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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1992
Numero
5
Data
23/01/1992
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 7 febbraio 1992, n. 26. La presente legge è stata abrogata dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.
Allegati
Nessun allegato

 



(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 1

Finalità.

[1. La Regione stabilisce le tariffe minime del trasporto pubblico locale e le tipologie dei titoli di viaggio, con l'obiettivo di favorire l'integrazione tariffaria tra i servizi urbani e quelli extraurbani nonchè l'impiego generalizzato di sistemi meccanizzati per l'emissione e l'obliterazione dei titoli di viaggio] (2) .

(2)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

TITOLO I

 Autoservizi di competenza della Regione

 Art. 2

Titoli di viaggio.

 

[1. Le aziende che gestiscono autoservizi di competenza regionale sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:

- biglietti di corsa semplice, validi per l'effettuazione di una sola corsa;

- abbonamenti settimanali, validi per l'effettuazione di n. 12 corse;

- abbonamenti mensili, validi per l'effettuazione di n. 50 corse] (3) .

(3)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 3

Tariffa minima.

[1. Per la determinazione dei prezzi relativi alle varie percorrenze ed ai relativi titoli di viaggio indicati nel precedente art. 1 si fa ricorso alla tariffa minima che viene fissata annualmente dalla Giunta regionale. Detta tariffa non può essere inferiore a quella adottata dall'Ente Ferrovie dello Stato per i biglietti di corsa semplice in seconda classe con riferimento alla prima fascia di percorrenza.

2. Le modalità di calcolo dei prezzi dei titoli di viaggio da rilasciare per le singole relazioni sono riportate negli articoli seguenti] (4) .

(4)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 4

Biglietti di corsa semplice.

[1. Per il calcolo dei prezzi dei biglietti di corsa semplice si fa riferimento a fasce chilometriche di 5 chilometri fino a 50 chilometri e di 10 chilometri oltre i 50 chilometri. Il prezzo del biglietto di corsa semplice di ciascuna relazione è calcolato moltiplicando la tariffa minima di cui al precedente art. 3 per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la relazione.

2. La Giunta regionale, al fine di agevolare l'uso di sistemi meccanizzati per il rilascio e l'obliterazione dei titoli di viaggio, può autorizzare il calcolo dei prezzi dei biglietti per fasce di 10 chilometri] (5) .

(5)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 5

Abbonamenti settimanali.

[1. I prezzi degli abbonamenti settimanali per ciascuna relazione sono calcolati moltiplicando la tariffa base per il coefficiente 11 e per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e applicando gli sconti seguenti:

- per i primi 10 Km.: 20%;

- da 11 Km. a 20 Km.: 30%;

- da 21 Km. a 30 Km.: 40%;

- da 31 Km. a 40 Km.: 50%;

- da 41 Km. a 50 Km.: 60%;

- oltre 50 Km.: 70%] (6) .

(6)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 6

Abbonamenti mensili.

[1. I prezzi degli abbonamenti mensili per ciascuna relazione sono calcolati moltiplicando la tariffa base per il coefficiente 46 e per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la relazione e applicando gli sconti seguenti:

- fino a 10 Km.: 30%;

- da 11 Km. a 20 Km.: 40%;

- da 21 Km. a 30 Km.: 50%;

- da 31 Km. a 40 Km.: 60%;

- da 41 Km. a 50 Km.: 70%;

- oltre 50 Km.: 80%] (7) .

(7)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

Art. 7
Prezzi minimi.

[1. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice e degli abbonamenti sono calcolati sulla distanza minima di 10 chilometri] (8) .

(8)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 
Art. 8
Arrotondamenti.

[1. I prezzi dei biglietti di corsa semplice e di abbonamento sono arrotondati, con approssimazione per eccesso o per difetto, alle 500 lire se il risultato del calcolo effettuato con i criteri riportati ai precedenti artt. 4, 5 e 6 è inferiore a lire 10.000 e alle 1000 lire se il risultato è maggiore di lire 10.000] (9) .

(9)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 9

Validità dei biglietti e degli abbonamenti.

[1. I biglietti e gli abbonamenti hanno validità limitata alla relazione per la quale sono stati rilasciati.

2. Gli abbonamenti settimanali hanno validità nella settimana di rilascio e non sono cedibili.

3. Gli abbonamenti mensili hanno validità nel mese di rilascio e non sono cedibili.

4. Ogni abbonamento dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata a cura delle aziende esercenti, dietro un compenso, a titolo di rimborso spese, di lire 5.000 per ogni tessera. La tessera ha validità triennale] (10) .

(10)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

Art. 10
Uso dei biglietti e degli abbonamenti.

[1. I biglietti e gli abbonamenti rilasciati da una azienda sono utilizzabili soltanto sui servizi gestiti dalla medesima azienda.

