ARTICOLO 1
1.
A parziale rettifica della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, sono
apportate le variazioni alle poste dei residui passivi presunti come dagli
allegati elenchi A e B della presente legge al fine di considerare le
modificazioni intervenute nelle poste in parola successivamente al periodo di
predisposizione e formazione del bilancio di previsione 1995.
2.
Viene altresì modificata la declaratoria del capitolo 0003130 in << Oneri
per patrocinio legale >>, così come riportato nella legge regionale 30
dicembre 1994, n. 37, di variazione al bilancio di previsione 1994.
3.
In conseguenza delle variazioni di cui al precedente comma 1, gli stanziamenti
dei capitoli interessati sono incrementati, in termini di cassa, per gli
importi di cui agli allegati elenchi attingendo dal Fondo di riserva di cassa -
Capitolo 1110020 - per un ammontare complessivo di lire 208.216.446.486.
4.
La norma di riferimento del cap. 0343020 di cui allo stato di previsione della
spesa del bilancio di previsione per l' esercizio 1995 e' la legge regionale 17
gennaio 1988, n. 2 << Norme per la costituzione, organizzazione e
funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l' artigianato
>>.
ARTICOLO 2
1.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa di cui allo stato di previsione della
spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 oggetto di
rinvio da parte del Governo centrale, in esecuzione dell' art. 127 della
Costituzione, sono destinati al finanziamento di specifiche spese secondo l'
articolazione di cui all' allegato C della presente legge.
ARTICOLO 3
1.
Al fine di assicurare, senza soluzione di continuita', la piena fruizione delle
risorse comunitarie e statali, la decorrenza finanziaria e contabile del piano
di formazione professionale 1995 e' fissata al 1 luglio 1995, con riguardo all'
aggiornamento degli operatori, alla preparazione delle attivita' formative, al
funzionamento delle strutture e dei servizi strumentali alle attivita'
didattiche.
2.
Le attivita' formative saranno avviate con decorrenza 1 ottobre 1995 per
concludersi il 30 giugno 1996.
3.
Rinviato dal Governo
4.
Le disposizioni di cui al comma 1 dell' articolo 14 della legge regionale 30
dicembre 1994, n. 37 << Seconda variazione al bilancio di previsione 1994
>> sono estese alle attivita' formative del 1995.
ARTICOLO 4
(Assistenza agli anziani)
1.
Dello stanziamento previsto al cap. 0741090 << Trasferimento alle USL per
il finanziamento della spesa corrente sanitaria. Legge 833/ 1978 >> e' riservata
una quota di lire 18 miliardi da destinare per l' attuazione degli interventi
di cui all' art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e del Piano sanitario
nazionale 1994/ 1996.
2.
Lo stanziamento di cui al precedente comma 1, in sede di riparto del Fondo
sanitario regionale, sara' cosi' articolato:
a)
8 miliardi per progetti integrati rivolti agli anziani non autosufficienti e
definiti d' intesa tra i Comuni, singoli o associati, e le USL, anche
promuovendo accordi di programma cosi' come disciplinati dalla legge 8 giugno
1990, n. 142;
b)
10 miliardi per il concorso nella copertura degli oneri necessari alle
attivita' di rilievo sanitario connesse con quelle socio - assistenziali
relative al ricovero di anziani non autosufficienti presso strutture protette,
gestite da enti pubblici, dal privato sociale, da cooperative sociali ed enti
morali, che non abbiano fini di lucro.
Il
Consiglio regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre 1995,
provvede all' approvazione di specifico schema di convenzione, predisposto
dagli Assessorati sanita' e servizi sociali, per la regolamentazione del
rapporto tra USL e soggetti interessati.
3.
Gli interventi previsti alla lettera a) del precedente comma 2 e quelli
finanziati dal cap. 0784015 sono attivati dai Comuni con progetti da realizzare
d' intesa con le Aziende Unita' sanitarie locali competenti. Il Consiglio
regionale entro il termine perentorio del 30 settembre 1995, determina il
riparto dei fondi tra i progetti ammessi, su proposta motivata degli Assessorati
alla sanita' e ai servizi sociali.
4.
Le Unita' di valutazione geriatriche istituite presso le USL assicurano l'
assistenza all' attuazione del progetto integrato attraverso l' analisi e le
valutazioni delle specificita' e dei bisogni e indicano gli interventi
necessari.
ARTICOLO 5
Rinviato
dal Governo
ARTICOLO 6
(Art. 20 legge regionale 20
febbraio 1995, n. 3
<< Procedure per l'
attuazione del Programma Operativo
Plurifondo 1994- 1999 - Modifiche)
1.
Nel bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 e pluriennale
1995- 1997 e' istituito un Fondo regionale di rotazione per la realizzazione
degli interventi di bonifica delle aree inquinate.
2.
Il Fondo regionale di rotazione e' alimentato con le risorse finanziarie
acquisite dalla Regione per il finanziamento degli interventi di bonifica nell'
ambito del POP 1994- 1999, nonche' del programma triennale per la tutela dell'
ambiente 1994- 1996. Al Fondo regionale di rotazione confluiscono le risorse
finanziarie derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti
responsabili di situazioni di inquinamento.
3.
Nella parte Entrata del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario
1995 e pluriennale 1995- 1997 sono istituiti i seguenti capitoli: << Finanziamenti
statali destinati a interventi di bonifica dei siti inquinati. Fondo regionale
di rotazione >>; << Finanziamenti comunitari destinati a interventi
di bonifica dei siti inquinati. Fondo regionale di rotazione >>; <<
Somme derivanti da azioni regionali di rivalsa nei confronti di soggetti
responsabili di situazioni di inquinamento. Fondo di rotazione >>.
4.
Nella parte Spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995
e pluriennale 1995- 1997 e' istituito il capitolo << Finanziamento per
interventi di bonifica delle aree inquinate. Fondo regionale di rotazione
>>.
ARTICOLO 7
(Legge regionale 17 giugno 1994,
n. 21, art. 30, comma 2)
1.
Il termine di cui al comma 2 dell' art. 30 della legge regionale 17 giugno
1994, n. 21, gia' prorogato con legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37, art.
10, comma 3, e' ulteriormente prorogato alla data del 31 luglio 1995 sia per le
cooperative che hanno cessato o che dichiarano di cessare l' attivita' sia
quelle che hanno i progetti in fase di completamento.
ARTICOLO 8
(Legge regionale 1 settembre 1993
n. 21, art. 4. Modifiche)
1.
All' art. 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 21 sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
Rinviato dal Governo.
b)
al comma 5, le parole << entro trenta giorni >> sono sostituite
dalle parole << entro novanta giorni >>;
c)
al comma 10, dopo le parole << La Regione diffida la cooperativa a
ripristinare lo stato preesistente >>, sono aggiunte, previa eliminazione
del punto, le parole << entro centottanta giorni dalla data dell' invito
ad adempiere >>;
d)
dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente comma:
<<
13. L' iscrizione all' albo non esonera la cooperativa dall' obbligo di
acquisire, prima dell' avvio dell' attivita', le autorizzazioni, licenze,
concessioni, assensi della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa
nazionale e regionale >>.
La
presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Data a Bari, addì 19 aprile 1995
ALLEGATI
A E B OMISSIS