Art. 1
[1. Le norme transitorie di tutela delle
aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico di cui alla legge
regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono
prorogate fino alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico territoriale
tematico «Paesaggio e beni ambientali», già adottato dalla Giunta regionale con
Delib.G.R. 11 ottobre 1994, n. 6946 e comunque fino alla data del 31 marzo 1996.
La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .