La presente legge è stata abrogata
dall'art. 25,
l.c) della LR 14 dicembre 2011, n. 37
Titolo I
NORME GENERALI PER L' ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 1
(Istituzione del Servizio di Polizia Municipale)
[1. La Regione, nel
rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla Legge quadro sull'
ordinamento della polizia municipale, con la presente Legge detta le norme
generali per l' istituzione del servizio di Polizia Municipale, al fine di
assicurare su tutto il territorio regionale un uniforme ed efficiente
espletamento delle funzioni di Polizia Locale da parte dei Comuni e degli altri
Enti Locali titolari di tali funzioni.
2. I Comuni e gli altri Enti Locali possono
organizzare un apposito servizio di Polizia Municipale o Locale, che potra'
essere gestito in forma singola o associata.
ARTICOLO 2
(Funzioni di Polizia Municipale)
1. La Polizia Municipale esercita, nel
territorio di appartenenza, le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dai
regolamenti, nonche' le funzioni istituzionali di Polizia dei Comuni.
2. Puo' esercitare, altresì, le funzioni di
protezione civile attribuite ai Comuni.
ARTICOLO 3
(Esercizio delle funzioni di Polizia locale)
1. Le funzioni di Polizia Locale sono
esercitate dagli Enti di cui al precedente art. 1, che vi provvedono o
attraverso le strutture organizzative del servizio o attraverso i Corpi di
Polizia Municipale, ove istituiti, o attraverso personale preposto dagli Enti
stessi ovvero attraverso le apposite forme associative previste dalla legge.
ARTICOLO 4
(Regolamenti Comunali)
1. Gli Enti di cui al precedente art. 1, che
hanno gia' provveduto ad organizzare il servizio di Polizia Locale, adottano il
regolamento di cui all' art. 4 della L. 7/ 3/ 1986, n. 65, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli Enti, invece, che non vi hanno
provveduto possono organizzare il servizio adottando il regolamento di cui sopra
entro 180 giorni dall' avvenuta organizzazione del servizio.
3. Entro lo stesso termine, i Comuni che, ai
sensi dell' art. 7 della legge quadro, intendono istituire il Corpo di Polizia
Municipale adottano i relativi regolamento sullo stato giuridico del personale e
sull' ordinamento e organizzazione del Corpo.
4. Il regolamento sull' ordinamento ed
organizzazione del Corpo potra' contenere specifiche disposizioni concernenti l'
adempimento delle funzioni in materia di protezione civile.
5. Nel caso di costituzione di associazione,
il relativo atto costitutivo disciplinerà l' adozione dei regolamenti di cui al
precedente comma, fissandone i contenuti essenziali.
6. Qualora l' Ente non ottemperi alla
previsione di cui al 1o comma del presente articolo, si provvedera' ai sensi
dell' art. 34 della LR 4/ 5/ 85, n. 25.
ARTICOLO 5
(Articolazione del servizio)
1. Il servizio di Polizia Municipale puo'
essere articolato in piu' nuclei operativi secondo le modalita' ed in base alla
classificazione dei Comuni di cui all' art. 6 della presente legge.
ARTICOLO 6
(Classificazione dei Comuni)
1. I Comuni, ai fini e per gli effetti della
istituzione del servizio di Polizia Municipale, salvo diverse previsioni degli
accordi stipulati a norma della legge 29/ 3/ 1983, n. 93, sono assegnati
alla classe corrispondente a quella prevista per l' assegnazione ai Comuni
del Segretario comunale, di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962,
n. 604, e successive modificazioni.
2. I Comuni assegnati alla classe 4a e 3a
istituiscono il servizio di Polizia Municipale prevedendo come minimo
specificatamente l' area della Polizia Municipale, che assolvera' a tutte le
funzioni di cui all' art. 2 della presente legge.
3. I Comuni assegnati alla classe 2a
istituiscono il servizio assicurando la operativita' dello stesso come minimo
con due nuclei dell' area di Polizia Municipale.
