TITOLO I
La presente legge è stata
abrogata dall'allegato A, n. 116, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Articolo unico
[1. Le agenzie di viaggi e
turismo - già classificate di Cat. A, B e C ai sensi dell'abrogata normativa
statale - che non hanno ancora conseguito la autorizzazione regionale di cui
all'art. 4 della L.R. 11 dicembre 1984, n. 52, devono adeguarsi, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui agli
artt. 5, 6 e 7 della L.R. 11 dicembre 1984, n. 52,
pena la decadenza della licenza in possesso] .
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