(1) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato
dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i
rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della
sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.
Art. 1
Finalità.
[1. La Regione stabilisce le
tariffe minime del trasporto pubblico locale e le tipologie dei titoli di
viaggio, con l'obiettivo di favorire l'integrazione tariffaria tra i servizi
urbani e quelli extraurbani nonchè l'impiego generalizzato di sistemi
meccanizzati per l'emissione e l'obliterazione dei titoli di viaggio]
(2) .
(2) L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
TITOLO I
Autoservizi di competenza della Regione
Art. 2
Titoli di viaggio.
[1. Le aziende che gestiscono
autoservizi di competenza regionale sono tenute a rilasciare, a richiesta degli
utenti, i seguenti titoli di viaggio:
- biglietti di corsa semplice,
validi per l'effettuazione di una sola corsa;
- abbonamenti settimanali,
validi per l'effettuazione di n. 12 corse;
- abbonamenti mensili, validi
per l'effettuazione di n. 50 corse] (3) .
(3) L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 3
Tariffa minima.
[1. Per la determinazione dei
prezzi relativi alle varie percorrenze ed ai relativi titoli di viaggio indicati
nel precedente art. 1 si fa ricorso alla tariffa minima che viene fissata
annualmente dalla Giunta regionale. Detta tariffa non può essere inferiore a
quella adottata dall'Ente Ferrovie dello Stato per i biglietti di corsa semplice
in seconda classe con riferimento alla prima fascia di percorrenza.
2. Le modalità di calcolo dei
prezzi dei titoli di viaggio da rilasciare per le singole relazioni sono
riportate negli articoli seguenti] (4) .
(4) L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 4
Biglietti di corsa semplice.
[1. Per il calcolo dei prezzi
dei biglietti di corsa semplice si fa riferimento a fasce chilometriche di 5
chilometri fino a 50 chilometri e di 10 chilometri oltre i 50 chilometri. Il
prezzo del biglietto di corsa semplice di ciascuna relazione è calcolato
moltiplicando la tariffa minima di cui al precedente art. 3 per la lunghezza
chilometrica massima della fascia in cui è compresa la relazione.
2. La Giunta regionale, al fine
di agevolare l'uso di sistemi meccanizzati per il rilascio e l'obliterazione dei
titoli di viaggio, può autorizzare il calcolo dei prezzi dei biglietti per fasce
di 10 chilometri] (5) .
(5) L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 5
Abbonamenti settimanali.
[1. I prezzi degli abbonamenti
settimanali per ciascuna relazione sono calcolati moltiplicando la tariffa base
per il coefficiente 11 e per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa
la relazione e applicando gli sconti seguenti:
- per i primi 10 Km.: 20%;
- da 11 Km. a 20 Km.: 30%;
- da 21 Km. a 30 Km.: 40%;
- da 31 Km. a 40 Km.: 50%;
- da 41 Km. a 50 Km.: 60%;
- oltre 50 Km.: 70%]
(6) .
(6) L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 6
Abbonamenti mensili.
[1. I prezzi degli abbonamenti
mensili per ciascuna relazione sono calcolati moltiplicando la tariffa base per
il coefficiente 46 e per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è
compresa la relazione e applicando gli sconti seguenti:
- fino a 10 Km.: 30%;
- da 11 Km. a 20 Km.: 40%;
- da 21 Km. a 30 Km.: 50%;
- da 31 Km. a 40 Km.: 60%;
- da 41 Km. a 50 Km.: 70%;
- oltre 50 Km.: 80%]
(7) .
(7) L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 7
Prezzi minimi.
[1. I prezzi minimi dei
biglietti di corsa semplice e degli abbonamenti sono calcolati sulla distanza
minima di 10 chilometri] (8) .
(8) L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 8
Arrotondamenti.
