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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1995
Numero
8
Data
24/03/1995
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

1. Fino all' entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio e beni ambientali, l' autorizzazione prevista dall' art. 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, delegata alla Regione ai sensi dell' art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e' subdelegata ai Comuni limitatamente agli interventi:

a) ricadenti nell' ambito di strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, piani per l' edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi) approvati con le procedure della LR 31 maggio 1980, n. 56;

b) ricadenti nell' ambito delle zone B di completamento degli strumenti urbanistici vigenti;

c) di manutenzione ordinaria e straordinaria definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) di restauro e risanamento conservativo definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico;

e) di ristrutturazione edilizia come definiti dall' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 non comportanti la sostituzione totale dell' organismo edilizio esistente, con esclusione degli interventi ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico;

f) di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, con esclusione delle sopraelevazioni, purche' il volume complessivo sia relativo al lotto minimo prescritto dallo strumento urbanistico vigente e non ci sia accorpamento di aree non confinanti. Sono esclusi gli interventi ricadenti nella fascia dei trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio piu' elevato sul mare e dei duecento metri dalla battigia delle coste, dei laghi, dei fiumi e delle gravine o lame;

g) di realizzazione di linee telefoniche ed elettriche di bassa e media tensione con relative cabine di trasformazione;

h) di collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali con ripristino dello stato dei luoghi;

i) di urbanizzazione primarie;

l) destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica o privata incolumita' nonche' interruzione di pubblico servizio, o dichiarati indifferibili ed urgenti, in conseguenza di norme o provvedimenti emanati a seguito di calamita';

m) a carattere precario e/o temporaneo, stagionali oppure, se connessi alla realizzazione di un' opera autorizzata, limitati alla durata di esecuzione dell' opera purche' venga garantito il ripristino dello stato dei luoghi;

n) di collocamento di vetrine, insegne, tabelle;

o) di sistemazione a verde, di arredo urbano, di recinzione fino a metri due di altezza.

ARTICOLO 2

1. L' autorizzazione di cui al precedente articolo 1 e' di competenza del Sindaco del Comune interessato.

2. Il provvedimento del Sindaco, adottato previo parere favorevole obbligatorio della Commissione edilizia comunale, e' soggetto alle procedure del decreto - legge 27 giugno 1988, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

ARTICOLO 3

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione edilizia dei Comuni nel cui territorio siano incluse aree soggette a vincolo paesaggistico, qualora ne sia sprovvista, e' integrata da un ingegnere civile/edile o da un architetto con documentata formazione e/o esperienza in materia paesaggistica, designato dai competenti ordini professionali.

ARTICOLO 4

1. Le restanti funzioni amministrative in materia di beni ambientali di cui alla delega prevista dall' art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dagli organi regionali previa istruttoria dei competenti uffici operanti nell' ambito dell' Assessorato all' Urbanistica e assetto del territorio.

2. L' indennita' di cui all' art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e' determinata dalla Giunta regionale sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato, valutato dai competenti uffici operanti nell' ambito dell' Assessorato all' urbanistica e assetto del territorio, e il profitto conseguito stimato dagli uffici regionali del Genio civile o dall' Ispettorato regionale delle foreste.

ARTICOLO 5

1. Per il rilascio della autorizzazione prevista dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il soggetto interessato deve presentare al Comune nel cui territorio ricade l' opera da realizzare la seguente documentazione:

a) istanza;

b) il progetto in triplice copia costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento alla compatibilita' dell'opera prevista con la peculiarita' paesaggistica ambientale del sito, nonche' ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali);

- corografia dell' area interessata dai lavori, in scala 1/25.000, con identificazione delle tavole IGM pari scala;

- stralcio dello strumento urbanistico (pari scala) con specificazione dell' area oggetto dei lavori e dello stralcio delle norme tecniche relative alla zona interessata;

- stralcio del foglio catastale con perimetrazione delle particelle catastali interessate dai lavori;

- planimetria dettagliata in scala 1/ 200 delle aree interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto;

- piante, prospetti, sezioni in scala 1/ 100 quotate;

- particolari costruttivi, in scala adeguata, descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture;

c) documentazione fotografica in triplice copia dello stato dei luoghi e degli edifici, costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti con punti di presa indicati nella planimetria. La documentazione fotografica dovra' essere firmata dal progettista.

            Data a Bari, addì 24 Marzo 1995