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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1992
Numero
15
Data
29/06/1992
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Stato di previsione dell' entrata)

1. Sono autorizzati l' accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonche' delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l' anno finanziario 1992, rispettivamente in lire 19.942.628.905.202 e in lire 26.029.295.292.852, al netto della presunta giacenza di cassa all' inizio dell' esercizio pari a lire 87.977.651.323, giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

ARTICOLO 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Sono autorizzati per l' esercizio finanziario 1992 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in lire 19.942.628.905.202 e in lire 26.117.272.944.175, giusta lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.

ARTICOLO 3

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio finanziario 1992 allegato alla presente legge.

ARTICOLO 4

(Elenco delle spese obbligatorie)

1. Sono considerate obbligatorie, ai sensi dell' art. 36 della legge di contabilita' regionale, le spese elencate nell' allegato alla presente legge.

ARTICOLO 5

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva del bilancio di cassa e' determinato per l' anno 1992 in lire 1992 in lire 106.431.128.371 ed iscritto al cap. 1110020.

ARTICOLO 6

(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell' art.6 della LR 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 1992/ 1994 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

ARTICOLO 7

(Spese continuative o ricorrenti)

1. Le autorizzazioni di spesa per l' anno finanziario 1992 che regolano attivita' ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio sono autorizzate per gli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa iscritto nell' allegato stato di previsione della spesa stessa.

ARTICOLO 8

(Annualita' a carico del bilancio autonomo)

1. In riferimento all' art. 9 - seconda comma - della LR 25- 6- 91, n. 5, alla spesa relativa all' anno 1992 e per gli interessi derivanti dalla moratoria per le annualita' a carico del bilancio autonomo si fa fronte con lo stanziamento di lire 40.000.000.000 previsto al cap. 1121020 dello stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 9

(Fondo globale)

1. E' iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 il cap. 1110070 " Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione" in settori di intervento, dotato dello stanziamento di lire 19.000.000.000

2. Lo stanziamento di lire 17.500.000.000 iscritto al cap. 1110070 e' finalizzato alla dotazione del disegno di legge, in corso di adozione, sulla imprenditorialita' giovanile.

3. Lo stanziamento di lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo 1110070 e' finalizzato allo sviluppo dei collegamenti aerei pugliesi (Grottaglie - TA e Foggia).

ARTICOLO 10

(Fondo per residui passivi perenti)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1992 e' iscritto apposito fondo al cap. 1110040 finanziato per l' importo di lire 22.000.000.000 per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi.

2. La gestione del fondo e' disciplinata dalla normativa di cui all' art. 6 della LR 04- 12- 91, n. 11.

3. La deliberazione di cui al 6° comma dell' art.6 della LR 4- 12- 91, n. 11 e' approvata dalla Giunta regionale su proposta congiunta del Presidente, dell' Assessore al Bilancio e dell' Assessore competente per materia.

ARTICOLO 11

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell' art. 43 della LR 30 maggio 1977, n. 17, ad apportare nel corso  dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonche' per l' iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

2. Ogni deliberazione assunta ai sensi del precedente comma e' trasmessa dalla Giunta al Consiglio perche' ne prendano conoscenza le competenti Commissioni consiliari.

ARTICOLO 12

(Regolazioni contabili)

1. Tutte le operazioni contabili compiute in esecuzione dell' autorizzazione dell' esercizio provvisorio del bilancio di cui alla LR 20 gennaio 1992, n. 4, sono trasferite, a cura della Ragioneria regionale, sui competenti capitoli del bilancio di previsione per  l'anno finanziario 1992 approvato dalla presente legge.

ARTICOLO 13

(Locazione finanziaria)

1. La Regione Puglia e' legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza, anche lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nell' art. 17 della legge 2- 3- 1976, n.183 " Disciplina dell' Intervento Straordinario nel Mezzogiorno".

