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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1990
Numero
30
Data
11/05/1990
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Aree soggette a divieto di modificazione)

1. Fino all' approvazione, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, del PUTT (Piano urbanistico territoriale tematico) del " Paesaggio e dei beni ambientali", quale piano paesistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, previsto dall' art. 1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e dei relativi piani paesistici delle diverse aree sub regionali individuate dal PUTT e, comunque, non oltre la data del 31- 12- 1990, e' vietata ogni modificazione  dell'assetto del territorio nonche' qualsiasi opera edilizia nelle seguenti aree:

a) territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio piu' elevato sul mare;

b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dal confine della linea di battigia;

c) territori compresi nella fascia di 200 metri dal piede degli argini dei fiumi, torrenti e corsi d' acqua classificati pubblici ai sensi del TU sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive integrazioni, nonche' dal ciglio piu' elevato delle gravine o lame.

I torrenti, i corsi d' acqua, le gravine o lame di cui al presente articolo saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, da emanare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;

d) i territori coperti da boschi o macchia mediterranea, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento e nelle fasce contermini di 100 metri;

e) i territori interessati da zone umide incluse nell' elenco di cui al DPR 13 marzo 1976, n. 448 o individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, da emanare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;

f) i territori relativi alle zone di interesse archeologico;

g) i parchi e le riserve regionali o comunali nonche' la relativa fascia di protezione esterna prevista dal piano di istituzione.

ARTICOLO 2

(Interventi ammissibili)

1. Il divieto di cui al' art. 1 della presente legge non si applica per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l' aspetto esteriore degli edifici, nonche' per l' esercizio delle attivita' agro - silvo - pastorali che non alterino lo stato dei luoghi e che non prevedano costruzioni edilizie. Sono inoltre consentite opere di forestazione, di taglio colturale, di bonifica, di consolidamento degli abitati e delle aree interessate da movimenti franosi nonche' opere di sistemazione idrogeologica, con relativa asportazione di materiale litoide finalizzata alla stessa sistemazione idrogeologica, sempre che tali opere siano autorizzate o approvate dagli organi competenti sulla base di apposito progetto presentato agli organi stessi.

2. L' attivita' edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente art. 1 sono consentite nelle zone " A" e " B" previste dagli strumenti urbanistici.

Nelle zone " C", nelle aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali ed industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle aree boscate od interessate da macchia mediterranea, l' edificazione e' consentita soltanto nelle radure purche' gli interventi, oltre al rispetto delle condizioni del precedente comma, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco o della macchia mediterranea di almeno 100 metri.

4. La realizzazione delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e degli enti strumentali statali e regionali puo' essere autorizzata dalla Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dall' art. 1 della presente legge, sulla base di apposito studio di impatto ambientale che approfondisca gli effetti diretti e indiretti del progetto dell' opera sui diversi fattori quali: l' uomo, il suolo, la fauna, la flora, l' acqua, l' aria, il paesaggio e previo parere favorevole del Comitato urbanistico regionale.

5, Lo studio di impatto ambientale deve comprendere:

a) la descrizione analitica dello stato iniziale del sito e del suo ambiente;

b) la descrizione dell' opera proposta, considerata specialmente in rapporto alle sue finalita' ed ai riflessi nella economia locale;

c) le caratteristiche fisiche dell' insieme del progetto con indicazioni della natura e della qualita' dei materiali;

d) la descrizione dei probabili effetti del progetto sull' ambiente, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, all' acqua, all' aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, al paesaggio ed alle possibili varie interazioni tra i fattori stessi.

6. La realizzazione di tutte le opere e' comunque subordinata al rilascio del nullaosta previsto dall' art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

ARTICOLO 3

(Aree assoggettabili a divieto)

1. Su proposta dell' Assessore all' Urbanistica ed Assetto del Territorio e sentita la competente Commissione consiliare, con decreto del Presidente della Giunta regionale possono essere individuate aree non comprese nell' elenco di cui all' art. 1 della presente legge e di particolare pregio ambientale, considerate come tali nelle fasi di elaborazione del PUTT del " Paesaggio e dei beni ambientali", nei quali si applicano le norme della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma precedente, in deroga a quanto previsto dal 2° comma del precedente art. 2, puo' comprendere aree comunque tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti ed interessate da piani attuativi anche se approvati.

ARTICOLO 4

(Notifica ai proprietari delle aree)

1. La pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonche' sull' Albo pretorio del Comune interessato e su non meno di due quotidiani a maggiore diffusione locale, in uno all' individuazione delle aree su mappe catastali, costituisce a tutti gli effetti notifica ai proprietari interessati.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

            Data a Bari, addì 11 maggio 1990