. Tale contributo e' fissato
nella misura massima del 25% dello stanziamento annuale complessivo e non puo'
superare l' importo massimo di L. 2.000.000.000.
ARTICOLO
8
(Modalita' di
attribuzione)
1. Il contributo ordinario di
cui al precedente art. 7 e' corrisposto con le seguenti
modalita':
- il 30% dello stanziamento
annuale in parti uguali tra tutte le organizzazioni di cui al precedente art. 2,
lettera c);
- il 30% in proporzione al
numero dei settori di intervento effettivamente
rappresentati;
- il 40%, sempre tra le stesse
Organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative
che al 31 dicembre dell' anno precedente risultino aderenti ad ogni
Associazione, sulla base degli elenchi nazionali predisposti ai sensi del DLCPS
1577 del 14- 12- 1947 e successive modificazioni.
ARTICOLO
9
(Domande -
Decadenza)
1. Per ottenere le
contribuzioni previste dall' art. 7 della presente legge, le Organizzazioni
cooperative di cui al precedente art. 2, lettera c), sono tenute, pena la decadenza delle
sovvenzioni stesse, a:
a) presentare domanda, entro il
30 aprile di ogni anno, all' Assessorato regionale alla
Cooperazione;
b) corredare tale domanda di
una dettagliata relazione contabile documentata in ordine all' uso delle somme
ricevute, a titolo di
contributo ordinario, nell'
anno precedente;
2. Il contributo di cui al
precedente art. 7 non e' cumulabile con altri previsti, allo stesso titolo, da
leggi statali e regionali vigenti.
ARTICOLO
10
(Contributi per la promozione
della Cooperazione)
1. La Giunta regionale, sentita
la Consulta della Cooperazione e la competente Commissione consiliare
permanente, puo' concedere contributi per progetti predisposti da Enti
nazionali, con articolazioni regionali, tendenti alla promozione ed
organizzazione della Cooperazione.
2. La procedura per l'
erogazione dei contributi di cui al precedente comma e' regolata dall' art. 9
della presente legge.
ARTICOLO
11
(Contributi agli Enti
Cooperativi)
1. La Giunta regionale, nel
rispetto degli artt. 45 e 117 della Costituzione e dell' art. 17 dello Statuto,
puo' concedere a favore degli Enti Cooperativi di qualunque grado, retti dai
principi della mutualita' previsti dal DLCPS n. 1577 del 14- 12- 1947 e
successive modificazioni e integrazioni, con sede legale ed operanti nella
Regione Puglia, un contributo per l' acquisto ovvero la locazione finanziaria
(leasing) di attrezzature e di tutti i mezzi e le strutture necessari ad avviare
l' attivita' dell' impresa e/ o a migliorarne la
produttivita'.
2. La spesa ammissibile al
beneficio non puo' eccedere l' importo di lire 500.000.000, qualunque sia il
valore dell' iniziativa.
3. Ogni Ente beneficiario non
puo' presentare piu' di una richesta di sovvenzionamento nell'
anno.
4. Il contributo viene concesso
direttamente ai beneficiari che abbiano stipulato, a condizioni di mercato, un
contratto finanziario ovvero un contratto di locazione finanziaria di durata
massima di cinque anni con un Istituto o
Azienda di Credito o una Societa' di Leasing.
5. Il contributo, da
corrispondere in misura costante - fino a cinque anni - a rate semestrali
posticipate, e' ragguagliato ad una percentuale della spesa ammessa pari al 70%
della quota interessi commisurata al tasso di riferimento del settore di
appartenenza dell' Ente cooperativo richiedente.
6. Tale somma, determina con le
stesse modalita' di cui al comma precedente, puo' essere erogata anche ad Enti
cooperativi che stipulano contratti di locazione
finanziaria.
7. Detto contributo viene
erogato per il tramite degli Istituti o Aziende di Credito o Societa' di Leasing
mutuanti ai quali il medesimo contributo puo' essere ceduto pro -
solvendo.
8. In alternativa, e' prevista
la concessione di un contributo in conto capitale pari al 30% della spesa
riconosciuta ammissibile e relativo ad un acquisto effettuato dall' Ente
cooperativo richiedente con propri fondi.
9. Il contributo puo' essere
revocato per le operazioni non stipulate entro un anno dalla data di emissione
del provvedimento di concessione da parte del Presidente della Giunta regionale
o dell' Assessore
delegato.
