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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1990
Numero
11
Data
17/04/1990
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Disposizioni sostitutive ed integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

1. A decorrere dall' anno 1990 e per il quinquennio 1990- 1994, in deroga a quanto previsto dalla LR 19- 3- 1982, N. 13, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio in misura complessiva non superiore al fondo stanziato nel bilancio anche ad integrazione del Fondo Nazionale Trasporti.

2. Alla estinzione delle passivita' pregresse maturate al 31- 12- 1989, valutate in L.97 miliardi, al netto di interessi bancari passivi, si provvede mediante un piano pluriennale di rientro a partire dal 1990. Le passivita' pregresse riguardano:

a) per tutte le aziende di pubblico trasporto locale, i contributi di esercizio spettanti ai sensi della LR 19- 3- 1982, n. 13 per la parte non coperta con gli interventi finanziari regionali per gli anni 1987, 1988 e 1989;

b) per le aziende municipalizzate che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale in affidamento precario; i disavanzi di esercizio comunque non coperti a partire dall' anno 1983 e certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti, limitatamente ai servizi extraurbani di competenza regionale.

Relativamente alle somme dovute alla data del 31 dicembre 1989 per i titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e per le quali le aziende creditrici intendano richiedere o abbiano gia' richiesto ed ottenuto anticipazioni finanziarie di cassa da parte di Istituti di credito, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare coi medesimi Istituti di credito apposita convenzione che preveda, in surrogazione delle aziende interessate, la restituzione in rate costanti delle somme anticipate, ad un tasso non superiore al 14% effettivo annuo per un periodo non inferiore a cinque anni e nel limite della spesa annua non superiore a L. 20 miliardi.

4. Gli importi corrisposti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente secondo comma per gli anni 1987, 1988, 1989 sono considerati anticipazioni delle Regioni rispetto ad eventuali interventi dello Stato per i medesimi anni in aggiunta al Fondo Nazionale Trasporti.

ARTICOLO 2

1. La Giunta regionale, entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, predispone un piano di riorganizzazione, razionalizzazione e ristrutturazione del settore nel quadro delle indicazioni del Piano Regionale dei Trasporti. Entro il medesimo termine adottera' i necessari provvedimenti, previo parere della competente Commissione Consiliare, per la cessazione delle gestioni in affidamento precario, anche in deroga alla normativa di cui all' art.8  della LR 23- 6- 1980, n. 79.

2. Contestualmente al piano di riorganizzazione, la Giunta e' autorizzata a predisporre una variazione di bilancio per assicurare l' eventuale copertura degli oneri relativi all' esercizio in corso.

ARTICOLO 3

1. Fino alla determinazione dei contributi di cui al precedente art. 2, la Giunta regionale eroga acconti mensili utilizzando il 90% dello stanziamento di bilancio per i contributi dell' esercizio corrente. Lo stanziamento residuato alla chiusura dell' esercizio e' riutilizzato nell' esercizio successivo con iscrizione in apposito capitolo del bilancio per le liquidazioni di conguaglio.

ARTICOLO 4

Al fine di conseguire l' equilibrio economico dei propri bilanci, le aziende di trasporto pubblico locale sono autorizzate a praticare prezzi di biglietti e di abbonamenti superiori a quelli minimi fissati dalla Regione, ai sensi dell' art. 6 della Legge n.151/ 81, previa autorizzazione della Giunta regionale per le determinazioni di competenza.

Le aziende esercenti autoservizi extraurbani sono altresì facoltate ad assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate con l' atto concessionale.

ARTICOLO 5

1. Il prezzo degli abbonamenti rilasciati agli studenti delle scuole di qualsiasi ordine e grado per le autolinee extraurbane e' stabilito nell' importo del 60% del prezzo degli abbonamenti.

2. La Giunta regionale stabilisce le condizioni e le modalita' che le aziende concessionarie dovranno osservare per l' attuazione di quanto stabilito dal precedente comma.

3. Non Promulgato seguito specifica disposizione Governo Centrale sede controllo.

4. Ai rimborsi delle minori entrate che risultano alle aziende per effetto delle circolazioni autorizzate ai sensi dei commi precedenti e documentate con le modalita' che saranno stabilite dalla Giunta regionale, si provvede annualmente entro il limite dell' apposito stanziamento del bilancio regionale.

ARTICOLO 6

1. Sono sospese per il quinquennio 1990 - 1994 le disposizioni delle leggi regionali 23- 6- 1980, n. 79 e 19- 3- 1982, n. 13 incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

ARTICOLO 7

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti strumentali documentano alla regione - Assessorato al Bilancio - la propria situazione amministrativa e finanziaria.

