ARTICOLO 1
(Oggetto e finalita' della legge)
1. La presente legge
disciplina il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
TITOLO II ASPETTI ISTITUZIONALI E DI ORDINAMENTO
CAPO I
ARTICOLO 2
(Soggetti istituzionali)
1. Sono soggetti
istituzionali del Servizio sanitario regionale:
a) la Regione;
b) i Comuni;
c) le Unita' sanitarie
locali - aziende;
d) le Universita';
e) le Aziende ospedaliere.
ARTICOLO 3
(Soggetti concorrenti)
1. Concorrono alle
finalita' del servizio sanitario regionale le Comunita' montane, le Province,
nonche' le istituzioni sanitarie pubbliche - ivi compresi gli ospedali militari
- e private e i professionisti convenzionati.
2. Gli enti
assistenziali pubblici e gli organismi di volontariato e di privato sociale e
le associazioni di tutela dei cittadini concorrono alle medesime finalita' con
le modalita' previste dalle leggi regionali.
ARTICOLO 4
(Regione)
1. La Regione svolge
funzioni legislative, di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica
nei confronti delle Aziende sanitarie.
2. La Regione definisce
i rapporti fra le Unita' sanitarie locali e le istituzioni sanitarie pubbliche
e private e i professionisti convenzionati attraverso gli strumenti, le
procedure e i vincoli della programmazione regionale.
3. La Giunta regionale
vigila sull' osservanza delle disposizioni in materia di requisiti minimi e di
classificazione delle strutture erogatrici dell' assistenza e controlla che la
gestione produca i risultati quantitativi e qualitativi prefissati nel piano
sanitario regionale e nelle azioni programmatiche.
4. La Giunta regionale
trasmette la proposta di piano sanitario regionale alle Universita' e ai Comuni.
Le relative osservazioni sono rimesse alla Giunta regionale entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione.
ARTICOLO 5
(Unita' sanitaria locale)
1. L' Unita' sanitarie
locale e' azienda dotata di personalita' giuridica pubblica, di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
2. L' Unita' sanitarie
locale assicura ai cittadini l'erogazione delle prestazioni previste dai
livelli uniformi di assistenza stabiliti dal piano sanitario nazionale e dal
piano sanitario regionale, avvalendosi delle proprie strutture, nonche' delle
aziende e degli istituti ed enti di cui all' articolo 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, così' come modificato dall' articolo 5 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle istituzioni sanitarie pubbliche -
ivi compresi gli ospedali militari - o private, sulla base di criteri di
integrazione con il servizio pubblico, e dei professionisti. A questo scopo
ogni Unita' sanitaria locale puo' stipulare apposite convenzioni con altre
Unita' sanitarie locali e quindi avvalersi delle strutture delle stesse.
3. L' Unita' sanitaria
locale esercita la propria autonomia aziendale nell' ambito degli indirizzi di
programmazione del piano sanitario regionale, delle norme di organizzazione e
funzionamento di cui alla presente legge, delle norme e dei principi di
contabilita' della normativa regionale, nonche' delle norme e delle
disposizioni della Regione.
4. L' Unita' sanitaria
locale, nell' ambito degli indirizzi stabiliti dal piano sanitario regionale e
sulla base delle linee di indirizzo regionale, elabora il piano generale
attuativo triennale.
5. L' Unita' sanitaria
locale fornisce alla Regione, nei tempi e con le modalita' stabiliti dal
sistema informativo regionale, tutti gli indicatori di sintesi funzionali all'
attivita' di controllo che la Regione svolge ai sensi del precedente art. 4.
ARTICOLO 6
(Universita')
1. Le Universita'
contribuiscono, per quanto di competenza, al processo di elaborazione del piano
sanitario regionale.
2. La Giunta regionale
e le Universita', ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, così come modificato dall' articolo 7 del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, stipulano appositi protocolli d' intesa:
a) per regolarmente l'
apporto delle Facolta' di medicina e chirurgia alle attivita' assistenziali del
Servizio sanitario;
b) per la realizzazione
degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale connessi alla formazione degli
specializzandi e all' accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario
nazionale;
c) per l' espletamento
dei corsi di formazione, per il conseguimento del diploma universitario di 1
livello, di cui all' art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. La Giunta regionale,
per le Aziende ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del corso
formativo del triennio clinico della Facolta' di medicina e chirurgia,
istituisce la Commissione paritetica Regione - Universita' con compiti
propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso di
contenzioso tra le suddette istituzioni.
4. La Commissione
paritetica e' costituita da n. 3 rappresentanti della Regione e da n. 3
rappresentanti della Universita'. Alle riunioni della Commissione paritetica
partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante dell' Azienda ospedaliera
interessata.
ARTICOLO 7
(Comuni)
1. I Comuni partecipano
in via consultiva al processo di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale,
entro il 10 settembre dell' ultimo anno di vigenza del piano sanitario
precedente, trasmette la proposta di piano sanitario regionale alla
consultazione dei Comuni. Il parere deve essere espresso entro e non oltre i
successivi trenta giorni dalla data di trasmissione.
Nel caso di
inosservanza del termine indicato, il parere si intende acquisito
favorevolmente a tutti gli effetti.
3. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale adotta un regolamento tipo per disciplinare le modalita'
organizzative, di convocazione e di funzionamento della Conferenza di sindaci o
dei Presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale, nonche' della
propria rappresentanza di cui all' art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall' articolo 4, lettera l), del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
4. La rappresentanza
della Conferenza dei sindaci e' l' organismo attraverso il quale i Comuni
interessati esprimono alla regione il proprio parere in merito al piano
sanitario regionale e alle proposte programmatorie. Nel caso in cui l' ambito
territoriale della Unita' sanitaria locale coincida con quello del Comune,
provvede direttamente il Sindaco.
5. Spetta al Sindaco o
alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci o dei Presidenti delle
circoscrizioni di riferimento territoriale;
a) definire, nell'
ambito della programmazione regionale; le linee di indirizzo per l'
impostazione programmatica delle attivita' delle Unita' sanitarie;
b) definire le linee di
indirizzo dei piani di zona dei servizi sociali;
c) esaminare il
bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio;
d) verificare l'
andamento generale dell' attivita' dell' Unita' sanitaria locale;
e) trasmettere le
proprie valutazioni e proposte all' Unita' sanitaria locale e alla Regione.
