Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1994
Numero
9
Data
17/02/1994
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 35, suppl. ord. del 28 febbraio 1994
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

Art. 1

1. È istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dall'art. 6, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 ed al capo III del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398.

                                                           

Art. 2

[1. L'imposta è dovuta nella misura massima consentita dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, dai soggetti consumatori della benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla Regione Puglia, entro 30 giorni dall'introito della somma, sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 8, terzultimo periodo, L.R. 31 dicembre 2007, n. 40. Per l'attuale misura dell'imposta vedi il primo periodo del medesimo comma.

 

Art. 3

1. Le modalità di accertamento, le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi verranno disposti con successiva legge regionale, nel rispetto dei limiti previsti dai principi delle leggi dello Stato.

 

Art. 4

1. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito all'imposta regionale sulla benzina entrano in vigore il 31 marzo 1994, sempre che a tale data siano state emanate e siano entrate in vigore le disposizioni regionali previste dal precedente articolo 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.