ARTICOLO 1
(Finalita')
1.
La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto
rapporto uomo - animale - ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla
legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e coordina la tutela degli
animali di affezione, persegue gli atti di crudelta' e i maltrattamenti nei
loro confronti nonche' il loro abbandono.
ARTICOLO 2
(Tutela sanitaria e vigilanza)
1.
Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igiencio -
sanitaria degli stessi, nonche' i controlli connessi all' attuazione della
presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unita'
sanitarie locali (USL), ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 2 agosto 1989,
n. 13.
2.
Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono avvalersi della
collaborazione delle Guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti
ed associazioni di cui all' art. 13 della presente legge.
ARTICOLO 3
(Anagrafe canina)
1.
Presso il Settore veterinario di ogni USL e' istituita l' Anagrafe canina, alla
quale devono essere iscritti tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se
randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti.
2.
Il detentore a qualsiasi titolo del cane e' tenuto a comunicare all' Anagrafe
canina, presso l' USL competente per territorio, la detenzione, la cessione
definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro quindici giorni dall'
avvenimento.
3.
Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e
comunicare al settore veterinario della USL competente per territorio il nome e
l' indicazione dell' eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita
dell' animali.
4.
Sono esentati dall' obbligo dell' iscrizione all' Anagrafe canina i cani di
proprieta' delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza.
5.
L' iscrizione all' Anagrafe canina e' gratuita.
ARTICOLO 4
(Contrassegno di riconoscimento)
1.
Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all' Anagrafe canina il
cane verra' identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico
(Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore
all' animale.
2.
Le operazioni di identificazione, nonche' la rilevazione dello stato segnaletico
dell' animale, sono eseguite a cura dei Servizi veterinari delle USl.
3.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale emanera' apposita direttiva indicando le caratteristiche del
Microchips e delle schede segnaletiche individuali, da utilizzarsi per la
iscrizione dei singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi le USL della
Regione.
ARTICOLO 5
(Profilassi)
1.
La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all' art. 12 della
presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art.
13 che ne facciano richiesta:
a)
adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli
animali;
b)
promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di
educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un
corretto rapporto uomo - animale;
c)
istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il
personale addetto all' attuazione della presente legge.
2.
La Regione e Le USL, attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei
medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e
protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il
controllo della riproduzione degli animali d' affezione.
A
tal fine le USL possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al
controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del
progresso scientifico.
3.
Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al
precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio
sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
ARTICOLO 6
(Recupero cani randagi)
1.
Spetta ai Servizi veterinari delle USL di recupero dei cani randagi.
2.
In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla
restituzione al legittimo proprietario.
I
cani non anagrafati vengono iscritti all' anagrafe canina e, se non reclamati
entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati
maggiorenni, a enti e associazioni protezionistiche.
3.
Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere
ceduti in affidamento temporaneo, con l' impegno, da parte degli affidatari, di
restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
4.
Per il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e
senza arrecare traumi all' animale.
5.
La soppressione cosi' come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del DPR 8
febbraio 1954, n. 320 e dall' art.2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n.
281, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi
professionisti, con metodo eutanasico.
ARTICOLO 7
(Cane collettivo)
1.
Sono iscritti all' Anagrafe canina anche i cani collettivi.
2.
Cane collettivo e' quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui
gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di
accettare l' animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e
quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di Polizia veterinaria DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e dall' art.
672 del Codice penale.
3.
Tali cani devono possedere i requisiti di salubrita', essere sterilizzati e
iscritti all' anagrafe a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli
obblighi del proprietario ai fini della presente legge.
ARTICOLO 8
(Canili sanitari)
1.
I COmuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei
canili sanitari esistenti di cui all' art. 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320
secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalita'
i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.
2.
I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i
cani recuperati in quanto vaganti.
Presso
tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi
sanitari di cui all' art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281.
Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni
in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6,
comma 3, previo trattamento profilattico.
3.
La gestione dei canili sanitari e' affidata ai Comuni.
E'
fatto obbligo ai Servizi veterinari delle USL di garantire adeguata assistenza
sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilita'.
4.
I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la
manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e
custodia.
ARTICOLO 9
(Rifugi)
1.
In attuazione dell' art. 3, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la
Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, individua i Comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti
criteri:
a)
censimento della popolazione canina in ambito regionale;
b)
indicazioni della commissione regionale di cui al successivo art. 12.
