TITOLO I PROGRAMMAZIONE
ARTICOLO 1
(Finalita' della legge)
1. La presente legge
disciplina l' ordinamento contabile e patrimoniale delle Unita' sanitarie
locali (USL) e delle Aziende ospedaliere della Regione Puglia, in attuazione
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.
ARTICOLO 2
(Collegamento con la programmazione sanitaria regionale)
1. Gli atti di
programmazione delle USL attuano gli obiettivi del piano sanitario nazionale,
del piano sanitario regionale e degli altri atti di programmazione della
Regione, nei limiti delle compatibilita' finanziarie.
2. Le scelte di
programmazione delle USL devono essere effettuate attraverso piani generali e
di settore che devono consentire verifiche di attuazione e di risultato.
ARTICOLO 3
(Piano generale)
1. Le finalita', gli indirizzi, gli obiettivi, le politiche
di gestione e le azioni programmatiche indicate nel piano generale e nei piani
di settore devono esplicitamente uniformarsi ai contenuti del piano sanitario regionale
e degli altri atti della programmazione regionale e tener conto dei piani di
zona approvati dal Comune, dalla Conferenza dei sindaci o dai Presidenti delle
circoscrizioni di riferimento territoriale. Le azioni programmatiche devono
essere articolate almeno per anno e, in quest' ambito, distintamente per le
fondamentali strutture dell' unita' sanitaria locale: Ospedali, Distretti,
Dipartimento di prevenzione, servizi generali.
Deve
inoltre essere data separata evidenza ai servizi sociali.
2. Il piano generale deve essere adottato entro il 31
dicembre dell' ultimo anno di vigenza del piano precedente.
3. Il piano generale e'
aggiornato annualmente, entro il 31 dicembre, in correlazione anche alla
verifica dello stato di attuazione della programmazione.
4. Entro il 20 novembre
di ogni anno il piano generale o i suoi aggiornamenti sono trasmessi al Sindaco
o alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci o alla rappresentanza dei
Presidenti delle circoscrizioni. Tali soggetti rimettono le proprie osservazioni
alla Giunta regionale e alla USL.
ARTICOLO 4
(Verifica dello stato di attuazione della programmazione)
1. Per garantire con
continuita' la coerenza fra i contenuti degli strumenti della programmazione e
le condizioni esterne ed interne alla USL, viene attuata una sistematica
verifica dello stato di attuazione della programmazione e vengono adottati i
conseguenti aggiornamenti degli strumenti stessi.
2. A tale scopo, entro
il 31 ottobre e con riferimento al 30 settembre dell' anno in corso, deve essere
redatto dal Direttore generale un rapporto che illustri lo stato di attuazione
del piano, dei programmi e dei progetti, distinguendo i risultati conseguiti
nell' anno precedente da quelli conseguiti o in corso di formazione nell' anno
corrente.
3. Il rapporto sullo
stato di attuazione della programmazione deve essere trasmesso entro dieci
giorni alla Giunta regionale.
ARTICOLO 5
(Fonti di finanziamento)
1. Le fonti di
finanziamento della USL sono costituite da:
a) quote provenienti
dalla ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto della compensazione
della mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni;
b) contributi e
trasferimenti da Amministrazioni statali, dalla Regione, dalle Province, dai
Comuni, da altri enti del settore pubblico allargato, ivi comprese le risorse
acquisite da contratti e convenzioni;
c) ricavi e proventi
diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni e a privati, ivi compresi
gli introiti derivanti dall' attivita' libero professionale, i corrispettivi
relativi a servizi integrativi a pagamento, comprese le risorse acquisite da
contratti e convenzioni;
d) concorsi, recuperi e
rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa
eventualmente dovute dai cittadini;
e) ricavi derivanti da alienazioni e rendite derivanti
dall' utilizzo del patrimonio;
f) risulti economici
positivi;
g) speciali contributi
della Regione per i fabbisogni derivanti da perdite non altrimenti ripianabili;
h) donazioni ed altri
atti di liberalita'.
2. La USL e l' Azienda
ospedaliera, per il finanziamento di investimenti e previa l' autorizzazione
regionale di cui al successivo comma 3, possono contrarre mutui o accedere ad
altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni.
3. L' autorizzazione
regionale alla contrazione di mutui o all' accensione di altre forme di credito
puo' essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per
capitale ed interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate
proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza ad esclusione
della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente di competenza.
4. L' Unita' sanitaria locale e
l' Azienda ospedaliera possono attivare anticipazioni bancarie con l' Istituto
di credito a cui e' affidato il servizio
di cassa, nella misura massima di un dodicesimo dell' ammontare annuo delle
entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.
ARTICOLO 6
(Finanziamento dei servizi socio - assistenziali delegati
dagli enti locali)
1. Gli oneri per la
realizzazione di servizi socio - assistenziali delegati sono a totale carico
degli enti locali deleganti.
2. La USL, allo scopo
di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi socio - assistenziali
delegati, deve stipulare con l' ente delegante apposita convenzione che regoli
i contenuti da realizzare, i relativi finanziamenti e le scadenze nei
pagamenti.
ARTICOLO 7
(Finanziamento delle USL)
1. Il Fondo sanitario,
al netto della quota riservata alle Aziende ospedaliere, nonche' delle quote
individuate ai sensi dell' art. 5 della presente legge, e' ripartito
annualmente dalla Giunta regionale sulla base di quote capitarie di
finanziamento riferite ai livelli di assistenza di cui all' art. 1 del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le quote capitarie
di finanziamento sono determinate sulla base di parametri definiti con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione
residente;
b) mobilita' sanitaria
infraregionale per tipologia di prestazioni da compensare in sede di riparto,
sulla base di contabilita' analitiche, per singolo caso, fornite dalle USL;
c) consistenza e stato
di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e
delle dotazioni strumentali;
d) anticipazione delle
spese di gestione di cui ai commi 7 e 9 dell' art. 4 del decreto legislativo n.
502 del 1992;
e) risultanze dei
controlli di gestione.