4. I Comuni assegnati alla classe 1B
istituiscono il servizio assicurando la operativita' dello stesso con piu' di
due nuclei operativi.
5. I Comuni assegnati alla classe 1A)
istituiscono il servizio assicurando la operativita' dello stesso con piu'
nuclei operativi, caratterizzati dalla polifunzionalita' delle attribuzioni.
6. I Comuni assegnati alla classe 1/ A "
devono", gli altri Comuni " possono", istituire il servizio di Polizia
Municipale in maniera articolata tenendo conto della suddivisione del territorio
in circoscrizioni o zone territoriali.
7. La classificazione di cui ai commi
precedenti si applica anche nel caso di gestione del servizio in forma
associata; la struttura organizzativa, in tal caso, e' quella prevista per il
maggiore dei Comuni associati.
Titolo II PERSONALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
ARTICOLO 7
(Qualifiche funzionali)
1. Per il personale addetto a funzioni di
polizia municipale sono stabilite, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29
marzo 1983, n. 93, e delle normative di recepimento degli accordi sindacali ivi
previsti, specifiche figure professionali, articolate in diverse qualifiche in
relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenze operative dell' ente.
ARTICOLO 8
(Requisiti per l' ammissione ai concorsi e loro
articolazione)
1. L' assunzione del personale per la Polizia
Municipale avviene esclusivamente per concorso.
2. Per l' ammissione ai concorsi pubblici per
la copertura dei posti vacanti negli organici dei servizi di Polizia Municipale
sono richiesti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamento
organici dei singoli Enti.
3. Nei regolamenti organici vanno tuttavia
stabiliti i seguenti requisiti:
- possesso della patente di guida per la
conduzione dei veicoli, non inferiore alla cat. B;
- idoneita' fisica accertata mediante visita
medico - attitudinale da svolgersi presso le strutture della USL competente per
territorio.
4. Gli stessi regolamenti possono prevedere,
prima dell' espletamento delle prove di esame, il superamento di una prova psico
- attitudinale eseguita a cura dell' Istituto di Psicologia dell' Universita'
degli Studi di Bari.
5. I regolamento devono altresì prevedere
parita' di mansione e di condizione di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi.
6. I concorsi devono essere articolati in
almeno due prove scritte, di cui una di natura tecnico - professionale, ed una
prova orale.
ARTICOLO 9
(Professionalita' degli operatori della Polizia
Municipale)
1. A tutti gli operatori della Polizia
Munipale dovra' essere garantita l' acquisizione, anche attraverso corsi di
aggiornamento e/ o di specifica qualificazione professionale, di una
professionalita' finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e
produttivita' del servizio.
ARTICOLO 10
(Formazione ed aggiornamento professionale)
1. La Regione, nell' ambito delle competenze
stabilite dall' art. 6, 2o comma, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nelle more
dell' istituzione della Scuola regionale di Polizia Locale, cura la formazione e
l' aggiornamento professionale del personale addetto al servizio di Polizia
Municipale con le modalita' previste dalla legge regionale 1/ 1/ 74, n. 1 e
relativo regolamento di esecuzione.
2. L' organizzazione e la gestione della
formazione e dell' aggiornamento professionale di cui al comma precedente
rientrano nelle competenze del Settore Enti Locali.
3. Le Amministrazioni devono garantire la
partecipazione ai corsi di formazione e/ o aggiornamento a tutti gli operatori
in attivita' di servizio, i quali sono tenuti a parteciparvi almeno ogni cinque
anni.
4. Alla fine dei corsi verra'
rilasciato:
- per gli operatori in servizio, diploma che
costituira' titolo da valutare ai fini dell' avanzamento nella
carriera;
- per gli ufficiali e sottoufficiali,
attestato che costituira' requisito necessario per la valutazione ai fini dell'
avanzamento e progressione nella carriera;
- per i cittadini aspiranti, diploma che
costituira' titolo da valutare per la partecipazione agli appositi concorsi
banditi dagli Enti locali.
