ARTICOLO 1
1. A decorrere dall'
anno 1990 e per il quinquennio 1990- 1994, in deroga a quanto previsto dalla LR
19- 3- 1982, N. 13, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei
pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio in misura
complessiva non superiore al fondo stanziato nel bilancio anche ad integrazione
del Fondo Nazionale Trasporti.
2. Alla estinzione
delle passivita' pregresse maturate al 31- 12- 1989, valutate in L.97 miliardi,
al netto di interessi bancari passivi, si provvede mediante un piano
pluriennale di rientro a partire dal 1990. Le passivita' pregresse riguardano:
a) per tutte le aziende
di pubblico trasporto locale, i contributi di esercizio spettanti ai sensi
della LR 19- 3- 1982, n. 13 per la parte non coperta con gli interventi
finanziari regionali per gli anni 1987, 1988 e 1989;
b) per le aziende
municipalizzate che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale in
affidamento precario; i disavanzi di esercizio comunque non coperti a partire
dall' anno 1983 e certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti,
limitatamente ai servizi extraurbani di competenza regionale.
Relativamente alle
somme dovute alla data del 31 dicembre 1989 per i titoli di cui alle lettere a)
e b) del precedente comma e per le quali le aziende creditrici intendano
richiedere o abbiano gia' richiesto ed ottenuto anticipazioni finanziarie di
cassa da parte di Istituti di credito, la Giunta regionale e' autorizzata a
stipulare coi medesimi Istituti di credito apposita convenzione che preveda, in
surrogazione delle aziende interessate, la restituzione in rate costanti delle
somme anticipate, ad un tasso non superiore al 14% effettivo annuo per un
periodo non inferiore a cinque anni e nel limite della spesa annua non
superiore a L. 20 miliardi.
4. Gli importi
corrisposti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente secondo comma per gli
anni 1987, 1988, 1989 sono considerati anticipazioni delle Regioni rispetto ad
eventuali interventi dello Stato per i medesimi anni in aggiunta al Fondo
Nazionale Trasporti.
ARTICOLO 2
1. La Giunta regionale,
entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita
la competente Commissione Consiliare, predispone un piano di riorganizzazione,
razionalizzazione e ristrutturazione del settore nel quadro delle indicazioni
del Piano Regionale dei Trasporti. Entro il medesimo termine adottera' i
necessari provvedimenti, previo parere della competente Commissione Consiliare,
per la cessazione delle gestioni in affidamento precario, anche in deroga alla
normativa di cui all' art.8 della LR 23-
6- 1980, n. 79.
2. Contestualmente al
piano di riorganizzazione, la Giunta e' autorizzata a predisporre una
variazione di bilancio per assicurare l' eventuale copertura degli oneri
relativi all' esercizio in corso.
ARTICOLO 3
1. Fino alla
determinazione dei contributi di cui al precedente art. 2, la Giunta regionale
eroga acconti mensili utilizzando il 90% dello stanziamento di bilancio per i
contributi dell' esercizio corrente. Lo stanziamento residuato alla chiusura
dell' esercizio e' riutilizzato nell' esercizio successivo con iscrizione in
apposito capitolo del bilancio per le liquidazioni di conguaglio.
ARTICOLO 4
Al fine di conseguire
l' equilibrio economico dei propri bilanci, le aziende di trasporto pubblico
locale sono autorizzate a praticare prezzi di biglietti e di abbonamenti
superiori a quelli minimi fissati dalla Regione, ai sensi dell' art. 6 della
Legge n.151/ 81, previa autorizzazione della Giunta regionale per le
determinazioni di competenza.
Le aziende esercenti
autoservizi extraurbani sono altresì facoltate ad assumere traffico locale in
tutte le fermate autorizzate con l' atto concessionale.
ARTICOLO 5
1. Il prezzo degli
abbonamenti rilasciati agli studenti delle scuole di qualsiasi ordine e grado
per le autolinee extraurbane e' stabilito nell' importo del 60% del prezzo
degli abbonamenti.
2. La Giunta regionale
stabilisce le condizioni e le modalita' che le aziende concessionarie dovranno
osservare per l' attuazione di quanto stabilito dal precedente comma.
3. Non Promulgato
seguito specifica disposizione Governo Centrale sede controllo.
4. Ai rimborsi delle
minori entrate che risultano alle aziende per effetto delle circolazioni
autorizzate ai sensi dei commi precedenti e documentate con le modalita' che
saranno stabilite dalla Giunta regionale, si provvede annualmente entro il
limite dell' apposito stanziamento del bilancio regionale.
ARTICOLO 6
1. Sono sospese per il
quinquennio 1990 - 1994 le disposizioni delle leggi regionali 23- 6- 1980, n.
79 e 19- 3- 1982, n. 13 incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
ARTICOLO 7
1. Entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti strumentali
documentano alla regione - Assessorato al Bilancio - la propria situazione
amministrativa e finanziaria.
