Art. 1
1. È istituita l'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione, prevista dall'art. 6, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n.
158 ed al capo III del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398.
Art. 2
[1. L'imposta è dovuta nella
misura massima consentita dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, dai soggetti
consumatori della benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla
alla Regione Puglia, entro 30 giorni dall'introito della somma, sulla base dei
quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui
all'articolo 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni,
nella legge 2 luglio 1957, n. 474] (1).
(1) Articolo
abrogato dall'art. 3, comma 8, terzultimo periodo,
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40. Per l'attuale
misura dell'imposta vedi il primo periodo del medesimo
comma.
Art. 3
1. Le modalità di accertamento, le sanzioni, le indennità di
mora e gli interessi verranno disposti con successiva legge regionale, nel
rispetto dei limiti previsti dai principi delle leggi dello Stato.
Art. 4
1. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito
all'imposta regionale sulla benzina entrano in vigore il 31 marzo 1994, sempre
che a tale data siano state emanate e siano entrate in vigore le disposizioni
regionali previste dal precedente articolo 3.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.