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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1988
Numero
23
Data
12/08/1988
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Disciplina organica degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 settembre 1988, n. 160, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

TITOLO I PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La Regione Puglia, nel rispetto degli artt. 45 e 117 della Costituzione e dell' art. 17 dello Statuto, nell' ambito delle scelte del piano di sviluppo economico, prevede interventi volti alla programmazione, al sostegno e allo sviluppo del movimento cooperativistico.

2. A tal fine, e' istituito il Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II CONSULTA REGIONALE DELLA COOPERAZIONE

ARTICOLO 2

(Nomina e composizione)

1. E' istituita la Consulta regionale della Cooperazione.

2. Essa e' nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l' intera legislatura.

Essa e' composta:*

a) dall' Assessore alla Cooperazione, che la presiede, o da altro Consigliere regionale di cui al successivo punto b), all' uopo delegato  dall'Assessore;

b) da tre Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio regionale;

c) dai rappresentanti delle Associazioni del movimento cooperativo in misura di tre per ciascuna di esse nel caso di  riconoscimento giuridico ai sensi del DLCPS n.1577 del 14- 12- 1947  e in numero di uno nel caso gia' previsto dall' art. 2, lettera c), della LR n. 49 del 31- 7- 1979;

d) da quattro membri designati dalle Confederazioni regionali dei lavoratori piu' rappresentative e presenti nel Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro;

e) da un membro nominato su designazione dell' Ufficio regionale del Lavoro;

f) da un membro nominato su designazione dell' Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;

g) da quattro rappresentanti delle cooperative sociali designati dalle associazioni del movimento cooperativo più rappresentative a livello regionale.*

              * lettera così aggiunta dall’art. 7 della l.r. 21/93

*la Consulta regionale della cooperazione è inoltre integrata con rappresentanti delle cooperative sociali ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della l.r. 21/93

3. Il Presidente puo' invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti delle Universita', di Amministrazioni, Enti o Associazioni, con particolare competenza in materia di cooperazione.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' Assessorato competente.

ARTICOLO 3

(Compiti)

1. La Consulta regionale della Cooperazione ha i seguenti compiti:

a) formulare proposte sugli interventi programmatici e sugli interventi legislativi ed amministrativi che la  Regione intende porre in essere nelle materie riguardanti la Cooperazione ed entro i limiti di cui al precedente art. 1;

b) esprimere il proprio parere sugli interventi previsti dalla presente legge;

c) formulare proposte in ordine alla ripartizione annuale del fondo di cui al precedente art. 1, secondo le linee programmatiche del Piano regionale di Sviluppo.

ARTICOLO 4

(Parere preventivo su proposte di legge)

1. Per le proposte di legge e per i piani e i programmi in materia di Cooperazione, le competenti Commissioni consiliari possono acquisire il parere preventivo della Consulta, che dovra' formularlo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 5

(Comitato di valutazione)

1. La Consulta nomina nel suo seno un Comitato di Valutazione composto:

- dal Presidente della Consulta;

- da uno dei Consiglieri regionali di cui alla lettera b) del precedente art. 2;

- dal rappresentante dell' Ufficio regionale del Lavoro di cui al punto e) del precedente art. 2;

- da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di cui alla lettera c) del precedente art. 2.

2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della COnsulta o dal Consigliere regionale delegato di cui al precedente art. 2, lettera a).

3. Espleta le funzioni di segretario il segretario della Consulta.

4. Il Comitato e' convocato dal Presidente oppure su richiesta di almeno tre componenti.

5. Ai membri della Consulta e del Comitato di Valutazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura fissata dalle norme legislative regionali di disciplina generale della materia.

ARTICOLO 6

(Compiti del Comitato di Valutazione)

1. Il Comitato di Valutazione:

- esamina ed esprime pareri sui progetti e sulle conseguenti concessioni di agevolazioni relativi alle iniziative previste dalla presente legge;

- propone iniziative formative a sostegno di determinati progetti e sperimentazioni in determinati settori;

- esamina tutte le richieste inerenti gli interventi di cui alla presente legge e svolge i compiti che ad esso vengono delegati dalla Consulta.

