ARTICOLO 1
1.
La Regione Puglia riconosce le allergopatie come malattie di particolare
interesse.
ARTICOLO 2
1.
Ogni USL della Regione attrezza un Centro di allergologia e immunologia clinica
per l' assistenza agli allergopatici.
2.
In ciascuna provincia e' garantito il funzionamento di stazioni di rilevamento
aerobiologico gestite dal Centro di allergologia della USL del capoluogo di
Provincia.
3.
Nell' ambito della medicina dei servizi, i Centri di allergologia autorizzati
operanti presso le USL sia in ambito ospedaliero sia in assistenza
specialistica ambulatoriale continuano ad assicurare l' assistenza degli
allergopatici, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale del 14
giugno 1994, n. 18.
ARTICOLO 3
1.
I centri di ciascuna USL provvedono all' erogazione diretta delle prestazioni
diagnostiche e immunologiche.
ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri rivenienti dall' applicazione della presente legge si fa fronte
mediante lo stanziamento di lire 1.000.000.000, in termini di competenza e
cassa, del capitolo di nuova istituzione 0781033 << Spese per la
diagnostica e terapia delle allergopatie presso le USL della Regione
Puglia>>, con prelievo di pari importo dal capitolo 0343020 del bilancio
di previsione per l' esercizio finanziario 1995, approvato con legge regionale
27 febbraio 1995, n. 7.
2.
Per gli anni successivi si provvedera' nell' ambito della programmazione
sanitaria e del fondo sanitario regionale.
Data a Bari, addì12 aprile 1995