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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1995
Numero
4
Data
20/02/1995
Abrogato
 
Materia
Programmazione
Titolo
Disciplina delle procedure per gli accordi di programma.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 6 marzo 1995, n. 26.
Allegati
Nessun allegato

 



 

ARTICOLO 1

(Contenuto degli accordi di programma)

1. Per assicurare il coordinamento di tutte le attivita' necessarie all' attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l' azione integrata e coordinata di Enti locali, Universita', Istituti di ricerca, Unita' sanitarie locali o comunque di Amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici, nonche' consorzi e societa' a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi, la Regione promuove gli accordi di programma previsti dall' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 << Nuovo ordinamento delle autonomie locali >>.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono ritenuti di prevalente competenza regionale, in particolare, le opere, gli interventi ed i programmi previsti dal piano regionale di sviluppo, gli altri piani e programmi regionali di settore, nonche', quando ne ricorrono le condizioni, le iniziative finanziate con leggi e programmi nazionali e comunitari.

 

ARTICOLO 2

(Procedure per la promozione degli accordi di programma)

1. Il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore competente per materia se delegato promuove, anche su richiesta di uno o piu' soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal precedente art. 1, l' accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta alla Giunta regionale.

2. La proposta di cui al comma precedente:

a) indica opere, i programmi, gli interventi, l' ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;

b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche e le societa' a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l' azione integrata;

c) indica il termine entro il quale deve essere definito l' accordo di programma.

3. Alla proposta approvata dalla Giunta regionale, che deve essere trasmessa il giorno stesso al Consiglio regionale, e' data adeguata pubblicita' per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte.

4. Successivamente all' approvazione della proposta da parte della Giunta regionale, il Presidente o l' Assessore competente per materia se delegato provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il Comitato di cui al successivo art. 3.

 

ARTICOLO 3

(Comitato per l' accordo di programma)

1. I rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti di cui al precedente art. 2, comma 2, interessati al raggiungimento dell' accordo di programma costituiscono il Comitato per l' accordo di programma.

2. Il Comitato e' presieduto dal presidente della Giunta regionale o dall' Assessore competente per materia se delegato.

3. Al Comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purche' l' intervento non comporti  l'interruzione del processo decisionale.

 

ARTICOLO 4

(Compiti del Comitato)

1. Al Comitato di cui al precedente art. 3 compete:

a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessati di ciascuno dei partecipanti;

b) definire l' entita' delle spese individuando le fonti di finanziamento;

c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell' accordo di programma;

d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;

e) proporre le eventuali consulenze tecnico - specialistiche, indicando le fonti di finanziamento:

f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell' art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, << Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi >>, da stipularsi dalla singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l' accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le medesime;

g) informare periodicamente le Organizzazioni sindacali sugli accordi di programma predisposti.

 

ARTICOLO 5

(Definizione dell' accordo di programma)

1. L' accordo di programma deve prevedere:

a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l' indicazione dei tempi relativi;

b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;

c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;

d) le modalita' di attuazione;

e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilita' per l' attuazione e le eventuali garanzie;

f) le sanzioni per gli inadempienti;

g) l' istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, dotato anche di poteri sostitutivi, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore competente per materia se delegato e composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all' accordo, nonche' le modalita' di controllo sull' esecuzione dell' accordo;

h) l' eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell' attuazione dell' accordo e la composizione del collegio arbitrale;

i) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati di cui alla lett. f) del precedente art. 4.

2. L' ipotesi di accordo di programma e' deliberata dall'organo regionale al quale spetta la competenza secondo le disposizioni

statutarie.

3. L' accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui al primo comma dell' art. 1 che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, e' sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi, dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore competente per materia se delegato, che l' approva con decreto.

 

ARTICOLO 6

(Effetti dell' accordo di programma)

1. Il decreto di approvazione dell' accordo di programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere in esso previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti delle intese di cui all' art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Con l' approvazione dell' accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese, i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al comma 1 dell' art. 1 della presente legge.

3. Qualora l' accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali, queste devono essere approvate dal Consiglio regionale.

4. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l' accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previste dalle specifiche leggi regionali di settore.

 

ARTICOLO 7

(Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla Regione)

1. Qualora l' iniziativa dell' accordo di programma non competa alla Regione a norma dell' art. 1 della presente legge, la proposta, sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della Comunita' montana, dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della Provincia, rispettivamente competente a norma dell' art. 27, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale con le indicazioni di cui all' art. 2, comma 2.

2. La Giunta regionale delibera sulle modalita' di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell' accordo di programma di cui all' art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' al collegio di cui al comma 5 di detto articolo.