Legge abrogata dall’art. 2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. A 11 -
ARTICOLO 1
1. Il termine per la presentazione della
perizia stragiudiziale, di cui al terzo comma dell' art. 9 della LR 5.1.1985, n. 1, decorre dal giorno successivo la
scadenza del termine di trenta giorni per l' invio della comunicazione dell'
evento dannoso di cui al primo comma del medesimo articolo.
ARTICOLO 2
1. Le domande di contributo e relativa
documentazione eventualmente presentate, dalla data di entrata in vigore della
LR 5- 1- 1985, n. 1 a quella di entrata in vigore
della presente legge, nei termini di cui al precedente art. 1, devono intendersi
regolarmente prodotte a tutti gli effetti di legge.
Data a Bari, addì 12 dicembre 1989