ARTICOLO 8
(Finanziamento delle Aziende ospedaliere)
1. La Giunta regionale
destina annualmente alle Aziende ospedaliere, a parziale copertura delle spese
di gestione, una quota di finanziamento pari al 60 per cento dei costi
complessivi delle prestazioni che l' Azienda e' in condizioni di erogare,
rilevabili sulla base della contabilita'.
2. Le spese di gestione
non coperte ai sensi del precedente comma 1 sono finanziate attraverso:
a) gli introiti
derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate, sulla base di tariffe
definite dalla Giunta regionale;
b) le quote di
partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini;
c) gli introiti
connessi all' esercizio dell' attivita' libero professionale dei diversi
operatori e i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
d) le rendite derivanti da lasciti, donazioni, nonche'
dall'utilizzo del patrimonio dell' Azienda;
e) eventuali altre
risorse acquisite per contratti o convenzioni.
3. Le somme di cui al
precedente comma 2, lettera a), derivanti da prestazioni erogate a favore di
utenti delle USL della Regione Puglia, sono corrisposte, per conto delle USL
interessate, dalla Giunta regionale all' Azienda ospedaliera al netto delle
eventuali quote di partecipazione alla spesa corrisposte dai cittadini.
4. Per i fini di cui al
precedente comma 3, le Aziende ospedaliere forniscono alla Giunta regionale
specifiche contabilita' analitiche per singolo caso.
5. Le somme corrisposte
dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del presente articolo sono detratte
dalla quota di finanziamento erogata alle singole USL in occasione della ripartizione
del Fondo sanitario.
ARTICOLO 9
(Finanziamento di progetti - obiettivo e di interventi
particolari)
1. Al finanziamento di
progetti - obiettivo e di interventi particolari previsti dal piano sanitario
nazionale e regionale o da programmi regionali, si provvede sulla base dei
criteri indicati in tali piani e programmi ovvero sulla base di criteri
specifici definiti dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 10
(Accantonamento di quote del Fondo sanitario)
1. La Giunta regionale,
in occasione della ripartizione del Fondo sanitario, accantona:
a) una quota non
superiore al 5 per cento da utilizzarsi per correggere eventuali squilibri
territoriali;
b) una quota non
superiore al 2 per cento da utilizzarsi per interventi imprevisti;
c) una quota non
superiore all' 1 per cento da utilizzarsi per consentire attivita' di ricerca
finalizzata nell' ambito delle Aziende ospedaliere.
2. La parte non
utilizzata delle quote di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1
e' ripartita a fine esercizio tra le USL con i criteri di cui all' articolo 7
della presente legge.
ARTICOLO 11
(Finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico)
1. La Giunta regionale
destina annualmente agli Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere
scientifico, a parziale copertura delle spese di gestione correlate alle
attivita' assistenziali, una quota di finanziamento pari al 70 per cento dei
costi complessivi delle prestazioni che ciascun Istituto e' nelle condizioni di
erogare, rilevabili sulla base della contabilita'.
2. Salvo quanto
previsto al precedente comma 1, ai predetti Istituti si applicano le norme
stabilite dal presente titolo relativamente alle Aziende ospedaliere.
ARTICOLO 12
(Modalita' di definizione delle tariffe per le prestazioni
erogate dalle Aziende ospedaliere)
1. Le tariffe delle
prestazioni erogate dalle Aziende ospedaliere sono definite dalla Giunta
regionale, sentiti gli Ordini professionali ed i Collegi competenti.
2. Nella definizione
delle tariffe si deve tener conto del costo delle prestazioni erogate, della
quota gia' finanziata ai sensi del comma 1 del precedente art. 8, nonche' dei
criteri generali fissati dal Ministero della sanita' ai sensi del comma 6 dell'
articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 13
(Spesa in conto capitale - Criteri di finanziamento)
1. La quota del Fondo
sanitario in conto capitale e' ripartita tra le USL, le Aziende ospedaliere, le
Istituzioni sanitarie e gli Istituti scientifici di cui agli articoli 41 e 42
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla base di programmi di investimento
approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentiti i Direttori
generali e gli Amministratori delle Aziende, delle Istituzioni e degli istituti
interessati.
2. I programmi di cui
al precedente comma 1 devono tener conto, in via prioritaria, della necessita'
di riequilibrare, correlandole alle effettive esigenze della popolazione,
eventuali situazioni di disomogeneita' esistenti sul territorio regionale relativamente
alle strutture immobiliari, agli impianti tecnologici ed alle dotazioni
strumentali.
ARTICOLO 14
(Servizio di cassa)
1. Il servizio di cassa
della USL e' affidato, con apposita convenzione, ad un istituto di credito che
curera' i rapporti con le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in
riferimento alle disposizioni riguardanti la Tesoreria unica.
2. Il Direttore
generale, con proprio atto, deve definire specifiche modalita' e procedure dei
pagamenti della USL e individuare i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti
stessi.
ARTICOLO 15
(Bilancio pluriennale di previsione)
1. IL bilancio
pluriennale di previsione e' elaborato con riferimento al piano generale e agli
altri strumenti della programmazione adottati dalla USL e ne e' la rappresentazione
in termini economici, finanziari e patrimoniali nell'arco temporale
considerato.
2. Il bilancio
pluriennale di previsione ha una durata corrispondente a quella del piano
generale ed e' annualmente aggiornato per scorrimento.
3. Il bilancio
pluriennale di previsione e' articolato in:
a) parte economica;
b) parte finanziaria;
c) parte patrimoniale.
4. Il contenuto di ogni
singola parte del bilancio pluriennale di previsione e' articolato per anno e,
nell' ambito di questo, rispetto alle fondamentali strutture della USL come
indicate per il piano generale, con separata evidenza dei servizi sociali.
5. Il bilancio
pluriennale di previsione e' strutturato secondo lo schema obbligatorio
adottato dalla Giunta regionale, in conformita' allo schema di cui al decreto
interministeriale previsto dall' art. 5 - comma 5 - del decreto legislativo n.
502 del 1992 e successive modificazioni, in modo da consentire la
rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali in
analogia alla struttura e ai contenuti del bilancio economico preventivo e del
budget generale. Il bilancio pluriennale di previsione e' corredato di una
relazione del Direttore generale.
