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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1994
Numero
3
Data
11/01/1994
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La Regione Puglia assicura ai Gruppi consiliari, costituiti ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il personale ed i mezzi necessari per il loro funzionamento.

ARTICOLO 2

(Sede e Servizi)

1. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all' assegnazione, a cura dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede adeguata in relazione alla sua consistenza numerica.

2. L' Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all' allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari; provvede, altresì, alle spese per l' installazione degli impianti telefonici ed ai relativi canoni nonche' a quelle per le conversazioni telefoniche nei limiti fissati dal successivo art. 5.

3. Le macchine d' ufficio, i mobili e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

4. In caso di nomina di altro Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all' Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

ARTICOLO 3

(Dotazione organica)

1. Ciascun Gruppo consiliare si serve di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri:

a) due dipendenti per ciascun Gruppo costituito a norma degli artt. 7 e 8 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, qualunque sia la costituzione numerica;

b) unita' aggiuntive in proporzione di tre ogni cinque o frazioni di almeno due Consiglieri appartenenti al Gruppo.

2. Il personale di cui al comma precedente, distaccato dalla struttura di appartenenza, e' assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente.

3. Il Presidente del Gruppo conferisce l' incarico di responsabile dell' Ufficio a uno dei dirigenti assegnati a norma del 1° comma.

4. Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti che disciplinano la presenza e l' orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.

5. Non e' consentita l' assunzione e l' utilizzazione, a qualsiasi titolo, da parte dei Gruppi consiliari, di personale estraneo all' Amministrazione regionale.

ARTICOLO 4

(Procedure per l' assegnazione del personale)

1. Il personale di cui al precedente articolo e' richiesto nominativamente dal Presidente di ciascun Gruppo all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede con propria deliberazione, ove trattasi di personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale.

2. Se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli Uffici della Giunta regionale, il provvedimento di assegnazione e' disposto dall' Assessore al Personale d' intesa con l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, dal Gruppo proponente, l' assenso del dipendente.

4. Il personale assegnato ai Gruppi consiliari e' distaccato dalla struttura di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso la stessa alla cessazione, per qualsiasi motivo, conservando l' eventuale incarico ricoperto.

5. Al personale ed al responsabile sono riconosciuti il trattamento e le indennita', ove ne abbiano titolo, di cui alle leggi regionali che disciplinano il trattamento del personale.

ARTICOLO 5

(Contributi)

1. Per l' assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione assegna, all' inizio di ogni anno, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale:

a) una quota di:

L. 1.500.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;

L. 2.500.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;

L. 3.900.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri;

b) una quota fissa di L. 325.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;

c) per le spese relative all' aggiornamento culturale e scientifico;

L. 250.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;

L. 1.000.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;

L. 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri;

d) per le spese telefoniche una quota annua fissa di L. 2.500.000 per ciascun Gruppo ed una quota annua di L. 2.500.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo.

2. All' inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei Gruppi, l' Ufficio di Presidenza assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio.

ARTICOLO 6

(Utilizzazione dei contributi)

1. I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei Gruppi ed in particolare per le spese postali, di cancelleria, tipografiche e di trasporto; l' aggiornamento culturale e scientifico; visite di istruzione, iniziative di studio, informazioni e consultazione, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l' attivita' funzionale collegata ai lavori del Consiglio.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all' Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto delle spese sostenute per categorie ed una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell' anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo stesso.

ARTICOLO 7

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

- la LR 5 settembre 1972, n. 11;

- la LR 17 agosto 1974, n. 26;

- la LR 28 maggio 1975, n. 45 - art. 1, art. 2, 2°e 3° comma;

- la LR 30 agosto 1979, n. 60 - art. 5;

- la LR 14 aprile 1985, n. 18;

- la LR 30 dicembre 1987, n. 35;

- la LR 15 marzo 1990, n. 7.

ARTICOLO 8

(Norma finanziaria)

1. Al maggior onere finanziario derivante dall' attuazione della presente legge, valutato per il periodo ottobre - dicembre 1993 in L. 35.000.000, si fa fronte apportando al bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazioni in termini di competenza e cassa:

Maggiore spesa

Cap. 0001100 << Spese per il funzionamento dei Gruppi consiliari - LR n. 11 del 5 settembre 1972;

LR n. 26 del 17- 8- 74; LR n. 45 del 28- 5- 75 e  successive modificazioni ed integrazioni >> L. 35.000.000

Minore spesa

Cap. 0001060 << Spese varie d' Ufficio. Legge 6 dicembre 1973, n° 853 >> L. 35.000.000

2. Per gli esercizi futuri si provvedera' con le apposite leggi di bilancio.

            Data a Bari, addì 11 gennaio 1994