Nei
suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che
non hanno trovato adozione o altra prevista sistemazione.
2.
La Giunta regionale determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni
Comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio.
La Giunta regionale, nei termini di cui al precedente comma 1, stabilisce i
criteri tecnici di realizzazione dei rifugi, sentita la Commissione di cui all'
art. 12 della presente legge.
3.
I finanziamenti di cui all' art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 saranno
ripartiti per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi di cui al comma 1.
4.
I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere
gestiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte all' Albo di cui all'
art. 13 della presente legge.
5.
Al fine di combattere il fenomeno dell' abbandono, presso i suddetti rifugi
possono essere ospitati cani e gatti con regolare proprietario per determinati
periodi di tempo e a pagamento. Le tariffe giornaliere saranno stabilite
annualmente dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale di
cui al successivo art. 12.
6.
I Comuni nel cui territorio e' prevista l' ubicazione dei rifugi approvano i
singoli progetti, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento
regionale di individuazione, in zone ritenute idonee. L' approvazione del
progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza dell' opera.
7. Ai Servizi veterinari delle USL
e' demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.
ARTICOLO 10
(Gatti)
1.
La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di liberta'. E'
vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.
2.
I gatti che vivono in liberta' possono essere sterilizzati e rimessi nel loro
gruppo.
3.
Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d' intesa con i servizi
veterinari delle USL, possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono
in stato di liberta' curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
ARTICOLO 11
(Rinuncia)
1.
QUalora il proprietario o detentore di un animale, intenda rinunciare a questi,
deve formulare comunicazione scritta al Servizio veterinario della USL competente
per territorio, che provvede al ritiro dell' animale e alla consegna al
competente rifugio in condizioni di affidabilita'.
2.
A carico del proprietario rinunciatario e' previsto un contributo di
mantenimento sino a quando l' animale resta presso il rifugio.
3.
L' entita' del contributo annuale e' stabilita dalla Regione su proposta della
Commissione di cui al successivo art. 12.
ARTICOLO 12
(Commissione regionale)
1.
Presso l' Avvocato regionale alla sanita' e' istituita, entro sessanta giorni
dalla data di promulgazione della presente legge, una Commissione regionale che
coordina, sovraintende e controlla gli interventi necessari all' attuazione
della presente legge ed e' organo consultivo della Giunta regionale.
2.
La Commissione regionale, presieduta dall' Assessore regionale alla sanita' o
suo delegato, e' così composta:
a)
l' Assessore regionale all' ambiente o suo delegato;
b)
un medico veterinario del Settore assistenza veterinaria dell' Assessorato alla
sanita' o suo delegato;
c)
un medico del Settore sanita' pubblica dell' Assessorato regionale alla sanita'
o suo delegato;
d)
un medico veterinario designato dall' ordine Nazionale dei medici veterinari;
e)
tre esperti sorteggiati tra i nominati segnalati dalle Associazioni iscritte
all' Albo di cui al successivo art. 13.
ARTICOLO 13
(Albo regionale delle Associazioni
per la protezione degli animali)
1.
Presso l' Assessorato regionale alla sanita' e' istituito un Albo regionale al
quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la
protezione degli animali operati nella Regione Puglia.
2.
Ai fini dell' iscrizione all' Albo, gli enti e le associazioni di cui al
precedente comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta
regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:
a)
copia dell' atto costitutivo;
b)
copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro e la tutela
degli animali e copia del bilancio;
c)
elenco dei soci dal quale risulti l' esistenza di almeno duecento soci
ordinari;
d)
relazione documentata dell' attivita' esercita nonche' della efficienza
organizzativa e operativa.
3.
La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente
art. 12, dispone l' iscrizione all' Albo regionale delle associazioni che ne
hanno fatto domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni interessate.
4.
I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d' ufficio, la
conferma dell' iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero
intervenute modificazioni, della documentazione di cui al precedente comma 2.
5.
Il mancato rispetto dei principi generali della legge 14 agosto 1991, n. 281 e
della presente legge comporta la cancellazione immediata dall' Albo regionale.
6.
Nella fase di prima applicazione della presente legge saranno iscritti all'
Albo regionale tutti gli enti e associazioni che ne facciano domanda, entro
trenta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, in possesso dei
requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
ARTICOLO 14
(Attivita' di convenzione)
1.
