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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1992
Numero
9
Data
15/04/1992
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Interventi selvicolturali ammissibili ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO UNICO

ARTICOLO UNICO

1. Ai fini dell' applicazione dell' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle norme della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive proroghe, fra le attivita' selvicolturali sono compresi i seguenti interventi:

a) i tagli di utilizzazione con riserve di matricine dei boschi cedui;

b) i tagli di avviamento dei boschi cedui al governo in alto fusto;

c) i tagli di utilizzazione saltuari, da dirado nonche' quelli periodici (tagli intercalari) dei boschi da alto fusto;

d) i tagli colturali fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di sfollamento e delle piante danneggiate dal fuoco, nonche' tutte le altre attivita' selvicolturali previste ed autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti in materia.

2. Gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalle legge e regolamenti forestali vigenti in materia e per essi non e' richiesta, ai sensi dell' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.431, l' autorizzazione di cui all' art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 a condizione che non alterino l' assetto idrogeologico del territorio.

            Data a Bari, addì 15 aprile 1992