2. Il Comitato di Valutazione cura, altresi', ogni aspetto regolamentare e convenzionale attinente alla gestione e alla erogazione degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Il Comitato di Valutazione e' integrato, di volta in volta, in relazione alla tipologia dei progetti, dal Coordinatore dell' Assessorato regionale interessato.

4. Nell' ambito dell' istruttoria della richiesta puo' essere chiamato a riferire un rappresentante dell' Ente richiedente.

5. Per l' esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, l' Assessorato competente puo' autorizzare il Comitato di Valutazione ad avvalersi della  collaborazione e della consulenza degli Enti Strumentali.

TITOLO III INTERVENTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI COOPERATIVI

ARTICOLO 7

(Contributi ordinari alle Associazioni)

1. La Giunta regionale concede un contributo annuale alle Organizzazioni regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico, di cui al precedente art. 2, lettera c), in relazione ai fini istituzionali delle medesime.

2. Tale contributo e' fissato nella misura massima del 25% dello stanziamento annuale complessivo e non puo' superare l' importo massimo di L. 2.000.000.000.

ARTICOLO 8

(Modalita' di attribuzione)

1. Il contributo ordinario di cui al precedente art. 7 e' corrisposto con le seguenti modalita':

- il 30% dello stanziamento annuale in parti uguali tra tutte le organizzazioni di cui al precedente art. 2, lettera c);

- il 30% in proporzione al numero dei settori di intervento effettivamente rappresentati;

- il 40%, sempre tra le stesse Organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell' anno precedente risultino aderenti ad ogni Associazione, sulla base degli elenchi nazionali predisposti ai sensi del DLCPS 1577 del 14- 12- 1947 e successive modificazioni.

ARTICOLO 9

(Domande - Decadenza)

1. Per ottenere le contribuzioni previste dall' art. 7 della presente legge, le Organizzazioni cooperative di cui al precedente art. 2, lettera c),  sono tenute, pena la decadenza delle sovvenzioni stesse, a:

a) presentare domanda, entro il 30 aprile di ogni anno, all' Assessorato regionale alla Cooperazione;

b) corredare tale domanda di una dettagliata relazione contabile documentata in ordine all' uso delle somme ricevute, a titolo di

contributo ordinario, nell' anno precedente;

2. Il contributo di cui al precedente art. 7 non e' cumulabile con altri previsti, allo stesso titolo, da leggi statali e regionali vigenti.

ARTICOLO 10

(Contributi per la promozione della Cooperazione)

1. La Giunta regionale, sentita la Consulta della Cooperazione e la competente Commissione consiliare permanente, puo' concedere contributi per progetti predisposti da Enti nazionali, con articolazioni regionali, tendenti alla promozione ed organizzazione della Cooperazione.

2. La procedura per l' erogazione dei contributi di cui al precedente comma e' regolata dall' art. 9 della presente legge.

ARTICOLO 11

(Contributi agli Enti Cooperativi)

1. La Giunta regionale, nel rispetto degli artt. 45 e 117 della Costituzione e dell' art. 17 dello Statuto, puo' concedere a favore degli Enti Cooperativi di qualunque grado, retti dai principi della mutualita' previsti dal DLCPS n. 1577 del 14- 12- 1947 e successive modificazioni e integrazioni, con sede legale ed operanti nella Regione Puglia, un contributo per l' acquisto ovvero la locazione finanziaria (leasing) di attrezzature e di tutti i mezzi e le strutture necessari ad avviare l' attivita' dell' impresa e/ o a migliorarne la produttivita'.

2. La spesa ammissibile al beneficio non puo' eccedere l' importo di lire 500.000.000, qualunque sia il valore dell' iniziativa.

3. Ogni Ente beneficiario non puo' presentare piu' di una richesta di sovvenzionamento nell' anno.

4. Il contributo viene concesso direttamente ai beneficiari che abbiano stipulato, a condizioni di mercato, un contratto finanziario ovvero un contratto di locazione finanziaria di durata massima di cinque anni con un Istituto o  Azienda di Credito o una Societa' di Leasing.