ARTICOLO 8
(Province, Comunita' montane e organizzazioni maggiormente
rappresentative delle forze sociali)
1. Le Province, le
Comunita' montane, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali
e degli operatori sanitari, gli organismi di volontariato e di privato sociale
e le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini partecipano, in via
consultiva, al processo di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale
trasmette la proposta di piano sanitario regionale per la consultazione delle
Comunita' montane, delle Province, delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle forze sociali e degli operatori sanitari, degli organismi
di volontariato e di privato sociale e delle associazioni di tutela dei diritti
dei cittadini entro il 10 settembre dell' ultimo anno di vigenza del piano
precedente.
CAPO II PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE
ARTICOLO 9
(Strumenti della programmazione)
1. Sono strumenti della
programmazione sanitaria, di competenza del Consiglio regionale:
a) il piano sanitario
regionale;
b) i programmi di
intervento di area specifica a tutela della salute;
c) i piani settoriali;
d) le azioni
programmatiche.
2. Sono strumenti
attuativi della programmazione regionale:
a) i piani generali
attuativi delle Unita' sanitarie locali, nonche' i loro aggiornamenti annuali;
b) i singoli programmi
d' intervento.
3. Il piano sanitario
regionale definisce, coerentemente con le indicazioni del piano sanitario
nazionale, gli obiettivi della programmazione regionale, i modelli
organizzativi e gli standards dei servizi.
4. I programmi di
intervento di area specifica a tutela della salute e i piani settoriali
costituiscono gli strumenti per l' attuazione degli obiettivi previsti dalla
legge di piano sanitario regionale e fissano, per i periodi non superiori al
triennio, i contenuti delle azioni finalizzate a tale situazione, le condizioni
organizzative e le risorse necessarie con la previsione delle relative fonti di
finanziamento.
5. Entro il 30 settembre
di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione
sulla spesa sanitarie e sullo stato sanitario della Regione che evidenzi il
grado di raggiungimento degli obiettivi.
6. I piani generali
attuativi delle Unita' sanitarie locali, nonche' i loro aggiornamenti annuali e
i singoli programmi di intervento di cui al precedente comma 2, lettera b),
sono approvati dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 10
(Azioni strumentali della programmazione)
1. Le azioni
strumentali contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di efficacia e di
efficienza del sistema socio - sanitario regionale in attuazione del piano
sanitario regionale.
2. Sono azioni
strumentali della programmazione:
a) la realizzazione del
sistema informativo;
b) l' attivazione e lo
sviluppo dell' osservazione epidemiologica;
c) le attivita' di
sperimentazione;
d) la definizione di un
sistema di indicatori finalizzato al controllo di qualita';
e) la formazione
permanente del personale.
3. Il sistema informativo
sanitario e' l' insieme coordinato di strutture, strumenti e procedure
finalizzate all' acquisizione, elaborazione, produzione e diffusione delle
informazioni utili all' esercizio delle funzioni di programmazione, attuazione
e controllo.
4. A tal fine la
Regione promuove prioritariamente:
a) l' estensione della
rete informativa;
b) la qualificazione
delle basi informative;
c) lo sviluppo di
metodologie per il monitoraggio e la verifica dei risultati delle attivita'
sanitarie;
d) l' ottimizzazione
dell' accesso da parte degli utenti ai servizi, anche per l' attuazione di
quanto previsto dall' art. 14, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
5. L' Osservatorio
epidemiologico regionale, di cui alla legge regionale 5 aprile 1985, n. 14 e
successive modifiche, provvede alla realizzazione del sistema di osservazione
epidemiologica.
6. La Giunta regionale
puo' promuovere sperimentazioni gestionali e organizzative, nella ricerca di
piu' efficienti modelli di governo per l' uso delle risorse finalizzate a
conseguire gli obiettivi prefissati nell' organizzazione dell' assistenza
sanitaria.
7. Il controllo di
qualita' e' organizzato ai livelli regionali, di azienda e per singola unita'
operativa. La Giunta regionale individua il sistema di controllo definendo, tra
l' altro: indicatori di strutture, di procedure e di risultati, necessari,
anche ai fini dell' accreditamento di cui all' art. 10 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall' art. 12 del decreto legislativo
30 dicembre 1993, n. 517, e tali da garantire un costante miglioramento della
qualita' dei servizi sanitari forniti.
CAPO III INTEGRAZIONE TRA SERVIZI SANITARI E
SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI
ARTICOLO 11
(Servizi socio - assistenziali)
1. La Regione, nell'
ambito della programmazione, persegue l' integrazione delle politiche sanitarie
e sociali e, a tal fine, promuove la delega da parte degli Enti locali alle
Unita' sanitarie locali della gestione dei servizi socio - assistenziali.
2. Le funzioni sanitarie
e socio - assistenziali si integreranno attraverso accordi di programma, così
come previsto dall' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; definiranno
altresì il rapporto tra personale da utilizzare e il relativo fabbisogno
finanziario. Nei suddetti accordi saranno indicate:
a) le funzioni di
supporto indispensabili all' attuazione di programmi di prevenzione e
riabilitazione;
b) le funzioni socio -
assistenziali delle unita' operative;
c) le altre funzioni
socio - assistenziali delegate dai Comuni.
3. La Conferenza dei
sindaci approva il piano dei servizi sociali, attraverso intese di programma o
convenzioni e lo trasmette all' Unita' sanitaria locale.
4. Le Unita' sanitarie
locali assumono per delega la gestione dei servizi sociali da attuarsi attraverso
i distretti, con contabilizzazione specifica.
CAPO IV ORDINAMENTO
ARTICOLO 12
(Organi delle Unita' sanitarie locali)
1. Sono organi dell'
unita' sanitaria locale:
a) il Direttore
generale;
b) il Collegio dei
revisori.
2. Il Direttore generale
delle Aziende ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo
del triennio clinico della Facolta' di medicina e' nominato d' intesa con il
Rettore delle rispettive Universita'; il Direttore generale stipula appositi
accordi con la rispettiva Universita' al fine di regolare i rapporti in
attuazione dei protocolli d' intesa di cui al precedente art. 6, comma 2.
3. Al Collegio dei
revisori, nominato dal Direttore generale, si applicano le norme di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.
