ARTICOLO 1
(Servizio di
taxi e di noleggio con conducente)
1. La presente legge
riguarda i servizi pubblici non di linea individuati dalla legge 15 gennaio
1992, n. 21 e precisamente:
a) servizio taxi
autovettura, motocarrozzetta, natante a veicolo a trazione
animale;
b) servizio di
noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a
trazione animale.
2. È escluso dalla
presente normativa il servizio di noleggio con conducente e autobus, per il
quale continuano ad applicarsi le norme stabilite dal Consiglio regionale nella
deliberazione n. 1140 del 5 marzo 1990 e successive modifiche, integrate dalle
disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448,
per l' accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su
strada.
ARTICOLO 2
(Commissione
consultiva regionale)
1. È costituita, presso l'Assessorato regionale ai trasporti, ai
sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n.
21 (Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea), la Commissione consultiva regionale operante in
riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti e
composta da:
a) Assessore regionale ai trasporti, con funzione di Presidente;
b) un dirigente dell'Assessorato regionale ai trasporti -
Settore integrato dei trasporti;
c) un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, servizi integrati infrastrutture e trasporti di Puglia;
d) un rappresentante dell'Unione regionale delle province
pugliesi;
e) un rappresentante regionale dell'ANCI;
f) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di
commercio;
g) quattro rappresentanti delle associazioni degli utenti più
rappresentative sul territorio regionale;
h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni
confederali regionali più rappresentative a livello territoriale;
i) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
della categoria del settore TAXI.
2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione di cui al
comma 1 un funzionario dell'Assessorato regionale ai trasporti - Sistema
integrato dei trasporti.
3. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo
civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati a
effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizi di taxi
rilasciate dai Comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal Comune o
dai Comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.
4. I Comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le
condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la
fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare
proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale.
5. Nel caso di mancata intesa tra i Comuni provvede il
Presidente della Regione, sentita la Commissione consultiva regionale . (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 28,
comma 1, L.R.
19 luglio 2006, n. 22 (vedi anche il
comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 2.
Commissione consultiva regionale. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge è costituita, presso l'Assessorato regionale ai
trasporti, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
la Commissione consultiva regionale operante in riferimento all'esercizio del
servizio e all'applicazione dei regolamenti e composta da:
- Assessore regionale ai trasporti, con
funzione di Presidente;
- n. 1 dirigente dell'Assessorato
regionale ai trasporti;
- n. 1 funzionario dell'Ufficio
provinciale M.C.T.C. di Bari;
- n. 1 rappresentante della sezione
regionale dell'U.P.I.;
- n. 1 rappresentante della sezione
regionale dell'A.N.C.I.;
- n. 1 rappresentante dell'Unione
regionale delle Camere di commercio della Puglia;
- n. 1 rappresentante delle
Associazioni degli utenti o, in mancanza, da n. 1 rappresentante designato
congiuntamente dalle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale, presenti
nel C.N.E.L.;
- n. 1 rappresentante designato
congiuntamente da locali organizzazioni di categoria del settore taxi, se
presenti sul territorio regionale;
- n. 1 rappresentante designato
congiuntamente da locali organizzazioni di categoria del settore noleggio con
conducente ed autovetture, se presenti sul territorio regionale.
Svolge le funzioni di segretario un
funzionario dell'Assessorato regionale ai trasporti.
2. La Commissione, nominata con decreto
del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni e comunque fino
alla nomina della nuova Commissione».
ARTICOLO 3
(Competenze
comunali)
1. Sono delegate ai
Comuni le seguenti funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di
linea:
a) approvazione dei
regolamenti comunali per l' esercizio;
b) determinazione del
numero e del tipo di veicoli e natanti da adibire al singolo
servizio;
c) approvazione delle
tariffe per il servizio di taxi;
d) rilascio delle
licenze per l' esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'
esercizio del servizio di noleggio con conducente;
e) vigilanza sulla
regolarità dell' esercizio ed applicazione delle sanzioni previste dal
regolamento.