5. Il contributo, da corrispondere in misura costante - fino a cinque anni - a rate semestrali posticipate, e' ragguagliato ad una percentuale della spesa ammessa pari al 70% della quota interessi commisurata al tasso di riferimento del settore di appartenenza dell' Ente cooperativo richiedente.

6. Tale somma, determina con le stesse modalita' di cui al comma precedente, puo' essere erogata anche ad Enti cooperativi che stipulano contratti di locazione finanziaria.

7. Detto contributo viene erogato per il tramite degli Istituti o Aziende di Credito o Societa' di Leasing mutuanti ai quali il medesimo contributo puo' essere ceduto pro - solvendo.

8. In alternativa, e' prevista la concessione di un contributo in conto capitale pari al 30% della spesa riconosciuta ammissibile e relativo ad un acquisto effettuato dall' Ente cooperativo richiedente con propri fondi.

9. Il contributo puo' essere revocato per le operazioni non stipulate entro un anno dalla data di emissione del provvedimento di concessione da parte del Presidente della Giunta regionale o  dell' Assessore delegato.

10. Analogamente, il contributo puo' essere revocato se i programmi di investimento non sono avviati nel medesimo arco di tempo.

ARTICOLO 12

(Domanda - Documentazione)

1. Gli Enti cooperativi con sede legale nella Regione, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda, entro il 31 gennaio di ogni anno, per la concessione dei contributi previsti dall' art. II della presente legge.

2. Le domande, sottoscritte dal Presidente della Cooperativa o del Consorzio cooperativo, devono essere inviate all' Assessorato regionale competente, a mezzo raccomandata postale, corredate della seguente documentazione:

a) relazione da cui risulti il programma della Cooperativa;

b) relazione tecnico - economica riguardante l' iniziativa;

c) preventivi di spesa e/ o fatture delle apparecchiature e attrezzature da acquistare o acquistate, nell' anno precedente la domanda;

d) relazione sulla produzione e sul conto economico;

e) dichiarazione di disponibilita' da parte dell' Istituto di Credito o di Leasing;

f) dichiarazione autenticata del Presidente della Cooperativa o Consorzio dalla quale risulti che l' organismo cooperativo non ha fruito di altri contributi erogati allo stesso titolo da altre leggi;

g) ogni altra documentazione ritenuta idonea a verificare la persistenza, fino al momento dell' erogazione, dei requisiti previsti.

ARTICOLO 13

(Regime delle opere e dei beni)

1. Le opere realizzate ed i beni acquisiti dalle Aziende Cooperative con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti senza previo nulla - osta della Giunta regionale su proposta dell' Assessore competente.

2. In caso di scioglimento o cessazione della Cooperativa, l' erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato.

3. In caso di fallimento della Cooperativa, l' erogazione del contributo viene interrotta all' atto della dichiarazione giudiziaria di insolvenza.

4. In caso di scioglimento, cessazione o fallimento della cooperativa durante il periodo di concessione del contributo, la Regione dovra' operare azione di rivalsa al fine di recuperare i contributi erogati.

ARTICOLO 14

(Contributi ai consorzi cooperativi di garanzia)

1. Per favorire l' accesso al credito per gli investimenti di cui all' art. 11 della presente legge, la Regione Puglia concede ai Consorzi Cooperativi di Garanzia, costituiti da Enti cooperativi operanti con le finalita' della Produzione e Lavoro, un contributo in conto capitale nelle seguenti misure:

a) nella misura doppia delle quote sociali sottoscritte e versate ai Consorzi di garanzia con un numero di soci non superiore a venti;

b) nella misura di tre volte le quote sociali sottoscritte e versate ai consorzi di garanzia con un numero di soci superiore a venti.

2. La concessione del contributo avviene su domanda del consorzio, da presentarsi all' Assessorato competente entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dei seguenti documenti in originale o fotocopia autenticata:

a) atto costitutivo o statuto;

b) elenco dei soci e capitale versato;

c) dichiarazione di Istituti o Aziende di Credito, presso le quali sono state depositate le quote sociali, dalla quale risulti l' ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre dell' anno precedente;

d) copia della convenzione stipulata tra Consorzio Cooperativo di Garanzia ed Istituto o Azienda di Credito.