4. Spetta al Collegio
dei revisori:
a) vigilare sulla
regolarita' amministrativa e contabile, anche mediante verifiche periodiche
sulla base di indagini campionarie;
b) accertare almeno ogni
trimestre la consistenza di cassa;
c) vigilare sulla
gestione economico - finanziaria e patrimoniale, anche attraverso valutazioni
sul grado di realizzazione degli obiettivi di budget e sull' efficienza ed
efficacia della gestione;
d) controllare il bilancio
di esercizio e la relazione annuale, esprimendo pareri su tali documenti e sui
criteri di formazione degli stessi.
5. Per l' esercizio
delle funzioni di cui al comma precedente, tutti gli atti adottati dal
Direttore generale sono notificati al Collegio dei revisori all' atto della
pubblicazione nell' albo dell' Azienda. Entro quindici giorni dal ricevimento
dell' atto, il Collegio dei revisori notifica al Direttore generale gli
eventuali rilievi.
6. Entro dieci giorni
dalla nomina, il Direttore generale provvede alla prima convocazione del
Collegio dei revisori.
In tale seduta il
Collegio provvede all' elezione, tra i propri componenti, del Presidente, ai
sensi dell' art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
così come modificato dall' art. 4, lettera i), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517. Nei casi di decadenza, dimissione o decesso del
Presidente del Collegio dei revisori, le sue funzioni sono esercitate dal
membro piu' anziano per eta' fino all' elezione di un nuovo Presidente.
Entro dieci giorni
dalla data in cui ne e' venuto a conoscenza, il Direttore generale provvede a
chiedere all' Amministrazione competente una nuova designazione e a
ricostituire il Collegio entro trenta giorni dalla data di designazione.
7. Qualora si
verifichino ripetute ingiustificate assenze o altre anomalie gravi di
funzionamento, il Direttore generale le segnala ai soggetti che hanno proceduto
alle designazioni dei revisori per dichiarare la conseguente decadenza e
provvedere alla sostituzione, ai sensi dell' art. 3, comma 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, così come modificato dall' art. 4, lett.
i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e nei termini di cui al
precedente comma 6.
CAPO V PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
ARTICOLO 13
(Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini)
1. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana
direttive che garantiscano la partecipazione e la tutela dei diritti dei
cittadini ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, così come modificato dall' art. 15 del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L' Unita' sanitaria
locale concorda con gli organismi di volontariato e le associazioni di tutela
dei diritti dei cittadini le modalita' e i tempi di raccolta e valutazioni
delle loro osservazioni in merito alla gestione dei servizi e all' erogazione
delle prestazioni.
3. Il Direttore generale
dell' Unita' sanitaria locale convoca, almeno una volta all' anno, l' apposita
Conferenza dei servizi quale strumento per verificare l' andamento dei servizi,
ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così
come modificato dall' art. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale emana direttive per disciplinare le modalita' organizzative e
di funzionamento della Conferenza dei servizi.
TITOLO III ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI FUNZIONAMENTO
CAPO I ORGANIZZAZIONE GENERALE
ARTICOLO 14
(Direttive di organizzazione)
1. L' Unita' sanitaria
locale, sulla base di un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale,
deve essere organizzata secondo le seguenti direttive:
a) a ciascuna struttura
e unita' operativa devono essere assegnati compiti, obiettivi e strumenti
coerenti fra loro e rispondenti a logiche di organicita' ed omogeneita';
b) per ciascuna
struttura e unita' operativa deve essere individuato un unico responsabile, in
possesso di titoli specifici per le funzioni da svolgere, dal quale dipendono
tutti gli operatori assegnati alla struttura o unita' operativa;
c) ciascuna struttura e
unita' operativa deve individuata come centro di attivita' e di costo e deve
essere assegnataria sia di specifici obiettivi in termini quantitativi e
qualitativi, sia un definito budget. Il Dirigente della struttura e'
responsabile del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto del budget;
d) devono essere
previsti meccanismi che assicurino il coordinamento tra strutture o unita'
operative che, pur nell' ambito della propria autonomia, devono necessariamente
agire in maniera integrata.
ARTICOLO 15
(Articolazione dell' Unita' sanitaria locale)
1. L' Unita' sanitaria
locale si articola in:
a) direzione generale;
b) direzione operative.
2. La direzione
generale dell' Unita' sanitaria locale e' composta dal Direttore generale, dal Direttore
sanitario, dal Direttore amministrativo e dal Coordinatore dei servizi sociali,
nel caso previsto dal comma 3 dell' art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni. Spetta alla direzione generale
assicurare i livelli uniformi di assistenza stabiliti dal piano sanitario
nazionale e dal piano regionale.
3. Costituiscono le direzioni operative dell' Unita'
sanitaria locale le aree e le strutture sanitarie e socio - sanitarie.
4. Sono strutture
operative dell' Unita' sanitaria locale:
- l' Ospedale
organizzato in forma dipartimentale e unificato ai fini funzionali nel caso in
cui piu' presidi insistono nella stessa Unita' sanitaria locale;
- il Dipartimento di
prevenzione;
- il Dipartimento di
salute mentale;
- il Distretto socio -
sanitario.
Sono aree:
- la gestione del
personale;
- la gestione delle
risorse finanziarie;
- la gestione tecnica:
- la gestione tecnica;
- la gestione del
servizio farmaceutico;
- la gestione del
patrimonio;
- il coordinamento dei
servizi sociali.
5. Le strutture e le
aree dell' Unita' sanitaria locale sono dirette da un dirigente apicale
nominato dal Direttore generale e si articola in unita' operative sulla base
dei criteri stabiliti dal precedente art. 14.
6. I dirigenti delle
strutture operative sono scelti tra i dipendenti appartenenti al ruolo
sanitario; i dirigenti delle aree gestione del personale, gestione delle
risorse finanziarie e gestione del patrimonio sono scelti tra i dipendenti
appartenenti al ruolo amministrativo; i dirigenti delle aree gestione tecnica e
coordinamento dei servizi sociali sono scelti tra i dipendenti appartenenti
rispettivamente al ruolo professionale e tecnico. I dirigenti dell' area
gestione del servizio farmaceutico sono scelti tra i dipendenti appartenenti al
ruolo sanitario.