2. Le leggi regionali che prevedono, a favore di Enti pubblici e di soggetti che per Statuto svolgono attivita' di pubblico interesse, contributi in conto capitale, sia in unica soluzione sia in quote annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti, in beni immobili o mobili, possono operare con lo strumento della locazione finanziaria.

3. In alternativa ai contributi in c/ capitale ed in c/ mutuo, la Regione puo' erogare contributi in c/canone per la locazione finanziaria fino alla copertura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

A tal fine e' istituito il Cap. 1010060 " Contributi in c/ canone per locazione finanziaria" con una previsione di spesa, in termini di competenza e cassa, pari a lire 2.000.000.000.

ARTICOLO 14

(Sanita')

1. Fermo il disposto dell' art. 8 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 17, alla liquidazione delle competenze dovute alle farmacie convenzionate provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale alla Sanita', se delegato, a norma dell' art. 64 della legge regionale di contabilita' 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I decreti di liquidazione costituiscono atti di mera esecuzione della deliberazione di impegno annuale della relativa spesa.

3. Le anticipazioni mensili da corrispondere agli ospedali classificati, dipendenti da enti ecclesiastici, a norma dell' articolo 8 delle convenzioni stipulate alla stregua dello schema tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 luglio 1985, nonche' agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura privata a norma dell' articolo 7 delle convenzioni stipulate alla stregua dello schema tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 1986, e la corresponsione delle diarie determinate sono erogate con proprio decreto dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore alla Sanita' se delegato.

4. I decreti di liquidazione costituiscono atti di mera esecuzione ove la Giunta assuma impegno annuale della relativa spesa.

ARTICOLO 15

(Spese per interventi di sviluppo finanziate con fondi dello Stato e della Comunita' Europea)

1. Le spese concernenti interventi di sviluppo finanziate con fondi e risorse finanziarie assegnate alla Regione dello Stato e dalla Comunita' Europea sono autorizzate per le destinazioni ed i rispettivi importi previsti sui corrispondenti capitoli del bilancio 1992.

ARTICOLO 16

(Servizi Sociali)

1. Il fondo regionale per i servizi socio - assistenziali previsto al cap. 0784010 e' ripartito secondo le modalita' previste  dall'art. 7 della LR 25- 6- 91, n. 5.

2. Le assegnazioni finanziarie alle UUSSLL della Regione, previste dalla legge regionale 7- 9- 1987, n. 26, per gli interventi socio - assistenziali collegati alla assistenza psichiatrica, sono disposte con periodicita' annuale.

3. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell' ONPI e dell' ENAOLI, trasferito alla Regione ai sensi dell' art. 1 sexies, primo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e quello del soppresso Ente " Gioventu' italiana" sito in Gallipoli ( LE), trasferito alla Regione ai sensi dell' art. 2, comma secondo e terzo, della legge 18 novembre 1975, n. 764, utilizzato direttamente per lo svolgimento di funzioni e servizi socio - assistenziali, e' attribuito in proprieta' ai Comuni territorialmente competenti, i quali subentrano nei rapporti attivi e passivi pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e loro pertinenze. Alla individuazione dei beni da trasferire e alla determinazione di criteri e modalita' di trasferimento provvede la Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale provvede, altresì, al trasferimento ai Comuni interessati, secondo le norme previste dall' art. 8 della LR 13 aprile 1988, n. 13 e successive modificazioni, del personale di ruolo in servizio presso le strutture alla data di entrata in vigore alla presente legge. La Regione, limitatamente al primo triennio, assicura ai Comuni interessati la corresponsione di un contributo annuo almeno pari all' importo dei piani finanziari accreditati per l' anno 1990 in favore dei competenti funzionari delegati, integrato del costo effettivo del personale trasferito.

ARTICOLO 17

(Edilizia Residenziale)

1. Tutti i contributi pubblici in conto interessi e in conto capitale, derivanti da impegni irrevocabili assunti in base a leggi regionali per interventi edilizi, ivi compreso l' acquisto di alloggi, eseguiti in conformita' a corrispondenti leggi statali, possono essere erogati agli aventi diritto con prelievo da risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per le stesse finalita'.