10. Analogamente, il contributo
puo' essere revocato se i programmi di investimento non sono avviati nel
medesimo arco di tempo.
ARTICOLO
12
(Domanda -
Documentazione)
1. Gli Enti cooperativi con
sede legale nella Regione, in possesso dei requisiti richiesti, possono
presentare domanda, entro il 31 gennaio di ogni anno, per la concessione dei
contributi previsti dall' art. II della presente legge.
2. Le domande, sottoscritte dal
Presidente della Cooperativa o del Consorzio cooperativo, devono essere inviate
all' Assessorato regionale competente, a mezzo raccomandata postale, corredate
della seguente documentazione:
a) relazione da cui risulti il
programma della Cooperativa;
b) relazione tecnico -
economica riguardante l' iniziativa;
c) preventivi di spesa e/ o
fatture delle apparecchiature e attrezzature da acquistare o acquistate, nell'
anno precedente la domanda;
d) relazione sulla produzione e
sul conto economico;
e) dichiarazione di
disponibilita' da parte dell' Istituto di Credito o di
Leasing;
f) dichiarazione autenticata
del Presidente della Cooperativa o Consorzio dalla quale risulti che l'
organismo cooperativo non ha fruito di altri contributi erogati allo stesso
titolo da altre leggi;
g) ogni altra documentazione
ritenuta idonea a verificare la persistenza, fino al momento dell' erogazione,
dei requisiti previsti.
ARTICOLO
13
(Regime delle opere e dei
beni)
1. Le opere realizzate ed i
beni acquisiti dalle Aziende Cooperative con le agevolazioni previste dalla
presente legge non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il
periodo di ammortamento dei finanziamenti senza previo nulla - osta della Giunta
regionale su proposta dell' Assessore competente.
2. In caso di scioglimento o
cessazione della Cooperativa, l' erogazione del contributo viene interrotta con
effetto immediato.
3. In caso di fallimento della
Cooperativa, l' erogazione del contributo viene interrotta all' atto della
dichiarazione giudiziaria di insolvenza.
4. In caso di scioglimento,
cessazione o fallimento della cooperativa durante il periodo di concessione del
contributo, la Regione dovra' operare azione di rivalsa al fine di recuperare i
contributi erogati.
ARTICOLO
14
(Contributi ai consorzi
cooperativi di garanzia)
1. Per favorire l' accesso al
credito per gli investimenti di cui all' art. 11 della presente legge, la
Regione Puglia concede ai Consorzi Cooperativi di Garanzia, costituiti da Enti
cooperativi operanti con le finalita' della Produzione e Lavoro, un contributo
in conto capitale nelle seguenti misure:
a) nella misura doppia delle
quote sociali sottoscritte e versate ai Consorzi di garanzia con un numero di
soci non superiore a venti;
b) nella misura di tre volte le
quote sociali sottoscritte e versate ai consorzi di garanzia con un numero di
soci superiore a venti.
2. La concessione del
contributo avviene su domanda del consorzio, da presentarsi all' Assessorato
competente entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dei seguenti documenti in
originale o fotocopia autenticata:
a) atto costitutivo o
statuto;
b) elenco dei soci e capitale
versato;
c) dichiarazione di Istituti o
Aziende di Credito, presso le quali sono state depositate le quote sociali,
dalla quale risulti l' ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre
dell' anno precedente;
d) copia della convenzione
stipulata tra Consorzio Cooperativo di Garanzia ed Istituto o Azienda di
Credito.
ARTICOLO
15
(Concessione e liquidazione dei
contributi)
1. La Giunta regionale, tenuto
conto del parere del Comitato di Valutazione di cui al precedente art. 5,
sentita la competente Commissione consiliare, approva le proposte di concessione
di contributi di cui agli artt. 11 e 14 della presente
legge.
2. I contributi sono liquidati
con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore competente,
all' uopo delegato.
TITOLO IV INTERVENTI PER
AGEVOLARE L' OCCUPAZIONE ATTRAVERSO LO STRUMENTO
COOPERATIVO
ARTICOLO
16
(Destinatari degli
interventi)
1. Possono accedere al Fondo
regionale per lo sviluppo della cooperazione, secondo le modalita' indicate
negli articoli successivi, anche le cooperative formate da lavoratori in cerca
di prima ovvero di nuova occupazione.
2. Tali cooperative, ispirate
ai principi di mutualita' di cui al DLCPS 14- 12- 1947, n. 1577, e successive
modificazioni ed integrazioni, devono essere iscritte nei registri delle
Prefetture e nello schedario generale della cooperazione.
ARTICOLO
17
(Progetti di
sviluppo)
1. Le cooperative di cui al
precedente articolo 16, per
accedere ai benefici della presente legge, devono presentare un progetto di
sviluppo triennale o, nel caso vengono previsti investimenti non superiori ai 50
milioni, almeno biennale.
2. I progetti
devono:
- indicare obiettivi produttivi
ed occupazionali coerenti con le finalita' del Piano regionale di Sviluppo,
cosi' come specificato dalla deliberazione quadro della Giunta regionale di cui
al successivo art. 19;
- indicare quali spazi di
mercati si intendono coprire, anche attraverso una sintetica analisi degli
stessi;
- contenere un piano
finanziario che, garantendo la capacita' di autofinanziamento dell' impresa
proponente, dimostri che essa e' in grado di produrre beni o servizi con criteri
di efficienza ed economicita', assicurando una ragionevole stabilita' del
bilancio e della remunerazione del lavoro;
- contenere un piano degli
investimenti che si intendono attivare per un periodo di validita' del
progetto;
- prevedere, qualora
comprendano programmi di risanamento e di ricapitalizzazione, che tali programmi
vengano realizzati almeno per il 30% con l' apporto diretto dei
soci.
3. Le cooperative di cui al
precedente art. 16 costituite successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, qualora richiedano un contributo di avviamento previsto
dal successivo art. 18, terzo comma, devono altresi' analiticamente indicare le
spese previste ed anche gia' sostenute a tale titolo.
4. Nella predisposizione dei
progetti di cui al presente articolo, le cooperative indicate all' art. 16
possono avvalersi dei servizi attivati dalla Regione di intesa con le
Associazioni cooperative di cui alla lettera c) del precedente articolo 2 e con
gli Enti strumentali regionali.
ARTICOLO
18
(Entita' dei
contributi)
1. Per l' attuazione degli
investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui al precedente art. 17 la
Regione puo' concedere alle cooperative di cui al precedente articolo 16 un
contributo in conto capitale, in misura non superiore al 35% della spesa totale
riconosciuta ammissibile, da erogarsi in rate annuali determinate in relazione
alla durata del progetto di sviluppo ed alle caratteristiche degli
investimenti.
2. Gli investimenti ammessi a
contributo sono quelli relativi alla acquisizione dei beni immobili e
attrezzature.
3. Il suddetto contributo non
e' cumulabile, nell' arco di tempo interessato dal progetto, con i benefici di
cui all' art. 11 della presente legge.
4. La Regione puo' concedere,
inoltre, per le spese generali di avviamento connesse alla realizzazione del
progetto di sviluppo, gia' approvato ai sensi dell' art. 17 della presente legge
(costituzione delle cooperative, predisposizione del progetto di sviluppo,
acquisto di materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli
immobili destinati alle attivita' produttive), da sostenere o anche gia'
sostenute nel primo anno di esercizio dalle cooperative di nuova costituzione,
di cui al precedente art. 16, un contributo non superiore al 50% della spesa
riconosciuta ammissibile. Tale contributo non puo' superare, comunque, l'
importo massimo di lire 50 milioni.
ARTICOLO
19
(Delibera quadro per l' esame
alle domande)
1. Il Consiglio regionale,
previo parere della Consulta della Cooperazione, approva una delibera quadro che
fissa, per un triennio, le priorita' per l' esame e l' accoglimento delle
domande di cui al successivo art. 20 sulla base degli obiettivi indicati dal
Piano di Sviluppo, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche,
nonche' dei seguenti criteri:
a) stato di crisi occupazionale
e produttiva esistente nelle diverse aree territoriali
regionali;
b) riferimento ai settori
produttivi;
c) contributi all' assorbimento
della disoccupazione;
d) rapporto tra impegno
finanziario e sviluppo dell' occupazione.
2. Con la medesima delibera, il
Consiglio regionale determina, inoltre, le caratteristiche e l' entita' dell'
incremento occupazionale da effettuarsi ai fini dell' ammissione della
domanda.