CAPO II DIREZIONE GENERALE
ARTICOLO 16
(Direttore generale)
1. Il Direttore
generale dell' Unita' sanitaria locale esercita le funzioni di governo
complessivo e di rappresentanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi
generali assegnati dalla Giunta regionale; e' responsabile del raggiungimento
dei suddetti obiettivi ed in particolare della corretta ed economica gestione
delle risorse a disposizione dell' azienda.
2. Il Direttore
generale e' coadiuvato, nello svolgimento delle sue funzioni, dal Direttore
sanitario, dal Direttore amministrativo e dal Coordinatore dei servizi sociali,
nel caso previsto dal comma 3 dell' art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni.
3. Il Direttore
generale e' inoltre coadiuvato dal Consiglio dei sanitari e dall' Unita'
controllo di gestione.
4. Il Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, risolve il
contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del Direttore
generale nei casi previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
ARTICOLO 17
(Direttore sanitario)
1. Il Direttore sanitario
e' nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato e a lui si
applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
2. Il Direttore
sanitario coadiuva il Direttore generale nel governo dell' Unita' sanitaria
locale, fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di
competenza, svolgendo attivita' di indirizzo, coordinamento e supporto nei
confronti dei responsabili delle strutture dell' Unita' sanitaria locale, con
riferimento agli aspetti organizzativi e igienico - sanitari e ai programmi di
intervento di area specifica a tutela della salute, nonche' collaborando al
controllo di gestione dell' Azienda e al controllo di qualita' dei servizi e
delle prestazioni erogate. Il Direttore sanitario, in particolare, assicura l'
integrazione tra servizi ambulatoriali ospedalieri e territoriali.
3. Per giustificati
motivi, il Direttore sanitario puo' essere sospeso o dichiarato decaduto dal
Direttore generale con provvedimento motivato.
ARTICOLO 18
(Direttore amministrativo)
1. Il Direttore
amministrativo e' nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato e
a lui si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
2. Il Direttore
amministrativo e' nominato dal Direttore generale nel governo dell' Unita'
sanitaria locale, fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie
di competenza, svolgendo attivita' di indirizzo, coordinamento e supporto nei
confronti dei responsabili delle strutture dell' Unita' sanitaria locale, con
riferimento agli aspetti gestionali amministrativi, nonche' collaborando al
controllo di gestione dell' Azienda.
3. La Giunta regionale
emana direttive per disciplinare le modalita' organizzative secondo le quali
articolare i servizi, nonche' le modalita' di raccordo funzionale, all' interno
dell' Unita' sanitaria locale stessa, tra tutti gli operatori che operano nei
servizi e nelle strutture dell' Azienda.
4. Per giustificati
motivi, il Direttore amministrativo puo' essere sospeso o dichiarato decaduto
dal Direttore generale con provvedimento motivato.
ARTICOLO 19
(Coordinatore dei servizi sociali)
1. Il Coordinatore dei
servizi sociali e' nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato e
nominativo.
2. Il Coordinatore dei
servizi sociali coadiuva il Direttore generale nel governo dell' Unita'
sanitaria locale fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie
di competenza, svolgendo attivita' di indirizzo e supporto nei confronti dei
responsabili delle Unita' operative dell'Azienda per i servizi socio - sanitari
e socio - assistenziali.
3. Per giustificati
motivi il Coordinatore dei servizi sociali puo' essere sospeso o dichiarato
decaduto dal Direttore generale con provvedimento motivato.
ARTICOLO 20
(Consiglio dei sanitari)
1. Il Consiglio dei
sanitari e' organismo elettivo dell' Unita' sanitaria locale con funzioni di
consulenza tecnico - sanitaria ed e' presieduto dal Direttore sanitario. Fanno
parte del Consiglio dei sanitari:
a) medici in
maggioranza ed altri operatori sanitari laureati: chimici, fisici, biologi,
psicologi, farmacisti e sociologi, con presenza maggioritaria della componente
ospedaliera medica ai sensi dell' art. 3, comma 12, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall' art. 4, lettera h), del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
b) un medico
veterinario;
c) una rappresentanza
del personale infermieristico;
d) una rappresentanza
del personale tecnico - sanitario.
2. Nella composizione
del Consiglio dei sanitari delle Aziende ospedaliere in cui insiste la
prevalenza del corso formativo del triennio clinico della Facolta' di medicina
deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto
alla consistenza numerica delle stesse.
3. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale emana direttive per disciplinare le modalita' di elezione e la
composizione e il funzionamento del Consiglio dei sanitari.
4. Il Consiglio dei sanitari fornisce i
pareri di cui all' art. 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, così come modificato dall' art. 4, lettera h), del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517.
ARTICOLO 21
(Unita' controllo di gestione)
1. L' Unita' controllo
di gestione opera alle dirette dipendenze del Direttore generale e collabora
con la direzione generale.
2. All' Unita' controllo
di gestione compete l' applicazione di metodica di budget in stretta
integrazione con il controllo di gestione al fine di garantire efficacia ed
efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse e di
evidenziare il principio di responsabilita' economica.
3. L' Unita' controllo
di gestione e' individuata dal Direttore generale con provvedimento che motivi
il numero e le competenze degli operatori assegnati all' Unita' in relazione
alle attivita' attribuite alla stessa.
4. Sono, altresì, alle
dirette dipendenze del Direttore generale la struttura burocratica legale per
l' assunzione del patrocinio e la consulenza, autonoma ai sensi della
legislazione professionale forense, e l' Unita' operativa per le attivita' di
statistica e di epidemiologia.
CAPO III STRUTTURE OPERATIVE
ARTICOLO 22
(Dipartimento ospedaliero)
1. In applicazione dell' art. 17
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell' art. 4, comma 3, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, l' Ospedale e' organizzato in Dipartimenti dotati di
budget prefissato.
2. Il Direttore
generale dell' Unita' sanitaria locale, su proposta del Direttore sanitario,
sentito il Consiglio dei sanitari, provvede alla definizione dei Dipartimenti
ospedalieri.
3. I protocolli d'
intesa, di cui al precedente art. 6, comma 2, stipulati dalla Regione con l'
Universita' prevederanno la partecipazione di quest' ultima alla definizione
dei Dipartimenti nei Presidi ospedalieri interessati.
