ARTICOLO 1
(Definizioni)
1.
Sono definiti edifici di culto ed opere annesse destinate all' esercizio
stesso, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2, comma 10, lett. i), della
legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, e sono ammissibili a finanziamento
regionale nei modi e nella misura previsti dalla legge stessa:
-
gli immobili destinati al culto, anche se articolati in piu' edifici;
-
le strutture funzionalmente connesse con le attivita' per l' esercizio del
culto;
-
gli immobili adibiti, nell' esercizio del Ministero pastorale, ad attivita'
educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che non abbiano fini di
lucro;
-
gli immobili destinati alla formazione del clero;
-
gli immobili sedi di istituti di istruzione religiosa.
ARTICOLO 2
(Programma annuale di
finanziamento)
1.
Gli enti proprietari e le competenti autorita' religiose, che per la Chiesa
cattolica sono gli ordini diocesani e per le confessioni non cattoliche le
autorita' territoriali riconosciute a norma di legge, formulano, entro il 31
gennaio di ciascun anno, le domande di concessione di contributi, indirizzate
all' Assessorato regionale ai LLPP, corredate di un progetto di massima delle
opere da realizzare e di un preventivo della spesa occorrente.
2.
In sede di prima applicazione il termine indicato nel precedente comma e'
fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
La Giunta, su proposta dell' Assessore regionale ai LLPP, di concerto con l'
Assessore regionale ai Beni culturali, in presenza di edifici di culto ed opere
annesse ricadenti sotto il regime della legge 1 luglio 1939, n. 1089, inserisce
le opere da ammettere a finanziamento nei programmi annuali di cui all' art. 8
della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, tenuto conto degli interventi
realizzabili dai soggetti richiedenti con i fondi di cui al successivo art. 2 e
con priorita' per i completamenti, i consolidamenti, gli adeguamenti
strutturali ed antisismici e per gli interventi destinati alle comunita'
insediate in zone di recente urbanizzazione.
ARTICOLO 3
(Contributi di urbanizzazione
secondaria)
1.
I Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, devolvono alle competenti autorita'
religiose una somma non inferiore al sette per cento dei contributi loro
spettanti per oneri di urbanizzazione secondaria.
2.
I contributi di cui al precedente comma sono determinati con riguardo a tutte
le concessioni edilizie onerose rilasciate
nell'anno precedente, anche per l' edilizia convenzionata, senza tener
conto degli scomputi che i titolari delle concessioni hanno eventualmente
ottenuto per l' esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per
la cessione delle relative aree.
3.
Le somme spettanti sono corrisposte ai legali rappresentanti delle confessioni
religiose che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al
precedente art. 2, in misura proporzionale alla consistenza nel Comune delle
comunita' di diversa confessione.
4.
Il 20% delle somme versate da ciascun Comune e' destinato alla esecuzione di
lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento,
adeguamento antisismico e restauro riguardanti opere ricadenti nel territorio
di competenza dell' autorita' religiosa mandataria, in modo tale che si realizza,
al compimento di un quinquennio, il pareggio tra somme conferite dal Comune
stesso e somme investite sul proprio territorio. L' 80% e' comunque destinato
all' esecuzione di lavori riguardanti opere ricadenti nel Comune conferente la
rispettiva somma.
5.
Le competenti autorita' religiose trasmettono ai Comuni, entro il 31 dicembre
di ogni anno, una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite
al fine della verifica del loro impiego.
6.
Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune, maggiorate degli interessi
computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie.
7.
E' in facolta' delle competenti autorita' religiose stipulare con i Comuni
apposite convenzioni nel caso in cui gli stessi o i soggetti attuatori di piani
urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori e delle
opere di cui al comma 4 del presente articolo.
8.
Per gli edifici di culti ed opere annesse ricadenti sotto il regime giuridico
della Legge. n. 1089 del 1° giugno 1939, ferme restando le competenze degli
Organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzione degli interventi di
cui alla stessa legge n. 1089 del 1o giugno 1939, la convenzione di cui al
precedente comma fra le competenti autorita' religiose ed i Comuni e' obbligatoria
ed i lavori vanno realizzati dai Comuni con le modalita' di cui alla lr n. 37
del 29 giugno 1979.
ARTICOLO 4
(Abrogazione e norma finanziaria)
1.
E' abrogato il comma 2 dell' art. 2 della legge regionale 16 maggio 1985, n.
27.
2.
La presente legge non comporta l' iscrizione di appositi stanziamenti del
bilancio regionale.
Data a Bari, addì 4 febbraio 1994