1
(Definizione)
1. E’ una struttura a
carattere residenziale o semi residenziale, in grado di assicurare:
-
accoglienza e/o pronta accoglienza;
-
mantenimento;
-
vigilanza;
-
educazione;
-
istruzione.
2
(Destinatari)
1. Nell’istituto
educativo-assistenziale trovano temporanea sistemazione i minori da 0 a 18
anni. Oltre il compimento del 18° anno di età, e comunque non oltre il 20°
anno, può essere prorogata l’ospitalità per il completamento del ciclo di studi
ovvero per altri motivi di particolare rilevanza sociale. I minori ospiti
possono essere ambo i sessi, anche in relazione all’organizzazione della vita
comunitaria.
2. Gli istituti
garantiscono le loro prestazioni anche ai minori portatori di handicaps
abbisognevoli di quanto previsto al precedente art. 1
3
(Requisiti strutturali ed ambientali)
1. Il numero degli
ospiti non può superare, di norma, le 40 unità, elevabili a 60 qualora nella
medesima struttura sia inserito anche il servizio semiconvittuale.
2. La struttura deve
essere inserita nel contesto circostante per una reciproca azione di promozione
sul territorio e soprattutto per l’utilizzazione dei servizi socio-sanitari,
scolastici e del tempo libero.
3. L’utenza deve
provenire da un ambito territoriale tale da consentire frequenti rapporti con
l’ambiente di origine e, quindi, la partecipazione delle famiglie alla
formazione degli indirizzi pedagogici, programmatici ed organizzativi.
4. Deve essere favorita
l’informazione utilizzando ogni forma di comunicazione con l’esterno (lettura
di quotidiani e periodici, incontri culturali, visione di spettacoli
cinematografici).
5. Deve essere altresì
garantito alle persone e ai minori il diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa e di esercitarne il culto.
6. La struttura deve
permettere l’utilizzo da parte degli ospiti di spazi individuali e collettivi e
precisamente:
-
zona notte costituita da camerette adeguate, con massimo 4 posti letto, dotate
di attrezzature e arredamento sufficiente, onde consentire ad ognuno di avere
uno spazio personale (non meno di mq. 4 per ogni posto letto);
-
zona o zone pranzo e soggiorno con spazi per attività di gruppo e individuali;
-
cucina e dispensa adeguate alla capacità ricettiva;
-
servizi igienici rispondenti agli standards di una civile abitazione: 1 water
per 4 convittori, 1 lavabo per 4 convittori, 1 doccia per 8 convittori;
-
infermeria dotata anche di apposita attrezzatura di pronto soccorso.
7. Particolare cura
viene riservata alla tinteggiatura delle pareti (scelta dei colori) e
dell’arredo.
8. Apposite camere
devono essere predisposte per il personale educativo e di assistenza.
9. La struttura,
inoltre, deve permettere agli ospiti di instaurare rapporti personalizzati di
tipo familiare, nonché di sentire propri gli ambienti in cui vivono.
10. Entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adottate
tutte le misure necessarie per l’eliminazione delle barriere architettoniche,
con le procedure di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.
11. Qualora l’istituto
educativo-assistenziale funzioni soltanto come semiconvitto, non sono richiesti
i requisiti strutturali necessari per la permanenza notturna.
4
(Personale)
1. Ogni struttura educativo-assistenziale
deve essere dotata di una pianta organica comprendente:
- il
personale addetto alla funzione educativa;
- il
personale addetto ai servizi;
- il
responsabile.
2. Il personale addetto
alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di educatore
professionale.
3. Al personale addetto
alla funzione educativa saranno garantiti interventi qualificati e ricorrenti
di formazione in servizio.
4. Deve essere altresì
assicurata:
- la possibilità di avvalersi di esperti per la predisposizione
e gestione del progetto educativi, nonché di specialisti per particolari
problemi e/o aspetti;
- la continuità del rapporto con i minori e con le loro
famiglie, in coerenza con le finalità del progetto educativo personalizzato.
5. Al personale si
applica il contratto nazionale di categoria.
6. Ad ogni educatore è
affidato uno dei gruppi in cui si articola l’organizzazione della vita
all’interno della struttura. Detti gruppi sono composti da non più di 10 unità
ciascuno. In ogni caso, deve essere garantita la presenza di almeno un
educatore nelle ore notturne. Va altresì garantita la presenza di un educatore
nell’orario antimeridiano ove vi siano minori che permangono nella struttura
perché impossibilitati ad andare a scuola o a seguire attività esterne di
qualsiasi tipo.
7. Il personale addetto
ai servizi (ausiliario, amministrativo) deve essere necessariamente adeguato
alle esigenze comunitarie.
8. Per assicurare i
servizi di trasporto, lavanderia, mensa ed altri servizi compatibili,
l’Istituto può avvalersi di prestazioni esterne.
9. Per la lavanderia e
il trasporto la comunità può avvalersi di prestazioni esterne.
10. Ad ogni struttura
educativo-assistenziale è preposto un responsabile, al quale spetta assicurare
il buon andamento delle comunità sotto ogni profilo gestionale, organizzativo
ed educativo.