4. I Dipartimenti
possono essere:
a) per obiettivi,
costituiti fra Divisioni e Servizi al fine di coordinare l' azione nella
prospettiva di un determinato risultato da raggiungere;
b) strutturali,
costituiti da Divisioni o Servizi omologhi o omogenei sotto il profilo dell'
attivita' o delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle procedure
operative.
5. Una Divisione o
Servizio non puo' far parte, al tempo stesso, di Dipartimenti strutturali
diversi.
6. I Dipartimenti
strutturali sono obbligatori fra Divisioni e Servizi omologhi dello stesso
Presidio ospedaliero.
7. Sono finalita' del
Dipartimento ospedaliero:
a) la gestione
integrata degli spazi e delle risorse umane e tecnologiche, anche attraverso la
gestione della mobilita' interna del personale, per raggiungere il migliore
servizio al costo piu' contenuto;
b) la sperimentazione e
l' adozione di modalita' organizzative che consentano il raggiungimento dei
risultati attesi;
c) il coordinamento e
lo sviluppo delle attivita' cliniche, di ricerca, di studio e sulla qualita'
delle prestazioni;
d) il miglioramento del
livello di umanizzazione delle strutture interne del Dipartimento con
particolare riferimento alla diffusione ed al rispetto dello Statuto dei
diritti del malato, alla diffusione delle informazioni agli utenti sull' uso
delle strutture, agli orari di accesso e al comfort degli utenti.
8. Il Dipartimento
ospedaliero e' diretto da uno dei dirigenti delle Divisioni e dei servizi
interessati, nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, su
proposta del Direttore sanitario e del Dirigente medico dell' Ospedale, dal
quale il responsabile del Dipartimento dipende. Il responsabile del
Dipartimento assicura il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente
comma 7 e, in particolare, il coordinamento fra le unita' operative che lo
compongono e il rispetto del budget.
9. In fase di prima
applicazione della presente legge sono previste specifiche sperimentazioni che
verranno individuate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 23
(Assistenza ospedaliera)
1. L' assistenza ospedaliera
e' funzione unica dell' Unita' sanitaria locale anche se erogata da piu'
Presidi.
2. Nei Presidi
ospedalieri quali risultano dal riordino della rete ospedaliera e' previsto un
dirigente medico, in possesso della idoneita' di cui all' art. 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come responsabile delle funzioni igienico
- organizzative, su delega del Direttore sanitario della USL, e un dirigente
amministrativo per l' esercizio delle funzioni gestionali e di coordinamento
amministrativo, su delega rispettivamente del Direttore generale e del
Direttore amministrativo della USL.
3. All' Ospedale e'
attribuita autonomia economico - finanziaria con contabilita' separata all'
interno del bilancio dell' Unita' sanitaria locale.
ARTICOLO 24
(Dipartimento di prevenzione)
1. Il Dipartimento di
prevenzione e' la struttura dell' Unita' sanitaria locale preposta all'
organizzazione e alla promozione nel territorio di competenza della tutela
della salute della popolazione, attraverso azioni tendenti a conoscere,
prevedere e prevenire gli infortuni e le cause di malattia, in particolare
quelle maggiormente diffuse e diffusive, sia di origine umana che animale, in
tutte le realta' in cui la salute della popolazione e' sottoposta a rischio.
2. Sono finalita' del
Dipartimento di prevenzione:
a) assicurare la
qualita' e l' efficienza degli interventi di prevenzione;
b) assicurare l'
omogeneita' degli interventi di prevenzione;
c) ottimizzare l'
utilizzo delle risorse a disposizione;
d) promuovere programmi
di educazione alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
3. Il Dipartimento di
prevenzione e' articolato almeno nei seguenti Servizi:
a) igiene e sanita'
pubblica;
b) prevenzione e
sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli
alimenti e della nutrizione;
d) veterinari,
articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanita' animale, dell'
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati e dell' igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche.
4. Le funzioni
amministrative in materia di igiene e sanita' pubblica e veterinaria sono
trasferite al Dipartimento di prevenzione. Ferme restando le attribuzioni,
quali autorita' sanitarie, del Sindaco e del Presidente della Giunta regionale,
sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
5. Il Direttore
generale nomina, sentiti il Direttore sanitario amministrativo, il responsabile
del Dipartimento di prevenzione, scelto fra il personale della Unita' sanitaria
locale avente qualifica dirigenziale, prioritariamente tra i responsabili dei
Servizi di cui al precedente comma 3.
In quest' ultima
ipotesi, il responsabile del Dipartimento di prevenzione puo' conservare la
direzione del proprio Servizio.
6. Al responsabile del
Dipartimento di prevenzione spetta:
a) il coordinamento
dell' assetto organizzativo;
b) la gestione del
budget;
c) la direzione degli
operatori assegnatigli dal Direttore generale;
d) la pianificazione e
il controllo.
7. I Dipartimenti di
prevenzione individuati a tal fine dal piano sanitario regionale svolgono
funzioni multizonali nelle materie indicate dal piano stesso, sulla base di
accordi e programmi concordati dai Direttori generali delle Unita' sanitarie
locali interessate.
8. La Giunta regionale
disciplina:
- il raccordo
funzionale, all' interno dell' Unita' sanitaria locale, tra Dipartimento di
prevenzione e Distretti;
- i rapporti tra Unita'
sanitarie locali, tra Dipartimento di prevenzione e Distretti;
- i rapporti tra le Unita'
sanitarie locali per quelle attivita' attribuite ad alcuni Dipartimenti di
prevenzione con funzioni multizonali, di cui al precedente comma 7.
Il regolamento, infine,
disciplinera' i rapporti tra Dipartimenti di prevenzione e Istituti
zooprofilattici, Province e Agenzia regionale, di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio
1994, n. 61, alla quale afferiscono i Presidi multizonali di prevenzione.
ARTICOLO 25
(Dipartimento di salute mentale)
1. Il Dipartimento di
salute mentale e' una delle strutture operative dell' Unita' sanitaria locale.
2. Il Dipartimento di
salute mentale svolge attivita' di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
a livello ambulatoriale, domiciliare e ospedaliero.
3. Il Dipartimento di
salute mentale e' il centro di responsabilita' e di spesa di tutte le
prestazioni e le attivita' necessarie alla popolazione del proprio ambito
territoriale.
4. Ogni Dipartimento e'
dotato delle seguenti unita' operative:
a) Centro salute
mentale;
b) Servizio
psichiatrico di diagnosi e cura.