2. I Comuni, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adottare nuovo
regolamento per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con
conducente, in conformità alle norme della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e della
presente legge.
3. I comuni sono
tenuti a trasmettere annualmente all' Assessorato regionale ai trasporti una
relazione sulle modifiche verificatesi nell' anno nella consistenza e nella
tipologia dei veicoli e dei natanti adibiti a esercizio di taxi e di noleggio
con conducente.
ARTICOLO 4
(Commissione
comunale)
1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita presso il
Comune, ai sensi del comma 4
dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, una Commissione
consultiva per il preventivo pareri sui provvedimenti connessi all' espletamento
delle funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente art. 3 e/o
attribuite ai sensi della legge quadro 15 gennaio 1992, n.
21.
2. Alla composizione
della Commissione consultiva comunale e alla individuazione delle modalità di
funzionamento si provvede con deliberazione della Giunta
comunale.
In ogni caso la
Commissione dovrà prevedere la presenza di almeno n. 1 rappresentante designato
congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel
settore noleggi con conducente e autovetture e di almeno n. 1 rappresentante
designato congiuntamente dalle locali associazioni degli utenti, se presenti sul
territorio comunale e/o regionale.
3. la Commissione dura
in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova
Commissione.
ARTICOLO 5
(Criteri per la
redazione del regolamento comunale)
1. Il regolamento
comunale deve essere redatto in conformità dei criteri di cui al successivo
comma 2, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1992,
n. 21.
2. Il regolamento
comunale deve stabilire:
- le figure giuridiche
che possono essere titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni per l'
esercizio del servizio di noleggio e, in particolare, l' obbligo dell'
iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui al successivo art. 6, del possesso
del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell' art. 116
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, della disponibilità di una
rimessa della proprietà o disponibilità di leasing del
veicolo;
- le modalità di
rilascio da parte del Comune delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l'
esercizio del servizio di noleggio e in particolare l' obbligo del bando
pubblico, il divieto di cumulo di licenze e di autorizzazioni in capo a un
medesimo soggetto, i titoli preferenziali;
- le condizioni per la
trasferibilità delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l' esercizio del
servizio di noleggio;
- le modalità di
svolgimento del servizio e in particolare il divieto o la facoltà di sosta su
area pubblica delle autovetture in servizio di noleggio, la prenotazione dei
servizi di noleggio, l' uso di corsie preferenziali, i requisiti necessari per
la sostituzione dei titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni per il
servizio di noleggio da rimessa nella guida del veicolo;
- le condizioni
specifiche per garantire ai soggetti portatori di handicaps l' accessibilità ai
servizi di taxi e di noleggio;
- le caratteristiche
delle autovetture adibite ai servizi di taxi e di noleggio nel rispetto delle
disposizioni del Ministero dei trasporti;
- le tariffe da
applicare;
- le attribuzioni
della Commissione comunale secondo quanto previsto dal precedente art.
4;
- le sanzioni per
inadempienze e/o irregolarità nell' esercizio dei servizi di taxi e di noleggio
e in particolare le procedure da seguire per la decadenza e la revoca delle
licenze di taxi e delle autorizzazioni per l' esercizio del servizio di
noleggio.
ARTICOLO 6
(Ruolo dei
conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea)
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. I,
sent. n. 8528 del 20-12-2002, Soc. T.I. ed altro c. Camera di commercio di
Taranto
1. È istituito, ai
sensi dell' art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia, il ruolo di
conducenti di veicoli o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea.
2. Sono iscritti di
diritto nel ruolo di cui al precedente comma 1 i soggetti che, alla data di
pubblicazione della presente legge, risultino titolari di licenza per l'
esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l' esercizio del servizio di
noleggio con conducente.
3. Nel predetto ruolo
sono iscritti, altresì, coloro che, in possesso del certificato di abilitazione
professionale previsto dal comma 8 dell' art. 116 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), abbiano superato l' esame da
parte dell' apposita Commissione provinciale di cui al successivo art. 7,
nonché, in prima applicazione della presente legge, coloro che abbiano
esercitato l' attività sulla base di regolare licenza o autorizzazione per
almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente
legge.