ARTICOLO 15

(Concessione e liquidazione dei contributi)

1. La Giunta regionale, tenuto conto del parere del Comitato di Valutazione di cui al precedente art. 5, sentita la competente Commissione consiliare, approva le proposte di concessione di contributi di cui agli artt. 11 e 14 della presente legge.

2. I contributi sono liquidati con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore competente, all' uopo delegato.

TITOLO IV INTERVENTI PER AGEVOLARE L' OCCUPAZIONE ATTRAVERSO LO STRUMENTO COOPERATIVO

ARTICOLO 16

(Destinatari degli interventi)

1. Possono accedere al Fondo regionale per lo sviluppo della cooperazione, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi, anche le cooperative formate da lavoratori in cerca di prima ovvero di nuova occupazione.

2. Tali cooperative, ispirate ai principi di mutualita' di cui al DLCPS 14- 12- 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere iscritte nei registri delle Prefetture e nello schedario generale della cooperazione.

ARTICOLO 17

(Progetti di sviluppo)

1. Le cooperative di cui al precedente articolo 16,  per accedere ai benefici della presente legge, devono presentare un progetto di sviluppo triennale o, nel caso vengono previsti investimenti non superiori ai 50 milioni, almeno biennale.

2. I progetti devono:

- indicare obiettivi produttivi ed occupazionali coerenti con le finalita' del Piano regionale di Sviluppo, cosi' come specificato dalla deliberazione quadro della Giunta regionale di cui al successivo art. 19;

- indicare quali spazi di mercati si intendono coprire, anche attraverso una sintetica analisi degli stessi;

- contenere un piano finanziario che, garantendo la capacita' di autofinanziamento dell' impresa proponente, dimostri che essa e' in grado di produrre beni o servizi con criteri di efficienza ed economicita', assicurando una ragionevole stabilita' del bilancio e della remunerazione del lavoro;

- contenere un piano degli investimenti che si intendono attivare per un periodo di validita' del progetto;

- prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento e di ricapitalizzazione, che tali programmi vengano realizzati almeno per il 30% con l' apporto diretto dei soci.

3. Le cooperative di cui al precedente art. 16 costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora richiedano un contributo di avviamento previsto dal successivo art. 18, terzo comma, devono altresi' analiticamente indicare le spese previste ed anche gia' sostenute a tale titolo.

4. Nella predisposizione dei progetti di cui al presente articolo, le cooperative indicate all' art. 16 possono avvalersi dei servizi attivati dalla Regione di intesa con le Associazioni cooperative di cui alla lettera c) del precedente articolo 2 e con gli Enti strumentali regionali.

ARTICOLO 18

(Entita' dei contributi)

1. Per l' attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui al precedente art. 17 la Regione puo' concedere alle cooperative di cui al precedente articolo 16 un contributo in conto capitale, in misura non superiore al 35% della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata del progetto di sviluppo ed alle caratteristiche degli investimenti.

2. Gli investimenti ammessi a contributo sono quelli relativi alla acquisizione dei beni immobili e attrezzature.

3. Il suddetto contributo non e' cumulabile, nell' arco di tempo interessato dal progetto, con i benefici di cui all' art. 11 della presente legge.

4. La Regione puo' concedere, inoltre, per le spese generali di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo, gia' approvato ai sensi dell' art. 17 della presente legge (costituzione delle cooperative, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attivita' produttive), da sostenere o anche gia' sostenute nel primo anno di esercizio dalle cooperative di nuova costituzione, di cui al precedente art. 16, un contributo non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile. Tale contributo non puo' superare, comunque, l' importo massimo di lire 50 milioni.

ARTICOLO 19

(Delibera quadro per l' esame alle domande)

1. Il Consiglio regionale, previo parere della Consulta della Cooperazione, approva una delibera quadro che fissa, per un triennio, le priorita' per l' esame e l' accoglimento delle domande di cui al successivo art. 20 sulla base degli obiettivi indicati dal Piano di Sviluppo, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche, nonche' dei seguenti criteri:

a) stato di crisi occupazionale e produttiva esistente nelle diverse aree territoriali regionali;

b) riferimento ai settori produttivi;

c) contributi all' assorbimento della disoccupazione;

d) rapporto tra impegno finanziario e sviluppo dell' occupazione.

