ARTICOLO 1
(Contenuto degli accordi di programma)
1. Per assicurare il coordinamento di tutte le attivita'
necessarie all' attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di
prevalente competenza regionale e che richiedono l' azione integrata e
coordinata di Enti locali, Universita', Istituti di ricerca, Unita' sanitarie
locali o comunque di Amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici, nonche'
consorzi e societa' a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi,
la Regione promuove gli accordi di programma previsti dall' art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142 << Nuovo ordinamento delle autonomie locali
>>.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono ritenuti di
prevalente competenza regionale, in particolare, le opere, gli interventi ed i
programmi previsti dal piano regionale di sviluppo, gli altri piani e programmi
regionali di settore, nonche', quando ne ricorrono le condizioni, le iniziative
finanziate con leggi e programmi nazionali e comunitari.
ARTICOLO 2
(Procedure per la promozione degli accordi di
programma)
1. Il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore
competente per materia se delegato promuove, anche su richiesta di uno o piu'
soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal precedente
art. 1, l' accordo di programma mediante la presentazione della relativa
proposta alla Giunta regionale.
2. La proposta di cui al comma precedente:
a) indica opere, i programmi, gli interventi, l' ambito
territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;
b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende
pubbliche e le societa' a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia
prevista l' azione integrata;
c) indica il termine entro il quale deve essere definito l'
accordo di programma.
3. Alla proposta approvata dalla Giunta regionale, che deve
essere trasmessa il giorno stesso al Consiglio regionale, e' data adeguata
pubblicita' per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici
o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte.
4. Successivamente all' approvazione della proposta da parte
della Giunta regionale, il Presidente o l' Assessore competente per materia se
delegato provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle
amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il
Comitato di cui al successivo art. 3.
ARTICOLO 3
(Comitato per l' accordo di programma)
1. I rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli
enti di cui al precedente art. 2, comma 2, interessati al raggiungimento dell'
accordo di programma costituiscono il Comitato per l' accordo di programma.
2. Il Comitato e' presieduto dal presidente della Giunta
regionale o dall' Assessore competente per materia se delegato.
3. Al Comitato possono aderire anche successivamente altri
soggetti pubblici interessati, purche' l' intervento non comporti
l'interruzione del processo decisionale.
ARTICOLO 4
(Compiti del Comitato)
1. Al Comitato di cui al precedente art. 3 compete:
a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in
relazione agli interessati di ciascuno dei partecipanti;
b) definire l' entita' delle spese individuando le fonti di
finanziamento;
c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla
definizione dell' accordo di programma;
d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli
enti, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e
finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;
e) proporre le eventuali consulenze tecnico - specialistiche,
indicando le fonti di finanziamento:
f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di
eventuali accordi a norma dell' art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
<< Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi >>, da stipularsi dalla singole
amministrazioni partecipanti al procedimento per l' accordo di programma, in
relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le medesime;
g) informare periodicamente le Organizzazioni sindacali sugli
accordi di programma predisposti.
ARTICOLO 5
(Definizione dell' accordo di programma)
1. L' accordo di programma deve prevedere:
a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere,
eventualmente articolato in fasi funzionali con l' indicazione dei tempi
relativi;
b) la quantificazione del costo complessivo e di quello
relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
d) le modalita' di attuazione;
e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le
responsabilita' per l' attuazione e le eventuali garanzie;
f) le sanzioni per gli inadempienti;
g) l' istituzione di un collegio di vigilanza e controllo,
dotato anche di poteri sostitutivi, presieduto dal Presidente della Giunta
regionale o dall' Assessore competente per materia se delegato e composto dai
rappresentanti dei soggetti partecipanti all' accordo, nonche' le modalita' di
controllo sull' esecuzione dell' accordo;
h) l' eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle
controversie che dovessero insorgere nell' attuazione dell' accordo e la
composizione del collegio arbitrale;
i) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati
interessati di cui alla lett. f) del precedente art. 4.
2. L' ipotesi di accordo di programma e' deliberata dall'organo
regionale al quale spetta la competenza secondo le disposizioni
statutarie.
3. L' accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei
soggetti di cui al primo comma dell' art. 1 che abbiano partecipato alla
definizione del medesimo, e' sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti
stessi, dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore competente per
materia se delegato, che l' approva con decreto.
ARTICOLO 6
(Effetti dell' accordo di programma)
1. Il decreto di approvazione dell' accordo di programma,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha valore di dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere in esso previste e
produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti delle
intese di cui all' art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
2. Con l' approvazione dell' accordo di programma si intendono
acquisiti i pareri, gli assensi, le intese, i nulla osta, le autorizzazioni e le
concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle
amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al comma 1 dell'
art. 1 della presente legge.
3. Qualora l' accordo di programma comporti modificazioni dei
piani territoriali regionali, queste devono essere approvate dal Consiglio
regionale.
4. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per
l' accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione di
opere, interventi e programmi di intervento previste dalle specifiche leggi
regionali di settore.
ARTICOLO 7
(Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla
Regione)
1. Qualora l' iniziativa dell' accordo di programma non competa
alla Regione a norma dell' art. 1 della presente legge, la proposta,
sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della Comunita' montana, dal Sindaco
metropolitano o dal Presidente della Provincia, rispettivamente competente a
norma dell' art. 27, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve pervenire
al Presidente della Giunta regionale con le indicazioni di cui all' art. 2,
comma 2.
2. La Giunta regionale delibera sulle modalita' di
partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle
amministrazioni interessate alla conclusione dell' accordo di programma di cui
all' art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' al collegio di
cui al comma 5 di detto articolo.