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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1989
Numero
14
Data
04/10/1989
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10 del 3 luglio 1989 <>.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

1. Con effetto dall' 1/ 1/ 1990, sono abrogate le disposizioni contenute nell' art. 40 della LR 23 giugno 1980, n. 79, nell' art. 1 della LR 31 agosto 1981, n. 48, nell' art. 19 della LR 19 marzo 1982, n. 13 e nell' art. 2 della LR 6 settembre 1984, n. 43.

2. Ai rimborsi delle minori entrate che risultano per le aziende interessate dal 1° gennaio  1989 sino alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni abrogate dal comma precedente si provvede con apposito stanziamento su capitolo di nuova istituzione.

3. Per l' anno 1990, in deroga a quanto previsto dalla LR 19/ 3/ 1982, n. 13, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi  di esercizio in misura complessiva non superiore alla quota assegnata dallo Stato in ciascun anno a carico del Fondo Nazionale Trasporti di cui all' art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

4. la Giunta procede alla individuazione ed alla esclusione dall' intervento contributivo dei servizi con scarsa frequentazione e di quelli concorrenziali di servizi sovvenzionati.

5. Sono sospese, per l' anno 1990, le disposizioni della LR 19/ 3/ 1982, n. 13 incompatibili con il rispetto del limite di spesa di cui al terzo comma del presente articolo.

6. Nelle more della determinazione dei contributi di cui al quarto comma del presente articolo, la Giunta regionale puo' erogare acconti utilizzando il 90% dello stanziamento di bilancio per i contributi di esercizio. Lo stanziamento residuato alla chiusura dell' esercizio e' riutilizzato nell' esercizio successivo con iscrizione in apposito capitolo di bilancio.

ARTICOLO 2

1. Negli anni 1989 e 1990 alla Regione e agli Enti da essa dipendenti e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3

1. Agli Amministratori e ai funzionari regionali si applicano le disposizioni di cui all' art. 24 del DL 2.3.1989, n. 66, coordinato con la legge di conversione 24/ 4/ 89, n. 144, in quanto compatibili.

ARTICOLO 4

1. L' art. 14 della LR n. 10 del 3 luglio 1989 e' soppresso.

ARTICOLO 5

1. I bilanci delle imprese o loro consorzi nonche' delle societa' di capitale che ricevono dalla Regione Puglia, sotto qualunque forma (commesse, rimborso spese, contributi vari, interventi in c/ capitale e in c/ interessi), contribuzioni superiori a 1.000 milioni devono essere depositati presso l' Assessorato regionale al Bilancio entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuta approvazione da parte dei competenti Organi degli Enti e delle Imprese, delle Associazioni, dei Consorzi, corredati della documentazione prevista dalla legge.

            Data a Bari, addì 14 ottobre 1989