5. Il Dipartimento di
salute mentale e' coordinato da un medico psichiatra di II livello, nominato
dal Direttore generale tra quelli in servizio nel Dipartimento in relazione ai
risultati conseguiti e verificati annualmente.
ARTICOLO 26
(Distretto socio - sanitario)
1. Il Distretto
assicura la tutela della salute nel territorio di competenza e l' integrazione
dei servizi sanitari, socio - sanitari e assistenziali, se delegati dai Comuni.
2. Il Distretto e',
altresì, il centro di responsabilita' e di spesa di tutte le prestazioni e le
attivita' necessarie alla popolazione del proprio ambito territoriale.
3. Il Distretto, in
collaborazione anche con i medici e i pediatri di base, assicura un efficace
filtro della domanda e orienta la stessa, garantendo la continuita'
terapeutica, indipendentemente dai diversi luoghi di trattamento. Il Distretto
indirizza e coordina in particolare le prescrizioni in tema di assistenza
ospedaliera, assistenza specialistica e assistenza protesica e termale. Funge
da centro ordinatore per le relative prestazioni erogate dalle proprie unita'
operative di cui al successivo comma 4 e dalle aziende e dagli istituti ed enti
di cui all' art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come
modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dalle istituzioni sanitarie pubbliche o
private, sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, e dai
professionisti convenzionati.
4. Al responsabile di
Distretto spetta la gestione del budget e la direzione degli operatori
assegnatigli dal Direttore generale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
prefissati. Nel distretto vengono assicurate le seguenti prestazioni, di norma
strutturate in unita' operative:
a) l' informazione, la
prenotazione e l' assistenza amministrativa ai cittadini per l' utilizzazione
dei vari servizi sanitari e sociali;
b) l' educazione
sanitaria sociale;
c) l' assistenza medico
- generica e pediatrica, ambulatoriale e domiciliare, con servizi di guardia
permanente;
d) l' assistenza
domiciliare - integrata;
e) l' assistenza
consultoriale;
f) l' assistenza
residenziale e semiresidenziale;
g) le attivita' socio -
assistenziali delegate dagli enti locali;
h) l' assistenza
specialistica poliambulatoriale, organizzata nel presidio poliambulatoriale;
i) l' assistenza
riabilitativa e protesica;
l) l' assistenza
psicologica;
m) la tutela della
salute degli anziani;
n) l' assistenza
farmaceutica.
5. A livello distrettuale
sono altresi' svolte attivita' proprie del Dipartimento di prevenzione.
6. Il Direttore
generale nomina, con provvedimento motivato, il responsabile del Distretto,
sentiti il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo.
7. Il responsabile del
Distretto e' scelto fra il personale sanitario avente qualifica dirigenziale
dell' Unita' sanitaria locale. La Regione, sentite le Province interessate e l'
ANCI regionale, articola il territorio dell' azienda USL in distretti, di
norma, sulla base dei seguenti criteri:
a) corrispodenza dell'
area distrettuale a una popolazione di almeno cinquantamila abitanti;
b) coincidenza dell'
area distrettuale, ove possibile, con quella complessiva di una o piu'
Circoscrizioni comunali o uno o piu' Comuni.
All' ambito
territoriale del Distretto di area urbana possono essere aggregati Comuni
limitrofi, per motivate ragioni di vincoli o potenzialita' socio - economiche,
di viabilita' e consolidata mobilita' della popolazione. E' consentita deroga
al numero minimo degli abitanti previsti nel distretto intercomunale per
particolari situazioni identificabili in realta' montane o rurali con
particolare dispersione della popolazione. Il Direttore generale dell' Unita'
sanitaria locale, entro sessanta giorni dalla nomina, delibera la costituzione
di distretti.
8. La Giunta regionale
disciplina il raccordo tra Ospedale e Distretti. Il Consiglio regionale
disciplina l' organizzazione dei servizi aventi natura sovradistrettuale e in
particolare gli interventi in materia di salute mentale, di prevenzione delle
tossicodipendenze e di assistenza riabilitativa salvaguardando la continuita'
terapeutica.
ARTICOLO 27
(Programmi di intervento di area specifica a tutela della
salute)
1. Il direttore
generale dell' Unita' sanitaria locale, su proposta del Direttore sanitario,
nomina i dirigenti dei programmi di intervento di area specifica a tutela della
salute, individuati con il piano sanitario nazionale e regionale.
2. Ai dirigenti dei
programmi di intervento di area specifica a tutela della salute coadiuvare il
Direttore sanitario ed il Coordinatore dei servizi sociali nello svolgimento
delle loro funzioni di sovraordinazione alla realizzazione dei programmi.
3. Il Direttore
generale individua i dirigenti di cui al comma 1 del presente articolo,
scegliendo fra il personale dell' Unita' sanitaria locale avente qualifica
dirigenziale.
CAPO IV CONTROLLO DI QUALITA'
ARTICOLO 28
(Controllo di qualita')
1. La Regione, allo
scopo di garantire la qualita' dell'assistenza nei confronti della generalita'
dei cittadini, adotta in via ordinaria il metodo della verifica e revisione
della qualita' e della quantita' delle prestazioni, nonche' del loro costo.
2. La Giunta regionale,
al fine di valutare la qualita' dei servizi e delle prestazioni erogate,
definisce un sistema di indicatori e di parametri di riferimento.
3. Il direttore
generale dell' Unita' sanitaria locale assicura l' attivazione del sistema di
indicatori di cui al precedente comma 2, ferma restando la possibilita' di
integrarli per ulteriori analisi a livello di Unita' sanitaria locale.
CAPO V FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ARTICOLO 29
(Principi per la ripartizione delle risorse finanziarie)
1. La ripartizione
della quota destinata al finanziamento delle spese necessarie per la gestione
delle Unita' sanitarie locali avviene, con provvedimento della Giunta
regionale, in base a parametri su base capitaria riferiti alla popolazione
residente, tenendo conto di particolari condizioni ambientali ed aspetti
organizzativi, per il conseguimento dei livelli uniformi di assistenza.
2. In sede di
ripartizione della quota destinata al finanziamento delle Unita' sanitarie
locali viene accantonata una quota di riserva destinata al graduale
conseguimento del riequilibrio territoriale.
