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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1995
Numero
27
Data
26/04/1995
Abrogato
 
Materia
Demanio e Patrimonio
Titolo
Disciplina del demanio e del patrimonio regionale.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge, nell' ambito dei principi e delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 16 maggio 1970, n.281, disciplina il regime giuridico dei beni di proprieta' della Regione che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, l' esercizio delle funzioni amministrative e delle attivita' in materia di gestione e amministrazione di tali beni.

2. La presente legge intende inoltre:

a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito;

b) razionalizzare ed economicizzare la spesa corrente.

Titolo II

Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio regionale

Capo I Tipologia dei beni

ARTICOLO 2

(Beni del demanio)

1. Il demanio regionale e' costituito dai beni, in quanto appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, così come individuati dall' art. 822, comma 2, del Codice civile.

2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell' art. 11 della legge n° 281 del 1970.

ARTICOLO 3

(Beni del patrimonio)

1. Il patrimonio regionale e' costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del demanio ai sensi del precedente art. 2, comma 1.

2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

3. Il patrimonio indisponibile e' costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dall' art. 826 del Codice Civile.

4. Gli altri beni di proprieta' della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.

Capo II Classificazione dei beni

ARTICOLO 4

(Classificazione e destinazione dei beni)

1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli a una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

2. Con gli stessi provvedimenti i beni vengono destinati all' esercizio delle funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalita' pubbliche.

3. La classificazione ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dell' inventario dei beni mobili e, per i beni successivamente acquisiti, all' atto della loro acquisizione.

4. La Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.

Titolo III

Attivita' regioni in materia di valorizzazione, gestione e amministrazione dei beni

Capo I Norme generali

ARTICOLO 5

(Attivita' regionali)

1. Le attivita' regionali in materia di valorizzazione, di gestione e di amministrazione dei beni di proprieta' regionale si distinguono in:

a) acquisizione dei beni;

b) catalogazione e inventariazione dei beni;

c) uso e amministrazione dei beni;

d) valorizzazione dei beni;

e) conservazione e realizzazione dei beni;

f) alienazione dei beni.

Titolo IV

Acquisizione dei beni

Capo I Beni regionali

ARTICOLO 6

(Beni regionali)

1. Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito di:

a) trasferimento ex lege;

b) acquisto;

c) costruzione;

d) atto di liberalita';

e) permuta.

Capo II Acquisizione dei beni

ARTICOLO 7

(Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di legge.

ARTICOLO 8

(Acquisizione dei beni a seguito di acquisto)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni acquisiti dalla Regione e destinati alle attivita' di carattere istituzionale o per servizi regionali.

2. All' acquisto dei beni provvede la Giunta regionale:

a) per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;

b) per i beni immobili, a seguito di pubblico bando.

3. All' acquisto dei beni immobili la Giunta regionale puo' provvedere anche a seguito di trattativa privata quando ricorrono circostanze di urgenza e di evidente convenienza in relazione all' uso cui l' immobile e' destinato, per la sua localizzazione, composizione e dimensione.

ARTICOLO 9

(Acquisizione di beni a seguito di costruzione)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 10

(Acquisizione di beni per atti di liberalita')

1. SOno acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengano alla Regione per donazione, eredita', legato e altre liberalita'.

2. Detti beni devono essere formalmente accettati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 11

(Acquisizione dei beni per permuta)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di permuta.

2. La Giunta regionale puo' procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprieta' di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.

3. La permuta e' effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprieta' dello Stato o di altri enti pubblici.

4. La stima dei beni oggetto di permuta e' determinata dall' Ufficio tecnico er"Times New Roman"e.

5. La permuta di beni immobili non e' consentita se l' eventuale conguaglio e' superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore e' quello del bene di proprieta' regionale.

Titolo V

Catalogazione e inventariazione dei beni

Capo I Norme generali

ARTICOLO 12

(Norme generali)

1. I beni di proprieta' della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili e in appositi inventari nel caso di beni mobili.

Capo II Catalogazione dei beni

ARTICOLO 13

(Catalogo dei beni immobili demaniali)

1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale consiste nell' elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:

a) descrizione e caratteristiche del bene;

b) titolo di provenienza;

c) estensione, ubicazione e altri dati catastali;

d) tipo di amministrazione o ente preposto;

e) utilizzazione e relativo titolo;

f) valore;

g) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene.

ARTICOLO 14

(Catalogo dei beni immobili patrimoniali)

1. Il catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nell' elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:

a) descrizione e caratteristiche del bene;

b) appartenenza al patrimonio indisponibile o disponibile;

c) titolo di provenienza;

d) estensione, ubicazione e altri dati catastali;

e) tipo di amministrazione o ente preposto;

f) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;

g) uso o servizio speciale cui sono destinati e durata di tale destinazione;

h) valore.

Capo III  Inventariazione dei Beni

ARTICOLO 15

(Inventari dei beni mobili)

1. Gli inventari dei beni mobili sono articolati per categorie secondo la seguente classifica:

categoria A: arredi;

categoria B: macchine e attrezzature;

categoria C: libri e riviste;

categoria D: opere d' arte;

categoria E: altri beni.

2. Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati alla produzione.

ARTICOLO 16

(Valutazione dei beni)

1. I beni mobili sono sottoposti a ricognizione periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza non superiore a 10 anni.

Titolo VI

Uso e amministrazione dei beni

Capo I Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale

ARTICOLO 17

(Concessione in uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile)

1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attivita' non corrispondenti alla funzione pubblico cui il singole bene e' designato, alle seguenti condizioni:

- che sia garantita la continuita' della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;

- che le attivita' da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile.

2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.

3. La Giunta regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.

4. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificatamente previsto, l' atto di concessione viene rilasciato con decreto dell' Assessore agli affari generali.

5. La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca l' atto di concessione quanto cio' sia richiesto da interesse pubblico o non sia piu' garantito l' ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene e' destinato.

ARTICOLO 18

(Concessione in uso dei beni immobili del patrimonio disponibile)

1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione previo avviso pubblico.

2. La Giunta regionale fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parita' di condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli enti locali.

3. L' atto di locazione e' deliberato dalla Giunta regionale di disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della condizione.

ARTICOLO 19

(Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti)

1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle locazioni o affini di beni regionali sono destinate alla conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale.

Capo II Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale

ARTICOLO 20

(Norme generali)

1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono amministrati nell' osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali.

ARTICOLO 21

(Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale)

1. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, comma 3, ove non necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attivita' di prevalente interesse pubblico.

2. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.

Capo III Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse

ARTICOLO 22

(Norme generali)

1. Alla gestione dei beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale nelle seguenti forme:

a) direttamente, a mezzo dell' Assessorato competente in materia;

b) in concessione a enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano specifica competenza.

Titolo VII

Valorizzazione dei beni

ARTICOLO 23

(Valorizzazione dei beni)

1. Prima di procedere alla alienazione dei propri beni, la Regione deve attivarsi per la massima valorizzazione possibile dei beni da alienare.

Titolo VIII

Alienazione dei beni

Capo I Norme generali

ARTICOLO 24

(Norme generali)

1. I beni di proprieta' regionale che possono essere alienati sono quelli che appartengono al patrimonio della Regione.

2. I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali ovvero nei casi in cui la Giunta regionale deliberi espressamente la non fruibilita' del bene stesso per le esigenze proprie o di altro uso pubblico.

3. L' alienazione avviene a titolo oneroso ed e' disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della presente legge.

Capo II Norme sul patrimonio agricolo - forestale

ARTICOLO 25

(Norme sul patrimonio agricolo - forestale)

1. I beni del patrimonio agricolo - forestale possono essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando le cessione, per la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un piu' razionale assetto del patrimonio regionale. L' alienazione avviene con le modalita' e le forme previste dalla presente legge.

Capo III Alienazione di beni immobili

ARTICOLO 26

(Alienazione del patrimonio regionale)

1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, o con affidamento di mandato a Societa' di servizi, specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di esperimento di pubblica gara, ponendo a base pubblico bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n°386.

ARTICOLO 27

(Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica)

1. I beni immobili sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento, assumendo come base d' asta il prezzo di stima.

2. L' asta viene presieduto dall' Assessore al demanio e patrimonio o da suo delegato.

3. Qualora l' asta vada deserta per due volte, la Giunta regionale puo' deliberare di procedere all' alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d' asta per non piu' di un decimo.

