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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1994
Numero
4
Data
04/02/1994
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Definizioni)

1. Sono definiti edifici di culto ed opere annesse destinate all' esercizio stesso, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2, comma 10, lett. i), della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, e sono ammissibili a finanziamento regionale nei modi e nella misura previsti dalla legge stessa:

- gli immobili destinati al culto, anche se articolati in piu' edifici;

- le strutture funzionalmente connesse con le attivita' per l' esercizio del culto;

- gli immobili adibiti, nell' esercizio del Ministero pastorale, ad attivita' educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che non abbiano fini di lucro;

- gli immobili destinati alla formazione del clero;

- gli immobili sedi di istituti di istruzione religiosa.

ARTICOLO 2

(Programma annuale di finanziamento)

1. Gli enti proprietari e le competenti autorita' religiose, che per la Chiesa cattolica sono gli ordini diocesani e per le confessioni non cattoliche le autorita' territoriali riconosciute a norma di legge, formulano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le domande di concessione di contributi, indirizzate all' Assessorato regionale ai LLPP, corredate di un progetto di massima delle opere da realizzare e di un preventivo della spesa occorrente.

2. In sede di prima applicazione il termine indicato nel precedente comma e' fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta, su proposta dell' Assessore regionale ai LLPP, di concerto con l' Assessore regionale ai Beni culturali, in presenza di edifici di culto ed opere annesse ricadenti sotto il regime della legge 1 luglio 1939, n. 1089, inserisce le opere da ammettere a finanziamento nei programmi annuali di cui all' art. 8 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, tenuto conto degli interventi realizzabili dai soggetti richiedenti con i fondi di cui al successivo art. 2 e con priorita' per i completamenti, i consolidamenti, gli adeguamenti strutturali ed antisismici e per gli interventi destinati alle comunita' insediate in zone di recente urbanizzazione.

ARTICOLO 3

(Contributi di urbanizzazione secondaria)

1. I Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, devolvono alle competenti autorita' religiose una somma non inferiore al sette per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione secondaria.

2. I contributi di cui al precedente comma sono determinati con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate  nell'anno precedente, anche per l' edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni hanno eventualmente ottenuto per l' esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la cessione delle relative aree.

3. Le somme spettanti sono corrisposte ai legali rappresentanti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, in misura proporzionale alla consistenza nel Comune delle comunita' di diversa confessione.

4. Il 20% delle somme versate da ciascun Comune e' destinato alla esecuzione di lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento, adeguamento antisismico e restauro riguardanti opere ricadenti nel territorio di competenza dell' autorita' religiosa mandataria, in modo tale che si realizza, al compimento di un quinquennio, il pareggio tra somme conferite dal Comune stesso e somme investite sul proprio territorio. L' 80% e' comunque destinato all' esecuzione di lavori riguardanti opere ricadenti nel Comune conferente la rispettiva somma.

5. Le competenti autorita' religiose trasmettono ai Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite al fine della verifica del loro impiego.

6. Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune, maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie.

7. E' in facolta' delle competenti autorita' religiose stipulare con i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui gli stessi o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori e delle opere di cui al comma 4 del presente articolo.

8. Per gli edifici di culti ed opere annesse ricadenti sotto il regime giuridico della Legge. n. 1089 del 1° giugno 1939, ferme restando le competenze degli Organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzione degli interventi di cui alla stessa legge n. 1089 del 1o giugno 1939, la convenzione di cui al precedente comma fra le competenti autorita' religiose ed i Comuni e' obbligatoria ed i lavori vanno realizzati dai Comuni con le modalita' di cui alla lr n. 37 del 29 giugno 1979.

ARTICOLO 4

(Abrogazione e norma finanziaria)

1. E' abrogato il comma 2 dell' art. 2 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.

2. La presente legge non comporta l' iscrizione di appositi stanziamenti del bilancio regionale.

            Data a Bari, addì 4 febbraio 1994