11. Il responsabile
della struttura deve essere in possesso dei requisiti richiesti per il
personale addetto alla funzione educativa o di adeguato titolo specifico nel
settore educativo-assistenziale.
12. Qualora l’istituto
educativo-assistenziale funzioni solo come semiconvitto, non va prevista la
presenza di personale nelle ore notturne.
5
(Caratteristiche e aspetti organizzativi)
1. La struttura
educativo-assistenziale deve:
a)
assicurare il mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato,
tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle
prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
b)
agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il
reinserimento;
c)
predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto
educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale,
l’educatore e tenuto conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
d)
tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite,
assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
e)
tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
f) curare
gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con
l’autorità giudiziaria minorile;
g)
organizzare la vita all’interno della struttura secondo il modello del gruppo
guidato;
h)
predisporre ed attuare ogni iniziativa volta ad agevolare l’inserimento degli
ospiti nell’ambiente urbano-sociale del territorio;
i)
coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel
programma educativo e nella gestione delle attività.
6
(Assistenza sanitaria)
1. L’assistenza
sanitaria agli ospiti e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture
educativo-assistenziali è garantita dalla Unità sanitaria locale ove ha sede la
struttura, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.
Tutto il personale operante nella struttura deve essere in possesso dei
requisiti e delle certificazioni prescritte dalle norme sanitarie.
7
(Comunità di tipo familiare)
1. E’ una struttura
avente dimensioni e caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al
modello relazionale della famiglia, con capienza non superiore alle dieci
unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una
conduzione ed un clima educativamente significativi, tali da consentire anche
la pronta accoglienza.
2. La comunità è inserita
preferibilmente in civili abitazioni ed utilizza, oltre al personale addetto ai
servizi (ausiliario, amministrativo), educatori professionali.
3. E’ prevista
l’utilizzazione di consulenti socio-psico-pedagogici e di esperti per
prestazioni temporanee relative ad interventi di animazione.
4. Va attivamente
ricercata la collaborazione di tutte le istituzioni e l’utilizzazione delle
risorse presenti nel territorio per la realizzazione del progetto educativo.
5. Il numero degli
educatori professionali deve essere sufficiente per consentire la loro
presenza, con appositi turni per tutto l’arco della giornata, ivi comprese le
ore notturne.
6. L’organico degli
educatori deve essere di norma costituito da cinque unità.
7. La struttura
abitativa deve consentire l’utilizzo da parte degli ospiti di spazi individuali
e collettivi, opportunamente arredati e, comunque, con uno spazio notte
individuale di non meno di mq. 4 per ogni posto letto.
8. La comunità è
coordinata da un responsabile, che può essere individuato anche in uno degli
educatori.
9. Per gli interventi
sanitari si fa riferimento ai servizi territoriali; per gli aspetti
organizzativi valgono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
precedente art. 5.
CENTRO SOCIO-EDUCATIVO CULTURALE DIURNO
8
(Definizione e destinatari)
1. Il centro
educativo-culturale diurno è una struttura di prevenzione e recupero aperta a
tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e
servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare
al recupero di minori residenti nell’area di pertinenza con problemi di
socializzazione o esposti al rischio di emarginazione.
9
(Caratteristiche ed aspetti organizzativi)
1. E’ una struttura
territoriale a dimensione comunale o circoscrizione con funzioni di:
-
prevenzione di processi di esclusione dall’ambiente di residenza;
-
promozione e sviluppo della vita di relazione ed associativa;
-
promozione della partecipazione attiva in programmi e interventi sociali.
2. Essa opera essenzialmente
attraverso attività programmate, raccordate con i programmi e le attività di
altri servizi e strutture educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti
nel territorio.
3. E’ prevista la
partecipazione delle famiglie e delle formazioni sociali nella determinazione
degli indirizzi programmatici e organizzativi; sono altresì contemplati momenti
di partecipazione degli utenti alla determinazione del programma e del
calendario delle attività del centro.
4. La struttura fisica
del centro deve essere adeguata alle modalità di svolgimento e al tipo di
attività programmate; l’orario di funzionamento deve essere compatibile con le
esigenze di studio, formative e lavorative degli utenti.
10
(Personale)
1. Il personale
operante nel centro deve essere adeguato all’attività svolta ed alla tipologia
di utenti ed essere in possesso del requisito di educatore professionale o, in
mancanza, del diploma di scuola media superiore, avvalendosi, all’occorrenza,
di altro personale esperto nelle varie discipline.
2. Il rapporto
operatore/utenti è di 1:15.
ASILI-NIDO E GESTITI DA PRIVATI
11
(Requisiti)
1. Per le
caratteristiche strutturali ed ambientali, gli aspetti organizzativi,
gestionali, assistenziali ed educativi, gli organici di personale e la loro
qualificazione professionale, si richiamano le disposizioni di cui alla L.R.3
marzo 1973, n. 6 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Qualora si intenda
ospitare nella struttura un numero di soggetti inferiore a 50 unità, la
consistenza degli ambienti, degli spazi esterni, delle attrezzature e del
personale potrà subire proporzionali riduzioni rispetto alle prescrizioni
contenute nella normativa sopra richiamata.
