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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1989
Numero
17
Data
28/11/1989
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1989.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 29 novembre 1989, n. 199, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



 

ARTICOLO 1

1. Nello stato di previsione del Bilancio della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1989 e pluriennale 1990/ 1991, approvato con LR n. 11 del 3- 7- 1989, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle " A" e " B".

ARTICOLO 2

1. Per effetto delle variazioni di cui all' art. 1 della presente legge, l' ammontare complessivo dell' entrata e della spesa dello stato di previsione del Bilancio per l' esercizio finanziario 1989 subisce una variazione in meno in termini di competenza e cassa di Lire 171.737.008.163 e l' ammontare complessivo del Bilancio Pluriennale 1990/ 1991 viene modificato per l' Anno 1990/ 1991 con una variazione in piu' di L. 36 miliardi per  ciascun esercizio.

ARTICOLO 3

1. Relativamente alle somme dovute alla data del 31- 12- 88 dalla Regione Puglia ad Istituti di credito per interventi di agevolazione al credito agrario ed accertate in Lire 428.267.000.000 la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare con gli Istituti di credito, verso i quali la Regione risulta debitrice della predetta somma, apposita convenzione che preveda il pagamento delle somme dovute in rate costanti a decorrere dal 1990, ad un tasso non superiore al 14% effettivo annuo e per un periodo non inferiore a 5 anni.

2. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria per gli anni 1990 e seguenti nel bilancio pluriennale di cui alla tab. B.

ARTICOLO 4

1. Relativamente alle somme dovute alla data del 31- 12- 1988 dalla Regione Puglia ad Istituti di credito per interventi di edilizia agevolata ed accertate in lire 137.000.000.000, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare con gli Istituti di credito, verso i quali la Regione risulta debitrice della predetta somma, apposita convenzione che preveda il pagamento delle somme dovute in rate costanti a decorrere dal 1990, a un tasso non superiore al 14% effettivo annuo e per un periodo non inferiore a 5 anni.

2. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria per gli anni 1990 e seguenti nel bilancio pluriennale di cui alla tab. B.

ARTICOLO 5

1. Fatti salvi gli speciali obblighi derivanti dalla legge o da contratto, secondo i quali determinate entrate devono affluire a conti correnti speciali appositamente aperti per essere destinate, anche in termini di cassa, alle relative spese, le entrate che affluiscono al conto corrente della Regione Puglia acceso presso il proprio tesoriere o al conto corrente acceso presso la tesoreria centrale dello Stato sono, ai fini della gestione della cassa regionale, utilizzate in maniera indistinta per far fronte alle spese legittimamente impegnate e liquidate dalla Regione Puglia.

            All.  OMISSIS