ARTICOLO
20
(Modalita' e termini per la
presentazione delle domande)
1. Le cooperative di cui all'
art. 16 della presente legge, per ottenere i contributi di cui al precedente
art. 18, presentano all' Assessorato alla Cooperazione, con lettera raccomandata
ed entro il 31 gennaio, domanda corredata dell' intera documentazione prevista
dalla presente legge.
2. L' eventuale integrazione
della documentazione prevista deve essere trasmessa, pena decadenza, entro sei
mesi dalla data della richiesta dell' Assessorato
competente.
3. La Giunta regionale, su
proposta dell' Assessore alla Cooperazione, tenuto conto delle indicazioni
formulate dal Comitato di Valutazione, delibera di assegnare i contributi sulla
base dei criteri e delle priorita' di cui al precedente art.
19.
ARTICOLO
21
(Modalita' e controllo per la
erogazione dei contributi)
1. La prima rata del contributo
per investimenti di cui al 1o comma del precedente articolo 18 e gli eventuali
contributi per l' avviamento di cui al 3o comma dello stesso articolo 18 sono
erogati secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione di
concessione.
2. L' erogazione delle rate
successive dei contributi di cui all' articolo 18, 1o comma, e' effettuata con
Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore alla
Cooperazione, suo delegato, previa dimostrazione da parte delle cooperative, da fornire entro il 31
gennaio di ogni anno, dell'
attuazione degli investimenti e degli incrementi occupazionali previsti dai
progetti di sviluppo per l' anno precedente.
3. Nel periodo di validita' dei
progetti di sviluppo, la Regione effettua, ove lo ritenga, ulteriori verifiche
sullo stato di attuazione degli stessi, richiedendo alle cooperative
beneficiarie informazioni, presentazione di documenti e disponendo, se
necessario, appositi controlli.
4. Rilevanti modifiche ai
progetti di sviluppo approvati devono essere preventivamente autorizzate, con
deliberazione della Giunta regionale, su apposita domanda delle cooperative
interessate.
5. La Giunta regionale puo'
disporre, inoltre, previo parere del Comitato di Valutazione, la cessazione o la
revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle cooperative beneficiarie
ovvero se i contributi concessi non sono utilizzati in modo conforme alle
finalita' indicate nei progetti.
6. I contributi per gli
investimenti delle cooperative di cui al precedente articolo 16 sono concessi
per un solo progetto di sviluppo.
ARTICOLO
22
(Relazione
consuntiva)
1. La Giunta regionale, su
proposta dell' Assessore alla Cooperazione, presenta annualmente al Consiglio
regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in
rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.
TITOLO V ISTITUTO REGIONALE
PUGLIESE PER LA COOPERAZIONE
ARTICOLO
23
(Costituzione)
1. La Regione Puglia partecipa,
quale socio fondatore, insieme alle Associazioni di rappresentanza e tutela del
movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti,
alla costituzione dell' Istituto Pugliese per la
Cooperazione.
2. L' Istituto assume la figura
giuridica di Associazione riconosciuta nelle forme, nei modi e con i limiti
previsti dalle leggi vigenti ed e' retto da uno statuto che fa parte integrante
dell' Atto Costitutivo.
3. Possono essere soci ordinari
dell' Istituto gli Enti di cui all' articolo 2, lettera c), della presente
legge, le Universita' degli Studi, le Camere di Commercio, gli Istituti di
Credito, le Casse di Risparmio, gli Istituti Cooperativi di Credito, la
FINPUGLIA, le Societa' finanziarie a partecipazione pubblica e gli Enti di
Organizzazioni con competenze esclusive o prevalenti nella promozione e sviluppo
del Mezzogiorno, nonche' le Organizzazioni regionali imprenditoriali e
sindacali.
4. Apposite norme statutarie
regolano le modalita' di ammissione dei soci ordinari ed i loro rapporti con i
soci fondatori.
ARTICOLO
24
(Finalita' e
compiti)
1. L' Istituto ha lo scopo di
diffondere i principi della cooperazione e di promuovere l' attuazione nell'
ambito di un' ottica di sviluppo economico, sociale e
culturale.
2. In tal caso, recepisce e fa
propri gli indirizzi in materia rivenienti dalla legislazione comunitaria e nazionale, nonche' dal piano di
Sviluppo della Regione Puglia.
