Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Storica

Anno
1990
Numero
18
Data
04/05/1990
Abrogato
 
Materia
Artigianato
Titolo
Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali per l' artigianato.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, in via straordinaria ed urgente, provvede alla costituzione delle nuove Commissioni provinciali per l' artigianato previste dall' art. 9 della l.r. 17- 1- 1988, n. 2, nominando i componenti di cui al primo comma, lett. a), del medesimo articolo, sulla base di designazioni delle associazioni di categoria artigiane operanti nella Regione da almeno tre anni.

2. Contestualmente il Presidente della Giunta regionale dispone l' avvio ed il completamento delle procedure per la revisione dell' albo e per effettuare le elezioni ai sensi della l.r. 17- 1- 1988, n. 2.

3. Qualora le elezioni non siano effettuate entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla loro costituzione, le Commissioni costituite ai sensi del primo comma del presente articolo si considerano decadute di diritto ed alla gestione dell' albo e delle altre attivita' si provvede con un commissario straordinario ai sensi di legge.

ARTICOLO 2

1. Agli oneri finanziari rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi degli artt. 27 e segg. e 53 e segg. della l.r. 17- 1- 1988, n. 2, con i fondi stanziati sul cap. 0213030 del bilancio di previsione per il 1990.

            Data a Bari, addì 4 maggio 1990