6. I dati del bilancio
pluriennale di previsione sono integrati con espliciti ed esaustivi riferimenti
ai piani, programmi e progetti della USL.
7. Il bilancio
pluriennale di previsione e' trasmesso entro il 20 novembre di ogni anno al
Sindaco o alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci o alla
rappresentanza dei Presidi delle circoscrizioni.
ARTICOLO 16
(Bilancio economico preventivo)
1. Il bilancio
economico preventivo da' dimostrazione, in termini analitici, delle entrate
previste e del previsto risultato economico complessivo finale della USL per l'
anno considerato. Deve essere articolato in base alle fondamentali strutture
della USL come indicate per il piano generale, con separata evidenza dei
servizi sociali.
2. Il bilancio
economico preventivo deve essere formulato secondo lo schema obbligatorio
adottato dalla Giunta regionale, in conformita' allo schema di cui al Decreto
interministeriale previsto dall' art. 5, comma 5, del decreto legislativo n.
502 del 1992 e successive modificazioni, ed e' corredato di una relazione del
Direttore generale.
ARTICOLO 17
(Termine di deliberazione dei bilanci di previsione)
1. Il bilancio
pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono deliberati
dal Direttore generale entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi, entro
dieci giorni, alla Giunta regionale.
TITOLO II BUDGET
ARTICOLO 18
(Metodica di budget)
1. Allo scopo di
pervenire alla formulazione di articolate e puntuali previsioni, relativamente
ai risultati da conseguire, alle attivita' da realizzare, ai fattori operativi
da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli
investimenti da compiere, e' obbligatoria l' adozione della metodica di budget
secondo una struttura che comprenda:
a) il documento di
direttive;
b) il budget generale;
c) il budget delle
strutture;
d) il budget di centro
di responsabilita'.
ARTICOLO 19
(Documento di direttive)
1. Le direttive di
raccordo sono formulate allo scopo di realizzare il raccordo sistematico tra
gli strumenti della programmazione e i budgets.
2. Le direttive di raccordo
sono elaborate dal Direttore generale in aderenza ai contenuti e alle scelte
dei piani, programmi e progetti adottati e indicano obiettivi, linee guida,
criteri, vincoli e parametri per l' elaborazione dei budgets.
ARTICOLO 20
(Budget generale)
1. Il budget generale
riguarda l' intera attivita' della USL e si articola nelle seguenti parti:
a) il budget economico,
che indica in analisi le attivita', i costi, i ricavi ed i proventi; la
rappresentazione dei costi deve consentire l' evidenza delle fondamentali
classi di fattori operativi;
b) il budget
finanziario, che indica in analisi i flussi di entrata e di spesa;
c) il budget
patrimoniale, che indica in analisi le fonti di finanziamento e gli impieghi,
in modo tale da consentire anche la distinzione della gestione corrente e della
gestione degli investimenti.
2. Il budget generale
deve essere accompagnato da una relazione che illustri i parametri sui quali si
fondano le previsioni, i rapporti tra le quantita' rappresentate nel budget e
gli obiettivi, le azioni programmatiche e i risultati attesi, dimostrando
esplicitamente ed esaustivamente la correlazione alle scelte della
programmazione.
3. Le singole parti del
budget generale e la relazione di accompagnamento devono essere articolate in
base alle fondamentali strutture della USL come indicate per il piano generale,
con separata evidenza dei servizi sociali.
4. Il budget generale e
la relazione di accompagnamento costituiscono allegati necessari del bilancio
economico preventivo.
ARTICOLO 21
(I budgets delle strutture)
1. I budgets delle
strutture sono formulati con riguardo alle fondamentali strutture della USL
come indicate per il piano generale.
2. I budgets delle
strutture sono articolati e strutturati come il budget generale.
ARTICOLO 22
(Budget di centro di responsabilita')
1. I budgets di centro
di responsabilita' sono formulati con riguardo alle unita' organizzative
inserite nel piano dei centri di responsabilita'.
2. I budgets di centro
di responsabilita' sono articolati e strutturati in modo da consentire, in
analogia ai budgets delle fondamentali strutture, la rappresentazione degli
aspetti economici, finanziari e patrimoniali, rendendo inoltre possibile
l'attribuzione della responsabilita' di gestione e di risultato mediante l'
individuazione dei risultati da conseguire, delle attivita' da svolgere e delle
risorse assegnate.
ARTICOLO 23
(Deliberazione dei budgets)
1. Il Direttore
generale, entro lo stesso termine stabilito per la deliberazione dei bilanci di
previsione, delibera il budget generale, i budgets delle strutture, i budgets
di centro di responsabilita'.
ARTICOLO 24
(Controllo periodico e revisione dei budgets)
1. Entro la fine del
mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre deve essere inviata alla
Giunta regionale una relazione sullo stato di avanzamento del budget generale
che, oltre a porre in evidenza gli scostamenti rispetto ai dati di budget e gli
elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione,
operi una proiezione della situazione finanziaria e del risultato economico
finale.
2. A seguito dei
controlli periodici trimestrali, il Direttore generale, qualora ne ravvisi l'
opportunita' e, in ogni caso, a fronte di situazioni di previsto squilibrio
finanziario ed economico, procede alla revisione dei budgets generale.
3. Qualora nei rapporti
di cui al comma 1 del presente articolo emergessero elementi di possibile
squilibrio finanziario ed economico e, in ogni caso, con riferimento alle
relazioni trimestrali e alle revisioni del budget, il Collegio dei revisori
deve formulare le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta regionale
entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento
mensile o trimestrale.
TITOLO III CONTABILITA'
ARTICOLO 25
(Scritture contabili obbligatorie)
1. La USL deve tenere
le seguenti scritture obbligatorie:
- libro giornale;
- libro degli
inventari;
- libro delle
deliberazioni del Direttore generale;
- libro delle adunanze
e dei verbali del Collegio dei revisori.
2. La USL deve,
altresi', tenere le altre scritture contabili previste dalle leggi.
3. Riguardo ai criteri, alle
modalita' di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al
precedente comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
Codice civile.
ARTICOLO 26
(Contabilita' analitica)
1. La USL applica la
contabilita' analitica con lo scopo di attuare, attraverso operazioni di
classificazione, localizzazione e imputazione, raggruppamenti di valori
economici articolati sulla base delle caratteristiche dei processi produttivi
ed erogativi.
2. La contabilita'
analitica elabora i valori relativi ai costi di produzione e di erogazione, ai
ricavi, ai proventi, ai prezzi interni, con riferimento a individuati oggetti
di rilevazione che sono rappresentati:
a) dai centri di
responsabilita';
b) da specifiche aree
di attivita' semplici o complesse;
c) da beni, servizi e
prestazioni destinati all' utenza esterna o da impiegare internamente alla USL.
3. I dati di base
contabili ed extracontabili per l' alimentazione della contabilita' analitica
sono tratti dal sistema informativo della USL e, in particolare, dalla
contabilita' economico - patrimoniale.
TITOLO IV BILANCIO DI ESERCIZIO
ARTICOLO 27
(Bilancio di esercizio)
1. Il bilancio di
esercizio deve rappresentare il risultato economico e la situazione
patrimoniale e finanziaria della USL. Il bilancio di esercizio deve essere
articolato secondo le strutture fondamentali della USL, con separata evidenza
dei servizi sociali.
2. Il bilancio di
esercizio e' deliberato dal Direttore generale entro il 30 aprile dell' anno
successivo a quello cui si riferisce ed e' trasmesso, entro dieci giorni, alla
Giunta regionale corredato della relazione sulla gestione e della relazione del
Collegio dei revisori. Nello stesso termine il bilanci di esercizio e'
trasmesso al Sindaco o alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci o alla
rappresentanza dei Presidenti delle circoscrizioni.
ARTICOLO 28
(Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio)
1. Nella redazione del
bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti principi:
a) si possono indicare
esclusivamente i risultati economici positivi realizzati alla data di chiusura
dell' esercizio;
b) si deve tener conto
dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza dell' esercizio,
indipendentemente dalla data dell' incasso o del pagamento;
c) si deve tener conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell' esercizio, anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
d) gli elementi eterogenei
ricompresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente;
e) i criteri di
valutazione non possono essere modificati da un esercizio all' altro.
2. La modifica dei
criteri di valutazione da un esercizio all' altro e' consentita in casi
eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'
influenza sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione
patrimoniale e finanziaria.
ARTICOLO 29
(Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio)
1. Gli elementi
patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti
tra le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto
o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano anche i
costi accessori.
2. I beni conservati in
scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre
mesi.
3. I diritti e i valori
mobiliari, quando non rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo
d' acquisto o, se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di
borsa, alla quotazione media dell' ultimo trimestre.
4. Per la valutazione
delle altre poste di bilancio si rinvia alle disposizioni del Codice civile in
materia di criteri di valutazione.
5. Gli elementi
patrimoniali che, alla data della chiusura dell' esercizio, risultino
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i commi
precedenti devono essere iscritti a tale minimo valore; questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata.
6. La Giunta regionale,
al fine di assicurare l' omogeneita', il consolidamento e la confrontabilita'
dei bilanci delle USL, puo' emanare specifiche disposizioni in tema di criteri
di valutazione.
7. Se speciali ragioni
richiedono una deroga ai criteri le singole deroghe devono essere indicate e
giustificate nella nota integrativa e formare oggetto di un punto specifico
della relazione del Collegio dei revisori al bilancio di esercizio.
ARTICOLO 30
(Criteri di ammortamento)
1. Il costo delle
immobilizzazioni, materiali ed immateriali, strumentali all' esercizio dell'
attivita', la cui utilizzazione e' limitata nel tempo, deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua
possibilita' di utilizzazione.
2. Di norma, le quote
di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base
stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei, avendo riguardo
al normale periodo di deterioramento e consumo.
3. Eventuali deroghe all'
applicazione del criterio di cui al precedente comma devono essere giustificate
analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di un punto
specifico della relazione del Collegio dei revisori al bilancio di esercizio.
ARTICOLO 31
(Struttura del bilancio di esercizio)
1. Il bilancio di
esercizio e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla
nota integrativa.
2. Lo stato
patrimoniale deve rappresentare le attivita', le passivita' e il patrimonio
netto esistente alla chiusura dell' esercizio. Lo stato patrimoniale deve
inoltre rappresentare i dati relativi al sistema dei rischi, al sistema degli
impegni e ai sistemi dei beni di terzi e dei beni presso terzi.
3. Il conto economico
deve rappresentare gli elementi positivi e negativi che incidono sul risultato
economico d' esercizio, evidenziando tale risultato.
4. Per ogni posta dello
stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono essere comparate
con quelle del bilancio economico preventivo e con quelle corrispondenti dell'
esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all'
esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilita' e l'
adattamento o l' impossibilita' di questo devono essere segnalati e commentati
nella nota integrativa.
5. La nota integrativa
deve essere redatta in conformita' ai contenuti disciplinati dal Codice civile.
6. La struttura e il
contenuto del bilancio di esercizio devono essere conformi allo schema
obbligatorio adottato dalla Giunta regionale.
7. Nel caso che lo
schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale per la rappresentazione del
bilancio di esercizio differisca da quello prescritto da norme statali, la USL
procedera' obbligatoriamente alla riclassificazione del bilancio di esercizio secondo
lo schema indicato da tali norme.
ARTICOLO 32
(Relazione sulla gestione)
1. Il bilancio di
esercizio deve essere corredato di una relazione del Direttore generale sulla
situazione della USL, sull' andamento della gestione nel suo complesso e distintamente
per le fondamentali strutture, come indicate per il piano generale, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi, ai proventi e agli investimenti.
2. La relazione sulla
gestione dovra' indicare:
a) le motivazioni degli
scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo;
b) una sintesi dei
risultati della gestione, in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei
risultati per centro di responsabilita', elaborata secondo lo schema
obbligatorio adottato dalla Giunta regionale.
3. Nel caso che il
bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione sulla gestione deve
essere data separata evidenza
all'analisi delle specifiche cause del risultato negativo.
ARTICOLO 33
(Risultati economici di esercizio)
1. L' eventuale
risultato economico positivo di esercizio e' destinato in via prioritaria a
investimenti e alla incentivazione del personale legata ai risultati di budget
o ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre destinazioni
sono ammesse solo in via subordinata e quando non alterino le prospettiche
condizioni di equilibrio della gestione. L' eventuale parte non destinata di
tale risultato e' accantonata in un fondo di riserva.
2. Nel caso di perdita,
il Direttore generale, in accompagnamento al bilancio di esercizio, deve
formulare una separata proposta che indichi le modalita' di copertura della
perdita e le azioni per il riequilibrio della situazione economica. Tale
proposta dovra' essere accompagnata dalle osservazioni del Collegio dei
revisori e formare oggetto di deliberazione del Direttore generale.
3. Alla perdita di
esercizio si fa fronte utilizzando eventuali fondi di riserva. Qualora l'
importo dei fondi di riserva non risultasse sufficiente per la copertura della
perdita, alla stessa si fa fronte, in via prioritaria, attraverso l'
alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile e mediante specifici
interventi del Direttore generale in ordine all' organizzazione e al
funzionamento della USL in grado di garantire economie di gestione.
ARTICOLO 34
(Pubblicita' del bilancio di esercizio)
1. Il bilancio di
esercizio, unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di
analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilita'
contenuti nella relazione sulla gestione, e' pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione entro trenta giorni dall' approvazione della Giunta
regionale.
TITOLO V CONTROLLO DI GESTIONE
ARTICOLO 35
(Controllo di gestione)
1. La USL attua il
controllo di gestione allo scopo di assicurare efficacia ed efficienza ai
processi di acquisizione e di impiego delle risorse.
ARTICOLO 36
(La struttura organizzativa del controllo di gestione)
1. La struttura
organizzativa del controllo di gestione e' costituita dall' insieme dei centri
di responsabilita' e dall' unita' organizzativa preposta allo svolgimento del
processo di controllo di gestione.
2. I centri di
responsabilita' corrispondono ad unita' operative alle quali sono assegnate,
mediante la metodica di budget, determinate risorse per lo svolgimento di
specifiche attivita' volte all' ottenimento di individuati risultati.
3. All' unita'
operativa e' attribuita la qualificazione di centro di responsabilita' quando
risponde alle seguenti caratteristiche:
a) omogeneita' delle
attivita' svolte;
b) valore delle risorse
impiegate;
c) esistenza di un
responsabile di gestione e di risultato.
4. L' insieme dei
centri di responsabilita' costituisce il piano dei centri di responsabilita'.
ARTICOLO 37
(Struttura tecnico contabile del controllo di gestione)
1. La struttura tecnico
contabile del controllo di gestione e' costituita dall' insieme organizzato
degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l' analisi e la
diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di controllo di
gestione.
2. La struttura tecnico
- contabile del controllo di gestione, oltre ad avvalersi dei dati e delle
informazioni traibili dalla contabilita' economico - patrimoniale, dalla
contabilita' analitica, dalla metodologia di budget e da altre parti del
sistema informativo della USL, si fonda sulla rilevazione analitica degli
scostamenti. La rilevazione analitica degli scostamenti avviene per confronto
tra dati di budget e dati consuntivi, con riguardo ai volumi delle risorse
complessivamente utilizzate, ai singoli fattori operativi impiegati e ai
risultati ottenuti.
ARTICOLO 38
(Processo di controllo di gestione)
1. Il processo di
controllo di gestione e' attivato dal Direttore generale, che provvede, su proposta
del responsabile dell' unita' di controllo di gestione e mediante apposite
deliberazioni a:
a) individuare i centri
di responsabilita' economica ed il responsabile di ciascun centro;
b) definire gli
strumenti per la raccolta e l' elaborazione delle informazioni;
c) disciplinare le fasi
del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a
ciascuna di esse.
2. L' unita' di
controllo di gestione e' preposta al processo di controllo. A tal fine:
a) raccoglie i dati di
gestione utilizzando la struttura tecnico - contabile del controllo di
gestione;
b) analizza i dati di
gestione attraverso una serie di elaborazioni e di indicatori atti a valutare
la significativita' degli scostamenti, l' efficienza nell' impiego delle
risorse e la produttivita' dei fattori operativi impiegati;
c) redige i periodici
rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget;
d) redige il rapporto
annuale finale che attua il sistematico confronto tra i dati di budget e di
consuntivo, in modo tale da porre in evidenza anche gli scostamenti nei costi,
nei risultati e nei rendimenti a livello sia di centri di responsabilita' sia
delle fondamentali strutture della USL, come indicate per il piano generale.
3. Il rapporto annuale
finale deve essere trasmesso alla Giunta regionale unitamente al bilancio di
esercizio.
TITOLO VI CONTROLLO REGIONALE
ARTICOLO 39
(Controllo regionale)
1. La Giunta regionale
esercita il controllo sull' attivita' della USL mediante:
a) l' apposizione del
visto di congruita' di cui al successivo articolo 40;
b) la continua
attivita' anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le
strutture individuate dalla Regione stessa;
c) la nomina di un
Commissario ad acta qualora il Direttore generale non provveda, nei termini stabiliti
e secondo le modalita' prescritte dalla presente legge, all' adozione del piano
generale e dei suoi aggiornamenti, del bilancio pluriennale di previsione, del
bilancio economico preventivo, del budget e delle sue revisioni, del bilancio
di esercizio e della proposta per la copertura della perdita e per il
riequilibrio della situazione economica che accompagna il bilancio di
esercizio.
ARTICOLO 40
(Visto regionale di congruita')
1. Devono essere
trasmessi alla Giunta regionale, per il visto di congruita':
a) il piano generale e
i suoi aggiornamenti, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio
economico preventivo e il budget generale;
b) la proposta per la
copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica entro
lo stesso termine previsto per la trasmissione del bilancio di esercizio.
2. I documenti di cui
al precedente comma 1, formalizzati con atto deliberativo del Direttore
generale, devono essere trasmessi entro dieci giorni alla Giunta regionale,
corredati delle relazioni accompagnatorie prescritte per i documenti stessi.
3. La Giunta regionale
esamina gli atti entro trenta giorni dalla ricezione.
