ARTICOLO 1
(Rimborso spese ai nefropatici in trattamento emodialitico)
1. Ai nefropatici
sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle
Unita' Sanitarie Locali, presso le strutture sanitarie private convenzionate,
nonche' presso le cliniche universitarie convenzionate e le istituzioni
sanitarie di cui all'art. 41 della legge
23/12/1978, n. 833 e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
cui all' art. 42 della stessa legge, ubicati nel territorio regionale, e' corrisposto,
da parte della Unita' Sanitaria Locale di residenza, il rimborso delle spese di
trasporto entro il limite previsto per l' uso dei mezzi pubblici collettivi.
2. Qualora le
condizioni di salute dell' assistito, attestate da idonea certificazione medica
rilasciata dal responsabile del centro dialitico ove e' in trattamento o presso
cui il paziente esegue i controlli, non consentano l' utilizzazione dei mezzi
pubblici collettivi, e' consentita l' utilizzazione di autoambulanza messa a
disposizione della USL o, previa autorizzazione, di autovettura ad uso privato
con esonero per la stessa USL da ogni responsabilita' per l' uso del mezzo
stesso.
3. In caso di
utilizzazione di autovetture ad uso privato e' corrisposto un rimborso pari ad
un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro
percorso, nonche' il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi
autostradali.
4. I rimborsi sono
corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell' assistito corredata
della documentazione di spesa nonche', nell'ipotesi di cui al secondo comma del
presente articolo, della prescritta certificazione medica con l' eventuale
dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. A tal fine,
devono essere specificati il tipo di autovettura, il numero di targa, il numero
dei chilometri percorsi e il nominativo del proprietario. Il rimborso
chilometrico e' calcolato sulla piu' breve distanza viaria possibile tra il
luogo di residenza dell' assistito e quello ove e' ubicata la struttura
sanitaria presso la quale e' effettuato il trattamento di emodialisi.
5. Al rimborso provvede
l' Unita' Sanitaria Locale di residenza dell' assistito a seguito della
presentazione della prescritta documentazione.
6. Nei casi in cui l'
assistito abbia usufruito di autoambulanza messa a disposizione dall' Unita'
Sanitaria Locale non si fa luogo a rimborso.
ARTICOLO 2
(Erogazione di materiali d' uso estese ai nefropatici in
trattamento domiciliare con
rene artificiale o mediante dialisi peritoneale)
1. Le Unita' Sanitarie
Locali presso le quali siano istituiti divisioni o servizi di nefrologia e
dialisi sono tenute a fornire le prestazioni ambulatoriali ai nefropatici in
trattamento emodialitico presso centro dialisi satellite, unita' di dialisi ad
assistenza limitata nonche' in dialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi
peritoneale).
2. Per i nefropatici in
trattamento di emodialisi domiciliare, le Unita' Sanitarie Locali di cui al
precedente comma consegnano al nefropatico, secondo la periodicita' stabilita
dal dirigente del centro dialitico, il materiale d' uso per il trattamento di
emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale).
3. L' Unita Sanitaria
Locale di residenza corrisponde al nefropatico in trattamento di emodialisi
domiciliare un contributo fisso mensile quale concorso nelle spese di energia
elettrica ed acqua per il funzionamento dell' impianto.
4. Il contributo
predetto non puo' essere superiore a L. 500.000 per il trattamento con rene
artificiale e a L. 400.000 per il trattamento di dialisi peritoneale per ogni
anno di trattamento ed e' corrisposto sulla base di domanda dell' assistito
corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della divisione o del
servizio di nefrologia e dialisi della Unita' Sanitaria Locale che ha fornito
l' impianto, attestante la durata del trattamento.
ARTICOLO 3
(Fornitura ai nefropatici cronici di prodotti dietetici
aproteici)
1. Ai fini della
fornitura dei prodotti aproteici, i nefropatici con insufficienza renale in
terapia conservativa sono equiparati ai soggetti affetti da dismetabolismo
congenito di cui al DM Sanita' 1- 7- 89.
2. Gli Enti competenti
sono autorizzati a fornire le specialita' non comprese nel prontuario
farmaceutico necessarie agli uremici cronici.
3. La prescrizione dei
prodotti non compresi nel prontuario farmaceutico deve essere compilata su
ricetta del medico specialista per il fabbisogno mensile e accompagnata dal
preventivo di spesa.
ARTICOLO 4
(Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali
effettuati in Italia e all' estero)
1. Nei limiti della
normativa vigente, L' Unita' Sanitaria Locale di residenza del nefropatico che
non abbia potuto fruire di trapianto presso il centro dei trapianti regionale
rimborsa le spese di trasporto o di viaggio sostenute:
- per gli esami
preliminari e per la tipizzazione tissutale;
- gli interventi di
trapianto renale;
- per spese di
soggiorno del paziente nel periodo post - operatorio presso la localita' sede
del centro trapianti, se richiesto per esigenze cliniche documentate;
- per tutti i controlli
successivi, nonche' per le complicanze derivanti dall' intervento stesso;
- per eventuale
espianto.
2. Nei limiti della
normativa vigente, e' previsto il rimborso delle spese di viaggio per un
accompagnatore nel caso l' assistito sia minorenne oppure sia non
autosufficiente.
ARTICOLO 5
(Contributi ai nefropatici in temporaneo soggiorno in altre
Regioni o all' estero)
1. Ai nefropatici che,
in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuino trattamenti emodialitici
presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non
vigano rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso
strutture sanitarie di tali Stati, e' corrisposto, da parte della Unita'
Sanitaria Locale di residenza del nefropatico, un contributo di L. 200.000 per
ogni trattamento effettuato.
2. Il contributo e'
corrisposto su richiesta dell'assistito corredata della documentazione attestante
l' avvenuto trattamento e le spese.
3. Nel caso di
trattamento effettuato presso strutture sanitarie private non convenzionate di
altre Regioni, alla richiesta deve altresì essere allegata la documentazione
idonea a comprovare l' impossibilita' di utilizzare le strutture pubbliche o
private convenzionate esistenti nella Unita' Sanitaria Locale nel cui ambito
sia ubicato il Comune di temporaneo soggiorno.
ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
dall' applicazione della presente legge, le Unita' Sanitarie Locali faranno
fronte con la quota del Fondo Sanitario assegnata a norma della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
Data a Bari, addì 5 novembre 1991