La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
73, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[1. Allo scopo di non pregiudicare i livelli
di assistenza attualmente erogati, ai dipendenti del Servizio sanitario
regionale, limitatamente al ruolo sanitario, che alla data di entrata in vigore
della legge regionale «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario
regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della
disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1992, n. 421, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517"» sono in
posizione di comando ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
il comando stesso è prorogato sino all'adozione dei provvedimenti consequenziali
alla definizione delle nuove piante organiche e comunque non oltre un anno dalla
data di entrata in vigore della suddetta legge regionale]
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