2. I biglietti e gli abbonamenti rilasciati da una azienda possono essere utilizzati anche sui servizi di trasporto gestiti da altre aziende che operano sulla medesima relazione, previa intesa tra le aziende interessate] (11) .

(11)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 11

Servizi cumulativi.

[1. Le aziende che gestiscono pubblici servizi di trasporto locale sono autorizzate a rilasciare biglietti ed abbonamenti in servizio cumulativo con altre aziende, comprese quelle ferroviarie, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni. Dette convenzioni, per essere operanti, devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale] (12) .

(12)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 12

Facoltà della Giunta regionale.

[1. È facoltà della Giunta regionale autorizzare le aziende interessate, per motivi o situazioni particolari che le aziende medesime dovranno specificare nelle relative richieste, a rilasciare titoli di viaggio di tipologie diverse da quelle riportate al precedente articolo 2. Con il provvedimento di autorizzazione la Giunta regionale determina anche le modalità di calcolo dei prezzi che devono trovare applicazione sulle singole relazioni, unitamente alle modalità d'uso.

2. Le aziende che esercitano autoservizi per non più di cinque giorni nella settimana sono tenute a rilasciare, in relazione a quanto disposto dagli articoli 5 e 6, abbonamenti utilizzabili esclusivamente per detti autoservizi calcolati sulla base del coefficiente 10 per quelli settimanali e del coefficiente 42 per quelli mensili.

3. È altresì facoltà della Giunta regionale autorizzare, a richiesta delle aziende interessate, tariffe superiori a quelle minime di cui al precedente articolo 3, quando ciò risulti necessario per consentire alle aziende di raggiungere, con i prodotti del traffico, l'aliquota minima determinata annualmente dal Ministero dei trasporti, in attuazione dell'art. 6, comma primo, lett. b), della legge l aprile 1981, n. 151 (13) ] (14) .

(13)  Articolo così sostituito dal primo comma dall'articolo unico, L.R. 15 dicembre 1992, n. 17.

(14)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 
Art. 13
 
Servizi speciali o concorrenti.

[1. È facoltà della Giunta regionale determinare ed imporre alle aziende, nell'esercizio di singoli autoservizi, di singole corse oppure di singole relazioni, basi tariffarie più elevate di quelle minime di cui al precedente art. 3, quando si tratti di servizi rapidi o di servizi speciali di elevato livello, ovvero di servizi concorrenti con altri sovvenzionati] (15) .

(15)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 14

Prenotazione posti.

[1. Le aziende possono istituire il servizio di prenotazione dei posti applicando una maggiorazione del 10% del prezzo del biglietto di corsa semplice, con un minimo di L. 500 per posto prenotato] (16) .

(16)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 15

Tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi.

[1. Le aziende presentano alla Regione le tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la formazione delle tabelle polimetriche delle distanze le frazioni di chilometro sono arrotondate al chilometro superiore.

2. Le aziende sono tenute a ripresentare le tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi tutte le volte che introducono variazioni nel regime tariffario o nei percorsi, per effetto di provvedimenti generali o specifici adottati dalla Regione in applicazione della presente legge] (17) .

(17)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

TITOLO II

Autoservizi di competenza dei comuni

Art. 16

[1. Gli Enti e le aziende che gestiscono autoservizi di competenza dei Comuni sono tenuti a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti tipi di biglietti:

a) biglietti di corsa semplice validi per effettuare un solo viaggio su qualsiasi linea della rete urbana nella giornata in cui il biglietto è stato reso valido con i sistemi di convalida o di obliterazione a disposizione dell'azienda;

b) biglietti multipli ordinari validi per effettuare più corse, al prezzo scontato del 20%.

2. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, d'intesa con gli Enti locali, il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice.

3. È facoltà dei Comuni autorizzare le aziende che gestiscono autoservizi di propria competenza a rilasciare biglietti e abbonamenti diversi da quelli sopra indicati per tenere conto delle particolari esigenze dell'utenza.

4. È facoltà del Comuni deliberare facilitazioni tariffarie in favore di determinate categorie di cittadini a condizione che, con i relativi atti, i Comuni competenti deliberino contestualmente anche le risorse economiche e finanziarie necessarie per coprire i minori introiti delle aziende interessate, i quali restano comunque a carico del Comune che ha adottato il provvedimento.

5. In sede di determinazione dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sono consentiti arrotondamenti alle 100 lire superiori per i primi e alle 1000 lire superiori per i secondi] (18) .

(18)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

TITOLO III

Norme comuni

Art. 17

Validità limitate dei titoli di viaggio.

[1. Allo scopo di consentire una adeguata programmazione dei servizi svolti in relazione ai flussi di traffico le aziende interessate possono adottare limitazioni alla validità dei titoli di viaggio a determinati giorni della settimana o a particolari fasce orarie. I provvedimenti adottati dalle singole aziende dovranno essere preventivamente approvati dall'Ente concedente] (19) .