2. Con la medesima delibera, il Consiglio regionale determina, inoltre, le caratteristiche e l' entita' dell' incremento occupazionale da effettuarsi ai fini dell' ammissione della domanda.

ARTICOLO 20

(Modalita' e termini per la presentazione delle domande)

1. Le cooperative di cui all' art. 16 della presente legge, per ottenere i contributi di cui al precedente art. 18, presentano all' Assessorato alla Cooperazione, con lettera raccomandata ed entro il 31 gennaio, domanda corredata dell' intera documentazione prevista dalla presente legge.

2. L' eventuale integrazione della documentazione prevista deve essere trasmessa, pena decadenza, entro sei mesi dalla data della richiesta dell' Assessorato competente.

3. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla Cooperazione, tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato di Valutazione, delibera di assegnare i contributi sulla base dei criteri e delle priorita' di cui al precedente art. 19.

ARTICOLO 21

(Modalita' e controllo per la erogazione dei contributi)

1. La prima rata del contributo per investimenti di cui al 1o comma del precedente articolo 18 e gli eventuali contributi per l' avviamento di cui al 3o comma dello stesso articolo 18 sono erogati secondo modalita' stabilite dalla Giunta  regionale con deliberazione di concessione.

2. L' erogazione delle rate successive dei contributi di cui all' articolo 18, 1o comma, e' effettuata con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore alla Cooperazione, suo delegato, previa dimostrazione da parte delle  cooperative, da fornire entro il 31 gennaio di ogni anno,  dell' attuazione degli investimenti e degli incrementi occupazionali previsti dai progetti di sviluppo per l' anno precedente.

3. Nel periodo di validita' dei progetti di sviluppo, la Regione effettua, ove lo ritenga, ulteriori verifiche sullo stato di attuazione degli stessi, richiedendo alle cooperative beneficiarie informazioni, presentazione di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.

4. Rilevanti modifiche ai progetti di sviluppo approvati devono essere preventivamente autorizzate, con deliberazione della Giunta regionale, su apposita domanda delle cooperative interessate.

5. La Giunta regionale puo' disporre, inoltre, previo parere del Comitato di Valutazione, la cessazione o la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle cooperative beneficiarie ovvero se i contributi concessi non sono utilizzati in modo conforme alle finalita' indicate nei progetti.

6. I contributi per gli investimenti delle cooperative di cui al precedente articolo 16 sono concessi per un solo progetto di sviluppo.

ARTICOLO 22

(Relazione consuntiva)

1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla Cooperazione, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.

TITOLO V ISTITUTO REGIONALE PUGLIESE PER LA COOPERAZIONE

ARTICOLO 23

(Costituzione)

1. La Regione Puglia partecipa, quale socio fondatore, insieme alle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, alla costituzione dell' Istituto Pugliese per la Cooperazione.

2. L' Istituto assume la figura giuridica di Associazione riconosciuta nelle forme, nei modi e con i limiti previsti dalle leggi vigenti ed e' retto da uno statuto che fa parte integrante dell' Atto Costitutivo.

3. Possono essere soci ordinari dell' Istituto gli Enti di cui all' articolo 2, lettera c), della presente legge, le Universita' degli Studi, le Camere di Commercio, gli Istituti di Credito, le Casse di Risparmio, gli Istituti Cooperativi di Credito, la FINPUGLIA, le Societa' finanziarie a partecipazione pubblica e gli Enti di Organizzazioni con competenze esclusive o prevalenti nella promozione e sviluppo del Mezzogiorno, nonche' le Organizzazioni regionali imprenditoriali e sindacali.

4. Apposite norme statutarie regolano le modalita' di ammissione dei soci ordinari ed i loro rapporti con i soci fondatori.

ARTICOLO 24

(Finalita' e compiti)

1. L' Istituto ha lo scopo di diffondere i principi della cooperazione e di promuovere l' attuazione nell' ambito di un' ottica di sviluppo economico, sociale e culturale.