ARTICOLO 28

(Prezzo di stima e Commissioni tecniche)

1. Il prezzo di stima dei beni immobili e' stabilito dall'Ufficio tecnico er"Times New Roman"e competente per territorio. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge regionale 15 febbraio 19985, n. 5 per le alienazioni dei terreni del demanio armentizio regionale.

2. Qualora enti locali territoriali (Comuni, Province, Comunita' montane e/ o loro consorzi) e Universita' statali istituite nel territorio regionale, che abbiano gia' nella loro disponibilita' il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima fissato dall' Ufficio tecnico er"Times New Roman"e e' decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene.

3. Le detrazione di cui al precedente comma 2 non possono comunque superare il cinquanta per cento del prezzo stimato ai sensi del precedente comma 1.

ARTICOLO 29

(Svolgimento della gara e aggiudicazione)

1. Per lo svolgimento della gara e aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.

2. L' aggiudicazione e' definitiva e il verbale d' asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva l' approvazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 30

(Destinazione dei proventi dell' alienazione)

1. E' istituito il Fondo speciale dei proventi dell' alienazione dei beni immobili.

2. Il Consiglio regionale delibera l' utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti indicazioni:

a) realizzazione delle sedi regionali;

b) interventi sul disavanzo finanziario della Regione;

c) attuazione dei programmi comunitari.

Capo IV Alienazione di beni mobili

ARTICOLO 31

(Alienazione di beni mobili)

1. I beni mobili che possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili e non adotti agli scopi originari, purche' dichiarati << fuori uso >> dal competente Servizio economico e cassa.

2. L' alienazione di tali beni e' disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le condizioni economiche delle alienazioni.

3. Nel caso di alienazione gratuita, ha diritto di priorita' a ottenere i beni la Croce rossa italiana che, se non interessata agli stessi, e' invitata a rilasciare apposita dichiarazione.

4. L' alienazione dei beni mobili, a titolo oneroso, e' regolata dalle norme che disciplinano l' attivita' del Settore economato e provveditorato dell' Assessorato agli affari generali e, in mancanza, dalla normativa statale in materia.

Titolo IX

Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 32

(Pareri)

1. I pareri di cui al precedente art. 4, comma 1, si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 33

(Programma di alienazione)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.

2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad alienare i seguenti beni disponibili:

1) compendio immobiliare IRRIP con esclusione dei terreni;

2) palestra ex GI, via Napoli 204, Bari.

            Data a Bari, addì 26 aprile 1995

ALLEGATO A

 

ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE ALIENABILE AI SENSI DELL'ART. 33

 

COMUNE     

DESCRIZIONE

PROVENIENZA

 

ADELFIA

 

ALTAMURA 

 

CANOSA DI PUGLIA

 

CAPURSO

 

CELLAMARE

 

CONVERSANO       

 

GIOIA DEL COLLE  

 

GIOVINAZZO

 

MINERVINO MURGE

 

MOLA DI BARI

 

PUTIGNANO           

 

           

 

 

Casa ex. G.I. Scuola materna

Via Conte Sabini, n. 12           

Casa ex G.I. Scuola MaternaVia Matera, n. 1

C.S.P.C.R. - Via Parini, n. 48

 

ex Enal - Piazza C. Ciano, n. 48

 

Casa ex G.I. - P.zza Risorgimento   

Casa ex G.I. - Largo  Iaia                  

Locali ex Flap - Via  Rossini, n. 3

Colonia Marina ex G.I.Via Giovanni XXIII

Locali ex Flap  - Via Muraglia, n. 5     

Locali ex Flap Via Giovanni XXIII

Ex Inapli-Crep - Via Roma, n. 43

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

Casmez

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Lavoro

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Lavoro

 

Ministero Lavoro

 

 

 

 

BRINDISI

 

BRINDISI      

 

FASANO

 

FASANO

 

FASANO

Locali ex C.P.P.S. Via Seminario, n. 12          

Locali ex A.A.I. - Via Bettolo, n. 43       

Colonia Collinare Bianchi ex

 

G.I. Via Belvedere  (Selva)

 

Colonia Coll. "Capolicchio" ex G.I. Viale delle More (Selva)  

Ministero Tesoro

 

Ministero Interni

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

 

FOGGIA        

 

FOGGIA

 

FOGGIA

 