2. Gli eventuali avanzi
di amministrazione accertati alla data del 31 Dicembre 1989 sono riacquisiti al
bilancio regionale, previo parere della Commissione Bilancio, per essere
destinati a finanziare, per l' anno 1990, le spese correnti degli Enti
strumentali.
3. Al fine di cui
sopra, ciascun Ente strumentale versa alla Regione l' avanzo di amministrazione
accertato entro 60 giorni successivi all' accertamento.
ARTICOLO 8
Non promulgato seguito specifica
disposizione Governo Centrale sede controllo.
ARTICOLO 9
1. La Regione attua
programmi di investimento produttivi ed infrastrutturali attivando i canili di
finanziamento della Comunita' Economica Europea.
2. A tal fine, per l'
anno 1990 promuove la realizzazione dei Programmi Integrati Mediterranei ( PIM)
e dei Programmi Operativi di cui al Regolamento CEE 2052/ 88 assentiti dagli
Organi Comunitari.
3. I Programmi di cui
al comma precedente si attuano con i procedimenti previsti dalla normativa regionale.
4. Nei casi di materia
non disciplinata dalla normativa regionale si applicano le disposizioni di cui
all' art. 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
5. Al finanziamento
delle quote regionali necessarie per la realizzazione dei "
programmi" si provvede in via alternativa e/ o convergente mediante gli
stanziamenti di cui alla Legge 16- 4- 1987, n. 183, all' art. 13 della legge 1
marzo 1986, n. 64 ed all' art. 44 del TU Legge sul Mezzogiorno.
ARTICOLO 10
1. La Regione Puglia e'
legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza, anche
lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nell' art. 17
della legge 2- 3- 1976, n. 183 " Disciplina dell' Intervento Straordinario
nel Mezzogiorno".
2. Le leggi regionali
che prevedono, a favore degli Enti pubblici e di soggetti che per Statuto
svolgono attivita' di pubblico interesse, contributi in conto capitale, sia in
unica soluzione sia in quote annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti,
in beni immobili o mobili, possono operare con lo strumento della locazione
finanziaria.
3. In alternativa ai
contributi in c/ capitale ed in c/ mutuo, la regione puo' erogare contributi in
c/ canone per la locazione finanziaria fino alla copertura massima del 75%
della spesa ritenuta ammissibile.
ARTICOLO 11
1. E' istituito il
" Fondo Regionale per le spese socio - assistenziali" di cui all'
art. 14 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 11.
2. L' 85% del Fondo e'
ripartito tra i Comuni con deliberazione di Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare Bilancio, per le spese di programma e di gestione dei
servizi socio - assistenziali, ivi comprese le prestazioni economiche ex ONMI
gia' esercitate dalle Amministrazioni provinciali, sulla base dei seguenti
parametri riferiti a ciascun Comune:
a) 4/ 10 in base alla
popolazione residente;
b) 2/ 10 in base alla
disoccupazione;
c) 2/ 10 in base alla
popolazione ultrasessantenne;
d) 2/ 10 in base alla
popolazione inferiore agli anni diciotto.
3. Alla quota dell' 85%
del Fondo fanno altresì carico le provvidenze integrative a favore degli
hanseniani e delle loro famiglie, attribuite secondo i seguenti criteri:
a) agli hanseniani
residente nei Comuni della Regione Puglia e' corrisposto, a integrazione del
sussidio di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, a decorrere dal 1°marzo
1990, un assegno giornaliero di Lire undicimila. E' altresì corrisposto per
ciascun familiare a carico un assegno giornaliero di lire diecimila. Per la
definizione dei familiari a carico vigono le disposizioni di cui alla citata
legge 24- 1- 1986, n. 31;
b) gli assegni integrativi di cui alla precedente lettera
a) sono corrisposti dal Sindaco del Comune di Residenza di ciascun hanseniano
sulla base di elenchi forniti dall' Assessore regionale alla sanita' all'
inizio di ciascun anno e secondo le eventuali modificazioni comunicate nel
corso dell' anno.
Alla
fine di ciascun anno il Sindaco e' tenuto a redigere e presentare il rendiconto
delle spese sostenute;
c) la Giunta regionale
accredita ai Comuni le somme occorrenti per l' erogazione degli assegni sulla
base degli elenchi di cui alla precedente lettera b).
4. La parte residua del
Fondo e' ripartita, con uno o piu' provvedimenti, dalla Giunta regionale,
sentito il parere della competente Commissione consiliare, per l' esercizio
delle funzioni amministrative rivenienti da leggi regionali o statali e per il
finanziamento di programmi di intervento socioassistenziali presentati dai
Comuni.
5. L' importo delle
rette di ospitalita' per il ricovero di minori ed anziani e' stabilito d'
intesa tra gli Enti affidanti e gli organismi socio - assistenziali affidanti.
ARTICOLO 12
1. I commi 3°, 4°, 5° e
6° dell' art. 1 della legge regionale 4- 10- 89, n. 14 sono abrogati.
2. Sono altresì abrogate
tutte le altre disposizioni normative in contrasto con la presente legge.
Data a Bari, addì 17 aprile 1990