3. Le prestazioni
sanitarie rese a cittadini residenti in altri ambiti territoriali sono
compensate tra le Unita' sanitarie locali, sulla base di certificazioni
definite dalla Giunta regionale, in sede di assegnazione regionale delle quote
di finanziamento.
4. La ripartizione
della quota destinata al finanziamento degli investimenti avviene con
provvedimento della Giunta regionale, che procede all' approvazione dei
programmi e dei progetti di massima presentati da ciascuna Unita' sanitaria
locale, in relazione alle previsioni della programmazione sanitaria regionale.
I programmi ed i progetti di massima presentati dalle Unita' sanitarie locali
devono essere accompagnati da una dettagliata analisi costo - beneficio.
5. La Giunta regionale
provvede altresì a definire le quote di finanziamento ammesse per ciascun anno
e per ciascun programma approvato.
TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I TERMPORALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI
RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ARTICOLO 30
(Disposizioni per il primo funzionamento)
1. I Direttori generali
delle Unita' sanitarie locali sono immessi nelle funzioni alla data del 1
gennaio 1995. Gli stessi, in sede di prima nomina, esercitano anche le funzioni
di Commissari liquidatori delle Unita' sanitarie locali.
Contestualmente
decadono gli amministratori straordinari.
2. I Direttori generali
delle Unita' sanitarie locali, in via preliminare, individuano le strutture
operative e definiscono le piante organiche delle stesse, previa verifica dei
carichi di lavoro, nell' ambito dei contenuti della presente legge e degli
indirizzi emanati dalla Giunta regionale. I provvedimenti di definizione delle
piante organiche sono sottoposti al controllo della Giunta regionale secondo le
modalita' dell' art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
3. Entro sessanta
giorni dalla data di adozione del regolamento di organizzazione dell' Unita'
sanitaria locale, il Direttore generale provvede alla definitiva assegnazione
del personale e comunque entro i limiti qualitativi e quantitativi della pianta
organica definitiva. Il Direttore generale, per comprovate e motivate esigenze
di servizio, puo' disporre la mobilita' del personale in conformita' alle
disposizioni legislative e contrattuali che disciplinano la materia.
4. Il personale del
servizio sanitario regionale in servizio al momento della costituzione delle
Unita' sanitarie locali e' trasferito alle medesime ed e' utilizzato nell'
Unita' operativa di appartenenza.
5. La Giunta regionale,
informate le Organizzazioni sindacali, prima della immissione nella funzione
dei direttori generali, provvede a disciplinare:
a) i criteri per la
gestione delle piante organiche provvisorie;
b) la formazione dei
piani distributivi del personale tra le costituende Aziende;
c) l' attuazione delle
prime misure concernenti l' assetto organizzativo e funzionale aziendale e l'
attribuzione delle connesse responsabilita' dirigenziali.
6. All' atto del suo
insediamento, il Direttore generale indice l' elezione del Consiglio dei
sanitari
.ARTICOLO 31
(Disposizioni in materia di gestione dei servizi socio -
assistenziali)
1. Il personale
dipendente degli enti locali, messo a disposizione per lo svolgimento di
attivita' sociali nelle preesistenti Unita' sanitarie locali, continua a
svolgere le funzioni assegnate fermo restando quanto previsto dall' art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni.
ARTICOLO 32
(Riorganizzazione assistenza ospedaliera)
1. Entro e non oltre
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche a
stralcio del piano sanitario regionale, il Consiglio regionale approva la
riorganizzazione della rete ospedaliera, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 412 e nel decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, emanato ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro lo stesso termine il Consiglio
regionale individua le Aziende ospedaliere destinate a centri di riferimento della
rete dei servizi di emergenza. I Direttori generali delle Aziende ospedaliere
di cui al presente articolo sono immessi nella funzione alla data del 1 gennaio
1995.
2. La riorganizzazione
della rete ospedaliera deve perseguire:
a) la razionalizzazione
e la riqualificazione dei servizi ospedalieri, ai fini di una piu' equilibrata
distribuzione degli stessi sul territorio regionale, in relazione al fabbisogno
della popolazione e all' ottimale utilizzazione delle risorse;
b) l' organizzazione di
una rete di servizi conforme, anche per tipologia, alla normativa vigente,
finalizzata a fornire ai cittadini le risposte piu' adeguate, in rapporto alle
loro diverse esigenze assistenziali;
c) l' eliminazione dei
ricoveri impropri per ricondurre la rete ospedaliera alla funzione propria;
d) la riconversione o
la riduzione delle unita' operative che nell' ultimo quinquennio presentano
dati di funzionalita' inferiori a quelli indicati dalla normativa di cui al
primo comma del presente articolo;
e) la riconversione o la
soppressione delle strutture ospedaliere che nell' ultimo quinquennio
presentano una dotazione funzionale inferiore a n. 120 posti letto.
3. Il piano di
riorganizzazione della rete ospedaliera e' diretto al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a) adeguamento della
rete ospedaliera ai criteri organizzativi e agli standards previsti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo alla dotazione complessiva dei
posti letto nonche' agli standards di attivita' e di efficienza;
b) riconduzione dell'
Ospedale alle sue proprie funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione delle
malattie acute e di risposta alle emergenze sanitarie;
c) integrazione
funzionale delle strutture ospedaliere tra di loro e con i servizi del
territorio;
d) rimozione negli
Ospedali delle cause di disfunzione sul piano organizzativo, al fine di una
ottimale utilizzazione delle risorse, anche tecnologiche, esistenti e riordino,
su base omogenea e secondo parametri funzionali, delle piante organiche;
e) riconversione delle
strutture ospedaliere, non rispondenti a criteri di funzionalita', efficienza
ed economicita', in strutture extraospedaliere residenziali o non residenziali,
nell' ambito delle tipologie previste dalla vigente normativa;
f) dimensionamento e
razionalizzazione della rete delle case di cura accreditate, in relazione al
soddisfacimento del fabbisogno assistenziale programmato.
ARTICOLO 33
(Riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera)
1. Il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, in attuazione delle linee
programmatiche e di indirizzo e in conformita' alle prescrizioni della presente
legge, provvede, previa verifica della situazione esistente, alla
quantificazione dei posti letto complessivi, distinti per area funzionale e
disciplina, delle singole Unita' sanitarie locali, così come risultanti a
seguito del riazzonamento previsto dall' art. 3, comma 5, lett. a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di ciascun complesso ospedaliero
individuato per essere costituito in Azienda ospedaliera in attuazione del
decreto legislativo stesso.