Le associazioni iscritte all' Albo regionale di cui al precedente art. 13,
mediante convenzione con i Comuni, possono svolgere le seguenti funzioni:
a)
costruire e gestire i rifugi per cani;
b)
svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili sanitari e ai
rifugi;
d)
partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge.
2.
Le attivita' oggetto di convenzione svolte dalle associazioni protezionistiche
hanno carattere volontario con esclusione di fini di lucro.
ARTICOLO 15
(Guardie zoofile)
1.
Per le funzioni di vigilanza, sul trattamenti cui sono sottoposti gli animali,
la tutela sanitaria degli stessi, il controllo degli allevamenti, dei canili e
tutti i luoghi dove sono allocati animali di affezione, oltre che dai soggetti
indicati dall' art. 57 del CPP possono essere svolte dalle guardie zoofile
volontarie con la qualifica di Guardia giurata ai sensi del tu delle leggi di
Pubblica sicurezza, approvato con rd 18 giugno 1931, n. 773.
2.
Per ottenere la qualifica di cui al precedente comma i soggetti interessati
devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con
esami di idoneita', istituito dalla Giunta regionale e attuato dai Servizi veterinari
delle USL.
3.
Le guardie zoofile volontarie saranno dotate di tesserino di riconoscimento
rilasciato dal Presidente della Giunta regionale con gli estremi di
provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di Guardia zoofila.
4.
Le guardie zoofile operano nell' ambito di tutto il territorio provinciale.
ARTICOLO 16
(Contributi per il patrimonio
zootecnico)
1.
Alfine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli
allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o
inselvatichiti, per i quali non si e' in grado di risalire al proprietario.
2.
Tali eventi devono essere accertati competenti Servizi veterinari delle USL.
3.
La misura del contributo e le modalita' di erogazione sono determinate con
delibera di Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla legge 2
giugno 1988, n. 218.
ARTICOLO 17
(Sanzioni)
1.
Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella
propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2.
Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all' Anagrafe di cui al comma 1
del precedente art. 3 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire settantacinquemila a lire quattrocentocinquantamila.
3.
Chiunque, avendo iscritto il cane all' Anagrafe di cui al comma 1 del
precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila a lire
trecentomila.
4.
Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione
delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.
5.
Il detentore del canone che non denuncia la variazione di residenza, la
cessione, lo smarrimento, la morte dell' animale, come previsto dalla presente
legge, e' punito con una sanzione amministrativa da lire centocinquantamila a
lire novecentomila.
6.
Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse
dalla Regione secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e
confluiranno sull' apposito capitolo 3061150 denominato << Entrate
rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281
>>.
ARTICOLO 18
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i
Comuni e le USL, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli
indirizzi programmatici della presente legge.
2.
Per le finalita' della presente legge e per la erogazione dei contributi di cui
ai precedenti articoli 9 e 16, si fara' fronte con le quote assegnate alla
Regione a norma dell' art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonche' con le
somme derivanti dal precedente art. 17, che sono da considerarsi vincolate per
la finalita' della presente legge, e con i fondi di lire 100 milioni previsti
al cap. 0751013 << Spese per prevenzione del randagismo >> del
bilancio 1995, previo prelevamento di pari importo dal cap. 1110070 <<
Fondi per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione.
3.
Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono sostenute
dalle USL con i fondi assegnati e gravanti sulla parte indistinta del Fondo
sanitario.
ARTICOLO 19
(Norma transitoria)
1.
In sede di prima applicazione della presente legge, sara' garantita la
ristrutturazione o la costruzione di almeno un rifugio in ogni provincia.
2.
In fase di prima attuazione della presente legge, in considerazione dei tempi
necessari per gli adempimenti relativi alla realizzazione dei rifugi per cani
di cui al precedente art. 9, i Comuni possono stipulare convenzioni con gli
enti e le associazioni di cui al precedente art. 13 che abbiano la
disponibilita' di strutture idonee.
3.
I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo devono comunicare la
detenzione, nei termine massimo di sei mesi dalla promulgazione della presente
legge, al Servizio veterinario della USL competente per territorio per gli
adempimenti previsti dall' art. 3 della presente legge.
La
presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Data a Bari, addì 3 aprile 1995