5. Ai sensi della normativa di recepimento
degli accordi sindacali, gli Enti possono promuovere e favoriscono forme di
intervento per la formazione, l' aggiornamento, la riqualificazione, la
qualificazione, la specializzazione professionale e l' arricchimento
professionale.
Titolo III ASSOCIAZIONISMO - INCENTIVAZIONE
ARTICOLO 11
(Forme associative ed incentivazione)
1. La Regione Puglia favorisce la
collaborazione tra Enti locali attraverso il loro associazionismo per la
gestione del servizio di Polizia Municipale, secondo esigenze di economicita' e
di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli Enti
interessati.
2. A tal fine, puo' essere prevista la messa
in opera comune di strutture organizzative, di mezzi e strumenti operativi su
tutto il territorio interessato nonche' l' impiego del personale relativo, nel
rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge quadro
sul pubblico impiego in materia di mobilita' del personale.
3. Tali forme di collaborazione sono
incentivate, ai fini del potenziamento di mezzi e strumenti operativi, con le
modalita' di cui alla LR 6/ 6/ 80, n. 61, elevando la percentuale di
contribuzione al 100% delle spese effettivamente sostenute, e per un periodo di
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 12
(Incentivi allo svolgimento della funzione di Polizia
Rurale)
1. I Comuni, nell' ambito del servizio di
Polizia Municipale, possono istituire un Nucleo Operativo di Polizia Rurale.
2. La gestione di tale servizio potra'
avvenire in forma singola, associata, secondo norme regolamentari da approvarsi
dai competenti organi comunali.
3. Qualora venga istituito il Nucleo di
Polizia Rurale, con gestione in forma singola o associata, la Regione
provvedera' a rimborsare alle Amministrazioni interessate gli oneri documentati
derivanti dalle spese di primo impianto e concedera' contributi in conto
capitale, pari al 100% del costo delle attrezzature necessarie per lo
svolgimento del servizio.
4. Per gli anni successivi la concessione di
contributi sara' assoggettata alla disciplina prevista dalla LR 6.6.80, n. 61.
5. Le incentivazioni di cui ai commi
precedenti sono concesse a condizione che sia comunque presentata, tenuto conto
delle esigenze della popolazione rurale, dell' ampiezza e conformazione del
territorio, della consistenza delle attivita' economiche che si svolgono nelle
campagne, una relazione tecnico - amministrativa, approvata dagli organi
competenti, circa le modalita' dello svolgimento del servizio, con un prospetto
riassuntivo delle spese effettivamente sostenute.
Titolo IV UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO
ARTICOLO 13
(Le divise)
1. La divisa degli appartenenti ai servizi di
Polizia Municipale e' costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario,
di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in
modo da soddisfare le esigenze di funzionalita' e di identificazione.
2. Le divise sono ordinarie di servizio e per
servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per
ciascun capo dall' allegato A della presente legge.
3. Salvo quanto sara' disposto dai regolamenti
comunali, di norma il personale indossa l' uniforme ordinaria per tutta la
durata del servizio.
4. L' uso di divisa diversa dall' ordinaria e'
disposta dal responsabile del Servizio o dal Comandante del Corpo.
ARTICOLO 14
(Placca e tesserino di riconoscimento)
1. Gli addetti alla Polizia Municipale devono
essere dotati:
a) placca di riconoscimento costituita da uno
scudetto inseribile in un rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di mm. 100
di base e mm. 55 di altezza rappresentante lo stemma del Comune con la scritta "
Polizia Municipale" (segue il nome del Comune stesso) e recante, altresì, il
numero di matricola del personale;
viene applicata al petto, all' altezza del
taschino sinistro dell' uniforme;
b) tesserino di riconoscimento in metallo con
foto e scritte a fuoco, delle dimensioni di cm 7 per cm 5, contenente i seguenti
dati: denominazione e stemma del Comune, scritta " Polizia Municipale", numero
di matricola, grado e dati anagrafici.