TITOLO VII COLLEGIO DEI REVISORI
ARTICOLO 41
(Funzioni del Collegio dei revisori)
1. Al Collegio dei revisori
spettano funzioni di:
a) vigilanza sulla
regolarita' amministrativa e contabile;
b) vigilanza sulla
gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
c) esame e valutazione
del bilancio di esercizio.
ARTICOLO 42
(Vigilanza sulla regolarita' amministrativa e contabile)
1. Il Collegio dei
revisori esercita la vigilanza sulla regolarita' amministrativa e contabile
mediante verifiche nel corso dell' anno che riguardano:
a) l' applicazione
delle norme della presente legge;
b) la regolare tenuta
dei libri;
c) l' affidabilita', la
compiutezza e la correttezza delle procedute e delle scritture contabili;
d) gli adempimenti
relativi agli obblighi fiscali;
e) la regolarita'
formale dei singoli atti di gestione e dei titoli di spesa.
2. Il Collegio dei
revisori deve inoltre accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa
e verificare la regolarita' delle operazioni dei servizi di cassa interna.
3. Qualora per l'
attivita' di verifica il Collegio dei revisori utilizzi indagini campionarie,
lo stesso deve adottare idonei criteri di campionamento al fine di assicurare
significativita' alle analisi compiute e, comunque, garantire la rotazione
delle poste campionate. La descrizione dei criteri adottati deve risultare dal
libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.
ARTICOLO 43
(Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e
patrimoniale)
1. Il Collegio dei
revisori esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e
patrimoniale.
2. In particolare, il
Collegio dei revisori:
a) formula al Direttore
generale un parere preventivo su progetti di bilancio pluriennale di
previsione, di bilancio economico preventivo, di budget generale, nonche' sulle
revisioni del budget generale. Il Collegio puo' richiedere informazioni utili
alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci di
previsione e nei documenti di budget. Il Collegio redige inoltre proprie
relazioni sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio economico
preventivo; tali relazioni sono trasmesse alla Giunta regionale negli stessi
termini stabiliti per la trasmissione dei documenti ai quali si riferiscono;
b) svolge i compiti
previsti nell' ambito del controllo periodico e della revisione del budget di
cui al precedente art. 17.
3. Il Collegio dei
revisori puo' formulare osservazioni e proposte al Direttore generale affinche'
adotti tutti quei provvedimenti necessari a correggere gli andamenti negativi e
a prevenire ulteriori squilibri ed esprime pareri su specifici quesiti,
rientranti nei propri compiti, sottoposti allo stesso dal Direttore generale.
ARTICOLO 44
(Esame e valutazione del bilancio di esercizio)
1. Il Collegio dei
revisori formula al Direttore generale un parere preventivo sul progetto di
bilancio di esercizio, nel quale esprime le proprie valutazioni e proposte con
riguardo alla redazione del bilancio stesso.
2. Il Collegio dei
revisori, con riferimento al bilancio di esercizio, deve esaminare e valutare
in apposita relazione:
a) l' andamento della gestione
nel suo complesso ed i risultati conseguiti nell' esercizio, anche in rapporto
al grado di realizzazione del budget;
b) l' affidabilita', la
compiutezza e la correttezza nella tenuta della contabilita' e la
corrispondenza fra i dati del bilancio e le risultanze delle scritture
contabili;
c) la coerenza e la
corrispondenza dei contenuti del bilancio di esercizio ai principi e alle norme
di cui ai precedenti articoli 28, 29 e 30.
ARTICOLO 45
(Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio dei
revisori)
1. I Revisori possono
in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e
controllo.
2. Il Collegio dei
revisori puo' chiedere notizie al Direttore generale sull' andamento delle
operazioni e su determinati atti di gestione.
3. Tutti i documenti e
gli atti che devono essere sottoposti al Collegio dei revisori per l'
espressione di pareri e per la redazione delle relazioni previste dalla
presente legge devono essere trasmessi formalmente dal Direttore generale al
Collegio stesso con congruo anticipo, onde consentire l' espletamento dei
compiti del Collegio stesso.
4. Gli accertamenti
eseguiti devono risultare sul libro delle adunanze e dei verbali del Collegio
dei revisori.
5. Qualora, nell'
ambito dell' espletamento delle proprie funzioni e dei propri compiti, il
Collegio dei revisori venga a conoscenza dell' esistenza di gravi irregolarita'
nella gestione, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Direttore
generale e alla Giunta regionale.
6. La USL pone a
disposizione del Collegio dei revisori un luogo idoneo per la custodia della
documentazione inerente alle funzioni svolte dal Collegio stesso.
TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 46
(Regime transitorio)
1. Fino al 31 dicembre
1995 si applicano, in via transitoria, il bilancio e la contabilita'
finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge
regionale 16 gennaio 1981, n. 8 << Norme di contabilita' e di
amministrazione del patrimonio delle USL >> e sue successive modificazioni.
Oltre tale termine, la normativa richiamata si applica limitatamente alla
formazione del rendiconto generale annuale per l' esercizio 1995.
2. Per l' anno 1995 i
valori di riferimento per il ricorso alle forme di indebitamento e alle
anticipazioni bancarie sono rispettivamente individuati:
a) nell' ammontare
delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad
esclusione della quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente
attribuita alla USL;
b) nell' ammontare
delle entrate previste nel bilancio di competenza al netto delle partite di
giro.
3. Il Collegio dei
revisori, durante il periodo di applicazione della contabilita' finanziaria:
a) vigila sulla
regolarita' contabile della gestione finanziaria mediante verifiche periodiche
delle scritture contabili, nonche' degli adempimenti relativi agli obblighi
fiscali;
b) redige una relazione
sui documenti di bilancio;
c) redige una relazione
sul rendiconto generale annuale, attestando la corrispondenza fra i dati di
consuntivo e le risultanze contabili.
4. Le relazioni di cui
ai punti sub b) e c) del precedente comma 3 devono essere trasmesse alla Giunta
regionale unitamente agli atti ai quali si riferiscono.
5. Tutti i rapporti di
debito, di credito e di fondo di cassa, risultanti alla chiusura dell'
esercizio finanziario 1994, facenti capo alle USL poste in liquidazione, sono
trasferiti alla USL di nuova costituzione, nel cui ambito territoriale e'
confluita la maggioranza degli assistiti.
6. Nel caso che le
nuove USL ricomprendano una parte minore degli ambiti territoriali della USL
posta in liquidazione e qualora ivi insistano strutture edilizie con contratti
di appalto di lavoro in corso di esecuzione, la nuova USL subentra nella
prosecuzione dei medesimi contratti, acquisendo dalla USL posta in liquidazione
i relativi crediti e fondi di cassa.
7. L' Istituto di
credito titolare del servizio di tesoreria nella USL che presenta, tra quelle
poste in liquidazione e ricomprese negli ambiti territoriali della nuova USL,
la piu' elevata consistenza di assistiti assicura, per il solo anno 1995, il
servizio di tesoreria della nuova USL, con le medesime condizioni contrattuali,
salvo il diritto di recesso. Gli altri contratti di tesoreria decadono dal 1
gennaio 1995.
ARTICOLO 47
(Adempimenti iniziali del Direttore generale)
1. Entro trenta giorni
dalla data del suo insediamento, il Direttore generale:
a) avvia le rilevazioni
invent"Times New Roman"i per la composizione dell' inventario
generale del patrimonio;
b) adotta i documenti
di bilancio previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8 e successive
modificazioni.
2. Nel periodo dedicato
all' elaborazione dei documenti di bilancio e nelle more del controllo
regionale, il Direttore generale e' autorizzato ad eseguire spese in ragione,
per ciascun mese di gestione provvisoria, di un dodicesimo dell' importo
complessivo dei trasferimenti stabiliti dalla Giunta regionale per l' anno 1995
in favore della USL. Maggiori spese rispetto al limite fissato possono essere
effettuate solo in casi di comprovata necessita' ed urgenza, qualora il loro
rinvio costituisca grave pregiudizio per l' espletamento delle normali
attivita' della USL.
3. Entro sessanta
giorni dalla data del suo insediamento, il Direttore generale adotta, con
deliberazione, il progetto per la realizzazione del nuovo assetto
programmatorio, contabile, gestionale e di controllo della USL. Tale progetto
deve contenere la prevista indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni
da compiere, delle risorse a disposizione e dei tempi previsti per il
conseguimento dell' obiettivo. Il progetto e' trasmesso entro dieci giorni alla
Giunta regionale ed al Collegio dei revisori.
ARTICOLO 48
(Introduzione del nuovo assetto programmatorio, contabile,
gestionale e di controllo)
1. In fase di prima
applicazione della presente legge, il Direttore generale deve comunicare alla
Giunta regionale, con relazioni semestrali, la progressiva realizzazione del
progetto per il nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di
controllo. Nel 1995 tali relazioni devono essere inoltrate entro il 30 luglio
ed entro il 31 dicembre. Successivamente e fino al compimento del progetto, le
relazioni semestrali sulla progressiva realizzazione sono inviate unitamente a
quelle sullo stato di avanzamento del budget relative al secondo e all' ultimo
trimestre.
2. Le relazioni
semestrali sulla progressiva realizzazione del progetto sono accompagnate dalle
osservazioni del Collegio dei revisori.
TITOLO IX DEL PATRIMONIO - CLASSIFICAZIONE DEI BENI
E SCRITTURE PATRIMONIALI
ARTICOLO 49
(Classificazione dei beni)
1. I beni appartenenti
alle USL e alle Aziende ospedaliere sono classificati in beni patrimoniali
indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
2. Sono beni
patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali all' esercizio
delle funzioni istituzionali quali definiti dall' ultimo comma dell' articolo
826 del Codice civile.
3. Sono beni
patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da
frutti naturali o civili e comunque tutti i beni non ricompresi tra quelli
indicati al precedente comma 2.
4. Il regime
patrimoniale di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali
su beni appartenenti ad altri soggetti quando tali diritti sono costituiti in
favore dei beni delle USL e delle Aziende.
5. I Direttori generali
provvedono alla classificazione dei beni in relazione alla effettiva
destinazione degli stessi.
ARTICOLO 50
(Inventario)
1. Le attivita' e le
passivita' relative alla USL ed alle Aziende ospedaliere sono descritte in un
apposito inventario.
2. L' inventario deve
essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio consuntivo di esercizio.
3. Nell' inventario
devono essere contenuti tutti i dati necessari all' esatta identificazione dei
beni e in particolare:
a) titolo di
provenienza, dati catastali e rendita imponibile, qualora trattasi di bene
immobile;
b) valore iniziale e
successive variazioni, ivi compresa l' indicazione della quota di ammortamento
disposta;
c) eventuale
redditivita'.
4. Le tipologie dei
beni descritti negli inventari devono corrispondere a quelle indicate nello
stato patrimoniale adottato sulla base dello schema interministeriale di cui
all' art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modificazioni e integrazioni.
5. I beni mobili non
piu' idonei all' uso loro assegnato, per vetusta' o per qualsiasi altro motivo,
sono dichiarati fuori uso e scaricati dal relativo inventario, previo accertamento
tecnico - economico delle condizioni che determinano tale stato.
6. Alla dichiarazione
di fuori uso provvede il Direttore generale, che dispone altresì per la
destinazione dei beni interessati.
ARTICOLO 51
(Consegnatari dei beni)
1. I Direttori generali
delle USL e delle Aziende ospedaliere individuano i dipendenti cui debbono
essere dati in consegna i beni mobili.
2. Tali dipendenti
hanno l' obbligo di vigilanza sui beni avuti in consegna e provvedono alla
tenuta dei relativi inventari, del libro giornale, delle note di variazione e
dei buoni di carico e scarico.
ARTICOLO 52
(Destinazione d' uso dei beni indisponibili)
1. I beni appartenenti
al patrimonio indisponibile possono essere destinati:
a) all' uso diretto da
parte delle Aziende proprietarie;
b) ad un uso
particolare, compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della
destinazione sanitaria.
2. L' uso particolare
dei beni indisponibili e' autorizzato dalla Giunta regionale e puo' essere
attribuito ad organismi pubblici o privati nei casi in cui, ai sensi dell' art.