[1. I prezzi dei biglietti di
corsa semplice e di abbonamento sono arrotondati, con approssimazione per
eccesso o per difetto, alle 500 lire se il risultato del calcolo effettuato con
i criteri riportati ai precedenti artt. 4, 5 e 6 è inferiore a lire 10.000 e
alle 1000 lire se il risultato è maggiore di lire 10.000] (9) .
(9) L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 9
Validità dei biglietti e degli
abbonamenti.
[1. I biglietti e gli
abbonamenti hanno validità limitata alla relazione per la quale sono stati
rilasciati.
2. Gli abbonamenti settimanali
hanno validità nella settimana di rilascio e non sono cedibili.
3. Gli abbonamenti mensili
hanno validità nel mese di rilascio e non sono cedibili.
4. Ogni abbonamento dovrà
essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata a cura delle
aziende esercenti, dietro un compenso, a titolo di rimborso spese, di lire 5.000
per ogni tessera. La tessera ha validità triennale] (10) .
(10) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32,
fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della
presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma
dello stesso art. 37.
Art. 10
Uso dei biglietti e degli abbonamenti.
[1. I biglietti e gli
abbonamenti rilasciati da una azienda sono utilizzabili soltanto sui servizi
gestiti dalla medesima azienda.
2. I biglietti e gli
abbonamenti rilasciati da una azienda possono essere utilizzati anche sui
servizi di trasporto gestiti da altre aziende che operano sulla medesima
relazione, previa intesa tra le aziende interessate] (11) .
(11) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 11
Servizi cumulativi.
[1. Le aziende che gestiscono
pubblici servizi di trasporto locale sono autorizzate a rilasciare biglietti ed
abbonamenti in servizio cumulativo con altre aziende, comprese quelle
ferroviarie, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni. Dette
convenzioni, per essere operanti, devono essere sottoposte all'approvazione
della Giunta regionale] (12) .
(12) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 12
Facoltà della Giunta regionale.
[1. È facoltà della Giunta
regionale autorizzare le aziende interessate, per motivi o situazioni
particolari che le aziende medesime dovranno specificare nelle relative
richieste, a rilasciare titoli di viaggio di tipologie diverse da quelle
riportate al precedente articolo 2. Con il provvedimento di autorizzazione la
Giunta regionale determina anche le modalità di calcolo dei prezzi che devono
trovare applicazione sulle singole relazioni, unitamente alle modalità d'uso.
2. Le aziende che esercitano
autoservizi per non più di cinque giorni nella settimana sono tenute a
rilasciare, in relazione a quanto disposto dagli articoli 5 e 6, abbonamenti
utilizzabili esclusivamente per detti autoservizi calcolati sulla base del
coefficiente 10 per quelli settimanali e del coefficiente 42 per quelli mensili.
3. È altresì facoltà della
Giunta regionale autorizzare, a richiesta delle aziende interessate, tariffe
superiori a quelle minime di cui al precedente articolo 3, quando ciò risulti
necessario per consentire alle aziende di raggiungere, con i prodotti del
traffico, l'aliquota minima determinata annualmente dal Ministero dei trasporti,
in attuazione dell'art. 6, comma primo, lett. b), della legge l aprile 1981, n.
151 (13) ]
(14) .
(13) Articolo così sostituito dal primo
comma dall'articolo unico, L.R. 15 dicembre 1992, n. 17.
(14) L'intero testo
della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n.
13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n.
32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente
legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello
stesso art. 37.
Art. 13
Servizi speciali o concorrenti.
[1. È facoltà della Giunta
regionale determinare ed imporre alle aziende, nell'esercizio di singoli
autoservizi, di singole corse oppure di singole relazioni, basi tariffarie più
elevate di quelle minime di cui al precedente art. 3, quando si tratti di
servizi rapidi o di servizi speciali di elevato livello, ovvero di servizi
concorrenti con altri sovvenzionati] (15) .
(15) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 14
Prenotazione posti.
[1. Le aziende possono
istituire il servizio di prenotazione dei posti applicando una maggiorazione del
10% del prezzo del biglietto di corsa semplice, con un minimo di L. 500 per
posto prenotato] (16) .
(16) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 15
Tabelle polimetriche delle distanze e dei
prezzi.
[1. Le aziende presentano alla
Regione le tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la formazione
delle tabelle polimetriche delle distanze le frazioni di chilometro sono
arrotondate al chilometro superiore.
2. Le aziende sono tenute a
ripresentare le tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi tutte le volte
che introducono variazioni nel regime tariffario o nei percorsi, per effetto di
provvedimenti generali o specifici adottati dalla Regione in applicazione della
presente legge] (17) .
(17) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
TITOLO II
Autoservizi di competenza dei comuni
Art. 16
[1. Gli Enti e le aziende che
gestiscono autoservizi di competenza dei Comuni sono tenuti a rilasciare, a
richiesta degli utenti, i seguenti tipi di biglietti:
a) biglietti di corsa semplice
validi per effettuare un solo viaggio su qualsiasi linea della rete urbana nella
giornata in cui il biglietto è stato reso valido con i sistemi di convalida o di
obliterazione a disposizione dell'azienda;
b) biglietti multipli ordinari
validi per effettuare più corse, al prezzo scontato del 20%.
2. La Giunta regionale
stabilisce, annualmente, d'intesa con gli Enti locali, il prezzo minimo dei
biglietti di corsa semplice.
3. È facoltà dei Comuni
autorizzare le aziende che gestiscono autoservizi di propria competenza a
rilasciare biglietti e abbonamenti diversi da quelli sopra indicati per tenere
conto delle particolari esigenze dell'utenza.
4. È facoltà del Comuni
deliberare facilitazioni tariffarie in favore di determinate categorie di
cittadini a condizione che, con i relativi atti, i Comuni competenti deliberino
contestualmente anche le risorse economiche e finanziarie necessarie per coprire
i minori introiti delle aziende interessate, i quali restano comunque a carico
del Comune che ha adottato il provvedimento.
5. In sede di determinazione
dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sono consentiti arrotondamenti alle
100 lire superiori per i primi e alle 1000 lire superiori per i secondi]
(18) .
(18) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
TITOLO III
Norme comuni
Art. 17
Validità limitate dei titoli di viaggio.
[1. Allo scopo di consentire
una adeguata programmazione dei servizi svolti in relazione ai flussi di
traffico le aziende interessate possono adottare limitazioni alla validità dei
titoli di viaggio a determinati giorni della settimana o a particolari fasce
orarie. I provvedimenti adottati dalle singole aziende dovranno essere
preventivamente approvati dall'Ente concedente] (19) .
(19) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 18
Rilascio titoli di viaggio a bordo.
[1. A richiesta delle aziende
interessate l'Ente concedente può autorizzare il rilascio a bordo di titoli di
viaggio da parte del conducente dell'automezzo per particolari esigenze
dell'utenza, con prezzi maggiorati rispetto a quelli minimi stabiliti dalla
presente legge] (20) .
(20) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 19
Ragazzi.
[1. I ragazzi di età non
superiore a 10 anni accompagnati singolarmente da persona adulta e che non
occupino posto a sedere sono trasportati gratuitamente] (21) .
(21) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 20
Bagagli.
[1. Ciascun viaggiatore ha
diritto di portare con sé gratuitamente un bagaglio di peso non superiore ai 10
kg., di dimensioni non superiori a cm. 75x50x25.
2. I bagagli che superino per
numero o per dimensione quelli di cui al comma precedente sono tassati in misura
pari al prezzo del biglietto di corsa semplice per la relazione utilizzata dal
viaggiatore interessato e per un numero massimo di 2 bagagli tassabili per ogni
viaggiatore munito di biglietto] (22) .
(22) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 21
Titoli di viaggio.
[1. I titoli di viaggio
rilasciati dalle aziende esercenti autoservizi pubblici devono consentire il
rilievo dei dati seguenti:
1) il nominativo dell'azienda
che effettua il trasporto;
2) la tipologia e,
limitatamente agli autoservizi extraurbani, la relazione per cui sono
rilasciati;
3) il prezzo;
4) la validità temporale;
5) la numerazione progressiva e
distinta per ogni tipo di titolo di viaggio rilasciato, che deve trovare
riscontro in idonea documentazione che le aziende devono tenere a disposizione
per le verifiche del personale incaricato della vigilanza da parte dell'Ente
concedente o della Regione.
2. La mancata osservanza di una
delle norme di cui al precedente comma, ovvero l'applicazione di tariffe
inferiori a quelle minime stabilite dalla presente legge, comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di lire 100.000 a carico del responsabile
dell'esercizio.
3. L'importo delle sanzioni
amministrative di cui al precedente comma è devoluto all'Ente concedente]
(23) .
(23) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 22
Sistemi meccanizzati.
[1. La Giunta regionale ha
facoltà di stabilire modelli unificati dei titoli di viaggio ed emanare norme
che consentano il rilevamento meccanizzato del traffico.
2. La Giunta regionale ha
facoltà di autorizzare l'impiego di macchine emettitrici di biglietto o di
macchine obliteratrici o di apparecchiature per il rilievo del traffico, su
richiesta delle aziende esercenti] (24) .
(24) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 23
Irregolarità di viaggio.
[1. È fatto obbligo ai
viaggiatori di munirsi del titolo di viaggio, valido per il percorso da
effettuare, con le modalità stabilite dall'azienda che effettua il trasporto.
2. Le aziende che effettuano il
trasporto sono obbligate a dare ampia pubblicità alle tariffe applicate ed alle
modalità di acquisto dei titoli di viaggio.
3. I viaggiatori che all'atto
dei controlli risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino titolo di
viaggio comunque non valido sono tenuti, oltre al pagamento del normale
biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sovratassa di L.
50.000.
4. All'accertamento delle
irregolarità di cui al comma precedente provvedono le aziende mediante gli
agenti all'uopo incaricati.
5. L'importo delle sanzioni
amministrative del pagamento delle somme previste al terzo comma è devoluto
all'azienda che esercita il servizio] (25) .
(25) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 24
Modalità di applicazione delle sanzioni.
[1. Per l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge valgono le disposizioni
contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nel titolo VII, capo
III, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753] (26) .
(26) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 25
Verifica disposizioni tariffarie.
[1. La Giunta regionale, su
proposta degli Enti Locali interessati e comunque con il concorso degli stessi,
procede annualmente alla verifica degli effetti delle disposizioni contenute
nella presente legge e stabilisce con apposita deliberazione le modifiche
tariffarie che si rendessero necessarie.
2. Le tariffe dei biglietti e
degli abbonamenti nonché del trasporto bagagli per i servizi di trasporto
pubblico locale saranno definite tenendo conto anche dei seguenti elementi:
a) variazione del costo di
produzione del servizio;
b) coordinamento con le tariffe
ferroviarie;
c) rapporto ricavi-costi da
conseguire annualmente] (27) .
(27) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
TITOLO IV
Norme finali e transitorie
Art. 26
Norma transitoria.
[1. Le funzioni attribuite
dalla L.R. 23 giugno 1980, n. 79 ai Consorzi di Bacino, in materia di
tariffe, sono svolte, fino alla loro costituzione, dalla Giunta regionale]
(28) .
(28) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 27
Abrogazioni.
[1. Sono abrogati gli
articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge regionale 23 giugno
1980, n. 79, gli articoli 18 e 19 della legge regionale 19 marzo 1982, n.
13, l'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1984, n. 43 e
l'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11] (29) .
(29) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.
Art. 28
Norma transitoria.
[1. La Giunta regionale fissa i
termini temporali per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge dei
prezzi e delle tipologie dei titoli di viaggio] (30) .
(30) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti
salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel
periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.
37.