Sul retro: altezza, colore degli occhi e dei
capelli, gruppo sanguigno, data di nomina, decreto prefettizio riconoscimento di
agente di PS, data di rilascio;
c) nei Comuni ove esistono piu' Nuclei
Operativi, gli operatori indossano sull' avambraccio sinistro un distintivo di
specialita', delle dimensioni di cm. 8 di altezza x cm. 5 di
larghezza.
ARTICOLO 15
(Gradi e distintivi di grado)
1. Gli addetti alla Polizia Municipale sono
distinti per gradi in Comandante, Ufficiali, Sottoufficiali, operatori di
Polizia Municipale, I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono
sullo stato giuridico;
vengono determinati, per il Comandante e gli
Ufficiali, dalla classe cui sono assegnati i Comuni ai sensi dell' art. 6
della presente legge, per i Sottoufficiali dall' anzianita' di servizio avente
come riferimento analogico la Legge 22/ 11/ 73, n. 872.
2. Nei comuni di classe 1/ A il Comandante
della Polizia Municipale riveste il grado di Colonnello;
nei comuni di classe 1/ B capoluoghi di
provincia il Comandante riveste il grado di Tenente Colonnello;
nei comuni di classe 1/ B non capoluoghi di
provincia il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di
Maggiore;
nei comuni di classe 2a il Comandante della
Polizia Municipale riveste il grado di Capitano;
nei comuni di classe 3a e 4a il Comandante
della Polizia Municipale riveste il grado di Tenente;
il Vice Comandante, ove previsto, riveste il
grado immediatamente inferiore a quello del Comandante;
gli altri Ufficiali, ove previsti, rivestono i
gradi inferiori a quello del vice - comandante così come andra' a determinare il
regolamento comunale ex art. 7 L. 7/ 3/ 86, n. 65.
3. I singoli distintivi di grado sono
costituiti da stelle dorate con sei punte e torre per le spalline, soggolo a
cordine intrecciato o piatto dorato con galloni dorati per il
berretto.
4. Il Comandante deve indossare i gradi, con
filetto rosso intorno ai singoli distintivi di grado.
5. Ai sottufficiali vengono attribuiti i
seguenti gradi e relativi distintivi:
a) Maresciallo Maggiore: al sottufficiale con
20 anni complessivi di servizio;
b) Maresciallo capo: al sottufficiale con 10
anni complessivi di servizio;
c) Maresciallo ordinario: al sottufficiale di
prima nomina e comunque nei primi tre anni di attivita' di servizio in tale
ruolo.
6. I simboli distintivi di grado sono
costituiti da barrette zigrinate, una per ogni grado, per le spalline e da
fascetta piatta argentata con barrette equivalenti ai gradi per il
berretto.
Titolo V MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI
ARTICOLO 16
(Mezzi operativi)
1. Le attivita' di Polizia Municipale vengono
disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi.
2. Per determinate attivita' o per specifici
impieghi possono prevedersi anche fuoristrada, automezzi cabinati per uso
promiscuo, autocarri, pulmini o autoveicoli adibiti a servizi speciali (carri
attrezzati, autobotti, autoscale) o automezzi speciali con attrezzature idonee
al rilevamento degli incidenti stradali o ad altre particolari attivita' di
polizia.
3. I Servizi o i Corpi di Polizia Municipale
potranno essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi marittimi,
lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attivita' di vigilanza
o di polizia locale in zone marittime portuali o lacustri.
4. I mezzi nautici saranno in tal caso dotati
di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad
assicurare una efficiente operativita'.
ARTICOLO 17
(Caratteristiche dei mezzi operativi)
1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla
Polizia Municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori
stabiliti nell' allegato B della presente legge.
ARTICOLO 18
(Servizi a cavallo)
1. Presso i Corpi di Polizia Municipale
potranno essere istituiti servizi a cavallo per motivi di rappresentanza, per
pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici, quando tale
forma di vigilanza risulti efficace ed adeguata in relazione all' ambiente
ed al tipo di utenza.
2. I cavalli per l' espletamento del servizio
potranno essere presi a nolo presso enti pubblici o privati, ovvero forniti,
previa apposita convenzione.
ARTICOLO 19
(Strumenti operativi)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi
programmatici in tema di Polizia Municipale e per l' esecuzione in maniera
ottimale degli indirizzi e delle direttive formulate dai capi delle
Amministrazioni, tutti i Servizi e/ o Corpi di Polizia Municipale devono essere
dotati di strumenti operativi tecnici e tecnologici idonei, il cui aggiornamento
e potenziamento e' incentivato ai sensi e con le modalita' di cui alla LR 6/ 6/
80, n. 61.
2. Per l' esercizio delle funzioni di
protezione civile di cui al precedente art. 2, i Comuni possono richiedere
contributi finalizzati all' acquisto di particolari attrezzature necessarie all'
attivita' di previsione, prevenzione e soccorso.
3. La Regione provvedera' utilizzando gli
stanziamenti di bilancio previsti annualmente nell' ambito delle risorse
destinate alla Protezione civile.
ARTICOLO 20
(Frequenza apparati rice- trasmittenti)
1. La Regione promuove iniziative per l'
assegnazione di frequenze uniformi dei sistemi di collegamento radio della
Polizia Municipale per aree omogenee del territorio.
ARTICOLO 21
(Strumenti operativi innovativi)
1. Gli strumenti operativi innovativi
rispetto a quelli normalmente in dotazione e tecnologicamente avanzati
devono ottenere parere favorevole della Commissione tecnica prevista al Titolo
VI della presente legge per il loro utilizzo sul territorio regionale.
Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 22
(Commissione tecnica)
1. Presso la Regione Puglia e' istituita una
Commissione tecnica per la Polizia Municipale.
2. Detta Commissione e' presieduta dall'
Assessore regionale pro - tempore competente per materia o, su delega, dal
Dirigente Coordinatore del Settore Enti locali ed e' composta:
- dal Presidente del Comitato regionale di
Protezione Civile o suo delegato; da cinque esperti designati dall' Assessore
protempore agli Enti Locali, di cui almeno tre devono essere appartenenti alla
categoria dei Comandanti di Corpo della Polizia Municipale della Regione; da tre
rappresentanti sindacali esperti in materia di polizia locale designati dalle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; da
due rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali degli
appartenenti alla Polizia Municipale presenti sul territorio regionale e che
siano derivazione di organizzazioni a livello nazionale; dal dirigente
dell' Ufficio Polizia Municipale, con funzioni di segretario.
3. I componenti sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale e durano in carica quanto il Consiglio
regionale.
4. Ad essi spettano il gettone di presenza e
l' eventuale rimborso delle spese di viaggio ai sensi della LR 12/ 4/ 81, n. 45.
5. La Commissione si riunisce validamente con
almeno la meta' dei suoi componenti.
ARTICOLO 23
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione tecnica regionale ha
funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di
polizia locale.
2. In particolare, essa ha il compito di:
- suggerire studi sui problemi relativi alla
Polizia Municipale;
- formulare proposte e suggerire iniziative
atte a favorire la uniformita' nell' applicazione della normativa in materia di
polizia municipale;
- esprimere parere sull' adozione di strumenti
operativi tecnologicamente avanzati di cui all' art. 22, nonche' sulle eventuali
variazioni di cui all' art. 24 della presente legge;
- formulare proposte per la formazione, l'
aggiornamento ed il miglioramento professionale degli addetti;
- proporre opportune iniziative per incontri,
scambi con le altre realta' nazionali ed europee nell' ambito della Polizia
Municipale.
