ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. La Regione Puglia
assicura ai Gruppi consiliari, costituiti ai sensi degli artt. 7 e 8 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, il personale ed i mezzi necessari
per il loro funzionamento.
ARTICOLO 2
(Sede e Servizi)
1. Ciascun Gruppo
consiliare ha diritto all' assegnazione, a cura dell' Ufficio di Presidenza del
Consiglio, di una sede adeguata in relazione alla sua consistenza numerica.
2. L' Ufficio di
Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio
regionale, all' allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne
verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari;
provvede, altresì, alle spese per l' installazione degli impianti telefonici ed
ai relativi canoni nonche' a quelle per le conversazioni telefoniche nei limiti
fissati dal successivo art. 5.
3. Le macchine d'
ufficio, i mobili e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono dati
in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano
consegnatari responsabili.
4. In caso di nomina di
altro Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all' Ufficio di
Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.
ARTICOLO 3
(Dotazione organica)
1. Ciascun Gruppo consiliare
si serve di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo
regionale secondo i seguenti criteri:
a) due dipendenti per
ciascun Gruppo costituito a norma degli artt. 7 e 8 del Regolamento Interno del
Consiglio regionale, qualunque sia la costituzione numerica;
b) unita' aggiuntive in
proporzione di tre ogni cinque o frazioni di almeno due Consiglieri
appartenenti al Gruppo.
2. Il personale di cui
al comma precedente, distaccato dalla struttura di appartenenza, e' assegnato
temporaneamente al Gruppo richiedente.
3. Il Presidente del
Gruppo conferisce l' incarico di responsabile dell' Ufficio a uno dei dirigenti
assegnati a norma del 1° comma.
4. Il personale
assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei
rispettivi Presidenti che disciplinano la presenza e l' orario di servizio nel
rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.
5. Non e' consentita l'
assunzione e l' utilizzazione, a qualsiasi titolo, da parte dei Gruppi
consiliari, di personale estraneo all' Amministrazione regionale.
ARTICOLO 4
(Procedure per l' assegnazione del personale)
1. Il personale di cui
al precedente articolo e' richiesto nominativamente dal Presidente di ciascun
Gruppo all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede con
propria deliberazione, ove trattasi di personale in servizio presso gli Uffici
del Consiglio regionale.
2. Se la richiesta
riguarda personale in servizio presso gli Uffici della Giunta regionale, il provvedimento
di assegnazione e' disposto dall' Assessore al Personale d' intesa con l'
Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Per l'assegnazione
ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, dal Gruppo proponente,
l' assenso del dipendente.
4. Il personale assegnato ai
Gruppi consiliari e' distaccato dalla struttura di appartenenza e rientra
obbligatoriamente presso la stessa alla cessazione, per qualsiasi motivo,
conservando l' eventuale incarico ricoperto.
5. Al personale ed al
responsabile sono riconosciuti il trattamento e le indennita', ove ne abbiano
titolo, di cui alle leggi regionali che disciplinano il trattamento del
personale.
ARTICOLO 5
(Contributi)
1. Per l' assolvimento
delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione assegna, all' inizio di ogni
anno, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio, i
sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale:
a) una quota di:
L. 1.500.000 ai Gruppi
comprendenti un Consigliere;
L. 2.500.000 ai Gruppi
comprendenti fino a nove Consiglieri;
L. 3.900.000 ai Gruppi
comprendenti oltre nove Consiglieri;
b) una quota fissa di
L. 325.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;
c) per le spese
relative all' aggiornamento culturale e scientifico;
L. 250.000 ai Gruppi
comprendenti un Consigliere;
L. 1.000.000 ai Gruppi
comprendenti fino a nove Consiglieri;
L. 2.000.000 ai Gruppi
comprendenti oltre nove Consiglieri;
d) per le spese
telefoniche una quota annua fissa di L. 2.500.000 per ciascun Gruppo ed una
quota annua di L. 2.500.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo.
2. All' inizio di ogni
legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei Gruppi, l' Ufficio
di Presidenza assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio.
ARTICOLO 6
(Utilizzazione dei contributi)
1. I contributi di cui
al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali e per le iniziative dei Gruppi ed in particolare per le spese
postali, di cancelleria, tipografiche e di trasporto; l' aggiornamento
culturale e scientifico; visite di istruzione, iniziative di studio,
informazioni e consultazione, scambi culturali, acquisto libri, riviste e
giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l'
attivita' funzionale collegata ai lavori del Consiglio.
2. Entro il 31 gennaio
di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all' Ufficio di
Presidenza del Consiglio un rendiconto delle spese sostenute per categorie ed
una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell' anno
precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo stesso.
ARTICOLO 7
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate:
- la LR 5 settembre
1972, n. 11;
- la LR 17 agosto 1974,
n. 26;
- la LR 28 maggio 1975,
n. 45 - art. 1, art. 2, 2°e 3° comma;
- la LR 30 agosto 1979,
n. 60 - art. 5;
- la LR 14 aprile 1985,
n. 18;
- la LR 30 dicembre
1987, n. 35;
- la LR 15 marzo 1990,
n. 7.
ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)
1. Al maggior onere
finanziario derivante dall' attuazione della presente legge, valutato per il
periodo ottobre - dicembre 1993 in L. 35.000.000, si fa fronte apportando al
bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazioni in termini
di competenza e cassa:
Maggiore spesa
Cap. 0001100 <<
Spese per il funzionamento dei Gruppi consiliari - LR n. 11 del 5 settembre
1972;
LR n. 26 del 17- 8- 74;
LR n. 45 del 28- 5- 75 e successive
modificazioni ed integrazioni >> L. 35.000.000
Minore spesa
Cap. 0001060 <<
Spese varie d' Ufficio. Legge 6 dicembre 1973, n° 853 >> L. 35.000.000
2. Per gli esercizi
futuri si provvedera' con le apposite leggi di bilancio.
Data a Bari, addì 11 gennaio 1994