(19)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 18

Rilascio titoli di viaggio a bordo.

[1. A richiesta delle aziende interessate l'Ente concedente può autorizzare il rilascio a bordo di titoli di viaggio da parte del conducente dell'automezzo per particolari esigenze dell'utenza, con prezzi maggiorati rispetto a quelli minimi stabiliti dalla presente legge] (20) .

(20)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

Art. 19
 
Ragazzi.

[1. I ragazzi di età non superiore a 10 anni accompagnati singolarmente da persona adulta e che non occupino posto a sedere sono trasportati gratuitamente] (21) .

(21)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 20

Bagagli.

[1. Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sé gratuitamente un bagaglio di peso non superiore ai 10 kg., di dimensioni non superiori a cm. 75x50x25.

2. I bagagli che superino per numero o per dimensione quelli di cui al comma precedente sono tassati in misura pari al prezzo del biglietto di corsa semplice per la relazione utilizzata dal viaggiatore interessato e per un numero massimo di 2 bagagli tassabili per ogni viaggiatore munito di biglietto] (22) .

(22)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

Art. 21
 
Titoli di viaggio.

[1. I titoli di viaggio rilasciati dalle aziende esercenti autoservizi pubblici devono consentire il rilievo dei dati seguenti:

1) il nominativo dell'azienda che effettua il trasporto;

2) la tipologia e, limitatamente agli autoservizi extraurbani, la relazione per cui sono rilasciati;

3) il prezzo;

4) la validità temporale;

5) la numerazione progressiva e distinta per ogni tipo di titolo di viaggio rilasciato, che deve trovare riscontro in idonea documentazione che le aziende devono tenere a disposizione per le verifiche del personale incaricato della vigilanza da parte dell'Ente concedente o della Regione.

2. La mancata osservanza di una delle norme di cui al precedente comma, ovvero l'applicazione di tariffe inferiori a quelle minime stabilite dalla presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di lire 100.000 a carico del responsabile dell'esercizio.

3. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma è devoluto all'Ente concedente] (23) .

(23)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

Art. 22
 
Sistemi meccanizzati.

[1. La Giunta regionale ha facoltà di stabilire modelli unificati dei titoli di viaggio ed emanare norme che consentano il rilevamento meccanizzato del traffico.

2. La Giunta regionale ha facoltà di autorizzare l'impiego di macchine emettitrici di biglietto o di macchine obliteratrici o di apparecchiature per il rilievo del traffico, su richiesta delle aziende esercenti] (24) .

(24)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 23

Irregolarità di viaggio.

[1. È fatto obbligo ai viaggiatori di munirsi del titolo di viaggio, valido per il percorso da effettuare, con le modalità stabilite dall'azienda che effettua il trasporto.

2. Le aziende che effettuano il trasporto sono obbligate a dare ampia pubblicità alle tariffe applicate ed alle modalità di acquisto dei titoli di viaggio.

3. I viaggiatori che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino titolo di viaggio comunque non valido sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sovratassa di L. 50.000.

4. All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvedono le aziende mediante gli agenti all'uopo incaricati.

5. L'importo delle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste al terzo comma è devoluto all'azienda che esercita il servizio] (25) .

(25)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

Art. 24
 
Modalità di applicazione delle sanzioni.

[1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge valgono le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nel titolo VII, capo III, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753] (26) .

(26)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

Art. 25
 
Verifica disposizioni tariffarie.

[1. La Giunta regionale, su proposta degli Enti Locali interessati e comunque con il concorso degli stessi, procede annualmente alla verifica degli effetti delle disposizioni contenute nella presente legge e stabilisce con apposita deliberazione le modifiche tariffarie che si rendessero necessarie.

2. Le tariffe dei biglietti e degli abbonamenti nonché del trasporto bagagli per i servizi di trasporto pubblico locale saranno definite tenendo conto anche dei seguenti elementi:

a) variazione del costo di produzione del servizio;

b) coordinamento con le tariffe ferroviarie;

c) rapporto ricavi-costi da conseguire annualmente] (27) .

(27)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

Art. 26

Norma transitoria.

[1. Le funzioni attribuite dalla L.R. 23 giugno 1980, n. 79 ai Consorzi di Bacino, in materia di tariffe, sono svolte, fino alla loro costituzione, dalla Giunta regionale] (28) .

(28)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 27

Abrogazioni.

[1. Sono abrogati gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, gli articoli 18 e 19 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, l'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1984, n. 43 e l'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11] (29) .

(29)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

Art. 28
Norma transitoria.

[1. La Giunta regionale fissa i termini temporali per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge dei prezzi e delle tipologie dei titoli di viaggio] (30) .

(30)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.