3. La struttura organizzativa regionale con
competenza in materia di Polizia Municipale svolge i compiti di supporto tecnico
ed amministrativo dell' attivita' del Comitato.
ARTICOLO 24
(Variazioni alle uniformi, strumenti ed ai mezzi
operativi)
1. Eventuali variazioni della foggia dei capi
dell' uniforme, dei distintivi, dei gradi, nonche' delle caratteristiche dei
mezzi e degli strumenti operativi rispetto a quanto stabilito dalla presente
legge, che si rendessero necessarie in ragione di soppravvenute esigenze, sono
approvate con legge regionale sentita l' apposita Commissione tecnica
regionale.
ARTICOLO 25
(Norma transitoria)
1. I Comuni adeguano i gradi ed i distintivi
di grado, la foggia delle uniformi, le caratteristiche dei mezzi e strumenti
operativi a quanto stabilito nei Titoli IV e V e negli allegati A e B, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 26
(Norma finale)
1. Le disposizioni della presente legge,
sostituendo al Comune ed ai suoi organi l' ente locale e gli organi
corrispondenti, si applicano anche dagli altri enti locali ex art. 12 L. 7 marzo
1986, n. 65, previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.
ALLEGATO A
CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI
Divisa Maschile
- Copricapo: berretto rigido con visiera
confezionato con fregio del Comune, in canottiglia oro con foderina bianca
intercambiabile;
- Giacca: bleu scuro - quattro bottoni tipo
oro, quattro tasche sovrapposte con piegone e pattina, di cui due piccole sul
petto e due grandi alle falde laterali - Spacco posteriore - spalline fermate da
bottone metallico - distintivi di grado sulle spalline, o stemma del Comune -
Alamari;
- Pantaloni: bleu scuro stesso tessuto della
giacca;
- Camicia: bianca - manica lunga - modello
classico;
- Cravatta: bleu;
- Calze: bleu;
- Scarpe: nere;
- Imp.le: Bleu scuro corto e/ o lungo con
cappuccio intercambiabile - con spalline - distintivi di grado sulle spalline o
stemma del Comune;
- Fischietto: con catena in
metallo;
- Borsello: bianco;
- Cinturone; bianco;
- Guanti: bianchi;
- Cappotto: bleu scuro - con spalline -
modello classico - sei bottoni – doppio petto – distintivi di grado sulle
spalline o stemma del Comune.
Divisa Femminile
Varianti rispetto a divisa maschile:
- gonna: bleu scuro;
- calze: color carne;
- scarpe: nere con tacco non superiore a cm 4
e/ o stivali con mezzo tacco;
- copricapo: bustina base bleu scuro tetto
bianco;
- cappotto: mantella bleu scuro.
Motociclisti (uomo donna)
Varianti rispetto a divisa
appiedati:
- pantaloni cavallerizza colore bleu scuro
dello stesso tessuto della giacca;
- guantoni pelle nera con risporti bianchi
rifrangenti;
- stivaloni tipo polstrada;
- manicotti rifrangenti;
- spallaccio con cinturone e
borsello;
- impermeabile nero completo da motociclista -
con busta custodia;
- maglione bleu scuro (solo periodo
invernale);
- giubbotto bleu scuro in pelle per
motorizzati.
Divisa Estiva
nel periodo estivo, la divisa puo' essere
indossata:
1) senza giacca;
2) con camicia bianca due taschini con pattine
e spalline intercambiabili, manica corta o lunga, pettorina senza cravatta, con
tubolari bleu, con distintivi di grado o stemma del Comune, cordellino
portafischietti bleu.
Copricapo (particolari)
Per Ufficiali: (Maggiore - Ten. Col. – Col.)
completo di cordoncino oro e barrette equivalente ai gradi simbolici;
Per Ufficiali:( sot. ten. - Ten. - Cap.)
completo da fascetta oro e barretta equivalente ai gradi;
Per Sott.li: completo da fascetta argentata e
barrette equivalenti ai gradi.