CHIEUTI       

 

S. FERDINANDO

 

TORREMAGGIORE 

 

VICO DEL GARGANO

 

MONTERONI

 

SANNICOLA DI LECCE

Palestra ex G.I. - Via Galliani

 

Palestra ex G.I. - Via Pestolozzi

 

Palestra ex G.I. - Via da Zara, n. 11   

Fabbricato ex  Casmez Località Chiuti Scalo                

Immobile ex Flap Via Gorizia 127/129

Immobile ex Flap Viale G. Di Vittorio, n. 8

Fabbricato nel Camping "Calenelle"Località Catenelle

Immobile ex G.I. "Fiorini"Via Arnesano  Lecce

ColoniaMarina "Stajano"Località San Mauro            

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

Casmez

 

Ministero Lavoro

 

Ministero Lavoro

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

 

TARANTO

 

TARANTO    

 

TARANTO

 

GROTTAGLIE          

 

LATERZA                 

 

MARTINA FRANCA

 

MOTTOLA

Appartamento ex O.M.N.Piazza Immacolata, n. 23

Locale ex O.M.N.Via Di Mezzo, n. 20   

Locali ex O.M.N.Via Duomo, n. 255

C.R.S.E.C.Via Duca degli Abruzzi, n. 39 

Colonia Collinare ex G.I.Via Carraro di Fico, n. 7/9

Colonia Collinare ex G.I.Contrada Cappuccini        

Colonia Collinare ex G.I.Via Palagianello, n. 77       

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

Casmez

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

 

 

BARI  

 

BARI  

 

ALBEROBELLO

 

GIOIA DEL COLLE

 

BRINDISI

 

VICO DEL GARGANO

 

TARANTO    

Ex Enalc - Via C. Ulpiani, n. 10

 

Palestra ex G.I. - Via Napoli, n. 264     

Centro Soggiorno ex G.I.Località Bosco Selva        

Colonia Hanseniani - Contr. Vallata            

Fabbricato D/4 Lotiz. VINALVia Torpisana  

Col. Marina ex G.I. "G. Postiglione"LocalitàSan Menaio Colonia marina ex G.I. - San Vito                                                                

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Sanità

 

Acquis. regionale

 

Ministero Tesoro

 

Ministero Tesoro

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A

 

 

ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE ALIENABILE AI SENSI DELL'ART. 33

 

NATURA DEI BENI: TERRENI

 

Provincia di Bari

Agro di Bari (Lg. Perotti) urbano Agro di  Bitonto (Terreno ex G.I.)                           

Agro di  Minervino  (Terreno ex G.I.)

Ha       0.33.21

Ha            4.00

 

Ha       0.11.44

 

Provincia di Foggia

 

 

 

Agro di Foggia (campi di tennis ex Enal)  urbano

Agro di S. Severo (campo sportivo)                                  - Agro di Serracapriola  (campo sportivo)                                  Agro di Stornara                                                        

 

Ha       0.45.37

 

Ha       1.59.60

 

Ha       0.78.40

 

Ha        19.36.72

Provincia di Lecce

Agro di Lecce                (Camping  S. Cataldo  ex  G.I.)                                  

 

Ha       1.27.74

Provincia di Taranto

Agro di  Massafra  (campo sportivo)                                   Agro di  Ginosa  M. (Terreno ex  Enaoli)            

Ha       1.45.00

 

Ha       1.88.25

 

 

 

 

 

ALLEGATO A

 

NATURA DEI BENI: AZIENDE E IMPIANTI

 

- Azienda agricola "Tara" di  Castellaneta                                           

- Azienda agricola "Vulgano"                          

 

- Azienda agricola  "Coop. Agro Futuro"        

 

- Azienda agricola "Fortore"                           

 

- Azienda agricola "Ex  Enaoli" - Castellaneta  

 

- Azienda agricola "Restinco" di Brindisi                                             

- Azienda agricola "Cesano"                                                              

- Azienda agricola "Vado Francioso"              

 

- Azienda agricola "Aref" Bitetto                                                                    

 

 

Ha       12.58.75

 

Ha       23.64.00

           

Ha       28.00.00

 

Ha       20.60.00

 

Ha       96.00.00

 

Ha       19.68.35

 

Ha       12.40.00

 

Ha         6.00.00         

 

Ha       14.57.91