2. La Giunta regionale,
nel definire l' assetto organizzativo degli Ospedali, accorpa, in norma, ai
fini funzionali e tenuto conto del bacino di utenza e della specificita' del
territorio, quelli ubicati nell' ambito della stessa Unita' sanitaria locale,
che non siano destinati ad essere costituiti in Aziende ospedaliere, ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Nell' ambito dei
provvedimenti di cui ai commi precedenti, sono stabiliti i tempi di
realizzazione della riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera,
assegnando priorita' ai servizi connessi alle emergenze sanitarie.
ARTICOLO 34
(Ospedali al di sotto di 120 posti letto)
1. Le strutture
ospedaliere gestite direttamente dalle Unita' sanitarie locali, con una
dotazione di posti letto inferiore a 120
nell'ultimo quinquennio, sono riconvertite come segue.
a) accorpamento, previa
eventuale trasformazione, anche parziale, dei relativi servizi, nell' ambito
del presidio ospedaliero di Unita' sanitaria locale, ridefinendo la
distribuzione complessiva dei servizi e dei posti letto e favorendo la
realizzazione delle strutture polivalenti di cui alla successiva lettera b),
anche con riferimento ai bacini di utenza e tenuto conto della fluttuazione
della popolazione;
b) variazione del tipo
di destinazione ai fini sanitari mediante trasformazione in strutture
extraospedaliere poliambulatoriali, in residenze sanitarie assistenziali o in
altre strutture residenziali o semiresidenziali non ospedaliere, privilegiando
la realizzazione di strutture polivalenti;
c) disattivazione ai
fini della variazione di destinazione per usi non sanitari per quei presidi che
risultino non utilizzabili ai fini sanitari, avuto riguardo allo stato e
qualita' delle strutture edilizie, nonche' alla funzionalita' ed economicita'
della gestione e che si trovino in ambiti territoriali che dispongono dei
previsti standard di posti letto.
ARTICOLO 35
(Organizzazione per aree funzionali - Dipartimenti)
1. Le Unita' sanitarie
locali e le Aziende ospedaliere, ove costituite, nonche' le istituzioni di cui
agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti regionali di
riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera, presentano alla Regione,
Assessorato sanita', una proposta per attuare, nell' ambito delle strutture
ospedaliere di competenza, il modello organizzativo delle aree funzionali
omogenee di cui al comma 3 dell' art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con presenza obbligatoria del day hospital e di spazi adeguati per l' esercizio
della libera professione intramuraria e posti letto per le camere a pagamento.
L' istituzione del day hospital e' effettuata attraverso la riconversione di
una quota parte dei posti letto complessivi. I posti letto da destinare alla
istituzione delle camere a pagamento, nonche' quelli riservati all' esercizio
della libera professione intramuraria, non sono compresi nello standard dei
posti letto per mille abitanti.
2. Il modello
organizzativo di cui al precedente comma 1 deve prevedere l' organizzazione
dell' Ospedale in Dipartimenti, collegati funzionalmente anche con le strutture
extraospedaliere.
3. Le proposte di cui
al comma 1 del presente articolo sono approvate con deliberazione della Giunta
regionale, previa verifica della loro compatibilita' con la programmazione
regionale e della loro rispondenza alle direttive della Regione. Nella stessa
deliberazione sono indicati, per ogni presidio, i tempi di realizzazione del
modello organizzativo delle aree funzionali omogenee, in funzione delle risorse
effettivamente a disposizione.
4. I provvedimenti
della Giunta regionale sono adottati sentita la competente Commissione
consiliare permanente.
ARTICOLO 36
(Istituti di ricovero e cura obbligatoriamente
convenzionati con il Servizio sanitario regionale)
1. I rapporti
convenzionali con le istituzioni indicate agli articoli 39, 41 e 42 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 vengono ridefiniti sulla base delle linee di
programmazione e di indirizzo di cui alla presente legge.
2. L' istituzione di
nuove Divisioni e Servizi universitari, ivi compresi quelli connessi ad
esigenze didattiche e di ricerca, che comportino nuovi oneri a carico del
Servizio sanitario regionale, e' attuata, d' intesa tra Regione e Universita',
nell' ambito del fabbisogno complessivo di Servizi ospedalieri definito ai
sensi del precedente art. 32, nel rispetto della normativa contenuta nel
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. L' istituzione di
nuove Divisioni e Servizi ospedalieri da parte degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di cui
all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e' soggetta ad
autorizzazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'attivita' di ricerca scientifica
biomedica svolta dagli stessi. E' altresì soggetta ad autorizzazione della
Giunta regionale l'istituzione di nuove Divisioni di cui all' art. 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' le variazioni di organico che comportino
nuovi oneri di spesa ovvero modificazioni dell' assetto organizzativo della
struttura.
4. La Giunta regionale,
ai fini dell' adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, e' tenuta ad
acquisire il parere della competente Commissione permanente del Consiglio
regionale, che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta.
5. L' eventuale
riconoscimento quale presidio dell' Unita' sanitaria locale delle strutture di
cui al secondo comma dell' art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 potra',
essere previsto nell' ambito del piano sanitario regionale, da emanarsi a norma
dell' art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
ARTICOLO 37
(Case di cura private accreditate)
1. Le convenzioni con
le Case di cura private decadono alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le stesse continuano a produrre effetti fino al termine indicato nei
provvedimenti di riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera nei quali
e' indicato il fabbisogno di attivita' ospedaliere da accreditare, distinte per
disciplina, in conformita' ai criteri di seguito indicati e comunque non oltre
il 31 dicembre 1996.
a) complementarieta' ed
integrazione delle attivita' svolte dalle Case di cura private rispetto a
quelle dei presidi ospedalieri pubblici;
b) accreditamento delle
Case di cura private per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti
strutturali organizzativi e funzionali previsti dalle leggi vigenti;
c) accreditamento delle
Case di cura che, per l' insieme delle tecnologie sanitarie e la presenza di
piu' specialita', offrano migliori garanzie di assistenza in rapporto alle
patologie da trattare.
La presente legge e'
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 28 dicembre 1994