2. Gli eventuali avanzi di amministrazione accertati alla data del 31 Dicembre 1989 sono riacquisiti al bilancio regionale, previo parere della Commissione Bilancio, per essere destinati a finanziare, per l' anno 1990, le spese correnti degli Enti strumentali.

3. Al fine di cui sopra, ciascun Ente strumentale versa alla Regione l' avanzo di amministrazione accertato entro 60 giorni successivi all' accertamento.

ARTICOLO 8

Non promulgato seguito specifica disposizione Governo Centrale sede controllo.

ARTICOLO 9

1. La Regione attua programmi di investimento produttivi ed infrastrutturali attivando i canili di finanziamento della Comunita' Economica Europea.

2. A tal fine, per l' anno 1990 promuove la realizzazione dei Programmi Integrati Mediterranei ( PIM) e dei Programmi Operativi di cui al Regolamento CEE 2052/ 88 assentiti dagli Organi Comunitari.

3. I Programmi di cui al comma precedente si attuano con i procedimenti previsti dalla normativa regionale.

4. Nei casi di materia non disciplinata dalla normativa regionale si applicano le disposizioni di cui all' art. 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

5. Al finanziamento delle quote regionali necessarie per la realizzazione dei " programmi" si provvede in via alternativa e/ o convergente mediante gli stanziamenti di cui alla Legge 16- 4- 1987, n. 183, all' art. 13 della legge 1 marzo 1986, n. 64 ed all' art. 44 del TU Legge sul Mezzogiorno.

ARTICOLO 10

1. La Regione Puglia e' legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza, anche lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nell' art. 17 della legge 2- 3- 1976, n. 183 " Disciplina dell' Intervento Straordinario nel Mezzogiorno".

2. Le leggi regionali che prevedono, a favore degli Enti pubblici e di soggetti che per Statuto svolgono attivita' di pubblico interesse, contributi in conto capitale, sia in unica soluzione sia in quote annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti, in beni immobili o mobili, possono operare con lo strumento della locazione finanziaria.

3. In alternativa ai contributi in c/ capitale ed in c/ mutuo, la regione puo' erogare contributi in c/ canone per la locazione finanziaria fino alla copertura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

ARTICOLO 11

1. E' istituito il " Fondo Regionale per le spese socio - assistenziali" di cui all' art. 14 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 11.

2. L' 85% del Fondo e' ripartito tra i Comuni con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare Bilancio, per le spese di programma e di gestione dei servizi socio - assistenziali, ivi comprese le prestazioni economiche ex ONMI gia' esercitate dalle Amministrazioni provinciali, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun Comune:

a) 4/ 10 in base alla popolazione residente;

b) 2/ 10 in base alla disoccupazione;

c) 2/ 10 in base alla popolazione ultrasessantenne;

d) 2/ 10 in base alla popolazione inferiore agli anni diciotto.

3. Alla quota dell' 85% del Fondo fanno altresì carico le provvidenze integrative a favore degli hanseniani e delle loro famiglie, attribuite secondo i seguenti criteri:

a) agli hanseniani residente nei Comuni della Regione Puglia e' corrisposto, a integrazione del sussidio di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, a decorrere dal 1°marzo 1990, un assegno giornaliero di Lire undicimila. E' altresì corrisposto per ciascun familiare a carico un assegno giornaliero di lire diecimila. Per la definizione dei familiari a carico vigono le disposizioni di cui alla citata legge 24- 1- 1986, n. 31;

b) gli assegni integrativi di cui alla precedente lettera a) sono corrisposti dal Sindaco del Comune di Residenza di ciascun hanseniano sulla base di elenchi forniti dall' Assessore regionale alla sanita' all' inizio di ciascun anno e secondo le eventuali modificazioni comunicate nel corso dell' anno.

Alla fine di ciascun anno il Sindaco e' tenuto a redigere e presentare il rendiconto delle spese sostenute;

c) la Giunta regionale accredita ai Comuni le somme occorrenti per l' erogazione degli assegni sulla base degli elenchi di cui alla precedente lettera b).

4. La parte residua del Fondo e' ripartita, con uno o piu' provvedimenti, dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, per l' esercizio delle funzioni amministrative rivenienti da leggi regionali o statali e per il finanziamento di programmi di intervento socioassistenziali presentati dai Comuni.

5. L' importo delle rette di ospitalita' per il ricovero di minori ed anziani e' stabilito d' intesa tra gli Enti affidanti e gli organismi socio - assistenziali affidanti.

ARTICOLO 12

1. I commi 3°, 4°, 5° e 6° dell' art. 1 della legge regionale 4- 10- 89, n. 14 sono abrogati.

2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative in contrasto con la presente legge.

            Data a Bari, addì 17 aprile 1990