10 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, si dia luogo alle sperimentazioni gestionali previste dall' art.
4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
ARTICOLO 53
(Destinazione d' uso dei beni disponibili)
1. I beni appartenenti
al patrimonio disponibile sono destinati all' uso loro assegnato dal Direttore
generale.
2. L' assegnazione puo'
avvenire:
a) a titolo oneroso,
mediante contratti di locazione, affitto od uso, a soggetti pubblici o privati,
dietro corrispettivo di un canone;
b) a titolo gratuito,
mediante contratti di comodato, a soggetti pubblici o privati, senza scopo di
lucro, che perseguono finalita' di interesse generale in materia di assistenza
sanitaria, socio - sanitaria e ospedaliera.
ARTICOLO 54
(Cancellazione dei beni dal patrimono indisponibile)
1. La cancellazione di
beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio
disponibile e' disposta dal Direttore generale su autorizzazione della Giunta
regionale.
2. Per i fini di cui al
precedente comma 1 il Direttore generale trasmette alla Giunta regionale
apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:
a) ai motivi per i
quali si intende procedere alla cancellazione;
b) ai fini perseguiti
con la cancellazione stessa: alienazione o uso diverso da quello stabilito ai
sensi del precedente art. 52.
3. Nei casi in cui al
cancellazione sia finalizzata all' alienazione, la richiesta di autorizzazione
deve altresì contenere specifica indicazione del valore del bene, da
determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi del successivo art. 56.
ARTICOLO 55
(Alienazione dei beni patrimoniali)
1. Il direttore generale
provvede all' alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme
stabilite dai commi successivi.
2. L' alienazione e'
effettuata, di norma, mediante pubblico incanto ovvero, quando in relazione
alle caratteristiche del bene e' individuabile un ristretto numero di soggetti
interessati, mediante licitazione privata.
3. All' aggiudicazione
si provvede sulla base del prezzo piu' alto rispetto a quello indicato nell'
avviso d' asta ovvero nella lettera di invito.
4. E' ammesso il
ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:
a) quando il valore del
bene non superi lire 200 milioni: tale importo e' aggiornato annualmente dal
Direttore generale in base alle variazioni subite nell' anno precedente dai
numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolati dall' Istituto centrale di statistica;
b) quando le aste o le
licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondati e dimostrati motivi per
ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
c) quando ricorrano
circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;
d) quando la scelta del
contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico che
individuano un soggetto, pubblico o privato, avente scopi istituzionali di
pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di cui trattasi.
ARTICOLO 56
(Valori degli elementi del patrimonio iniziale)
1. La valorizzazione
degli elementi compresi nel patrimonio iniziale alla data del 1 gennaio 1995
avviene con riferimento ai criteri di seguito indicati.
2. I beni immobili sono
valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di
Imposta comunale sugli immobili, gli impianti e le immobilizzazioni immateriali
al costo storico di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di
produzione si computano anche i costi accessori.
3. I beni mobili sono
valutati al costo storico di acquisto o di produzione idoneamente e
analiticamente comprovato.
4. I beni conservati in
scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre
mesi.
5. I diritti e i valori
mobiliari, quando rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo di
acquisto o se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa,
alla quotazione media dell' ultimo trimestre.
6. Le posizioni attive
e passive corrispondenti a posizioni di credito e di debito sono desunte e
valorizzate in base alla contabilita' finanziaria e ai dati del rendiconto
generale annuale dell' esercizio 1994.
7. Deve essere,
inoltre, accertata la consistenza di cassa di riferimento alla data del 1
gennaio 1995.
ARTICOLO 57
(Valutazione degli elementi patrimoniali
per l' avvio della contabilita' economico - patrimoniale)
1. Con riferimento alla
data del 31 dicembre 1995, si deve procedere alla valorizzazione degli elementi
patrimoniali per la composizione dello stato patrimoniale iniziale e l' avvio
della contabilita' economico - patrimoniale.
2. Per gli elementi del
patrimono iniziale si applicano i criteri di cui al precedente articolo 56, con
le seguenti integrazioni:
a) il valore dei beni
immobili, degli impianti e delle immobilizzazioni immateriali e dei beni mobili
strumentali all' esercizio delle attivita' deve essere rettificato mediante
ammortamento al fine di tener conto del periodo intercorso tra la data
originaria di acquisizione e la data del 31 dicembre 1995. Il valore di
rettifica e' pari alla quota di ammortamento stabilita in relazione a ciascuna
tipologia di beni omogenei, da calcolare sulla scorta dei coefficienti base
previsti dalla normativa fiscale vigente, avendo riguardo al normale periodo di
deperimento e consumo. Qualora il periodo intercorso tra la data di
acquisizione del bene e la data del 31 dicembre 1995 risultasse maggiore o
uguale al periodo completo di ammortamento come definito dall' applicazione del
criterio accolto, il bene viene valorizzato per l' importo di lire una;
b) i beni del
patrimonio privi di funzioni strumentali devono essere valorizzati sulla scorta
del presunto valore di realizzo.
3. Gli altri elementi
patrimoniali sono valutati e rettificati in base alle prescrizioni di cui ai
precedenti articoli.
ARTICOLO 58
(Altri adempimenti della USL)
1. La USL e' tenuta
agli adempimenti di cui all' articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' all' attuazione delle
disposizioni emanate ai sensi dell' articolo 2, lettera h), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, in ordine all' evidenziazione delle spese di personale ai
fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa
informatizzazione.
ARTICOLO 59
(Attivita' contrattuale e amministrativa del patrimonio)
1. Fino all' emanazione
di una organica disciplina regionale in materia di attivita' contrattuale e di amministrazione
del patrimonio, si applicano le disposizioni comunitarie, statali e regionali
vigenti.
2. La lettera e) dell'
art. 65 della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8 e successive modificazioni
e integrazioni e' sostituito dal seguente:
<< e) per
contratti di importo non superiore a 200 mila unita' di conto europeo, IVA non
considerata, con esclusione di artificiosi frazionamenti o ripetizioni di
forniture, lavori e servizi >>.
La presente legge e'
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 30 Dicembre 1994