3. Il rapporto minimo
superficie utile-ricettività non può essere inferiore a mq. 8 per ogni posto bambino.
E’ assicurata, inoltre, un’adeguata area esterna per attrezzature a verde, per
la permanenza ed il gioco dei bambini.
NORME COMUNI
12
(Rapporto tra Comuni ed Ente affidatario)
1. Il rapporto tra Ente
affidante ed Ente affidatario di cui ai precedenti articoli è regolato da
convenzioni sulla base di uno schema-tipo elaborato dalla Giunta regionale.
Nello schema-tipo elaborato si stabiliscono le modalità regolatorie del
rapporto, eventualmente prevedendo una contribuzione fissa relativa alle spese
di gestione e una contribuzione a retta legata alle effettive presenze dei
minori; si fissano inoltre le modalità per l’adeguamento automatico delle
contribuzioni all’aumento del costo della vita.
2. La retta deve
corrispondere ai reali costi di gestione del servizio.
3. I Comuni stipulano
convenzioni con Enti affidatari che non hanno scopo di lucro.
13
(Condizioni di sicurezza valide per tutti i
servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e non)
1. Ogni edificio o
appartamento e ogni altro locale destinato al funzionamento dei servizi
socio-assistenziali per minori deve garantire:
a)
condizioni di abitabilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
b)
condizioni di sicurezza degli impianti e di <<benessere termico>>
dell’impianto di riscaldamento;
c)
difesa dagli incendi secondo le disposizioni generali e locali vigenti.
2. Le condizioni
igieniche di abitabilità e di uso raggiunte nella realizzazione delle strutture
devono essere mantenute nel tempo.
14
(Autorizzazione)
1. I soggetti interessati
sono tenuti ad inoltrare domanda, in carta legale, di autorizzazione
all’apertura ed al funzionamento al Sindaco del Comune nel cui territorio
trovasi la struttura, unitamente alla seguente documentazione:
-
planimetria dei locali con indicazione della relativa utilizzazione;
-
organigramma del personale adibito al servizio con relative qualificazioni;
-
certificazione di abitabilità per le comunità di tipo familiare in civili
abitazioni e di agibilità per gli altri servizi, comprendente la destinazione
d’uso e le condizioni di sicurezza;
-
prospetto dei mezzi economico-finanziari destinati allo svolgimento della
futura attività dell’istituzione;
-
copia dell’atto costitutivo, ove esista;
-
esemplare dello statuto e del regolamento o del programma delle attività che
l’istituzione si propone di svolgere.
2. Il Sindaco del
Comune, ricevuta la richiesta corredata della documentazione suindicata,
provvede a trasmetterla, unitamente ad apposita relazione informativa
contenente motivato parere sulla richiesta stessa, all’Assessorato servizi
sociali della Regione.
3. La Giunta regionale,
su proposta dell’Assessorato ai servizi sociali, concede o nega
l’autorizzazione, entro 120 giorni dall’acquisizione agli atti d’ufficio di
tutta la documentazione prevista, informandone sia il soggetto richiedente che
il Comune competente.
4. Presso l’Assessorato
regionale ai servizi sociali è istituito l’Albo delle strutture previste dal
presente regolamento, nel quale sono iscritte le strutture autorizzate ai sensi
del precedente articolo e dal successivo art. 15 del presente regolamento.
15
(Norme finali e transitorie)
1. I servizi
contemplati dalla presente normativa e di fatto già funzionanti, ancorchè in
possesso di precedente autorizzazione all’apertura e funzionamento, sono
sottoposte a revisione per verificarne la corrispondenza alle norme del
presente regolamento. A tale scopo, i soggetti interessati producono
all’Assessorato regionale ai servizi sociali la documentazione indicata nel
precedente art. 14. La corrispondenza alle norme del presente regolamento è
deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessorato regionale ai
servizi sociali. Tale accertata corrispondenza comporta l’iscrizione nell’Albo
di cui al precedente art. 14.
2. I servizi che non siano
in possesso dei requisiti previsti devono adeguarsi agli stessi entro tre anni
dalla data di entrata in vigore delle presenti norme di modifica ed
integrazione, pena la cessazione dell’attività.
3. Sono accettabili
misure in eccesso o in difetto entro il 10% degli standards strutturali di
riferimento.
4. Fino alla
regolamentazione con norme statali o regionali del profilo dell’educatore
professionale, il personale educativo previsto dal presente regolamento deve
essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Nelle strutture
preesistenti può continuare a prestare servizio personale educativo non in
possesso del diploma di scuola media superiore, purchè con esperienza in
attività educativa di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore delle
presenti norme di modifica e integrazione e non superi il 50% dell’organico
educativo. La norma del presente comma non si applica agli asili-nido privati,
per i quali invece si fa riferimento alla relativa normativa regionale.
Dato a Bari, addì 23 giugn0 1993