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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1991
Numero
10
Data
25/11/1991
Abrogato
 
Materia
Problemi generali - Affari istituzionali
Titolo
Istituzione della Commissione speciale per la riforma istituzionale e amministrativa della Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia 11 dicembre 1991, n. 227.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 30), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

 

Art. 1
Istituzione.

[1. È istituita, a norma dell'art. 34 dello Statuto della Regione Puglia e dell'art. 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Commissione speciale per l'approfondimento dell'esame dei problemi concernenti la riforma dell'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione.

2. La Commissione è composta da tredici Consiglieri regionali in rappresentanza dei Gruppi] .

Art. 2
Compiti.

[1. La Commissione provvede ad approfondire l'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari:

- per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia nell'obiettivo di rafforzarne l'essenziale carattere di istituto di democrazia politica che guida e indirizza il tessuto delle autonomie locali;

- per l'individuazione di criteri procedimentali che diano trasparenza e tempestività alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative;

- per il raccordo operativo delle rappresentanze elettive del potere locale con la più vasta e organica azione di riforma dello Stato.

2. La Commissione riferisce al Consiglio regionale con rapporti semestrali e rassegna le sue conclusioni definitive al concludersi della legislatura] .

Art. 3
Funzionamento.

[1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla costituzione e insediamento della Commissione entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La Commissione nella riunione di insediamento elegge il Presidente e due Vicepresidenti.

2. Il Presidente presiede la Commissione e ne coordina i lavori.

3. Per il funzionamento e il supporto tecnico, la Commissione si avvale del personale e delle strutture del Consiglio regionale e di un massimo di n. 5 esperti proposti dalla Commissione e nominati secondo la normativa regionale vigente.

4. Le spese necessarie per il funzionamento e il supporto tecnico gravano sul bilancio del Consiglio regionale.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio in quanto compatibili] .

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .