TITOLO I
(1) La presente legge è
stata abrogata dall'allegato A, n. 39), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[1. A decorrere dal 1° luglio
1992, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, prevista dall'art 1
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è determinata nella misura
corrispondente all'80% dell'ammontare dell'imposta erariale] .