ARTICOLO 7
(Commissione
provinciale per l' accertamento dei requisiti di idoneità all' esercizio del
servizio)
1. Presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia è costituita, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità
al servizio di taxi e di noleggio con conducente.
2. La Commissione di
cui al precedente comma è così composta:
- Presidente della
Camera di commercio o suo delegato, con funzione di
Presidente;
- n. 1 funzionario
regionale;
- n. 1 funzionario
dell' Ufficio provinciale MCTC;
- n. 1 funzionario
della Camera di commercio;
- n. 1 rappresentante
designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi
e nel settore noleggio con conducente e autovettura, se presenti sul territorio
provinciale e/ o regionale.
Svolge le funzioni di
segretario della Commissione un funzionario della Camera di
commercio.
3. La Commissione è
nominata dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni e comunque fino alla
nomina della nuova Commissione.
ARTICOLO 8
(Esame di
idoneità all' esercizio del servizio di taxi e di noleggio con
conducente)
1. I cittadini in
possesso della licenza della scuola dell' obbligo e del certificato di
abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell' art. 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), interessati a
sostenere l' esame di idoneità all' esercizio del servizio taxi e di noleggio
con conducente, devono presentare domanda alla commissione provinciale di cui al
precedente art. 7.
2. La domanda, redatta
in carta legale con firma autenticata in calce, deve
indicare:
- generalità del
candidato;
- luogo e data di
nascita;
- codice
fiscale;
-
cittadinanza;
- titoli di studio
posseduti;
- residenza nonchè
domicilio presso il quale deve essere indirizzata ogni
comunicazione;
- patente di guida e
certificato di abilitazione professionale.
3. Alla domanda, a
pena di esclusione, oltre alla copia autenticata del titolo di studio posseduto
e del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 1, deve essere
allegata una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà
attestante:
- l' assenza di
carichi pendenti;
- l' assenza di
condanne che comportino l' interdizione dai pubblici
uffici;
- l' assenza di
procedimenti fallimentari;
- l' assenza di
provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o
autorizzazioni;
- la non appartenenza
ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Le sedute di esame
si svolgono con cadenza almeno semestrale e il segretario della Commissione, con
un anticipo minimo di 30 giorni, comunica agli interessati, con lettera
raccomandata A/R, la data e il luogo della seduta.
5. Il Presidente della
Commissione rilascia gli attestati relativi al superamento dell' esame di
idoneità al servizio.
ARTICOLO 9
(Materie per l'
esame di idoneità al servizio)
1.
L' esame per l'
accertamento dei requisiti di idoneità all' esercizio del servizio concernerà la
conoscenza delle seguenti materie:
- elementi di diritto
civile, commerciale, sociale e fiscale; in particolare: contratti di trasporto,
natura e limiti della responsabilità del trasportatore, società commerciali,
regolamentazione del lavoro, sicurezza sociale e regime
fiscale;
- gestione commerciale
e finanziaria dell' azienda; in particolare: contabilità commerciale, tecniche
di gestione di impresa, prezzi e condizioni di trasporto, assicurazione,
fatture, agenzie di viaggio;
- geografia fisica e
stradale, nonchè toponomastica della regione Puglia;
- regolamentazione dei
servizi stradali per viaggiatori;
- collaudo ed
immatricolazione, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell' ambiente
in relazione alla utilizzazione e manutenzione dei
veicoli;
- sicurezza stradale;
in particolare: disposizioni in materia di circolazione, prevenzione degli
incidenti ed iniziative da assumere in caso di incidenti;
- norme
comportamentali nei confronti dell' utenza portatrice di
handicaps.
ARTICOLO 10
(Norma
transitoria)
1. I vigenti
regolamenti comunali per l' esercizio degli autoservizi pubblici non di linea
restano validi fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti comunali
predisposti in conformità alla presente legge.