Divisa di Gala
- Giacca: bianca con quattro bottoni in oro -
alamari in cannottiglia oro - senza spalline - senza tasche applicate - due
tasche tagliate alle falde laterali - tagli diritto senza spacchi - distintivi
riportati sulla manica a 5 cm dal bordo:
per il grado simbolico di Sot. Ten. una
barretta orizzontale di cm 7 in canottiglia oro;
per il grado simbolico di Tenente 2 barrette
orizzontali, ciascuna di cm 7 in canottiglia oro;
per il grado simbolico di Capitano 3 barrette
orizzontali, ciascuna da cm 7, in canottiglia oro;
per il grado simbolico di Maggiore greca di cm
7x1 e una barretta di cm 0,3 in canottiglia oro;
per il grado simbolico di Ten. Col. greca cm
7x1 e due barrette di cm 0,3 in canottiglia oro;
per il grado simbolico di Colonnello greca di
cm 7x1 e tre barrette di cm 0,3 in canottiglia oro;
per il grado simbolico di Maresciallo una
barretta in canottiglia argento posta sulla manica a 10 cm dalla
spallina;
per il grado simbolico di Maresciallo Capo due
barrette come sopra;
per il grado simbolico di Maresciallo Maggiore
tre barrette come innanzi descritte;
- altri effetti eguali alla divisa
appiedati;
Divisa di Rappresentanza
- Casco bianco con stemma del Comune - Guanti
bianchi - cinturone bianco - cordellino tipo oro;
- altri effetti uguali alla divisa appiedati.
Grande Uniforme - E' consentito alle
Amministrazioni Comunali di fornire agli addetti alla PM, grandi uniformi,
purche' queste riproducenti, mediante documentazione, divisa storica della
fondazione del Corpo.
ALLEGATO B
CARATTERISTICHE DEI MEZZI OPERATIVI
Autoveicoli
Colore bleu scuro con banda laterale bianca a
tutta fiancata, in cui viene riportato lo stemma del Comune seguito dalla
scritta, in bleu, " POLIZIA MUNICIPALE".
Nella parte posteriore, a sinistra la scritta
del Comune e a destra la scritta " POLIZIA MUNICIPALE".
Sul tetto verra' sistemato un monoblocco di
colore bleu costituito da sirena bitonale, antenna radio e lucciola
lampeggiante.
Sul vetro del lunotto posteriore dovra' essere
riportato il numero telefonico del " Pronto Intervento".
Tutti gli autoveicoli dovranno essere muniti
di apparato radio ricetrasmittente.
Analogo segnalamento ed indicazioni dovranno
essere usati per gli altri autoveicoli in dotazione alla Polizia Municipale.
Motoveicoli
I motoveicoli in dotazione alla Polizia
Municipale avranno la cilindrata non inferiore ai 500 cc. Possono essere
previste dotazioni di motocicli di cilindrata inferiore per particolari servizi
di collegamento, così come ciclomotori per i servizi amministrativi di
informazione e notifiche.
Ciclomotori
Colore azzurro carico, parabrezza con la
scritta " POLIZIA MUNICIPALE" e numero di servizio del " mezzo" sul lato
sinistro rispetto al posto di guida.
Motocicli
Colore azzurro carico, parafanghi bianchi,
cassettoni posteriori a strisce orizzontali bianco, azzurro carico (tre strisce
azzurre e due bianche).
Sulla parte bianca, in due righe, la scritta "
POLIZIA MUNICIPALE".
Parabrezza bianco con scritta " POLIZIA
MUNICIPALE".
I motocicli dovranno essere tutti dotati di
sistema sonoro e visivo di allarme ed al 50% equipaggiati con apparati
ricetrasmittenti.
Velocipedi
Colore azzurro carico.
Saranno individuate con targhetta a telaio,
posto all' angolo anteriore sotto il manubrio, con la scritta " POLIZIA
MUNICIPALE" azzurra sul fondo bianco e con eventuale numero di
servizio.]