(1) Il presente provvedimento è stato
abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera d), L.R. 5 febbraio 2013, n. 4, a
decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato
anche, con la medesima decorrenza, la L.R. 9 giugno 1980, n. 67 e la
L.R. 15 febbraio 1985, n. 5 (modificate dalla presente legge).
[1. All' art. 10 della lr 15- 2- 85, n. 5 recante " Modifiche e
integrazioni alla lr 9- 6- 80, n. 67 - Alienazione Terreni Demanio Armentizio
Regionale", tra il terzultimo ed il penultimo comma, sono inseriti i seguenti
commi:
" Esaurite le procedure previste dal presente art. 9, intervenuta
contestazione successiva del prezzo di alienazione da parte degli aventi diritto
- esclusivamente a mezzo di perizia giurata - il prezzo di stima viene stabilito
da una commissione regionale di 2° grado.
La Commissione regionale, nominata con Decreto del Presidente della
Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa è
composta:
1) dal Presidente della Giunta o dall'Assessore al patrimonio, se
delegato, che la presiede;
2) dal Dirigente superiore dell' Ufficio tecnico Eriale di
Bari;
3) dall' Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Amministrazione
Provinciale territorialmente competente;
4) dal Coordinatore dell' Assessorato regionale all'
Agricoltura;
5) dal Coordinatore del Settore Demanio;
6) da un Funzionario del Settore Demanio e Patrimonio, con funzioni
di Segretario.
La stima stabilita dalla Commissione regionale è
inappellabile."
In presenza di non accettazione da parte degli aventi diritto del
prezzo di stima stabilito dalla Commissione regionale di 2° grado, la Giunta
regionale procede all'alienazione del bene mediante asta pubblica, secondo le
norme di cui al RD 23/ 5/ 24, n. 827".]
Data a Bari, addì 24 maggio
1994