ARTICOLO 18

(Partecipazione regionale per la promozione di Accordi di Programma tra Enti locali).

1. La Regione promuove Accordi di Programma tra gli Enti locali ubicati nelle zone interne e/o depresse ai sensi dell' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 " Ordinamento delle Autonomie locali".

2. Per la partecipazione regionale, che e' regolata dalla normativa di cui alla LR 16- 5- 85, n. 27 " Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici", e' istituito il seguente capitolo di spesa 1010055 con uno stanziamento di lire 10 miliardi.

ARTICOLO 19

(Enti Strumentali)

1. Nel triennio 1992/ 1994 per gli Enti Strumentali valgono gli stessi vincoli richiesti dallo Stato alla Regione con il decreto legge 17- 3- 92, n.233, art. 29, per il Piano di risanamento: in particolare, per gli Enti Strumentali e' fatto divieto:

a) di procedere alla copertura dei posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

b) di iscrivere in bilancio spese per attivita' discrezionali.

ARTICOLO 20

(Bilancio di previsione dell' Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese)

1. E' approvato l' allegato Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1992 dell' Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese, nei limiti degli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

ARTICOLO 21

(Mutui per il risanamento della situazione debitoria della Regione al 31- 12- 90)

1. In applicazione della legge regionale " Piano di risanamento della situazione debitoria della Regione Puglia al 31- 12- 1990", approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 132 del 28 e 29 aprile 1992, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1992 e' iscritta al cap. 0001010, per L. 350.000.000.000, la prima quota del disavanzo finanziario degli esercizi 1989 e 1990 ed al capitolo 1110095 la spesa di lire 150.000.000.000 a titolo di " Passivita' arretrate al 31- 12- 1990".

2. Le ulteriori quote di disavanzo e di passivita' arretrate destinate a sanare l' intera situazione debitoria accertata all' art. 1 della legge regionale di cui al precedente comma verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei Bilanci 1993 e 1994 in corrispondenza all' ammontare dei pagamenti previsti per i rispettivi esercizi finanziari dal programma di cui all' art. 2, 3° comma, della suddetta legge regionale.

3. Al finanziamento della spesa autorizzata al 1° comma del presente articolo, per l' ammontare complessivo di  L.500.000.000.000, si provvede mediante la contrazione, entro il 30 settembre 1992, di uno o piu' mutui di ammortizzazione nel termine massimo di quindici anni al saggio di interesse variabile non superiore a quello indicato per operazioni della specie nel Decreto del Ministero del Tesoro che fissa, per il periodo, le condizioni massime dei mutui agli Enti Locali, come previsto dall' art. 22, 2° comma, della legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. Gli oneri relativi alle quote di ammortamento per capitali ed interessi dei mutui autorizzati al precedente comma, previsti in ragione d' anno e per ogni milione di prestito effettivamente contratto sulla base del coefficiente di lire 162.809, faranno carico ai bilanci regioni di competenza 1993 e successivi in relazione alle scadenze delle rate periodiche posticipate.

5. Gli oneri di cui al comma precedente troveranno copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza regionale del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16- 5- 70, n. 281 e successive modificazioni, risultante dalle corrispondenti delegazioni di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Giunta regionale a norma dell' art. 46 della legge regionale di contabilita' 30- 5- 77, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 22

(Autorizzazione contrazione mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti)

1. La Giunta regionale, a termini del 5° comma, art. 29, DL 17- 03- 92, n. 233, e' autorizzata a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti mutuo decennale al tasso di riferimento praticato dalla stessa Cassa per il consolidamento dell' annualita' dovuta per l' esercizio finanziario 1991.

2. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le procedure di cui al 5° comma dell' art. 21 della presente legge. A tal fine, e' istituito nel Bilancio per l' esercizio finanziario 1992 il cap. 1121030 finanziato per l' importo di lire 28.671.000.000.

            Data a Bari, addì  29 giugno 1992

ALL. OMISSIS