ARTICOLO 1
1. Nello stato di previsione del Bilancio della Regione Puglia
per l' esercizio finanziario 1989 e pluriennale 1990/ 1991, approvato con LR
n. 11 del 3- 7- 1989, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse
tabelle " A" e " B".
ARTICOLO 2
1. Per effetto delle variazioni di cui all' art. 1 della
presente legge, l' ammontare complessivo dell' entrata e della spesa dello stato
di previsione del Bilancio per l' esercizio finanziario 1989 subisce una
variazione in meno in termini di competenza e cassa di Lire 171.737.008.163 e l'
ammontare complessivo del Bilancio Pluriennale 1990/ 1991 viene modificato per
l' Anno 1990/ 1991 con una variazione in piu' di L. 36 miliardi per
ciascun esercizio.
ARTICOLO 3
1. Relativamente alle somme dovute alla data del 31- 12- 88
dalla Regione Puglia ad Istituti di credito per interventi di agevolazione al
credito agrario ed accertate in Lire 428.267.000.000 la Giunta regionale e'
autorizzata a stipulare con gli Istituti di credito, verso i quali la Regione
risulta debitrice della predetta somma, apposita convenzione che preveda il
pagamento delle somme dovute in rate costanti a decorrere dal 1990, ad un tasso
non superiore al 14% effettivo annuo e per un periodo non inferiore a 5 anni.
2. Le singole rate di ammortamento trovano copertura
finanziaria per gli anni 1990 e seguenti nel bilancio pluriennale di cui alla
tab. B.
ARTICOLO 4
1. Relativamente alle somme dovute alla data del 31- 12- 1988
dalla Regione Puglia ad Istituti di credito per interventi di edilizia agevolata
ed accertate in lire 137.000.000.000, la Giunta regionale e' autorizzata a
stipulare con gli Istituti di credito, verso i quali la Regione risulta
debitrice della predetta somma, apposita convenzione che preveda il pagamento
delle somme dovute in rate costanti a decorrere dal 1990, a un tasso non
superiore al 14% effettivo annuo e per un periodo non inferiore a 5 anni.
2. Le singole rate di ammortamento trovano copertura
finanziaria per gli anni 1990 e seguenti nel bilancio pluriennale di cui alla
tab. B.
ARTICOLO 5
1. Fatti salvi gli speciali obblighi derivanti dalla legge o da
contratto, secondo i quali determinate entrate devono affluire a conti correnti
speciali appositamente aperti per essere destinate, anche in termini di cassa,
alle relative spese, le entrate che affluiscono al conto corrente della Regione
Puglia acceso presso il proprio tesoriere o al conto corrente acceso presso la
tesoreria centrale dello Stato sono, ai fini della gestione della cassa
regionale, utilizzate in maniera indistinta per far fronte alle spese
legittimamente impegnate e liquidate dalla Regione Puglia.
All. OMISSIS