2. In tal caso, recepisce e fa propri gli indirizzi in materia rivenienti dalla legislazione comunitaria  e nazionale, nonche' dal piano di Sviluppo della Regione Puglia.

Pertanto, l' Istituto:

a) svolge, promuove e coordina studi e ricerche sulle caratteristiche organizzative economiche e gestionali degli enti cooperativi e sul sistema cooperativo, nonche' sugli interventi sopranazionali, nazionali e regionali a favore della cooperazione;

b) costituisce un centro di documentazione sulla cooperazione, avvalendosi di una propria banca dati;

c) svolge, con le autorizzazioni, attivita' editoriale e pone in essere o partecipa ad ulteriori iniziative nel settore dei mezzi di comunicazione: bandisce premi per tesi di laurea sulla cooperazione e borse di studio post - diploma e/ o post - laurea per studi e ricerche sulla cooperazione;

d) promuove la diffusione dei risultati realizzati dalle cooperative e dai consorzi operanti in Puglia, coordinando le politiche di intervento;

e) organizza, promuove e partecipa a scambi culturali ponendo in essere collaborazioni operative, anche attraverso compartecipazioni con organismi nazionali ovvero internazionali che perseguano analoghe finalita';

f) aderisce e collabora con organismi ed enti regionali nazionali o internazionali operanti nel settore della ricerca scientifica e, in particolare nel settore della ricerca scientifica applicata;

g) collabora con organismi, enti e strutture comunitarie al fine del conseguimento, attraverso il sistema cooperativo, delle comuni finalita' di equilibrata crescita del reddito o dell' occupazione;

h) nell' ambito delle proprie competenze e finalita', collabora con gli enti pubblici che operano nell' ambito della Regione.

ARTICOLO 25

(Organi)

1. Sono organi dell' Istituto:

a) l' Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 26

(Approvazione dello Statuto e nomina dei rappresentanti regionali)

1. Il Consiglio regionale approva l' atto costitutivo e lo statuto prima della sottoscrizione e nomina i rappresentanti della Regione nell' Istituto.

ARTICOLO 27

(Finanziamento regionale)

1. La Regione Puglia concorre alle spese di funzionamento dell' Istituto tramite l' erogazione di un Fondo di dotazione iniziale dell' importo di L. 100.000.000, nonche' mediante un contributo di lire 150.000.000 per l' anno 1988.

2. Negli anni successivi al 1988, l' entita' del contributo puo' essere variata in aumento con legge di bilancio,  nella misura massima del 30% dei conferimenti  complessivamente operati dai soci.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI NORMATIVA DI ATTUAZIONE - NORMATIVA FINANZIARIA NORMATIVA TRANSITORIA E FINALE

ARTICOLO 28

(Organizzazione degli Uffici)

1. Con legge regionale riguardante l' ordinamento degli Uffici si provvedera' all' istituzione delle strutture organizzative necessarie per l' espletamento delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.

ARTICOLO 29

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri rivenienti dall' applicazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per il 1988:

Variazione in aumento:

Cap. 1120010 << Interventi rivolti alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione LR n. 23 del 18- 8- 1988 >>

competenza 10.000.000.000, cassa 10.000.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 1020020 << Fondo per il finanziamento di leggi in corso di adozione. Spesa in c/ capitale

competenza 10.000.000.000, cassa 10.000.000.000

2. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie corrisposte dalla Regione, dallo Stato e da altre Pubbliche Amministrazioni per le medesime iniziative.

3. Per gli esercizi successivi, si provvedera' con le leggi regionali di approvazione dei relativi bilanci.

ARTICOLO 30

(Norme transitorie e finali)

1. La legge regionali n. 49 del 31- 7- 1979 e' abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La regione provvede alla definizione di procedimenti amministrativi relativi ai contributi previsti dalla legge regionale n. 49 del 31- 7- 1979 per tutte le domande presentate, ritenute valide e pervenute nei termini previsti dalla predetta legge entro l' anno 1988.

3. In fase di prima applicazione della presente legge, le domande di accesso al contributo devono essere presentate entro e non oltre due mesi dalla data della sua entrata in vigore; possono essere ammesse a contributo anche eventuali iniziative realizzate nell' anno precedente.