Pertanto, l'
Istituto:
a) svolge, promuove e coordina
studi e ricerche sulle caratteristiche organizzative economiche e gestionali
degli enti cooperativi e sul sistema cooperativo, nonche' sugli interventi
sopranazionali, nazionali e regionali a favore della
cooperazione;
b) costituisce un centro di
documentazione sulla cooperazione, avvalendosi di una propria banca
dati;
c) svolge, con le
autorizzazioni, attivita' editoriale e pone in essere o partecipa ad ulteriori
iniziative nel settore dei mezzi di comunicazione: bandisce premi per tesi di
laurea sulla cooperazione e borse di studio post - diploma e/ o post - laurea
per studi e ricerche sulla cooperazione;
d) promuove la diffusione dei
risultati realizzati dalle cooperative e dai consorzi operanti in Puglia,
coordinando le politiche di intervento;
e) organizza, promuove e
partecipa a scambi culturali ponendo in essere collaborazioni operative, anche
attraverso compartecipazioni con organismi nazionali ovvero internazionali che
perseguano analoghe finalita';
f) aderisce e collabora con
organismi ed enti regionali nazionali o internazionali operanti nel settore
della ricerca scientifica e, in particolare nel settore della ricerca
scientifica applicata;
g) collabora con organismi,
enti e strutture comunitarie al fine del conseguimento, attraverso il sistema
cooperativo, delle comuni finalita' di equilibrata crescita del reddito o dell'
occupazione;
h) nell' ambito delle proprie
competenze e finalita', collabora con gli enti pubblici che operano nell' ambito
della Regione.
ARTICOLO
25
(Organi)
1. Sono organi dell'
Istituto:
a) l' Assemblea dei
Soci;
b) il Consiglio di
Amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio
di Amministrazione;
d) il Collegio dei Revisori dei
Conti;
e) il Comitato
Scientifico.
ARTICOLO
26
(Approvazione dello Statuto e
nomina dei rappresentanti regionali)
1. Il Consiglio regionale
approva l' atto costitutivo e lo statuto prima della sottoscrizione e nomina i
rappresentanti della Regione nell' Istituto.
ARTICOLO
27
(Finanziamento
regionale)
1. La Regione Puglia concorre
alle spese di funzionamento dell' Istituto tramite l' erogazione di un Fondo di
dotazione iniziale dell' importo di L. 100.000.000, nonche' mediante un
contributo di lire 150.000.000 per l' anno 1988.
2. Negli anni successivi al
1988, l' entita' del contributo puo' essere variata in aumento con legge di
bilancio, nella misura massima del
30% dei conferimenti
complessivamente operati dai soci.
TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI NORMATIVA DI ATTUAZIONE - NORMATIVA FINANZIARIA NORMATIVA TRANSITORIA E
FINALE
ARTICOLO
28
(Organizzazione degli
Uffici)
1. Con legge regionale
riguardante l' ordinamento degli Uffici si provvedera' all' istituzione delle
strutture organizzative necessarie per l' espletamento delle funzioni rivenienti
dalla gestione della presente legge.
ARTICOLO
29
(Norme
finanziarie)
1. Agli oneri rivenienti dall'
applicazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi, si provvede
mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per il
1988:
Variazione in
aumento:
Cap. 1120010 <<
Interventi rivolti alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione LR n. 23
del 18- 8- 1988 >>
competenza 10.000.000.000,
cassa 10.000.000.000
Variazione in
diminuzione:
Cap. 1020020 << Fondo per
il finanziamento di leggi in corso di adozione. Spesa in c/ capitale
competenza 10.000.000.000,
cassa 10.000.000.000
2. I contributi di cui alla
presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie
corrisposte dalla Regione, dallo Stato e da altre Pubbliche Amministrazioni per
le medesime iniziative.
3. Per gli esercizi successivi,
si provvedera' con le leggi regionali di approvazione dei relativi
bilanci.
ARTICOLO
30
(Norme transitorie e
finali)
1. La legge regionali n. 49 del
31- 7- 1979 e' abrogata dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. La regione provvede alla
definizione di procedimenti amministrativi relativi ai contributi previsti dalla
legge regionale n. 49 del 31- 7- 1979 per tutte le domande presentate, ritenute
valide e pervenute nei termini previsti dalla predetta legge entro l' anno
1988.
3. In fase di prima
applicazione della presente legge, le domande di accesso al contributo devono
essere presentate entro e non oltre due mesi dalla data della sua entrata in
vigore; possono essere ammesse a contributo anche eventuali iniziative
realizzate nell' anno precedente.